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L’Économie politique et la sphère publique dans le débat des Lumières

 | 
Jesús Astigarraga Goenaga
, 
Javier Usoz Otal

II. Le débat économique et ses protagonistes

Illuminismo giuridico e idee economiche nelle opere di Cesare Beccaria e di Gaetano Filangieri

Fabrizio Simon

Testo integrale

1L’importanza di osservare nella cultura illuminista le relazioni tra il pensiero economico e quello giuridico è riconducibile a un insieme di motivazioni. Per cominciare si tratta di un momento della storia intellettuale nel quale l’istituzionalizzazione delle scienze è ancora a uno stadio iniziale e i confini disciplinari appaiono deboli. In secondo luogo, più che per un difetto nella specializzazione, l’illuminismo aspira a elaborare un’unica grande scienza della legislazione il cui statuto epistemologico comprende ogni aspetto che compone la sfera pubblica. Infine, il contesto storico ci permette di cogliere come per lo studioso dei Lumi la priorità non è l’individuazione di distinti campi di ricerca ma piuttosto contrapporre al sapere dell’ancien regime una nuova visione dell’individuo e delle istituzioni. La rivoluzione scientifica, che dal finire del xvi secolo aveva trasformato la scienza moderna, nel ‘700 doveva ancora affermarsi nelle scienze sociali.

2L’Italia è probabilmente il paese dove il legame tra la riflessione economica e la speculazione giuridica appare con più evidenza. Ne è una testimonianza la presenza a Milano e Napoli di centri di produzione di opere sia giuridiche sia economiche di rilevanza internazionale, spesso a firma di un identico autore o provenienti dalla medesima scuola. I Dei delitti e delle pene di Cesare Beccaria e La Scienza della Legislazione di Gaetano Filangieri, tra i testi più noti e tradotti del xviii secolo ed entrambi proto modelli di analisi economica del diritto, costituiscono due dimostrazioni dell’orientamento del pensiero italiano verso una teoria economico-giuridica.

3Questo saggio si propone di presentare il contributo che le idee economiche hanno offerto, nel metodo e nell’analisi, alla nascita dell’Illuminismo giuridico prendendo in considerazione l’esperienza italiana rappresentata al meglio da Beccaria e da Filangieri. Partiremo da una presentazione delle relazioni epistemologiche tra il pensiero economico e la teoria del diritto nel settecento per poi proseguire con l’approfondimento degli scrittori che abbiamo sopra menzionato. Sebbene sia possibile rilevare nelle opere dell’illuminismo la trattazione di una considerevole varietà di aspetti dei fenomeni giuridici che hanno dirette ed evidenti implicazioni con la realtà economica — riguardo la proprietà, la legislazione commerciale e le materie finanziarie — non porremo attenzione a temi «applicati» ma alla concezione del diritto, alla sua strumentalità e alla nascita dell’ordinamento giuridico. Unica eccezione sarà per il diritto penale poiché immediatamente connesso con il problema dell’attuazione della legge, con la facoltà di indirizzare i comportamenti individuali per mezzo di incentivi e con l’etica pubblica della nascente società commerciale.

I. — La grande stagione delle riforme

4Il xviii secolo è caratterizzato da un fervore riformista che si propaga nel continente europeo. Le riforme sono probabilmente l’espressione più genuina dello spirito dei Lumi, la vera essenza dell’illuminismo e la realizzazione degli ideali coltivati dai «philosophes» di ogni regione d’Europa.

  • 1 Cfr. : V. Ferrone, Una scienza per l’uomo ; P. Rossi, La nascita della scienza moderna.
  • 2 V. Ferrone, «Scienza».

5Per comprendere come sia nato un fenomeno di così vasta portata bisogna risalire alla sua premessa intellettuale che individuiamo nella rivoluzione scientifica del xvi e xvii secolo1. Sebbene la storiografia2 inviti a evitare eccessive semplificazioni che riducono la stagione illuminista a una fase del processo di crescita della scienza moderna, è comunque un dato che questa creò le condizioni culturali per l’affermarsi di quel movimento dalle finalità principalmente pubbliche che fu l’Illuminismo.

6Dal De revolutionibus obium coelestium (1543) di Copernico ai Principia mathematica (1687) di Isaac Newton si assiste al progressivo crollo della conoscenza medievale, della sua teologia e della visione cosmologica dell’universo che viene rimpiazzata da un nuovo criterio d’indagine, nuove teorie sul corso dei fenomeni della natura e da nuove istituzioni preposte alla ricerca e divulgazione della scienza. Non è oggetto di questo lavoro presentare tali conquiste e ci limitiamo, con una inevitabile semplificazione, a individuare l’eredità intellettuale che la rivoluzione scientifica consegna alla società del settecento. Si tratta di un mutamento che ha una valenza generale e investe non solo radicate credenze ma anche il metodo con il quale si doveva studiare e l’idea stessa di scienza.

7Una prima discontinuità è la presa di distanze dall’idea medievale di individuo come un essere corrotto dal peccato e dalle facoltà cognitive limitate. La mente umana è invece in grado di penetrare i segreti della natura, comprenderne il significato e trarne vantaggio. Un ulteriore discontinuità si registra con la laicizzazione del sapere. Il teologo e l’ecclesiastico cedono terreno all’affermarsi di studiosi laici poco inclini ad arrestare il desiderio di ricerca davanti i dogmi della fede. Le istituzioni e i luoghi della cultura riflettono questo cambiamento e l’Europa dei monasteri viene sostituita da quella delle Accademie, dei circoli intellettuali, dei gabinetti scientifici e delle riviste. Un altro capovolgimento di prospettiva riguarda il fine che si riconosce alla conoscenza. Si afferma l’idea della «scoperta» come acquisizione di una nuova porzione di sapere resa a disposizione dell’uomo. Inoltre si impone una diversa spiegazione riguardo il funzionamento dell’universo che trova la sua esposizione nel paradigma meccanicista. Il mondo osservato con l’ottica del meccanicismo è retto da leggi fisiche perenni e inalterabili, automatismi perfetti che compongono un sistema complesso di relazioni di causa ed effetto, che ne determinano l’andamento come quello di una macchina. Compito della scienza è rivelare quel principio ordinatore che, attraverso corpi, materie, quantità, spazio e tempo, regge l’universo. Il razionalismo che ispira la filosofia meccanicistica è infatti fautore di un’idea nuova di ordine che non tarderà a coinvolgere la sfera sociale.

8La scienza moderna, divenendo portatrice di scoperte in grado di migliorare la vita degli uomini, finisce per costituire un incentivo alla riforma della società. Allo stesso tempo trasmette la convinzione che la capacità razionale dell’individuo di comprendere le leggi naturali possa riguardare per estensione anche quelle che si suppone governino la convivenza umana. Si fa strada l’idea che l’esistenza, anche nella sua dimensione collettiva, sia perfezionabile e che ciò dipenda dalla volontà dei singoli.

9Il requisito indispensabile per una trasformazione della società è una comprensione, paragonabile a quella raggiunta nel mondo della natura, di quei fenomeni che attengono alla vita degli Stati, al commercio, alle leggi, alla finanza. Occorre un sapere moderno, razionale e laico che rimpiazzi la tradizione di pensiero che per secoli ha plasmato la sfera pubblica.

  • 3 Ibid.
  • 4 P. Grossi, L’Europa del diritto.
  • 5 Ibid., pp. 101-104, sottolinea comunque anche l’aderenza della nuova dottrina agli interessi dei ce (...)
  • 6 Sull’illuminismo giuridico si rimanda anche a : G. Tarello, Storia della cultura giuridica ; A Cava (...)

