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I registri della giustizia penale nell’Italia dei secoli XII-XV

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Didier Lett

La produzione dei libri maleficiorum e il loro ruolo nel sistema documentario dei comuni e non comunale

Un registro criminale del primo Duecento

Archivio di Stato di Siena, Biccherna, 698

Paolo Cammarosano

Résumé

L’autore illustra un testo inedito proveniente dal Comune di Siena e relativo agli anni 1229-1242. È un registro di carattere finanziario, perché registra le entrate di giustizia, provenienti da condanne criminali e da contravvenzioni, nelle quali compaiono alcune migliaia di cittadini. È il primo documento di una certa ampiezza che riguardi la materia penale. È un registro corposo, contenendo circa 158 carte, dunque circa trecento facciate. L’autore fa precedere la sua analisi da un velocissimo inquadramento della città di Siena nel primo Duecento e inserisce nella descrizione generale del testo alcuni casi interessanti di condanne.

Entrées d'index

Keywords :

Siena, commune, justice, crimes, fines

Texte intégral

  • 1 Waley 1991.

1Poiché parlo qui di Siena nel Duecento non posso aprire il mio breve discorso senza un commosso ricordo di Daniel Waley, una persona squisita, uno studioso scrupoloso e intelligente, che ci ha lasciato da poco e che ha dedicato alla Siena del Duecento un bel libro di sintesi.1

  • 2 Per la serie archivistica cfr. Guida generale degli Archivi di Stato italiani 1994, p. 105-106.

2Il manoscritto membranaceo che vado a descrivere è custodito nell’Archivio di Stato di Siena con la segnatura Biccherna, Pretori, 698.2 La Biccherna era l’ufficio centrale della finanza pubblica, i pretori erano i funzionari che riscuotevano le somme delle penalità inflitte dal podestà, suprema autorità giudiziaria, e dai suoi giudici o da funzionari minori e le trasferivano alla Biccherna. Con ciò sia anticipato che il testo ha in sostanza carattere di contabilità finanziaria e fiscale, e che le penalità erano sempre in denaro, con varianti e complicazioni delle quali dirò. Nel testo sono registrati atti che si datano, in base ai podestà che vi sono nominati, fra il 1229 e il 1242. Daniel Waley non ne parlò perché l’ambito cronologico della sua sintesi era la seconda metà del Duecento.

  • 3 Per un profilo storico sintetico rinvio a Cammarosano 2009.

3Per inquadrare il manoscritto, dirò due parole su Siena in questi anni 1229-1242.3 Era una fase di sviluppo demografico intenso, nell’ordine di un incremento di circa il 4 % annuo, che avrebbe concluso verso il 1240 sul raggiungimento di una popolazione di circa 25.000 abitanti, destinata a crescere ancora sino alle fine del secolo e composta nella sua maggioranza, come in tutta Europa, da proprietari fondiari, da commercianti e prestatori, categorie rappresentate tutte da livelli importanti, medi e piccoli di patrimonio e di reddito. Il governo cittadino era oramai del tutto indipendente da autorità superiori, eccezion fatta ovviamente per la sovranità imperiale che nessuno disconosceva, e massimamente Siena che mantenne fino al 1270 una fedeltà sveva e quindi ghibellina. Il sistema di governo, come quello della gran parte delle città comunali italiane, era la diarchia tra un’autorità individuale di vertice e di durata semestrale, il podestà, e un consiglio, che in seguito all’incremento demografico sarebbe passato dai 150 membri degli anni fra il 1203 e il 1252 a 300 membri nel 1262. Una forma di coesistenza venne ricercata e trovata tra milites e populares, un problema di contenimento delle famiglie potenti (i «casati», nobili, grandi, magnati) si pose con forza verso la metà del secolo. L’impulso alla dominazione nel contado ebbe nel corso del Duecento il suo successo verso sud, mentre a nord fu contenuto dal Comune di Firenze, il cui conflitto con Siena avrebbe segnato tutta la storia cittadina fino agli anni della pacificazione nel segno dell’egemonia guelfa: anni non raggiunti dalle registrazioni del codice del quale vi parlo. Si ebbero infine, con una ricchezza particolarmente notevole, le prime innovative esperienze nel campo delle scritture pubbliche: libri iurium, registri delle delibere consiliari, registri notarili, registri di carattere sia finanziario sia giudiziario come quello di cui adesso parlerò.

