Vulnerabilità, soggetti “deboli” e giustizia costituzionale
Introduzione ad uno studio sulla giurisprudenza costituzionale in materia di protezione delle “persone vulnerabili”
p. 167-174
Texte intégral
1Le ragioni che rendono di particolare rilievo, dal punto di vista del diritto costituzionale, uno studio dedicato alle persone che versano in situazioni di vulnerabilità, condotto nella prospettiva della giurisprudenza costituzionale, sono molteplici e, tra di loro, intimamente connesse1.
2La determinazione concettuale della “condizione di vulnerabilità”, propedeutica all’individuazione dei “soggetti vulnerabili”, è una questione che si presta ad essere osservata da prospettive molto diverse, potendo essa implicare valutazioni di ordine etico, sociologico, politico-filosofico, perfino antropologico. Considerata dal punto di vista giuridico, si presenta come una questione per molti versi sfuggente e di difficile delimitazione2.
3In realtà, ad una potenziale situazione di vulnerabilità sono più o meno esposti tutti i soggetti dell’ordinamento, per via del possibile mutamento delle condizioni soggettive o del contesto in cui ciascuno si viene a trovare, che, anche d’improvviso, può provocare situazioni di debolezza, alterazioni dei rapporti, esposizioni più o meno intense a rischi difficilmente rimediabili.
4Si pensi, tanto per fare qualche semplice (se non banale) esempio: ad un rapporto contrattuale in cui una delle parti non sia più in grado di mantenere o realizzare i termini dell’accordo e viene a trovarsi in una condizione di svantaggio; a chi subisce un trauma fisico e non è più in grado di provvedere a sé stesso; a chi, anche in conseguenza di una certa direzione impressa dal legislatore ad una determinata attività, vede, d’improvviso, precludersi scelte di vita sulle quali aveva riposto un intenso affidamento. Situazioni, dunque, tra loro molto diverse, in alcuni casi determinate da condizioni soggettive, in altri casi frutto perfino di decisioni imposte dallo stesso ordinamento di riferimento, ma che comportano tutte una mutazione della condizione soggettiva, fatalmente trasformata in una situazione di svantaggio, di debolezza o di attenuazione del possibile esercizio di diritti.
5La semplice individuazione di potenziali situazioni di vulnerabilità nei rapporti disciplinati dal diritto, o da questo anche solo influenzati, non è però in grado di delimitare, in termini sufficientemente precisi, un concetto di vulnerabilità che possa assumere una qualche rilevanza giuridica.
6Ecco, allora, che entra in gioco il diritto costituzionale, perché è proprio nei valori espressi dai principi costituzionali che può individuarsi la sede nella quale rintracciare il fondamento della vulnerabilità come fenomeno giuridicamente rilevante. È pur vero che le tre Costituzioni oggetto di studio in questo Volume (quella francese del 1958, quella italiana del 1948 e quella spagnola del 1978) – così come, d’altronde, molte altre costituzioni democratiche occidentali – non usano espressamente il termine “vulnerabilità”, e neppure fanno esplicito riferimento ai “soggetti deboli” o ai “soggetti vulnerabili”3, per la semplice ragione che queste terminologie ed i relativi concetti sono lentamente affiorati nel tempo, essendo in larga misura frutto di una graduale presa di coscienza, tradottasi in faticosa e sofferta elaborazione al tempo stesso politica e scientifica, che ha consentito l’emersione di situazioni un tempo neppure considerate e poi, passo dopo passo, sempre più ritenute meritevoli di una specifica considerazione e di un’adeguata tutela sul piano del diritto. Ciò, tuttavia, non significa che il tema della rilevanza giuridica di posizioni caratterizzate dal profilo della intrinseca debolezza o vulnerabilità non trovi formidabili agganci nei sistemi costituzionali.
7In questo senso l’esperienza italiana è, in qualche modo, esemplare, dato il peculiare ruolo in essa riconosciuto al principio di eguaglianza4 (opportunamente definito da Luigi Ferrajoli come «principio costitutivo delle forme e, insieme, della sostanza della democrazia»5); ruolo che ha consentito al Giudice delle leggi di far progressivamente emergere, attorno all’eguaglianza, una sorta di “statuto” (perennemente in divenire) della protezione costituzionale della vulnerabilità.