10Come opportunamente mette in avviso Ferrone, non è corretto credere che il metodo e l’analisi delle scienze naturali trovarono una così immediata, diretta e semplice applicazione negli studi sociali3. Gli uomini e le loro aggregazioni non risultano semplici da adattare alle regole mutuate dalle altre scienze e si contraddistinguono per un’irrisolvibile indeterminatezza e complessità. Tuttavia è innegabile l’esistenza di linee di continuità che dalla filosofia della scienza razionalista conducono fino alla riflessione dei Lumi. È questo il percorso che traccia Paolo Grossi che dalla rivoluzione scientifica sul finire del cinquecento giunge alla nascita dell’Illuminismo giuridico, attraverso l’indispensabile passaggio del giusnaturalismo4. Il giurista moderno va alla ricerca di leggi universali che regolano la natura sociale dell’uomo, norme che sono espressione di un ordine logico, insito nella dimensione antropologica umana, che è possibile riprodurre concettualmente attraverso modelli ideali. In linea con il razionalismo e il meccanicismo dell’epoca, anche la teoria giuridica elabora costruzioni teoriche astratte per descrivere l’individuo, le relazioni sociali, i diritti, le regole e le funzioni del potere pubblico5. Nella ricostruzione di Grossi, l’Illuminismo Giuridico è la prosecuzione del giusnaturalismo che evolve assumendo una vocazione riformista volta a rendere la società coerente con il perfetto ordine concepito dalla ragione6. Quella settecentesca è dunque una «politica del diritto» che pretende di mutare gli assetti legali, giuridici e costituzionali che si erano formati nel corso dei secoli.

11Un complicatissimo insieme di norme sopravviveva in Europa, in larga parte costituito dal cosiddetto «diritto comune» di ascendenza romanistica, contaminato con tradizioni giuridiche nazionali e consuetudini locali, istituti feudali, diritto canonico, prerogative ecclesiastiche e legislazioni regie di età moderna. L’elemento che aggravava il tutto era l’operato di una pletora di magistrature e organi giudicanti spesso in antagonismo tra loro ed esercitanti un potere discrezionale quanto sensibile a corruttele. La cultura dei lumi pretendeva di tagliare con questo passato e, applicando la razionalità al diritto, di dare vita a una legislazione che godesse delle qualità della chiarezza e della certezza. Le riforme divengono così l’oggetto del dibattito pubblico settecentesco e investono ogni aspetto della vita sociale dove si avvertiva la presenza di norme obsolete e poteri arbitrari.

  • 7 F. Venturi in Settecento riformatore, sottolinea il carattere riformatore del sapere economico del (...)

12La rottura tra l’Illuminismo giuridico e la giurisprudenza tradizionale non può essere compresa pienamente senza prendere in considerazione il contributo che il pensiero economico diede nell’elaborazione del nuovo sapere. Alla cultura dei Lumi occorrevano nella sfera sociale idee nuove riguardo il metodo e l’analisi e che risultassero alternative a quelle professate dai giureconsulti dell’antico regime. Agli intellettuali del xviii secolo la scienza economica appare un ramo della conoscenza giovane e ribelle che si fa portatore del messaggio della rivoluzione scientifica nel contesto umano e che assurge a strumento di critica nei confronti della società e delle sue antiquate regole. Si determina così una condizione nella quale l’ortodossia giuridica rappresenta una disciplina irrazionale, arcaica e dominio di pochi adepti, posta a difesa di un sistema legale e istituzionale sorpassato. Al contrario l’economia politica si presta a divenire un grimaldello per scardinare quell’edificio di antichi diritti, leggi e istituzioni e ad essere la voce di quanti non apparteneva alla classe togata e desideravano intervenire nella sfera pubblica7.

  • 8 Sul tema della felicità pubblica cfr. A. Trampus, Il diritto alla felicità.

13L’apporto fornito dalla scienza economica può individuarsi in tre distinti livelli. Il primo, probabilmente il più appariscente, è relativo al fine ultimo delle riforme. Il sapere economico partecipa al grande dibattito sulla felicità pubblica e alla definizione di quell’ideale di benessere a cui aspirano le legislazioni settecentesche8. Su un diverso piano, anche questo abbastanza visibile, è possibile registrare l’intervento della scienza economica su un’ampia gamma di fenomeni nei quali si avvertiva la necessità di un ammodernamento normativo a seguito dell’affermarsi e ampliarsi dell’economia di mercato. Si tratta delle grandi riforme in materia di proprietà, catasto, credito, eversione della feudalità, liberalizzazione del commercio, incentivi alla produzione e alla crescita demografica. Ma il contributo più importante offerto dagli economisti al pensiero giuridico dei Lumi è probabilmente quello meno percepibile a un immediato sguardo. L’economia politica aiuta nell’elaborazione di una teoria generale del diritto fondata su una nuova concezione dei soggetti giuridici e delle loro relazioni, delle norme, delle fonti, dell’autorità pubblica e di quella giudiziaria. La logica economica si fa sostenitrice di un criterio efficientista, fondato sul calcolo utilitario, che se attuato nella sfera legale è in grado di imporre chiarezza in quell’intricato insieme di regole che era il diritto dell’ancien regime. Per cominciare la legge acquisisce un carattere laico e la sua finalità consiste nel perseguimento di un oggettivo vantaggio per la collettività. Inoltre la norma deve intendersi come uno strumento per porre in essere incentivi, rivolti a individui razionali, allo scopo di raggiungere una configurazione sociale dotata di una maggiore cooperazione. Ne consegue infine che le legislazioni possono essere sottoposte a un esame per valutare se riescono a ottenere quei risultati per le quali sono state create e ad apportare un reale benessere nella società. Da un’impostazione del genere scaturisce un’innovativa forma di analisi del diritto che si propone di indagare i comportamenti individuali e istituzionali e individuare le scelte legislative più efficienti per incrementare la prosperità e la felicità pubblica.

14Per comprendere l’influenza esercitata dal sapere economico sulla cultura giuridica e politica del tempo bisogna astrarre dall’immagine del tardo xix secolo di una scienza ben strutturata e dai confini ben delineati. Nel contesto settecentesco la logica economica appare piuttosto un principio di indagine che si contraddistingue per la sua razionalità e per la possibilità di essere applicato ad ogni aspetto della sfera pubblica, anche a oggetti non direttamente riferibili a fenomeni commerciali o finanziari. Nel linguaggio dell’epoca è infatti riscontrabile l’uso del termine «economico» con un significato che tende a coincidere con quello di «ordine di ragione» come testimoniano molte opere della letteratura illuminista. Per citare solo un esempio, negli studi penalistici sono ricorrenti espressioni come «penale economia», «economia graduale delle pene» o altre simili per sottolineare la necessità di adottare un’ottica efficientista e di fondare il ragionamento sul calcolo economico. È questo aspetto delle relazioni tra pensiero giuridico e pensiero economico che indagheremo negli autori italiani del xviii secolo.

15Un’ultima considerazione merita lo scenario politico di riferimento dell’Illuminismo giuridico. La storiografia ha sottolineato la deriva dispotica del riformismo illuminista. Nell’Europa del settecento i sovrani divengono gli unici interpreti del diritto naturale, della razionalità pubblica e del benessere collettivo e, anche da posizioni utilitariste, si finisce per riconoscere al solo legislatore la capacità di individuare quel «maggior vantaggio per il maggior numero» auspicato come perfetto criterio di giustizia. Si tratta di una tesi storiografica accreditata e del resto l’esperienza del dispotismo illuminato fu una realtà che caratterizzò ogni angolo del continente europeo. È inoltre innegabile che dopo Montesquieu, tenace oppositore del dispotismo, si annoverano molti intellettuali di primo piano che videro nell’azione riformatrice dall’alto lo strumento per ammodernare la società.

  • 9 Sulle radici illuministe del costituzionalismo moderno cfr. A. Trampus, Storia del costituzionalism (...)

16Tuttavia si rischia così di sottovalutare le radici illuministe del pensiero costituzionalista e di rendere simili autori che non lo furono affatto9. Per quanto concerne il nostro oggetto si pongono due interrogativi che consigliano cautela nell’indicare il dispotismo come caratteristica comune ai riformatori dell’illuminismo. Per cominciare il principio guida dell’efficienza può risultare in contraddizione con la prassi dell’assolutismo. Se in alcune opere riscontriamo fiducia nella capacità del sovrano di farsi portatore della perfetta razionalità, rintracciamo però scritti dove si intraprende un processo di demistificazione del legislatore che rivela scetticismo verso l’onniscienza del principe, il cui operato diviene così suscettibile di analisi critica. Inoltre non è possibile tralasciare le tante pagine di riflessione scritte su un tema fondamentale per l’epoca quale era l’elaborazione di un ordinamento legale e costituzionale in grado di armonizzare l’interesse individuale con quello pubblico. Una questione percepita come urgente per la nascente società commerciale e che non tutti gli scrittori dell’epoca risolsero affidandone la soluzione all’illuminata autorità regia. Avremo modo di notare come questi aspetti emergeranno nel pensiero degli economisti e giuristi italiani che presenteremo.