  • 4 Per le finanze pubbliche senesi: Bowsky 1970 (per le entrate giudiziarie p. 49-51).

4Il codice di cui parlo è corposo, contiene circa 158 carte, circa trecento facciate quasi tutte interamente riempite dalla scrittura, ed è inedito, anche se rappresenta un testimone di grande importanza per la storia del Comune di Siena nella prima metà del Duecento. In realtà gli studiosi locali ne hanno da tempo notizia per un item del 1238 che si configura come la più antica attestazione del Palio di Siena. Conviene dirne il brevissimo contenuto, anche perché questo ci introduce a definire ulteriormente la natura del codice. Si tratta della multa inflitta a un cittadino di nobile famiglia perché, essendo arrivato ultimo nella corsa del Palio di agosto, aveva rifiutato di «prendere il porco» (non accepit suem). Ricordo che nei primi tempi del Palio esso era una corsa nobiliare, solo molto tempo dopo i cavalli sarebbero stati montati da professionali fantini e ancora più tardi si sarebbe avuta la corale partecipazione popolare che caratterizza ai giorni nostri l’evento. La consegna del porco all’ultimo arrivato era evidentemente un rituale beffardo. L’item fa comprendere come il registro in questione sia un registro di condanne e di eventuali sconti della penalità (fu questo il caso nella fattispecie) e come l’intento fondamentale della registrazione fosse finanziario, lo scopo essendo quello di prendere contabilmente notizia dell’introito giudiziario. Si aprirebbe qui una parentesi sul ruolo e il peso che ebbero nelle varie città italiane i proventi giudiziari, ma non è questa la sede più appropriata.4 Ricordiamo soltanto la contiguità, che non è solo cosa di Siena, fra i registri di giustizia e i registri della finanza pubblica cittadina.

  • 5 Pazzaglini 1979.

5Ricordiamo anche come in una prima fase, la prima metà del Duecento, molte attestazioni della giustizia penale e delle sue procedure siano note attraverso tradizioni documentarie diverse, anche di natura diplomatistica, cosa che ancora accomuna Siena ad altre realtà. In un libro accurato e importante sulla giustizia penale senese dal primo Duecento al primo Trecento, edito nel 1979, Peter Raymond Pazzaglini pubblicò come primi esempi dei testi criminali senesi alcuni diplomi provenienti dall’archivio delle Riformagioni, un fondo che comprende atti di natura pubblica nella forma tradizionale della pergamena sciolta, mentre il primo documento edito dal Pazzaglini ma inserito in uno specifico registro di criminalia è del 1298.5 Il bravo studioso ignorò il registro del quale discorrerò qui brevemente, che può dunque essere considerato la testimonianza più antica di registrazione senese di atti di natura penale. Vorrei chiarire che non ritengo che sia sempre importante ricercare di un qualunque fenomeno di scrittura la testimonianza più antica, tendenza che non è stata sempre favorevole alla ricerca storica, ad esempio nella storia della lingua italiana, dove la ricerca incentrata sui «più antichi testi», in sé più che legittima, ha però prevalso sulla ricerca sullo svolgimento della lingua nel corso del medioevo e della prima età moderna. Resta che le testimonianze più antiche di una lingua o di una scrittura sono comunque molto importanti per cogliere la dimensione e il senso dell’evoluzione e dei mutamenti.