8La Costituzione italiana, infatti, non solo innalza il principio di eguaglianza – nelle due diverse e complementari accezioni della eguaglianza formale e di quella sostanziale6 – a principio supremo e fondamentale, ad architrave dell’intero impianto ordinamentale, ma contiene anche una serie di disposizioni che si riferiscono alla specifica posizione di tutela che investe, sia pure in misura diversa, alcune categorie di soggetti e di posizioni. Basti pensare alla peculiare rilevanza che assume la posizione di maggior vulnerabilità della donna (articoli 37 e 51)7, al rilievo specifico che la condizione di inabilità fisica riveste nella prospettiva del lavoro e dell’istruzione (articolo 38)8, alla speciale tutela accordata agli indigenti nell’ambito di quell’unico diritto espressamente qualificato come “fondamentale” (il diritto alla salute, contenuto nell’articolo 32)9 per accorgersi di come la Costituzione italiana si preoccupi della esigenza di uno specifico riequilibrio dinanzi a particolari situazioni nelle quali è proprio la maggiore fragilità del soggetto rispetto ad una determinata condizione di fatto ad imporre una più penetrante tutela. Un riequilibrio che si riferisce ai diritti e alla maggiore difficoltà (o anche alla impossibilità) del loro concreto esercizio discendente, appunto, dalla specificità della condizione di fatto, e che pertanto mira, in alcuni ambiti ritenuti più esposti, ad evitare la sofferenza, a ripristinare la parità o, addirittura, ad assicurare un diritto altrimenti precluso.
9Nella Costituzione del ‘48 si rinviene, dunque, la radice di alcune più rilevanti situazioni che implicano, in qualche misura, l’esistenza di una “vulnerabilità” ed esigono lo sviluppo di adeguati strumenti per la loro effettiva realizzazione da parte del legislatore, il quale, a sua volta, incontra un insuperabile limite nei confronti di opzioni normative che dovessero comprimerli o circoscriverli irragionevolmente.
10La vulnerabilità, in altri termini, assume rilevanza giuridica al cospetto di specifiche situazioni nelle quali è la compressione di un diritto o di un fascio di diritti ad entrare in gioco10. Ma, accanto alla peculiarità di quelle situazioni specificamente inserite in altrettante enunciazioni di principi costituzionali, è, più in generale, il principio di eguaglianza, nel suo costituire espressione di un valore che innerva l’intero ordinamento11, a guidare la individuazione (e, conseguentemente, la emersione rispetto alla tutela ordinamentale) di altrettante posizioni. Tutte le volte, insomma, che affiorano situazioni meritevoli di tutela sotto il profilo della “debolezza”, della più intensa difficoltà ad esercitare un diritto, della disparità di trattamento tra posizioni di maggior sofferenza conseguenti a peculiari condizioni di vita, è il principio di eguaglianza a consentirne o imporne il riconoscimento, sia sotto il profilo della necessaria diversificazione del trattamento giuridico (o, tutto all’opposto, sotto il profilo della riconduzione ad unità di trattamenti ingiustificatamente differenziati), sia sul versante promozionale, sul versante cioè dell’uguaglianza in senso sostanziale e della necessaria rimozione di quegli «ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana» (così l’articolo 3, comma 2, della Costituzione italiana).
11Ora, quest’opera, costituzionalmente imposta, di individuazione delle “posizioni di debolezza” attraverso il “prisma” dell’eguaglianza incontra tuttavia un ostacolo nel suo concreto avverarsi, nella misura in cui risulta spesso molto difficile delimitare e circoscrivere compiutamente quella esigenza di specifico trattamento che è alla base della definizione, sul piano giuridico, del concetto di vulnerabilità. Tale difficoltà può apparire, forse, in qualche misura attenuata rispetto a quelle situazioni per le quali la stessa Costituzione ritiene di individuare una puntuale esigenza di specifica tutela (le donne lavoratrici, gli indigenti, gli stranieri, i disabili, le minoranze linguistiche, le minoranze religiose, ecc.), quando, cioè, la vulnerabilità e le relative garanzie affiorano con contorni sufficientemente precisi. Ma è pur vero che l’emersione di situazioni di maggiore debolezza prodotte dalla dinamica economico-sociale e dal conseguente modificarsi dei rapporti di forza può assumere, nella vita di un ordinamento, caratteri di inusitata frequenza, può, in altri termini, presentarsi rispetto ad una serie aperta e, potremmo dire, addirittura infinita di condizioni, rispetto alle quali non solo le specifiche esigenze di tutela, ma, addirittura, anche la stessa individuazione della “vulnerabilità” risultano oltremodo problematiche.