II. — I Dei delitti e delle pene di Cesare Beccaria

  • 10 Cfr. : F. Venturi, Settecento riformatore ; G. Francioni e S. Romagnoli (eds.), «Il Caffè» ; V. Fer (...)
  • 11 Oltre a Pietro e Alessandro Verri e a Cesare Beccaria vi presero parte Luigi Lambertenghi, Giambatt (...)
  • 12 F. Venturi in Settecento riformatore personalizza la rottura del gruppo del «Caffè» con la società (...)

17Protagonisti dell’Illuminismo lombardo furono l’Accademia dei Pugni e il suo periodico «Il Caffè» che potrebbero assurgere a simboli della cultura illuminista10. Il circolo che si creò attorno ai fratelli Verri è un esempio delle nuove forme di aggregazione degli intellettuali dell’epoca ma è soprattutto il profilo dei protagonisti a rispecchiare lo spirito dei Lumi11. Quello di Pietro Verri, Cesare Beccaria e dei loro compagni è un gruppo di giovani in conflitto con la società dell’ancien regime, una ribellione vissuta non solo su un piano scientifico ma anche umano come testimoniano i contrasti generazionali che ebbero con le proprie famiglie12.

  • 13 Autorevoli riconoscimenti in tal senso si hanno già con Say e Blanqui e poi con Schumpeter. Cfr. R. (...)
  • 14 Cfr. ibid., pp. 72-91. L’esistenza di legami tra le due scuole rimane però un interrogativo ancora (...)
  • 15 La definizione è impiegata da E. Lecaldano nella sua introduzione all’edizione italiana della Teori (...)
  • 16 Dalle pagine di Venturi e poi dal raffronto di M. Bianchini, «Cesare Beccaria e Pietro Verri», il s (...)

18La scuola milanese è stata in più occasioni accostata a quella scozzese per alcune affinità filosofiche e convergenze analitiche che intercorrerebbero tra di esse13. È un approccio nel quale insiste Faucci che pone in evidenza gli interessi in comune riguardo la natura umana oltre che le numerose tesi che Adam Smith e Cesare Beccaria condividono nella teoria economica14. Un dato è che entrambi pongono come obiettivo ultimo dei propri studi la comprensione del comportamento individuale, osservato a partire da una prospettiva morale e poi analizzato nelle relazioni economiche e giuridiche che si instaurano nella società. Se le premesse sono simili, l’analisi sviluppata e i risultati conseguiti non sono affatto identici dato che il razionalismo utilitarista dei lombardi è lontano dal «giusnaturalismo dei sentimenti»15 del moralismo scozzese16. Beccaria e il suo circolo si riallacciano a una tradizione che prende le mosse dal sensismo lockiano e dall’utilitarismo di Helvetius e che spiega la condotta degli individui come il tentativo razionale di compiere scelte in grado di sfuggire il dolore e di conseguire il piacere. La vita degli uomini viene interpretata come il risultato di una continua analisi dei costi e benefici di ogni azione che si compie, un perenne calcolo efficientista che valuta la sofferenza che uno sforzo comporta in relazione all’entità del vantaggio che è possibile ottenere. Il fine di benessere che domina l’esistenza umana determina come conseguenza anche la natura e il ruolo del diritto attribuendogli una funzione strumentale al perseguimento dell’utile del singolo compatibilmente con quello della collettività.

  • 17 Faremo riferimento all’edizione curata da F. Venturi.
  • 18 Ai Dei delitti e delle pene dichiara apertamente di ispirarsi G. S. Becker in «Crime and Punishment (...)
  • 19 P. L. Porta, in «Le lezioni di economia di Cesare Beccaria», presenta il pensiero economico dell’au (...)

19I Dei delitti e delle pene sono l’opera principale dell’Illuminismo lombardo e rappresentano un classico ancora oggi tradotto in tutto il mondo17. Il volumetto, che rese famoso il giovane marchese in Europa, ha il singolare merito di esporre, in poche pagine e con un’efficacia che ha pochi paragoni, i principali contenuti dell’illuminismo giuridico. Ai fini del nostro lavoro il testo assume un’importanza fondamentale poiché è uno degli esempi più rilevanti di analisi economica del diritto sviluppata nel xviii secolo18. Altri scritti di Beccaria — a cominciare dagli Elementi di Economia pubblica o dal celebre Tentativo analitico dei contrabbandi — contengono pagine nelle quali il ragionamento economico è applicato alla legge con sorprendente lucidità e anche in Verri e altri esponenti del «Caffè» è possibile riscontrare casi analoghi19. Tuttavia il capolavoro penalistico, anche se apparentemente è il più lontano dagli aspetti riconducibili al mercato, offre la possibilità di osservare come la logica economica ispiri la concezione generale che del diritto ha l’Illuminismo lombardo.

  • 20 Cfr. F. Simon, «Criminology and economic ideas».

20L’accostamento del pensiero economico al tema della pena non deve sorprendere poiché la riforma della legislazione penale costituiva una delle priorità dell’agenda pubblica dell’epoca20. La giustizia criminale era il simbolo violento dell’ancien regime e una sua trasformazione investiva aspetti di estrema importanza quali le relazioni tra l’individuo e l’autorità e i limiti del potere statale sugli uomini. Alla pena veniva poi riconosciuta la funzione di strumento per incentivare il comportamento dei singoli divenendo così la premessa di ogni ragionamento economico sulla legge. Infine, la riflessione sulla possibilità di indirizzare le scelte individuali attraverso l’uso della sanzione attiene alla questione più generale, che appassionava il dibattito illuminista, su come dar vita a un ordinamento legale in grado di conciliare il libero perseguimento degli interessi egoistici dei singoli con quelli generali della collettività. Il grande interrogativo che lo sviluppo dell’economia di mercato e l’avvento della società commerciale ponevano allo studioso dei Lumi.

  • 21 Sul pensiero giuridico di Beccaria si rimanda ai saggi contenuti in : V. Ferrone e G. Francioni (ed (...)
  • 22 C. Beccaria, Dei delitti, p. 11.

21Per comprendere il lavoro di Beccaria è opportuno inoltrarsi in quelle pagine dove sono affrontate le origini e la legittimità delle istituzioni e le loro relazioni con la società e il singolo cittadino21. Nel solco della tradizione contrattualista lo scrittore lombardo rintraccia un’origine pattizia nella nascita del governo e della legge. Gli uomini spinti dal desiderio di rendere più sicuro il godimento della libertà e dei diritti creano la società civile rinunciando a una porzione della propria indipendenza per potere essere tutelati nell’esercizio della rimanente. Il patto originario descritto nel Dei delitti e delle pene è di ispirazione lockiana e come tale presenta un vincolo sia orizzontale sia verticale. Il primo è quello che lega insieme tutti gli individui e fa cedere a ognuno una parte dei propri diritti, il secondo eleva al di sopra di ogni singolo un’autorità. Il ruolo del sovrano, creato attraverso il contratto, è di mero amministratore di quella parte di libertà che i cittadini hanno affidato al suo controllo. Questa funzione di difesa da parte dello Stato viene esercitata attraverso le pene minacciate contro coloro che tentano di infrangere l’accordo politico originario. Il diritto penale fa parte quindi di quegli elementi fondamentali che pongono in essere la società degli uomini22.

22Nel contrattualismo — rintracciabile anche negli scritti economici del gruppo del «Caffè» — Beccaria introduce il principio utilitario come criterio regolatore della condotta individuale e collettiva. La scelta di uscire dallo stato di natura è basata, come in Hobbes e Locke, sul calcolo dei costi e benefici, ma anche la definizione dei diritti poggia sull’utile. L’interesse personale è volto, tanto prima quanto dopo la stipula del contratto, al conseguimento di un maggiore quantitativo di felicità e la giustizia, creata con l’atto di fondazione della società, deve tenerne conto. La bontà di un’azione va valutata dalla sua idoneità a sfuggire il danno e ad ottenere un vantaggio e le norme civili nello stabilire i comportamenti da consentire o vietare devono rispecchiare questo giudizio. La visione che nei Dei delitti e delle pene si ha della legislazione la riconduce al ruolo di incentivo che l’autorità impiega per condizionare le azioni umane.