6Tanto premesso, descriviamo il manoscritto e facciamo ancora una volta una considerazione valida per tanti altri casi, anzi per la normalità dei casi. Il nostro codice risulta da un insieme di quaderni, diciotto per l’esattezza, i quali al momento della legatura, la cui datazione è incerta, hanno subìto una sottrazione, perché il primo quaderno è andato smarrito, ma che per il resto mantengono, come risulta dall’andamento cronologico, l’ordine originario e una sostanziale integrità, con solo qualche sottrazione di quaderno.

7Due parole sulla scrittura. Le mani sono ovviamente sempre diverse, con una altrettanto ovvia similarità paleografica di fondo. Non è una scrittura corsiva ma è comunque una scrittura piuttosto veloce, inelegante, molto abbreviata, talora anche in maniera drastica: ne è esempio il consueto segno abbreviativo per «c(um)»/«c(on)» che sta per «condempnamus» o «condenamus». Si tratta comunque sempre di una scrittura di scuola, professionale, con tutti gli elementi di standardizzazione che i paleografi ben conoscono. Si tratta, ancora, di una registrazione corrente, che appartiene dunque pienamente alla grande rivoluzione strutturale duecentesca, cioè all’avvento delle scritture di natura corrente e non puntuale, in registro e non su pergamena sciolta. Corrente, la redazione del registro in questione non è però istantanea bensì posticipata, come si evince, tra gli altri, da uno degli incipit:

§ In nomine Domini amen. Hec sunt condempnationes facte a domino Trasmondo Senensi potestate de mense dicembri pro mensibus septembris, octobris, novembris et dicembris et aliis mensibus preteritis sui regiminis (c. 35).

  • 6 R. Archivio di Stato di Siena, [voll. V-XII: Istituto d’Arte e di Storia del Comune di Siena; XIII (...)

8La sequenza degli items è puramente cronologica, con sfasature dovute probabilmente ai diversi tempi della registrazione, più o meno distanti dal momento della condanna. L’andamento cronologico fa sì che fatti gravi siano inframmezzati a reati di natura civile o comunque di piccola entità (invasione di confini e simili). In questo il registro somiglia in tutto ai contemporanei registri di entrata e uscita della Biccherna, dove spese minute e spese importanti si susseguono in un dettato unico e cronologicamente continuo.6

  • 7 Cammarosano 2009, p. 108-110.

9Nell’indicazione delle penalità inflitte e della loro motivazione è normale il riferimento allo statuto («constitutum») o ad ordinamenti e bandi. Questo rende il codice interessante per la storia della legislazione statutaria di Siena, i cui primi testi, databili fra gli anni Ottanta del secolo XII e gli anni Quaranta del Duecento, sono andati in buona misura perduti ma che si ricostruisce attraverso testimoni superstiti che comunque ci sono ed anche attraverso le stratificazioni che risultano dalla grande redazione del 1262 e attraverso testimonianze indirette quali quelle offerte dal nostro registro.7

10Una gran parte delle registrazioni che esso contiene ha carattere seriale: definizione della contravvenzione seguita da elenco dei nomi dei contravventori. Le fattispecie più frequenti sono la renitenza all’esercito e l’essere andati in giro di notte dopo la terza squilla della campana del Comune: decine e decine di nominativi. Ad esempio alle cc.19v-23v si elencano quanti non furono presenti alla distruzione di Montepulciano (1232):

Isti sunt homines qui non interfuerunt destructioni Montispulciani de Terçerio Civitatis, quorum quemlibet con(dempnamus) nos G(erardus) Rangonis Senensis potestas militem in C s., peditem in XX s., salvis iustis eorum defensionibus [...].