12L’attenzione non può che spostarsi, allora, sull’opera del legislatore, sulla sua risposta alla evoluzione delle istanze che la dinamica ordinamentale produce, sulla sua capacità di cogliere le esigenze di società in rapida trasformazione, di sviluppare attraverso discipline adeguate i valori racchiusi nella Costituzione, tanto più quando questi ultimi si arricchiscono dei condizionamenti prodotti dalle grandi “Carte internazionali del diritti” (si pensi, tanto per fare un esempio, al ruolo svolto dalle convenzioni ONU sui diritti del fanciullo12, che toccano il tema di una vulnerabilità, potrebbe dirsi, naturale ed estrema, del tutto peculiare, quale è quella dei bambini). Spetta, in altri termini, al legislatore l’opera di selezione e individuazione di situazioni o condizioni che, di volta in volta, affiorano nella evoluzione dei rapporti sociali, dei rapporti economici e di quelli politici; un’opera che, naturalmente, è, per così dire, meno complessa e difficoltosa quando trova radicamento su quelle esigenze di una speciale tutela differenziata, lato sensu riconducibili alla vulnerabilità, che si rinvengono espressamente in Costituzione, ma che non esclude – e, anzi, forse impone – che anche altre e diverse vulnerabilità si affermino nell’ordinamento, trovando quel riconoscimento giuridico che l’eguaglianza (soprattutto l’eguaglianza sostanziale) pone come obiettivo da perseguire.
13Ma l’opera del legislatore – di tutti legislatori – è opera intermittente, sovente frammentaria, condizionata da scelte ideologiche di segno opposto, tradotte talvolta in misure di debole compromesso derivanti da convenienze contingenti e da logiche di breve periodo. Certo, non si può, né si vuole, negare che la produzione legislativa abbia vissuto anche momenti particolarmente virtuosi, momenti “alti”, tradotti in attenzione alle situazioni di vulnerabilità sviluppati in discipline che hanno apprestato nel tempo tutele sostanziali, specie rispetto a talune specifiche esigenze di ordine costituzionale. Un esempio di un certo rilievo può individuarsi, sempre con riferimento al caso italiano, nella progressiva evoluzione della legislazione che, sia pure mediante una pluralità di interventi succedutisi nell’arco di oltre un trentennio, ha sviluppato le misure a sostegno delle persone disabili, dando così attuazione a quella specifica esigenza di tutela che è racchiusa nell’art. 38 della nostra Costituzione13. Si tratta di un percorso non sempre lineare ma che oggi presenta un quadro robusto di misure e dimostra una progressiva e sempre crescente attenzione a quella particolare forma di vulnerabilità ben individuata nella Costituzione del ‘48. Un’attenzione, quest’ultima, per molti versi indotta dal quadro internazionale e sovranazionale ma che, forse, non avrebbe poi compiutamente raggiunto il punto al quale è arrivata senza l’opera della giurisprudenza costituzionale.
14Ovviamente, per le ragioni che si sono poc’anzi indicate, non mancano vicende di segno del tutto opposto nelle quali è, invece, l’inerzia legislativa, la contrapposizione paralizzante tra opposte visioni e, in larga misura, l’opportunismo delle forze politiche ad aver offerto una tardiva risposta o, ancor peggio, a non aver apprestato alcuna risposta alla tutela di condizioni ritenute di particolare “vulnerabilità”, intorno alle quali sia la coscienza sociale, sia la stessa opera del giudice comune, avevano segnalato, con sempre maggiore intensità, la necessità di un intervento legislativo. Appare sufficiente richiamare la questione delle unioni tra persone dello stesso sesso, faticosamente tradottasi nella disciplina contenuta nella legge italiana n. 76 del 2016, una legge composta di un solo articolo che racchiude 69 commi, approvata in maniera rocambolesca (con ricorso alla apposizione della questione di fiducia su di un cosiddetto “maxiemendamento” interamente sostitutivo del testo di legge fino a quel momento in discussione14) da un Parlamento nettamente spaccato, e che lascia irrisolte molte questioni, alimentando, tra l’altro, non pochi dubbi interpretativi. Ed ancora, emblematica si rivela la traumatica vicenda – sulla quale più volte ci si sofferma, sotto diversi profili, in questo Volume – della disciplina penale del suicidio assistito (cosiddetto “caso Cappato”), rimasta colpevolmente irrisolta sul piano legislativo, nonostante il severo monito della Corte costituzionale15.