23In ossequio al principio utilitario la legge e i poteri pubblici che limitano l’indipendenza degli uomini hanno una legittimità solo se ciò costituisce una «necessità», cioè finché perseguono lo scopo di produrre un beneficio superiore al danno arrecato dalla loro ingerenza negli affari privati.

  • 23 Ibid., p. 13.

Fu dunque la necessità che costrinse gli uomini a cedere parte della propria libertà : egli è adunque certo che ciascuno non ne vuole mettere nel pubblico deposito che la minima porzion possibile, quella sola che basti ad indurre gli altri a difenderlo. L’aggregato di queste minime porzioni possibili forma il diritto di punire ; tutto il di più è abuso e non giustizia, è fatto ma non già diritto23.

  • 24 Sull’utilitarismo di Beccaria cfr. G. Francioni, «Beccaria filosofo utilitarista».

24Questo principio — presente anche nelle Meditazioni sull’economia politica di Pietro Verri — ci permette di capire l’idea di giustizia avanzata dall’Illuminismo lombardo. L’utilitarismo di Beccaria si lascia guidare da un criterio di efficienza che diviene un limite per le azioni sia dei privati sia del potere statale. L’uso dell’espressione necessità, poi ricorrente nel pensiero italiano fino alla metà del xix secolo, vuole sottolineare l’ineluttabilità della scelta compiuta. Il necessario è infatti un utile la cui giustezza è incontrovertibile in quanto la bontà che apporta risulta indispensabile poiché scaturisce dai bisogni della stessa natura. È un tentativo di conciliare il diritto di natura e l’utilità, di elaborare un utilitarismo moralmente più forte di quello meramente consequenzialista e dare così una maggiore consistenza etica al calcolo dei costi e benefici delle condotte individuali e pubbliche24.

25I Dei delitti e delle pene si soffermano nello studio delle motivazioni che precedono le scelte. Beccaria, partendo da un presupposto di razionalità degli individui, arriva a comprende che la mancata cooperazione è una strategia logica e va tenuta in conto dal legislatore. La funzione della sanzione è quindi da ricondurre all’opportunità di impedire i comportamenti non cooperativi e un perseguimento dell’utile individuale che imponga dei costi alla società.

  • 25 C. Beccaria, Dei delitti, pp. 11-12.

… non bastava il formare questo deposito, bisognava difenderlo dalle private usurpazioni di ciascun uomo in particolare, il quale cerca sempre di togliere dal deposito non solo la propria porzione, ma usurparsi ancora quella degli altri. […] Nessun uomo ha fatto il dono gratuito di parte della propria libertà in vista del bene pubblico ; questa chimera non esiste che ne’ romanzi ; se fosse possibile, ciascuno di noi vorrebbe che i patti che legano gli altri, non ci legassero ; ogni uomo si fa centro di tutte le combinazioni del globo25.

26Coerentemente con la logica efficientista che soggiace l’idea di giustizia dell’opera, l’unico criterio oggettivo per individuare quali comportamenti sono pericolosi per il benessere della società è il verificarsi di un danno netto. Beccaria ragionando in termini di perdita sociale rompe con la tradizione dell’ancien regime e rigetta ogni intromissione di argomenti teologici all’interno della riflessione sui delitti. La società deve difendersi da tre tipologie di condotte : quelle che pongono in pericolo l’esistenza stessa della nazione ; quelle che attentano alla sicurezza e felicità di ogni singolo ; infine quelle contrarie agli impegni e agli oneri che il cittadino deve adempiere per mantenere in vita la società civile.

27Utilitaristicamente le pene sono comunque una sottrazione di benessere per chi le subisce e per la collettività tutta. Si deve ricorrere al loro uso solo per impedire che l’atto illegale nel futuro sia ripetuto e per evitare il verificarsi di un danno maggiore. Quindi un castigo dal carattere esclusivamente vendicativo costituirebbe una perdita non necessaria e di conseguenza anche ingiusta.

  • 26 Ibid., p. 31.

Le strida di un’infelice richiamano forse dal tempo che non ritorna le azioni già consumate ? Il fine dunque non è altro che d’impedire il reo dal far nuovi danni ai suoi cittadini e di rimuovere gli altri dal farne uguali26.

28Per potere attuare un’adeguata deterrenza è opportuno stabilire una scala di punizioni in grado di ostacolare tutta la gamma di possibili illegalità dalla più lieve che offende debolmente un privato cittadino fino alla più pericolosa che attenta all’esistenza stessa della società. Nelle pagine di Beccaria troviamo una delle più lucide intuizioni del concetto odierno di deterrenza marginale e la consapevolezza degli effetti perversi che un’errata scelta delle sanzioni può causare. Una severità esasperata verso un delitto, che non tiene in conto le conseguenze in termini di incentivi sugli altri reati, altera il valore di tutte le pene e ne compromette l’efficacia. Nei Dei delitti e delle pene si giunge alla conclusione che punire crimini di gravità diversa nella medesima maniera finisce per renderli, indipendentemente dalla pericolosità, tutti indifferenti tra loro o ancora peggio fa si che il più nocivo per la società sia in termini di costi opportunità per il reo preferibile agli altri.

  • 27 Ibid., p. 22.

Se una pena uguale è destinata a due delitti che disugualmente offendono la società, gli uomini non troveranno un più forte ostacolo per commettere il maggior delitto, se con esso vi trovino unito un maggior vantaggio27.

  • 28 Per un’analisi delle analogie e differenze tra la teoria di Beccaria e quella di Becker cfr. F. Sim (...)

29Nell’eguaglianza tra la severità della pena e l’entità del danno possiamo rintracciare l’esposizione di quella che diventerà due secoli dopo l’odierna teoria della punizione ottimale elaborata da Gary Becker28.

  • 29 C. Beccaria, Dei delitti, p. 60.

Perché una pena ottenga il suo effetto basta che il male della pena ecceda il bene che nasce dal delitto, e in questo eccesso di male deve essere calcolata l’infallibilità della pena e la perdita del bene che il delitto produrrebbe29.

30Per Beccaria una politica penale draconiana è da scartare perché un inasprimento delle punizioni può alterare la loro corretta gradazione e inficiare il principio della deterrenza marginale. Oltre una certa soglia di rigore la fattibilità della sanzione diviene minore e potrebbero sorgere nella cittadinanza strategie di resistenza per impedirne l’esecuzione.

  • 30 Per un’analisi della coerenza tra l’analisi economica del diritto esposta nei Dei delitti e negli E (...)
  • 31 Lo studio sul contrabbando è sviluppato nell’articolo «Tentativo analitico dei contrabbandi» su Il (...)

31Lo studio efficientistico della legge penale Beccaria lo dispiega poi nello specifico su vari aspetti della legislazione come può riscontrarsi negli articoli su «Il Caffè» o nei rapporti delle Consulte amministrative30. È nei Dei delitti e delle pene però che può scorgersi una riflessione generale sulle conseguenze delle norme e soprattutto di quelle civili, commerciali e finanziarie e sui costi della loro applicazione. Il caso estremo è quando il legislatore pone incentivi all’illegalità realizzando le condizioni perché questa risulti più vantaggiosa di quanto altrimenti sarebbe. L’analisi beccariana del contrabbando è il caso più noto e studiato in letteratura degli effetti controproducenti di un impedimento artificiale al libero agire dei cittadini31. L’insorgere di questo reato è da ricondurre alle restrizioni al commercio e all’artificiale alterazione del prezzo di mercato causato dalle tariffe doganali o dai monopoli. Il paradosso è che le norme penali puniscono un comportamento illegale provocato da quelle civili che, ponendo alcune transazioni economiche fuori legge, rendono vantaggiosa la loro infrazione determinando il fallimento della pena. Una perdita è imposta dalla proibizione, una dal reato che ne consegue e una dal tentativo vano di impedirla. Maggiori sono le restrizioni e più crescerà il valore del commercio clandestino e a sua volta l’opportunità di commettere il reato. A un incremento del contrabbando occorrerà poi inasprire le sanzioni e aumentare la vigilanza con un ulteriore aggravo degli oneri che la società sostiene.

  • 32 C. Beccaria, Dei delitti, p. 83.