11Sono elencate qui circa 1170 persone, e non è la più numerosa delle liste del genere. Ancora riferite a obblighi militari disattesi possiamo ritenere le condanne di chi non recò il cavallo oppure condanne come quella di una settantina di balestrieri i quali non mostrarono l’arma e furono puniti in 60 soldi (cc. 53-53v). La prima delle condanne, ovviamente più lievi (5 soldi, «secundum formam constituti»), di quanti andavano per la città di notte «post trinam pulsationem canpane Comunis», fa sfilare ai nostri occhi settantacinque nomi (cc. 9-9v), poi condanne simili si ripetono con frequenza estrema. Lo stesso si verifica per i «custodes de nocte qui non custodierunt ut debebant», ai quali con un certo stupore (almeno mio) è inflitta una penalità non superiore a quanti giravano di notte per la città (c. 9v e passim).

12Si vedono dunque perseguiti qui reati di natura pubblica, come lo sono anche l’avere insozzato strade e luoghi pubblici o il mancato rispetto di certe norme di polizia urbana. Un esempio sono i quarantasette fra uomini e donne condannati in 12 denari (un soldo) perché vendevano pane e altre cose commestibili nel Campo, dietro la chiesa di San Paolo o nella strada pubblica e non avevano coperto con una tovaglia o un panno bianco la merce, oppure avevano fatto qualche altra «sucçura» non meglio definita (c. 51v).

13I reati di natura privata, cioè intercorsi fra private persone, configurano fattispecie ovvie e ben note agli studiosi della criminalità medievale: furti, invasione di terreni altrui, violenze fisiche – con indicazione dell’eventuale arma e dell’eventuale effusione di sangue – e violenze verbali – queste ultime talora esplicitamente riferite e talora sussunte entro un generico «verba iniuriosa» –, minacce, rari omicidi. Le registrazioni si limitano all’enunciazione della condanna, senza che vi siano atti procedurali quali libelli di accusa, escussioni di testimoni, interventi difensivi, perizie od altro. Talora si dice di un’accusa e di un accusatore, ma in genere sono indistinguibili le procedure accusatorie dalle inquisitorie.

14Frequenti sono le annotazioni di una riduzione della penalità, per povertà o altri motivi. È il caso di un nobile della dinastia dei Berardenghi, Ranuccio di Griffolino da Orgiale, punito nel 1235 in 60 soldi per avere ingiuriato una persona di recente cittadinanza senese: la pena venne ridotta, come al solito non si dice di quanto, perché il padre e due fratelli di Ranuccio erano stati incarcerati dal Comune e uno di essi lo era tuttora; si intimò peraltro al Ranuccio la restituzione delle cose che aveva sottratto alla vittima (c. 59). Un anno dopo un altro esponente della dinastia, Ranieri già del castello di Valcortese e poi inurbato, fu colto in flagrante mentre rubava pellami: confessò con giuramento, fu punito nella forte somma di 25 lire e se non avesse pagato avrebbe subito la mutilazione di un piede o di un occhio, a sua scelta (c. 57).

15Ho scelto questi items perché sono esemplificativi di procedure frequenti, cioè l’integrazione della pena pecuniaria con l’obbligo della restituzione di un eventuale maltolto e l’alternativa tra pena pecuniaria e pena afflittiva corporale. Talora sono nominati dei fideiussori a garanzia del versamento delle penalità. A volte si indica un termine (breve) entro il quale scusarsi o rimborsare o restituire il maltolto o pagare la pena. In alcuni casi si prospetta una possibile cancellazione della penalità a seguito di efficace difesa del reo («salvis eorum iustis defensionibus»: così ad es. c. 51v). Molto rara è l’indicazione dell’avvenuto pagamento della penalità, con una sobria annotazione fatta in un secondo momento. Ciò rende necessario il raffronto con i registri di entrata e uscita della Biccherna, come illustrerò in un secondo momento di questo mio breve discorso.

  • 8 Sulle decime cfr. Bowsky 1970, p. 49 e nota 8.