15Ecco allora che l’attenzione deve essere rivolta al sistema di giustizia costituzionale, perché in un sistema a costituzione rigida, con una carta costituzionale carica di principi, intessuta da norme di riconoscimento di diritti, espressione dei valori di fondo che ne ispirarono la nascita, la concreta attuazione di siffatti principi spetta certamente, in primo luogo, al legislatore, ma chiama in causa inevitabilmente anche il Giudice delle leggi. Certo, si tratta di due posizioni diverse ma che appaiono, per molti versi, complementari. Il legislatore è chiamato a sviluppare quei principi, a tradurli in discipline adeguate, a compiere le scelte politiche selezionando gli interessi. Ma se questa opera si traduce, invece, in strumenti lacunosi, inadeguati, o peggio, si caratterizza per omissioni, per la mancata o deviata considerazione di posizioni meritevoli di tutela, ecco che entra in gioco l’opera della giurisprudenza costituzionale.
16Anche in questo caso l’esperienza italiana costituisce un esempio significativo. Superata infatti, ormai da lungo tempo, l’idea che la Corte costituzionale agisca solo con lo strumento delle decisioni di annullamento (con decisioni, cioè, che si limitano ad eliminare in tutto o in parte disposizioni di legge), il Giudice delle leggi italiano ha, nel tempo, assunto un ruolo decisamente e profondamente attivo, un ruolo che gli consente di intervenire nell’ordinamento, per ricondurlo alla legalità costituzionale, con decisioni alle quali – come è stato anche di recente sottolineato – deve ormai riconoscersi la qualificazione di vere e proprie “fonti integrative dell’ordinamento”16.
17La Corte, è vero, agisce su singole questioni, incide sul prodotto già finito, ossia sull’atto legislativo (ed in questo senso il suo ruolo “politico” è profondamente diverso da quello del legislatore, che decide se legiferare o meno, se imprimere all’intervento legislativo una certa direzione piuttosto che un’altra). Ma le sue decisioni servono anche a chiarire e definire – sia in negativo, sia, soprattutto, in positivo – il contenuto dei principi costituzionali, servono, cioè, anche ad integrare l’ordinamento, correggendone le deviazioni persino, se del caso, con l’individuazione di norme “nuove” (purché comunque ricavabili dall’intero sistema).
18In altri termini, le pronunce del Giudice costituzionale italiano – ma, mutatis mutandis, può dirsi lo stesso anche di quello francese e di quello spagnolo – giocano un ruolo, all’interno del sistema, che solo ingenuamente potrebbe ritenersi limitato a correggere le storture prodotte dal legislatore, ma che in realtà si connota, fatalmente, anche in senso propulsivo. Con le sue decisioni, infatti, il “Custode della Costituzione” finisce inesorabilmente anche con l’indicare la direzione di sviluppo dei principi costituzionali o, quanto meno, con l’individuare standard minimi e irretrattabili nell’adeguamento del sistema legislativo ai valori espressi dalla carta costituzionale di riferimento. Si pensi, ad esempio, alla cospicua giurisprudenza del Conseil constitutionnel francese ispirata alla nozione di «effet cliquet»17 (oggi superata da quella, meno incisiva, di «garanties essentielles»)18, in virtù della quale il Giudice delle leggi, dichiarando illegittimi i fenomeni abrogativi che comportavano un abbassamento nel livello di tutela ordinamentale delle garanzie costituzionali, finiva ineluttabilmente per indicare al legislatore il “verso” da seguire, pro futuro, nell’attuazione delle previsioni costituzionali, limitandone di fatto il potere discrezionale.