Questo delitto nasce dalla legge medesima poiché, crescendo la gabella, cresce sempre il vantaggio, e però la tentazione di fare il contrabbando e la facilità di commetterlo cresce colla circonferenza da custodirsi e colla diminuzione del volume della merce medesima. La pena di perdere e la merce bandita e la roba che l’accompagna è giustissima, ma sarà tanto più efficace quanto più piccola sarà la gabella, perché gli uomini non rischiano che a proporzione del vantaggio che l’esito felice dell’impresa produrrebbe32.

  • 33 Ibid., p. 84.

32Un fattore non trascurabile è poi la difficoltà di reprimere il fenomeno per l’ostilità della popolazione. Beccaria, da osservatore dei comportamenti dei singoli, comprende che la propensione verso l’individualismo induce ciascun uomo a credersi estraneo a tutto ciò che coinvolge la sfera pubblica mentre lo proietta interamente nel privato33.

  • 34 Una circostanza curiosa è che Adam Smith nelle Lectures of Jurisprudence tratta il fenomeno del con (...)

33Partendo da questi presupposti è opportuno in generale ridimensionare il più possibile le politiche proibizioniste34. Inoltre gli individui non saranno mai disposti a cooperare con norme che vincolano il loro libero agire quando non è evidente il danno da evitare.

  • 35 C. Beccaria, Dei delitti, pp. 96-97.

A che saremmo ridotti se ci dovesse essere vietato tutto ciò che può indurci a delitto ? […] l’ampliare la sfera dei delitti è un crescere la probabilità di commettergli. La maggior parte delle leggi non sono che privilegi, cioè un tributo di tutti al comodo di alcuni pochi35.

  • 36 Un’analisi economica degli effetti negativi della legislazione commerciale e finanziaria e della gi (...)
  • 37 È questo uno degli aspetti che allontana il pensiero di Beccaria da quello di Montesquieu.

34La rivoluzione giuridica proposta da Beccaria si poneva l’ambiziosa sfida di rimuovere il vecchio diritto comune sul quale si fondava un potere politico ed economico nemico della modernità36. Lo strumento per scardinare questo sistema consisteva nel ricondurre il diritto alla manifestazione della volontà sovrana. Le norme dovevano essere il prodotto di un preciso comando del legislatore immediatamente applicabile senza intermediazioni che ne alterassero il significato o l’efficacia. La certezza della legge è l’obiettivo principale del riformismo illuminista ed è ritenuto il fondamento sul quale poggiare i diritti e il benessere degli uomini. Il risultato ottenuto sarebbe stato duplice perché da un lato si sarebbe affermato l’ideale dell’eguaglianza degli uomini davanti la legge e dall’altro il potere arbitrario e irresponsabile dei magistrati sarebbe cessato37.

  • 38 Sull’egualitarismo nel pensiero di Beccaria e su alcuni legami con Rousseau, cfr. : A. Burgio, «L’i (...)
  • 39 R. Faucci, L’economia politica, pp. 74 e 360, n. 55.
  • 40 C. Beccaria, Dei delitti, pp. 57-58.

35L’Illuminismo lombardo si caratterizza per una vocazione egualitaria38 che emerge già dalla particolare interpretazione del principio utilitario della «massima felicità per il maggior numero di persone» che dagli autori del «Caffè» viene intesa come una distribuzione da realizzare nel senso più equo possibile39. Una posizione che è riscontrabile anche nei Dei delitti e delle pene nelle cui pagine si scorge uno spirito repubblicano che ne condiziona l’intento riformatore. Lo notiamo nei numerosi passaggi contro l’aristocrazia e a favore della libertà civile e dell’idea di cittadinanza, nell’opposizione al maggiorascato e alla legislazione che ostacola l’indipendenza degli uomini, negli attacchi alla famiglia patriarcale. Posizioni che sembrano delineare i tipici connotati di quel «repubblicanesimo dei moderni» aperto alla libertà dell’individuo, al perseguimento dell’interesse personale, all’economia di mercato e all’equità sociale40.

36La riflessione sulla repubblica nell’opera si sofferma su una serie di questioni proprie del dibattito dell’epoca e che vanno dal diritto alle armi, all’amministrazione della giustizia, alla lotta contro le immunità, all’istruzione, alla dimensione dello Stato e al lusso.

  • 41 Ibid., p. 81.

Dove i confini di un paese si aumentano in maggior ragione che non la popolazione di esso, ivi il lusso favorisce il dispotismo, sì perché quanto gli uomini son più rari tanto è minore l’industria ; e quanto è minore l’industria è tanto più grande la dipendenza della povertà dal fasto, ed è tanto più difficile e men temuta la riunione degli oppressi contro gli oppressori […] essendo gli uomini tanto più indipendenti quanto meno osservati, e tanto meno osservati quanto maggiore ne è il numero. Ma dove la popolazione cresce in maggior proporzione che non i confini, il lusso si oppone al dispotismo, perché anima l’industria e l’attività degli uomini41

  • 42 Sull’esperienza di Beccaria e degli intellettuali lombardi del «Caffè» come funzionari di Stato e p (...)

37È tuttavia difficile rintracciare una coerenza tra gli ideali repubblicani e l’adesione del marchese lombardo alla politica riformista del dispotismo illuminato. Il Beccaria intellettuale e uomo di governo, nonostante guardi con ammirazione alle assemblee legislative e alle deliberazioni pubbliche, mostra di preferire il governo di un principe filosofo42. Traspare dai suoi scritti una scarsa fiducia nel fatto che un collettivo possa pervenire, partendo da scelte individuali, a una decisione generale valida per tutti.

38L’Illuminismo lombardo finisce così per allinearsi tra i sostenitori del dispotismo illuminato individuato come unica soluzione per ottenere un legislatore dotato della forza sufficiente per abbattere le istituzioni di ancien regime e in grado di individuare il corretto ordine di ragione da attuare nella società. È proprio l’opposizione dei poteri tradizionali all’affermarsi dei principi di libertà, eguaglianza ed equità che suggerisce a Beccaria e a numerosi autori illuministi di affidare la loro realizzazione all’autorità di un autocrate riformatore.

III. — La Scienza della Legislazione di Gaetano Filangieri

  • 43 Esiste una comparazione anche tra l’illuminismo napoletano e scozzese e di recente gli studi si son (...)
  • 44 Tra gli allievi di Genovesi si è soliti annoverare Giuseppe Palmieri, Domenico Grimaldi, Giuseppe M (...)
  • 45 Cfr. A. Trampus (ed.), Diritti e costituzione.
  • 46 Cfr. : F. Simon, «Il marginalismo giuridico», e Id., «An Economic Approach to the Study of Law».

39L’illuminismo napoletano ha in Ferdinando Galiani e in Antonio Genovesi due indiscussi capiscuola. Entrambi coltivarono disparati interessi e la loro ricerca investì la morale, l’economia, il diritto, riscuotendo successo all’estero43. Tuttavia, sebbene la fama internazionale del primo sopravanzò quella del secondo — è giustamente riconosciuto come uno dei principali economisti dell’epoca — il suo conterraneo esercitò una maggiore influenza sulla generazione di studiosi che rese celebre il tardo illuminismo a Napoli44. Tra questi sicuramente eccelle la figura di Gaetano Filangieri la cui opera venne tradotta in tutte le principali lingue d’Europa e divulgata dalla Russia fino alle colonie americane45. La Scienza della Legislazione è ai fini del nostro studio un testo emblematico poiché esprime gli ideali dell’illuminismo giuridico partenopeo e perché fa compiere all’analisi economica del diritto un avanzamento che probabilmente non ha eguali prima della nascita della Law and Economics46.

  • 47 Sulla ricezione del pensiero di Beccaria a Napoli e il dibattito che sollevò cfr. : A. M. Rao, «“De (...)
  • 48 Non a caso la Rivoluzione del ‘99 rappresentò per alcuni esponenti dell’illuminismo napoletano l’ep (...)
  • 49 Cfr. V. Ferrone, Una scienza per l’uomo, pp. 161-172. Riccardo Faucci, in L’economia politica, rico (...)

40Filangieri fu un attento lettore di Beccaria, Verri e della scuola milanese47 ma il suo pensiero si caratterizza per un maggiore radicalismo ideologico e dottrinario. La cultura dei Lumi a Napoli e nel meridione mostra infatti una più accentuata dedizione per le questioni pubbliche rispetto alle altre scuole europee che negli ultimi decenni del settecento appaiono più interessate all’applicazione delle scoperte scientifiche allo scopo di migliorare la qualità della vita degli individui48. L’esigenza di ammodernare le istituzioni e la legislazione, di giungere alla piena eversione della feudalità e predisporre una cornice giuridica idonea per avviare uno sviluppo economico e demografico hanno la prevalenza rispetto alla diffusione e impiego del progresso tecnologico49.