16Si tratta comunque sempre di condanne pecuniarie e tutto l’impianto del manoscritto, mi ripeto, è di matrice finanziaria: è inteso cioè a registrare le entrate che provenivano al Comune dalla sua autorità giudiziaria. Di più: in alcune sezioni del registro sono dettagliate le spese sostenute dai pretori per finanziare l’esecuzione delle sentenze (ad esempio le cc. 70-77v e 133-138v) e i loro introiti per riscossione di pene pecuniarie. Inoltre sono numerosissime le registrazioni di decime, cioè le tasse versate alle autorità giudiziarie per l’apertura di una vertenza: decine e decine di nomi, una base prosopografica di eccezionale ampiezza.8

17La monotonia di queste registrazioni penali e finanziarie è talora interrotta da qualche situazione atipica. Nel 1234 si legge inserito in maniera difforme dallo schema generale un diploma nel quale il potente podestà Trasmondo narra dell’espugnazione del castello di Campiglia d’Orcia e del suo affidamento ai nobili del luogo con impegno a distruggerlo. È un testo ampio, che sfuggì al grande Fedor Schneider (cc. 41-48). Meno solenni, ma altrettanto apportatrici di un momento di variazione tematica nelle fattispecie dei reati e delle condanne, sono le notizie di due donne accusate di comportamenti sessuali ritenuti contro natura e di un’altra donna accusata come fattucchiera (c. 69v).

  • 9 Ho detto di questi casi, e ne ho data edizione, in Cammarosano 2012, p. 15-35, a p. 33.

18Il primo caso dovette colpire in maniera speciale chi lo registrò, così da indurlo all’insolita pratica di dare all’item un titolo: «Luxuriantes contra naturam», incorniciato e centrato. Poi di seguito venne detto della fattucchiera e poi seguirono con messa in pagina normale le altre, più consuete registrazioni. Le due donne omofile, ambedue sposate, facevano ovvi giuochi erotici con la bocca e con le dita e furono condannate a pagare 15 lire entro quindici giorni, in caso di inadempienza sarebbero state frustate per la città e sbandite per sempre. Il caso del sortilegio è più complesso, perché vi intervenivano tre donne (infatti il compendio marginale recita: «maleficae»). Quella che venne punita era vedova di un pellicciaio e nell’intento di far ammalare e morire un suo figliastro si era rivolta a un’«indivina», la quale aveva suggerito una pratica magica che comportava la confezione di una figura di cera, confezione eseguita da una terza donna e che avrebbe dovuto essere recata in un imprecisato mulino. La vedova fu condannata in 50 lire, da versare entro quindici giorni, anche qui con la sanzione alternativa della pubblica fustigazione e del bando perpetuo.9

  • 10 Ambedue le indicazioni sono nel libro di Biccherna del 1236 (V della serie di cui qui sopra, nota (...)

19Al di là della loro singolare e rara fattispecie questi casi sono interessanti perché sono fra quelli che consentono un riscontro nei registri di entrata e uscita della Biccherna. In questi leggiamo infatti puntualmente contabilizzati gli introiti girati dai pretori ai provveditori di Biccherna in seguito ai versamenti delle penalità da parte delle due omofile e della vedova del pellicciaio. Quest’ultima risulta avere pagato una somma molto inferiore rispetto alla penalità che le era stata inflitta, cioè 7 lire e mezzo invece di 50. Delle due «luxuriantes contra naturam», una versò le 15 lire dovute, l’altra versò una somma un poco inferiore al dovuto (12 lire e mezzo). In assenza di altri riscontri, non posso dire se queste diminuzioni, in particolare quella davvero forte della vedova, fossero dovute a una deliberata riduzione della pena o ad altre circostanze.10 Traggo solo l’indicazione metodica della opportunità di un confronto fra i registri giudiziari e i registri della finanza pubblica: confronto che è laborioso e che non sempre approda a una chiarezza di riscontri.

20Mi concederò qualche altra citazione di condanne un po’ atipiche, ad esempio una condanna per ingiurie, del 1237, dove in luogo del generico «verba iniuriosa» sono riportate le espressioni testuali imputate all’accusata:

  • 11 Anche di questo caso ho detto nel contributo di cui qui sopra nella nota 9, a p. 34.