19È proprio in questa direzione, d’altronde, che la Corte costituzionale italiana ha sviluppato quel ben noto armamentario di strumenti che va dalle decisioni “additive” a quelle “manipolative”, dalle pronunzie di incostituzionalità “annunziata ma non dichiarata” alle decisioni che modulano gli effetti temporali, dalle sentenze “monito” alle “doppie pronunzie”: tutti strumenti mediante i quali l’incidenza nell’ordinamento si è fatta profonda e incisiva, non solo nelle correzioni al sistema ma anche nell’indicazione in positivo al legislatore delle vie da percorrere per muoversi in termini di legalità costituzionale19. E invero, per molti versi, la tematica della protezione della “vulnerabilità” appare come un vero banco di prova della capacità di incidenza della giustizia costituzionale20.
20Mi limito qui a fare un solo significativo esempio di questa capacità di penetrazione e di condizionamento. Esso si riferisce alla tematica delle persone disabili e sembra dunque iscriversi centralmente proprio nell’orizzonte concettuale dei problemi di ordine costituzionale che coinvolgono le situazioni di vulnerabilità. Si tratta di una giurisprudenza che ha affrontato un punto cruciale, ossia quello della compatibilità tra risorse pubbliche disponibili e garanzie che l’ordinamento deve apprestare nei confronti di siffatte condizioni di “debolezza”. Ebbene, proprio con riferimento ad alcune di queste garanzie la Corte costituzionale ha sottolineato l’esistenza di un “nucleo indefettibile” di protezione che deve ritenersi come “limite invalicabile” all’intervento normativo discrezionale del legislatore, chiarendo altresì (con riferimento, in particolare, al diritto allo studio e all’educazione degli alunni disabili) che i diritti non possono essere “finanziariamente condizionati” “in termini assoluti e generali”, dal momento che deve essere “la garanzia dei diritti incomprimibili a incidere sul bilancio e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione” (sentenza n. 275 del 2016)21. Una affermazione, quest’ultima, davvero di straordinario rilievo, perché, da una parte, chiarisce in modo inequivoco il principio secondo cui, dinanzi ad esigenze di soggetti “deboli” (o quanto meno ad alcune tra queste), le ragioni di bilancio devono ritenersi recessive e, dall’altra, con il richiamo ai “diritti incomprimibili” rende potenzialmente dilatabile a categorie diverse siffatto principio, il cui raggio di azione può dunque estendersi anche ad altre condizioni di vulnerabilità se non, addirittura, a tutti i diritti costituzionalmente garantiti.
21L’esempio appena richiamato dimostra allora, forse meglio di tanti altri, che, se vogliono ricercarsi gli elementi che concorrono a definire un possibile “statuto” della protezione costituzionale della vulnerabilità, è alla giurisprudenza costituzionale che deve guardarsi in primo luogo, ricostruendo un percorso che, nella sua complessiva intelaiatura, può portare ad esiti sorprendenti.
22Di qui – abbandonando l’esempio particolare della Costituzione italiana e tornando, in conclusione, al tema generale dei rapporti tra vulnerabilità e giustizia costituzionale – il peculiare interesse di uno studio, come è quello contenuto nelle pagine che seguono, che, pur non escludendo gli apporti della giurisprudenza degli “altri” giudici (dei giudici chiamati in prima battuta a rendere la giustizia del caso concreto)22, si muove soprattutto sulla linea direttrice dei sistemi di giustizia costituzionale di tre ordinamenti diversi ma, al contempo, affini sotto alcuni profili.
23Quanto poi ai campi di ricerca, la scelta di individuare situazioni di debolezza anche molto diverse tra loro appare particolarmente felice. Indagare intorno alla protezione dei minori23, degli ammalati e dei portatori di handicap24, degli stranieri25, dei nomadi e delle persone senza fissa dimora26, dei lavoratori in particolari condizioni di disagio e dei disoccupati27 o, ancora, dei detenuti28, sembra idonea a cogliere meglio le diversità ontologiche delle categorie prescelte ed a mettere ben in luce il carattere sempre relativo delle situazioni di vulnerabilità.
24Rimane l’auspicio che le indicazioni provenienti dalla ricerca possano guidare giudici e legislatori ad affrontare meglio le “sfide” del tempo presente, in cui molte certezze sembrano vacillare, mentre nuove ed inquietanti “vulnerabilità” si profilano all’orizzonte, esigendo adeguate risposte nella produzione, nell’esecuzione e nell’applicazione normativa.