  • 50 Sul pensiero economico di Filangieri cfr. M. T. Silvestrini, «Free Trade, Feudal Remnants and Inter (...)

41Ne La Scienza della Legislazione l’economia occupa un ruolo centrale che appare fin dalle prime pagine. Le è dedicato un intero libro, il II, volto ad indagare le leggi della popolazione e della ricchezza50. Ma, più in generale, è protagonista dell’ideale che ispira il pensiero dello scrittore napoletano e che è descritto nelle righe iniziali dell’opera. È la ricerca del benessere il vero oggetto delle leggi e questa è riassunta nell’esigenza di garantire un’esistenza agiata, nella libertà di godere e di accrescere le proprietà, nella possibilità di acquisire e vendere beni, nella sicurezza della vita e del patrimonio nelle relazioni con le autorità e gli altri individui. Le sette distinte partizioni che compongono il progetto filangieriano — solo cinque effettivamente scritte — rappresentano lo studio del modo in cui i vari assetti legali che sovrintendono l’organizzazione della società possono consentire ai cittadini di ottenere adeguati livelli di felicità. Così ciascun libro affronta uno specifico aspetto di come dovrebbero essere gli ordinamenti dei Paesi che intendono assicurare il più ampio vantaggio per i loro membri. Non a caso, rispettando un ordine logico, le leggi economiche sono trattate da principio, così da osservare subito le condizioni che permettono di produrre e distribuire la ricchezza e poi, nelle successive parti riservate al diritto penale, all’educazione, alla religione, alla proprietà e alla famiglia, si analizza come questa vada tutelata e goduta nel consorzio civile.

42Probabilmente l’apporto più originale di Filangieri alla cultura economica va visto su un piano differente da quello riservato alla comprensione del funzionamento dei mercati o del commercio internazionale. È la relazione tra la cornice istituzionale e legale e l’economia l’oggetto nel quale La Scienza della Legislazione offre risultati innovativi. Il benessere di un Paese dipende dall’interazione delle norme, dei codici e delle autorità pubbliche con i fatti economici e in rapporto alle possibili diverse composizioni che ne risulteranno varieranno gli effetti ottenuti. Il diritto non va valutato ex ante per la giustizia formale che può essere intrinseca nel suo comando ma per gli effetti concreti che è in grado di produrre e per la loro coerenza con gli scopi auspicati.

  • 51 G. Filangieri, La Scienza della legislazione, vol. II, cap. i.

43Non può mai dirsi buona una legge, quando non è atta a produrre l’effetto che il legislatore vuol conseguire ; e l’inutilità non è stata mai una circostanza indifferente, per una legge. Che se il giudicare dagli effetti è un cattivo sistema, questa regola può avere luogo in tutto, fuorché nella legislazione51.

44Filangieri sembra dunque anche più determinato di Beccaria nell’imporre alla legge un criterio di efficienza che finisce per costituire un vincolo per la potestà legislativa del sovrano. Ne La Scienza della Legislazione appare più volte un principio di demistificazione del legislatore, la cui volontà deve conformarsi al calcolo economico dei costi e dei benefici, che la discosta da quelle opere sostenitrici del dispotismo illuminato.

  • 52 Ibid., vol. II, cap. xxxiv.

45Sebbene il testo si rivolga ai sovrani e ai governi e tratti dei sistemi economici o degli ordinamenti penali e civili, notiamo che la sua attenzione è indirizzata soprattutto agli individui. La stessa definizione del benessere sociale ha un fondamento individualista e consiste nell’aggregazione dell’utile dei singoli. «La felicità pubblica non è altro, che l’aggregato delle felicità private di tutti gli individui che compongono la società»52.

46Lo schema adottato per studiare le motivazioni e le azioni dei singoli si caratterizza per l’individualismo e l’edonismo. Gli uomini operano guidati dal proprio interesse e istituiscono relazioni sociali per procurarsi un beneficio. Filangieri, più di Beccaria e di altri esponenti dell’Illuminismo giuridico, pone l’accento sul concetto di contratto che impiega per ricostruire idealmente i rapporti che si instaurano nella società. Ogni cittadino dà vita con la collettività, rappresentata dalle autorità, a scambi il cui scopo è arrecare a entrambe le parti un vantaggio.

  • 53 Ibid., vol. II, cap. xii. L’edonismo filangieriano rivela nei suoi contenuti e nel linguaggio eleme (...)

47La forza motrice che spinge ad agire è «l’amore del potere» che ha origine nel desiderio di ciò che è piacevole e nell’avversione di quanto è doloroso. Il potere è, infatti, la facoltà che si ha di ottenere dal consorzio civile quanto occorre per essere felici53.

  • 54 Ibid., vol. I, cap. xii.

48Ne consegue quindi che le persone ambiscono a detenere sufficiente potere per soddisfare i propri bisogni, ma questa possibilità si acquisisce solo vantando un credito nei confronti della nazione a seguito di una qualche prestazione che si è offerta. «I servizi dunque resi alla patria sono i soli mezzi che possono mettere il cittadino in istato d’ottenere una porzione di potere in premio dei suoi meriti»54.

49Nella vita civile di una nazione, la facoltà di godere di un determinato livello di benessere per concretizzarsi deve apparire in una veste legale. La capacità di comandare e ricevere quanto è utile consiste nel disporre di alcuni diritti. È questo l’aspetto formale sotto il quale devono presentarsi i beni e tutto ciò che è in grado di produrre un vantaggio per l’individuo. Lo stesso patto che dà origine a una società altro non è che un’obbligazione che impegna il singolo ad adempiere dei doveri per acquisire un insieme di diritti che la collettività gli trasmette. Ognuno di questi rappresenta per il cittadino la disponibilità di usufruire nel consorzio civile di un’utilità che, al pari di una merce, può divenire oggetto di scambio ed essere trasferita da un soggetto a un altro. Di conseguenza nella concezione di Filangieri ogni diritto non è indipendente dai giudizi umani ma è il risultato di una stima che gli individui formulano e ha dunque un prezzo come un qualsiasi bene sul mercato.

50L’analisi giuridica sviluppata da Beccaria è utilitaria e procede attraverso una valutazione efficientista dei comportamenti individuali e pubblici ma non giunge a concepire le relazioni sociali come transazione sul mercato, a identificare i diritti con i beni e ad attribuire loro un prezzo. La Scienza della Legislazione compie invece un significativo passo in avanti verso una concezione economica delle norme e dell’ordinamento giuridico poiché pone a suo fondamento la teoria del valore.

51L’opera di Filangieri — nel libro II — espone una spiegazione psicologica, soggettivista e utilitaria di come si determinano i prezzi, in linea con l’orientamento prevalente in Italia e professato tanto dalla scuola napoletana quanto da quella milanese. Questi scaturiscono dall’opinione degli uomini e tale parere deriva dall’utilità senza particolari considerazioni riguardanti i costi di produzione o altri elementi oggettivi. In sintonia con il pensiero nazionale è anche il riferimento all’influenza che la rarità esercita sul prezzo.

52Ma è nelle pagine del libro III, dedicato alla pena, che lo studioso napoletano dà prova della sua abilità di teorico esponendo una compiuta dimostrazione del principio dell’utilità marginale decrescente. Per Filangieri il valore è riconducibile a un’opinione la quale è condizionata dalla familiarità che si ha con l’oggetto in questione. La frequenza con la quale le sensazioni, positive o negative, si ripetono è influente sui nostri giudizi rendendocele desiderabili o sgradevoli quando non sono numerose e indifferenti quando divengono familiari. Questa relazione ha effetti diretti al momento di attribuire un prezzo. Tutto ciò che arreca un beneficio ha alcune intrinseche qualità invariabili e ogni sua dose è uguale alle altre. Questa circostanza non ha però rilevanza nello stabilire il valore del bene che scaturisce esclusivamente dal giudizio degli individui, che non prende in considerazione elementi oggettivi ma semplicemente il beneficio che si ottiene nel momento nel quale si è terminato il consumo. L’ultima utilità di un bene largamente disponibile e ampiamente consumato avrà dunque minore considerazione di quella delle cose più rare e di conseguenza la prima sarà pagata meno di quanto è corrisposto alla seconda. La Scienza della Legislazione per chiarire il concetto si affida a una metafora :

  • 55 Ibid., vol. III, cap. xxxi.