§ Item condempnamus Bertam Pogiarelli in XL s(olidos) pro acusa quam fecit de ea Mingarda uxor Ildibrandini, quia strovavit eam «pucta scorticata» et dixit quod illud presbiteri nec illud mariti non poterat eam satiare, opporteret eam habere unum de mulo (c. 115).11

21Dello stesso periodo è una accusa di violenza grave e di sottrazione di un gregge, singolarmente circostanziata e che vede in stato di accusa una intera comunità del contado senese:

§ Comune et homines de Fruosine in X lib(ras) pro accusa quam fecerunt Guido pecorarius et Ormannus et Ran(uccius) Martini carnifices quia iverunt super dictum pecorarium armata manu et vulneraverunt ipsum in capite ita quod sanguis exivit et abstulerunt bestias dicto pecorario quas habebat in custodia a predictis et abate de Turri et fuerunt CCC.CCC et vulneraverunt et occiderunt et securo eas duxerunt et posuerunt gladium ad pectus et ligaverunt eum cum corrigia et inciderunt sibi camisiam cum cultello et miserunt corrigiam per foramen eum ligando (c. 116).

22Ancora è una condanna di una collettività del contado quella che nel 1239 colpisce Castiglione (Castiglion Ghinibaldi) e il suo prete:

§ Item (scil. condempnamus) Comune et homines Castellionis de Valle Ysole in L libr(as) quia cum Riccius et Buonincontrus nuntii Comunis ivissent mandato (segue pot sbarrato) domini Iacobi iudicis vicarii potestatis illuc pro colligendo feudo imperii cum castellano de Montagutulo venerunt super eos et castellanum dictum cum armis et fugaverunt eos.
§ *** presbiterum ecclesie de Castellione in L l(ibras) (in L. l. scritto interlinearmente) quia dum nuntii predicti ivissent ad ecclesiam suam et peterent ab eo panes duos pro comedendo ipse sacerdos venit super eos et dedit Buonincontro de manu in pectore et percusit eum in terra et strovavit eum «filium putte» et quod incideret sibi nasum et cucurrit ad campanas et pulsavit ad sturmum
( c. 125).

  • 12 Per Castiglione e il suo proprietario, dal 1238, Ghinibaldo di Saracino, cfr. Cammarosano 1983, p. (...)

23Correndo un calcolato rischio di sovrainterpretazione potremmo ricondurre l’episodio a una fase incipiente del conflitto guelfo-ghibellino, in anni nei quali era ancora solida la fedeltà imperiale di Siena. Castiglione era stato acquisito l’anno precedente alla vertenza di cui parlo qui da un personaggio che sarebbe stato un simpatizzante dello schieramento guelfo. Il fatto di una ostilità verso i messi senesi che volevano riscuotere una imposizione imperiale e l’atteggiamento del non nominato prete che integrò i suoi atti ostili e violenti con il gesto di suonare le campane a stormo accennano a un clima politico, al di là del temperamento sanguigno del personaggio. Ma non ci porteremo oltre.12

24Concludendo. Se il codice del quale ho detto qui velocemente è interessante dal punto di vista della giustizia penale, tuttavia il suo maggiore elemento di interesse risiede a mio giudizio nella ricchezza dei nomi di uomini e donne senesi attivi negli anni 1229-1242. Insieme ad alcuni elenchi nominativi di testimoni e ai libri di entrata e uscita della Biccherna, il codice consente una delle più attendibili approssimazioni alla struttura della popolazione della città nel Duecento, dunque molto prima della documentazione che nel secolo seguente farà di Siena una delle città europee la cui entità demografica è conoscibile con la maggiore esattezza.

Bibliographie

Bowsky 1970 = W. M. Bowsky, The Finance of the Commune of Siena, 1287-1355, Oxford, 1970; ed. it.: Le finanze del Comune di Siena, 1287-1355, Firenze, 1976 (Il pensiero storico, 68).