Notes de bas de page
1 L’esigenza di una riflessione di tipo costituzionalistico sul tema è ben sottolineata, nella prima parte di questo Volume, anche da C. Severino – H. Alcaraz, « Étude comparée de la protection des personnes en situation de vulnérabilité par les systèmes de contrôle incident de constitutionnalité en France, en Italie et en Espagne », i quali, tuttavia, si soffermano soprattutto sull’opportunità di svolgere siffatta riflessione avvalendosi degli strumenti del diritto comparato.
2 Sulla nozione di “vulnerabilità” si soffermano, in questo Volume, G. Lichardos, « Vulnérabilité et Conseil constitutionnel français », e, sia pure con minore insistenza, M. Berardi, « La protection des personnes en situation de vulnérabilité en Espagne. Une étude statistique sur la jurisprudence du Tribunal Constitucional (2000-2019) », e Giu. Serges, « La notion de “personne en situation de vulnérabilité” dans la jurisprudence de la Cour constitutionnelle italienne ».
3 Il che, peraltro, non comporta affatto l’assenza di richiami, più o meno diretti, a specifiche categorie di persone in situazione di vulnerabilità. Basti pensare ai riferimenti che vengono fatti, nel preambolo della Costituzione francese del 27 ottobre 1946 (espressamente richiamato nel preambolo della Costituzione del 1958 e facente parte, come noto, del cosiddetto “bloc de constitutionnalité”), alla «femme» (alinea 3), all’«homme persécuté» (alinea 4), all’«enfant», alla «mère» e ai «vieux travailleurs» (alinea 11), ecc.; o a quelli, contenuti nella vigente Costituzione spagnola, ai «trabajadores» (articolo 35), agli «hijos» e ai «niños» (articolo 39), ai «disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos» (articolo 49), alla «tercera edad» (articolo 50), ai «consumidores y usuarios» (articolo 51), ecc.; o, ancora, a quelli, previsti dalla Costituzione italiana, allo «straniero» (articolo 10), alle «persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà» (articolo 13), ai «figli» (articolo 30), a «la maternità, l’infanzia e la gioventù» (articolo 31), agli «indigenti» (articolo 32), alla «donna lavoratrice», alla «madre e al bambino» (articolo 37), ai «lavoratori», agli «inabili» e ai «minorati» (articolo 38), ecc.
4 La cui centralità, d’altronde, è ampiamente riconosciuta anche dagli ordinamenti spagnolo (articolo 1 della Costituzione del 1978: «España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político») e francese (basti pensare all’«idéal commun de liberté, d’égalité et de fraternité», richiamato nel preambolo della Costituzione del 1958 e risalente ad una consolidata tradizione democratica che affonda le sue radici nella proclamazione degli uomini quali «libres et égaux en droits» contenuta nella Déclaration des droits de l’homme et du citoyen del 1789).
5 L. Ferrajoli, Manifesto per l’uguaglianza, Editori Laterza, 2018, p. X.
6 Accezioni, ovviamente, conosciute (e riconosciute) anche negli altri due ordinamenti qui oggetto di studio: quello spagnolo, ove si distingue tra igualdad formal e igualdad sustantiva, e quello francese, ove si distingue tra égalité formelle e égalité réelle.
7 Articolo 37, comma 1: «La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione»; articolo 51, comma 1: «Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini».
8 Articolo 38, commi 1, 2 e 3: «Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale. / I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. / Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale».
9 Articolo 32, comma 1: «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti».
10 Questa tematica è particolarmente approfondita nello studio di L. Azzena, « Divieti di discriminazione e posizione dei soggetti “deboli”. Spunti per una teoria della ‘debolezza’ », in C. Calvieri (a cura di), Divieto di discriminazione e giurisprudenza costituzionale. Atti del Seminario di Perugia del 18 marzo 2009, Giappichelli, 2006, pp. 35 ss.
11 Come ha, d’altronde, riconosciuto più volte la stessa Corte costituzionale, la quale – ad esempio – nella sentenza n° 25 del 1966 (pubblicata in Il Foro amministrativo, 1966, II, con nota di S. Lariccia, pp. 117 ss.) ha individuato nell’eguaglianza il «principio generale che condiziona tutto l’ordinamento».
12 Ci si vuol riferire alla Dichiarazione dei diritti del fanciullo del 1959 ed alla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989.