… or le impressioni, troppo frequenti sull’opinione, indeboliscono l’opinione istessa. Questa verità comparirà più luminosa se sarà illustrata da un esempio. Un grave pericolo sovrasta ad un popolo. Un cittadino ardito corre in mezzo a’ maggiori rischi a salvare la patria. L’esito corrisponde alle sue speranze. Egli ritorna dalla sua gloriosa intrapresa coverto de’ segni del suo patriottismo e del suo coraggio. La nazione benedice il suo eroe, e l’opinione pubblica l’eguaglia agli Dei. Questo pericolo si rinnova per ben mille volte. Mille cittadini, l’un dopo l’altro, corrono cogl’istessi rischi alla difesa della patria intimorita, e ciascheduno di essi glorioso ritorna dalla sua felice intrapresa. La salute della patria si deve tanto all’ultimo quanto al primo. I rischi a’ quali si è esposto il primo, non sono maggiori di quelli, a’ quali si è esposto l’ultimo. Il popolo è persuaso dell’uguaglianza del beneficio ottenuto dall’uno e dall’altro, ed è persuaso dell’uguaglianza del merito. Ma l’eroismo dell’ultimo cittadino farà forse nell’opinione pubblica quell’impressione che vi fece l’eroismo del primo ? L’opinione pubblica, scossa per tante replicate volte da impressioni dello istesso genere, sarà essa così energica nel corrispondere, come lo era nel principio ? Quale sarà l’effetto di tutte queste ripetute impressioni ? L’ultimo eroe non otterrà quella quantità di opinione, che ottenne il primo ; ma il primo perderà tutto quello, che aveva di più sull’ultimo […] noi troveremo che tanto nelle pene quanto ne’ premii di opinione, il loro valore si diminuisce a misura che si moltiplica il numero de’ puniti o de’ premiati55.

53La circostanza che Filangieri elabori strumenti di analisi economica, così raffinati per l’epoca, nella parte della sua opera dedicata alla giustizia penale non deve stupire e ci conferma la centralità che la legislazione sulla pena ha nel dibattito settecentesco. Risulta però estremamente originale che la logica proto marginalista trovi una immediata applicazione nella formulazione di una politica pubblica ottimale per la repressione dell’illegalità.

  • 56 Ibid., vol. III, cap. xxv.

54Il sistema penale proposto da La Scienza della Legislazione è riassunto efficacemente nelle asserzioni del capo xxv che a nostra volta possiamo sintetizzare ulteriormente. Cominciamo dalla facoltà di punire la cui origine è di natura contrattuale e nasce dal patto che ha dato vita al consorzio civile. Le leggi sono l’espressione degli obblighi stipulati con il contratto sociale e distribuiscono diritti come compenso dei doveri. Il crimine è concretamente la violazione di uno di questi doveri perpetuata per compiere un attentato ai benefici goduti dagli altri uomini. Di conseguenza chi commette un reato, avendo disatteso l’obbligazione assunta con il resto della nazione, perde automaticamente quanto questa avrebbe dovuto corrispondergli come controparte. La perdita che deve subire chi delinque non è assoluta e ha nell’equivalenza con quella arrecata alla società il criterio della sua misura. È in questo passaggio che trova una prima applicazione la tesi filangieriana che i diritti hanno un prezzo al pari dei beni e in base a questo possono essere disposti in ordine gerarchico. Si deve infliggere una sanzione che colpisce un diritto la cui utilità coincide con quella che si è violata56.

55Il criterio per riconoscere i comportamenti criminali richiede il concorso dei requisiti della volontà e dell’atto. La società non ha interesse a indagare e perseguire le semplici intenzioni se non si materializzano poi in un evento dannoso. Al momento di stabilire le pene il legislatore deve tenere in considerazione che i reati si distinguono per la «qualità», cioè l’utilità del diritto che viene violato, e per il «grado» che è la risolutezza con la quale vi si attenta. Le sanzioni devono coincidere con la perdita causata dal delitto e questa si calcola stimando di quanto il valore del diritto viene ridimensionato dalla dannosità del crimine. In caso si presentassero ampi margini di impunità, tali che la pena diviene meno temibile, per ottenere lo stesso livello di deterrenza bisognerà accrescerne la severità quanto basta per compensare la minore probabilità d’applicazione.

56Riguardo il sorgere dei comportamenti non cooperativi e l’idea della giustizia penale come difesa sociale le tesi di Filangieri ripropongono le argomentazioni di Beccaria. Significativi passi in avanti si registrano invece nell’analisi dei requisiti che determinano il verificarsi di un reato. La presenza di un danno non è sufficiente a individuare con certezza il manifestarsi di un crimine poiché va contestualizzata al concreto scenario in cui ha luogo. Per stabilire se ci si trova davanti un vero reato bisogna valutare l’utilità e i costi di ogni singola alternativa per chi deve decidere. L’opera indica tre soluzioni guida per giudicare, che si possono riassumere nel principio che la scelta delittuosa è quella che impone i costi più elevati.

57Ancora più significativo è l’apporto de La Scienza della Legislazione riguardo la determinazione della pena ottimale e particolarmente nel dimostrare il fallimento di una concezione draconiana della deterrenza. La pena inflitta deve essere sempre correlata al danno causato e la sua misura può variare solo entro margini precisi in relazione alla minore o maggiore consapevole colpevolezza del reo. Il legislatore deve ordinare la scala penale in modo che i delitti siano perseguiti con differente rigore secondo l’importanza che per la società assume il diritto leso. Un problema può sorgere al momento di confrontare tra loro pene di natura dissimili come quelle carcerarie, corporali, pecuniarie, infamanti, ecc. Tra sanzioni omogenee è possibile operare frazionamenti nella loro severità, che indichino chiaramente quale sia la maggiore e quale la minore, ma in presenza di eterogeneità sorge l’interrogativo di come determinare i valori relativi. La soluzione che viene escogitata prevede che si risalga al prezzo che gli individui danno ai diritti corrispondenti.

  • 57 Ibid., vol. III, cap. xl.

Come ridurre a calcolo il relativo valore delle pene pecuniarie e delle pene afflittive di corpo, dell’infamia e della morte ? Nella istessa classe di pene la progressione è facile ad ottenersi, perché il paragone si raggira tra quantità omogenee.[…] Ma come serbare questa progressione, quando si passa da una classe di pena ad un’altra ? […] La pena, si è detto, è la perdita di un dritto. Non tutti i dritti sono ugualmente preziosi, né un istesso dritto ha un ugual prezzo presso tutti i popoli. […] Se la pena dunque è la perdita di un dritto, se i dritti non sono ugualmente preziosi, o se un istesso dritto può avere un prezzo diverso per due diversi popoli ; il legislatore non dee dunque far altro che indagare il prezzo relativo che il suo popolo dà ai vari dritti, per determinare il relativo valore delle pene57.

58L’esigenza di differenziare le pene secondo la gravità del reato è una delle priorità della letteratura del momento e la ritroviamo anche nelle pagine di Montesquieu, Beccaria e Bentham. Filangieri condivide il timore che reprimere delitti di diversa pericolosità con la medesima pena possa rendere la scelta tra loro indifferente o incentivare a commettere il peggiore. Altrettanto ferma è la sua critica verso quelle politiche che mirano a produrre deterrenza attraverso un uso indiscriminato della severità. Sul tema lo scrittore napoletano offre però un’analisi più approfondita e giunge a spiegare il perché un uso sconsiderato della severità possa condurre all’effetto inatteso di diminuire il livello di deterrenza piuttosto che aumentarlo. Nell’opera questa è la dimostrazione dove è più visibile l’applicazione di una logica proto marginalista.

59Filangieri ritiene che ogni pena abbia un duplice valore : un «valore assoluto» e un «valore di opinione o di posizione». Il primo indica la perdita oggettiva che la sanzione impone al reo, mentre il secondo è la stima che gli individui si formano su di essa.

  • 58 Ibid., vol. III, cap. xl.