Cammarosano 1983 = P. Cammarosano, Monteriggioni. Storia Architettura Paesaggio, con introduzione di R. Barzanti e un saggio di G. Barsacchi, Milano, 1983.

Cammarosano 2009 = P. Cammarosano, Siena, Spoleto, 2009 (Il Medioevo nelle città italiane, 1).

Cammarosano 2012 = P. Cammarosano, La documentazione degli organi giudiziari nelle città comunali italiane. Tra quadri generali e casi territoriali, in A. Giorgi, S. Moscadelli e C. Zarrilli (a cura di), La documentazione degli organi giudiziari nell’Italia tardo-medievale e moderna. Atti del convegno di Studi, Siena, 15-17 settembre 2008, 2 voll., Roma, 2012 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Saggi, 109).

Guida generale degli Archivi di Stato italiani 1994 = Guida generale degli Archivi di Stato italiani, dir. P. D’Angiolini, C. Pavone, vol. IV, Roma, 1994.

Pazzaglini 1979 = P. R. Pazzaglini, The Criminal Ban of the Sienese Commune 1225-1310, Milano, 1979 (Quaderni di “Studi senesi”. Raccolti da D. Maffei, 45).

Waley 1991 = D. Waley, Siena and the Sienese in the thirteenth century, Cambridge University Press, 1991; ed. it.: Siena e i Senesi nel XIII secolo. Presentazione di M. Ascheri, Siena, 2003.

Notes

1 Waley 1991.

2 Per la serie archivistica cfr. Guida generale degli Archivi di Stato italiani 1994, p. 105-106.

3 Per un profilo storico sintetico rinvio a Cammarosano 2009.

4 Per le finanze pubbliche senesi: Bowsky 1970 (per le entrate giudiziarie p. 49-51).

5 Pazzaglini 1979.

6 R. Archivio di Stato di Siena, [voll. V-XII: Istituto d’Arte e di Storia del Comune di Siena; XIII: R. Deputazione Toscana di Storia Patria, Sez. Senese – Istituto c. s.; XIV-XVI: R. Deputazione Toscana di Storia Patria, Sez. di Siena – Accademia Senese per le Arti e per le Lettere; XVII: R. Accademia Senese degli Intronati – R. Deputazione c. s.], Libri dell’Entrata e dell’Uscita della Repubblica di Siena detti del Camarlingo e dei Quattro Provveditori della Biccherna [dal vol. XVII: Libri dell’Entrata e dell’Uscita del Comune di Siena detti della Biccherna], a c. della Direzione del R. Archivio di Stato in Siena, I-VII, Siena, 1914-1931; VIII-XIII, Firenze, 1932-1936; Indice Voll. I-X , Firenze, 1934; XIV-XVII, Siena, 1937-1942; XIX (1257, secondo semestre), a c. di S. De’ Colli, Siena, 1961; XIX (1258, primo semestre), a c. di U. Morandi, Siena, 1963; XIX (1259, primo semestre), a c. di S. Fineschi, Siena, 1969; Registro 30° (1259, secondo semestre), a c. di G. Catoni, Roma, 1970 (Ministero dell’Interno, Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Fonti e sussidi, II).

7 Cammarosano 2009, p. 108-110.

8 Sulle decime cfr. Bowsky 1970, p. 49 e nota 8.

9 Ho detto di questi casi, e ne ho data edizione, in Cammarosano 2012, p. 15-35, a p. 33.

10 Ambedue le indicazioni sono nel libro di Biccherna del 1236 (V della serie di cui qui sopra, nota 6), p. 6-8.

11 Anche di questo caso ho detto nel contributo di cui qui sopra nella nota 9, a p. 34.

12 Per Castiglione e il suo proprietario, dal 1238, Ghinibaldo di Saracino, cfr. Cammarosano 1983, p. 51-52.

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