13 Su questo tema si veda, di recente, il contributo di G. Arconzo, I diritti delle persone con disabilità. Profili costituzionali, FrancoAngeli, 2020, nel quale si riviene una accurata disamina della progressiva evoluzione, nel sistema costituzionale italiano, della questione dei diritti dei disabili e del ruolo svolto dalle istanze emerse in sede internazionale e sovranazionale.
14 Sulle distorsioni delle procedure parlamentari che una prassi di questo tipo comporta si vedano le riflessioni contenute nell’ampio studio di G. Pistorio, Maxiemendamento e questione di fiducia. Contributo allo studio di una prassi illegittima, Editoriale Scientifica, 2018, pp. 94 ss.
15 Il riferimento è alle due decisioni della Corte costituzionale contenute, rispettivamente, nell’ordinanza n° 207 del 2018 (pubblicata in Giurisprudenza costituzionale, 2018, pp. 2445 ss., con note di A. Anzon Demming, R. Pinardi, C. Tripodina e G. Repetto) e nella sentenza n° 242 del 2019 (pubblicata in Giurisprudenza costituzionale, 2019, pp. 2991 ss., con note di F. Rimoli, G. D’Alessandro, G. Repetto e Giu. serges).
16 Mi riferisco al recentissimo contributo di G. Silvestri, « Del rendere giustizia costituzionale », Questione giustizia (on-line), 2020, p. 8, il quale mette in evidenza come il «rendere giustizia costituzionale» non si risolva nel mero «confronto astratto e accademico tra due norme», bensì consista nel risolvere un problema «concreto di costituzionalità vale a dire introdurre nell’ordinamento una nuova disciplina di una fattispecie o per ablazione radicale di una norma esistente – e conseguente espansione di altre norme del contesto – o per ablazione parziale e sua trasformazione da come è a come deve essere, secondo una valutazione di macrolegalità».
17 Come ben sintetizzato da L. Favoreu – L. Philip, Les grandes décisions du Conseil constitutionnel, Dalloz, 2003, XII ed., p. 593, «effet cliquet» significa che, quando una legge abroga le disposizioni contenute in un’altra legge, le nuove disposizioni devono «reprendre à son compte les garanties que prévoyaient le premier texte».
18 Sul punto si veda l’analisi di G. Mollion, « Les garanties légales des exigences constitutionnelles », Revue française de droit constitutionnel, 2/20015, pp. 257 ss.
19 In questo senso mi pare davvero apprezzabile lo sforzo compiuto da M. Ruotolo, «L’evoluzione delle tecniche decisorie della corte costituzionale nel giudizio in via incidentale. Per un inquadramento dell’ord. n. 207 del 2018 in un nuovo contesto giurisprudenziale», Rivista Aic, 2/2019, di inquadrare le recenti innovazioni occorse nell’ambito delle tecniche decisorie del Giudice costituzionale italiano nel solco di un percorso evolutivo del ruolo della Corte all’interno del sistema; percorso, a sua volta, determinato anche (se non soprattutto) dall’insufficiente prodigarsi del legislatore nell’attuare, seguendo la direzione indicata dallo stesso Giudice delle leggi, principi costituzionali la cui realizzazione è ritenuta particolarmente urgente al fine di “‘rendere giustizia’ costituzionale” (ivi, p. 662).
20 Sul punto rimane sempre di grande attualità l’accurato studio di M. Ainis, « I soggetti deboli nella giurisprudenza costituzionale », Politica del diritto, 1999, pp. 25 ss.
21 Pubblicata in Giurisprudenza costituzionale, 2016, pp. 2330 ss., con note di L. Carlassare e A. Lucarelli. Si vedano, inoltre, il commento di L. Madau, « ‘È la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione’. Nota a Corte cost. n. 275/2016 », Osservatorio costituzionale, n° 1/2017, e i contributi di I. Ciolli, « I diritti sociali ‘condizionati’ di fronte alla Corte costituzionale », Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale, 2017, II, p. 362, e C. Colapietro, « I diritti delle persone con disabilità nella giurisprudenza della Corte costituzionale: il “nuovo” diritto alla socializzazione », Dirittifondamentali.it, n° 2/2019, il quale parla di «decisione storica» che rappresenta «il punto più alto del cammino della Corte nell’affermazione del nuovo diritto alla socializzazione del disabile».
22 Apporti che, naturalmente, non risiedono solo nel “decidere bene” sulle questioni a loro sottoposte, ma anche – nei sistemi in cui vige un controllo di costituzionalità delle leggi in via incidentale – nel favorire, o comunque nel non ostacolare, l’accesso, da parte delle “persone vulnerabili”, alla giustizia costituzionale. Il tema si pone, poi, con particolare insistenza in Francia, ove la presenza del “filtro” della Corte di Cassazione o del Consiglio di Stato nell’iter di rimessione di una questione al Consiglio costituzionale rischia di diventare una “strettoia” attraverso la quale troppo difficilmente si riesce a passare. Davvero intelligente mi pare, allora, la scelta di svolgere un approfondimento sull’accesso delle “persone vulnerabili” alla QPC, tematica alla quale sono dedicati, in questo Volume, gli scritti di N. Pauthe, « Les personnes en situation de vulnérabilité et le filtrage des questions prioritaires de constitutionnalité des cours d’appel civiles (2010-2019) », A. Pena, « Personnes en situation de vulnérabilité et juge administratif du premier filtre », e A. M. Lecis Cocco Ortu, « Le rôle des associations dans le protection des personnes vulnérables en QPC ».
23 Sul punto si soffermano, in questo Volume: per la Francia, M. Douchy-Oudot, « Quelle protection constitutionnelle de l’enfance ? Les QPC relatives aux mineurs »; per la Spagna, I. Gómez Fernández, «El acceso de los menores a la jurisdicción constitucional a través de la cuestión de inconstitucionalidad en el S. XXI»; per l’Italia, P. Passaglia, «Una rassegna della giurisprudenza della corte costituzionale italiana sullo status costituzionale dei minori (2000-2019)».
24 Di queste categorie si occupano, in questo Volume: per la Francia, L. Gay, « Dix ans de jurisprudence QPC sur la maladie et le handicap. La vulnérabilité, une absente (très) présente ? »; per la Spagna, F. J. Matia Portilla, «Cuestiones de inconstitucionalidad 2000-2018 relacionadas con el ingreso hospitalario de personas que padecen trastornos psíquicos»; per l’Italia, M. Calamo Specchia, «La giurisprudenza della Corte costituzionale italiana in materia di disabili e trattamenti sanitari obbligatori (TSO)».
25 Sui quali si vedano, in questo Volume: per la Francia, O. Lecucq, « Question prioritaire de constitutionnalité et étrangers »; per la Spagna, O. Lecucq, « “Questions d’inconstitutionnalité et étrangers” (Rapport espagnol) »; per l’Italia, L. Montanari – F. E. Grisostolo, «Diritti degli stranieri di fronte al giudice costituzionale italiano. Il ruolo della questione incidentale nel complesso del sistema di tutela dei diritti».
26 Su queste categorie si confrontino, in questo Volume: per la Francia, M. Fatin-Rouge Stefanini, « QPC et personnes vulnérables : le cas des gens du voyage en France »; per la Spagna, F. Álvarez-Ossorio Micheo, «De nomadas a asentados. Tribunal Constitucional y derecho a un techo»; per l’Italia, G. Spanò, «La (scarsa) rappresentatività dei soggetti nomadi e senza fissa dimora nella giurisprudenza del Giudice delle leggi italiano. Una questione di (in)visibilità ‘costituzionale’ o sostanziale ?».
27 Se ne occupano, in questo Volume: per la Francia, V. Bernaud, « La QPC et les personnes vulnérables : le cas des «travailleurs précaires” »; per la Spagna, M. Pérez-Moneo, «La protección de trabajadores vulnerables a través de la cuestión de inconstitucionalidad en España»; per l’Italia, D. Chinni, «La tutela dei diritti dei lavoratori nella giurisprudenza della Corte costituzionale italiana degli ultimi vent’anni (2000-2019)».
28 Il tema è affrontato, in questo Volume: per la Francia, da H. Alcaraz, « QPC et détenus en France »; per la Spagna, da H. Alcaraz, « Question d’inconstitutionnalité et détenus en Espagne »; per l’Italia, da M. Ruotolo, «I diritti dei detenuti nella più recente giurisprudenza costituzionale italiana».
Auteur
Professore ordinario di Diritto Costituzionale, Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi «Roma Tre» – Professeur des universités en Droit constitutionnel, Doyen de la Faculté de Droit, Université de «Roma Tre»
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