Le pene hanno un valore assoluto, ed un valore di posizione. Il primo dipende dal prezzo, che gl’individui di una società danno al dritto che con quella pena si perde, ed il secondo dall’uso che se ne fa, o sia dal delitto, contro il quale si minaccia58.

60La tesi sostenuta è che il valore attribuito alla punizione, dal quale dipende la deterrenza che esercita negli uomini, è decrescente man mano che se ne incrementa l’impiego. Se questa è adoperata per reprimere un sempre più elevato numero di delitti diversi, l’utilità che le viene riconosciuta diviene inferiore e finisce col non coincidere con il valore assoluto. Quest’ultimo rappresenta infatti il costo della pena ed è un elemento dato e immodificabile poiché, coincidendo con il prezzo del diritto che si perde, è stato determinato dagli individui in un altro contesto. Un uso sconsiderato dei castighi più severi, come il comminarli per delitti di gravità inferiore, rischia quindi di scoraggiare con una perdita di benessere consistente un numero esiguo di delitti. Il criterio per non incorrere in questo inconveniente è mantenere fermo il principio che la pena deve colpire nel reo un diritto il cui valore equivale alla perdita causata con il delitto. Qualsiasi altra politica tesa a manipolare l’entità delle sanzioni finisce per far discostare il valore assoluto da quello d’opinione e permettere ampi margini di impunità. Alla conclusione di Beccaria — sarà poi anche di Bentham — che un’eccessiva severità risulta costosa, inefficace e ingiusta, Filangieri aggiunge la dimostrazione analitica che una legislazione improntata alla sovradeterrenza è nei fatti impraticabile quanto socialmente controproducente.

  • 59 Per una presentazione più approfondita della teoria penale di Filangieri, una comparazione con la m (...)
  • 60 V. Ferrone, La società giusta ed equa. Sulla recente storiografia su Filangieri cfr. F. Simon, «Dir (...)

61La riflessione penale di Filangieri è molto più ricca della sintetica presentazione qui esposta e costituisce una critica alle istituzioni di ancien regime e al regime feudale ancora pienamente in vigore nel Regno di Napoli, che accomuna il libro III alle altre parti dell’opera59. L’obiettivo ultimo de La Scienza della Legislazione è quello di contribuire alla realizzazione di una società retta da un ordine di ragione in grado di permettere il raggiungimento della massima felicità possibile. Tuttavia nel panorama dell’Illuminismo giuridico l’opera si distingue per la sua distanza dai principi del dispotismo illuminato che invece accomunano molti autori dell’epoca e anche gli esponenti della scuola milanese. La storiografia più recente ha infatti collocato lo studioso partenopeo all’interno di categorie distanti da quella dell’assolutismo60. Con la definizione di «costituzionalismo illuminista» si è inteso descrivere l’impegno nella speculazione su un assetto del potere capace di affermare la dignità umana a partire dai diritti fondamentali della persona sanciti dal diritto di natura. La categoria del «repubblicanesimo dei moderni» specifica ulteriormente questo progetto sottolineando la distanza che intercorre con la tradizione del modello repubblicano ideale, fondato sulla perfetta eguaglianza, ostile all’interesse economico e timoroso verso il progresso. La costituzione de La Scienza della Legislazione, all’opposto, cerca nell’economia una base materiale in grado di dare concretezza ai diritti dell’uomo e ritiene che il loro esercizio non prescinda dalla realtà della moderna società commerciale, caratterizzata dalla divisione del lavoro, dal perseguimento del benessere individuale, dal mercato e dalla meritocrazia.

  • 61 G. Filangieri, La Scienza della legislazione, vol. I, cap. xii.

62In questa prospettiva è degna di nota la soluzione individuata da Filangieri al problema, tipico dell’epoca, su come individui mossi da motivazioni egoistiche possano instaurare relazioni di stima reciproca e giungere a forme di convivenza pacifica. Si tratta di pagine dell’opera dove il repubblicanesimo dell’autore traspare con tutta evidenza così come la convinzione della fondamentale importanza del diritto costituzionale nell’indirizzare verso un assetto contraddistinto da libertà, prosperità economica ed equità. La natura dell’obbligazione tra lo Stato e il cittadino e i suoi effetti sul benessere complessivo mutano in relazione alla costituzione del Paese. È l’ordinamento con le sue norme che determina se la ricerca di un vantaggio privato avviene con la cooperazione di tutti i membri della società e con un beneficio comune, o attraverso la violenza, la sopraffazione e la corruzione e con una perdita generale61.

63La democrazia è il sistema che meglio si presta a questo scopo per alcune qualità che la distinguono : tutti i cittadini possono aspirare alle migliori posizioni ; premi e onori sono in relazione al merito ; la distribuzione delle cariche avviene tramite elezioni e dipende dalla pubblica opinione. La meritocrazia e la necessità di conquistare il rispetto degli altri uomini costituiscono degli stimoli capaci di guidare l’interesse personale verso quelle attività in grado di incrementare anche l’utilità pubblica.

  • 62 Ibid., vol. I, cap. xii.

Ogni cittadino dunque sarà allora persuaso che, per ottenere qualche porzione di potere, deve acquistare l’opinione del popolo, e che per acquistarla deve servirlo, deve impiegare i suoi talenti per farli conoscere, deve finalmente far risplendere le sue virtù colle azioni utili e coi benefici resi alla patria62.

  • 63 Ibid., vol. I, cap. xii.

64Al momento di spiegare come la società deve distribuire le ricompense lo scrittore napoletano ci dà un’altra occasione per cogliere la sua sensibilità proto marginalista. È importante che i benefici siano ordinati rispettando una graduazione che corrisponda ai diversi contributi che gli individui apportano. Ogni cittadino si impegnerà in opere quanto è necessario per avere il premio che ambisce e ogni incremento nella scala delle gratifiche servirà da stimolo per assicurare al Paese un servigio superiore63.

65Riflessioni che pongono Filangieri molto prossimo a quegli ideali che la grande stagione del costituzionalismo, a partire dalla Rivoluzione Americana, si apprestava a realizzare.

66Al termine di questo lavoro possiamo trarre alcune considerazioni storiografiche. Per cominciare ci sembra documentato l’apporto metodologico, concettuale e analitico che il pensiero economico ha offerto all’Illuminismo giuridico. Le idee degli economisti hanno contribuito a edificare l’assetto legale e amministrativo che contraddistingue gli ordinamenti contemporanei. L’economia politica, identificata come un linguaggio logico razionale piuttosto che come una disciplina dai confini precisi, ha assunto il ruolo di un sapere apportatore di modernità in grado di contrapporsi alla giurisprudenza di ancien regime. Una sfida intellettuale che si è concretizzata in un duplice impegno. La cultura economica ha aiutato nell’opera di demolizione delle antiche istituzioni e allo stesso tempo ha proposto soluzioni nuove per ispirare una legislazione che godesse dei requisiti della razionalità ed efficienza. Una prospettiva di indagine che la scienza economica ha riscoperto nel tardo xx secolo condividendo con il suo antecedente del ‘700 la visione edonista del comportamento, il consequenzialismo, l’idea del benessere come obiettivo pubblico e la convinzione che le norme costituiscono incentivi per le scelte degli individui.

  • 64 F. Simon, «Adam Smith and the Law».

67L’illuminismo italiano, con le sue scuole a Milano e Napoli, è stato tra i protagonisti di questa fase di innovazione nelle dottrine economiche e del diritto e della conseguente stagione di riforme che ha caratterizzato l’Europa del xviii secolo. Dei delitti e delle pene rappresenta uno dei più grandi capolavori dell’Illuminismo giuridico ma anche un modello al quale la Law and Economics ha guardato come fonte di intuizioni e stimoli. Nel solco di Beccaria, La Scienza della Legislazione di Filangieri può considerarsi l’espressione più avanzata per l’epoca di analisi economica applicata al diritto. L’opera assume una particolare importanza poiché nelle sue pagine rintracciamo una convinta fiducia nella capacità della logica economica di ideare e realizzare, attraverso leggi e istituzioni, una configurazione sociale in grado di assicurare una convivenza civile la più prospera ed equa possibile. Filangieri può dunque essere annoverato — accanto a Bentham — tra gli iniziatori della teoria economica del diritto, dell’organizzazione e della politica. Un percorso di studio che rifiutò invece Adam Smith che nel campo della sfera pubblica, muovendo da presupposti contrari al contrattualismo e all’utilitarismo, sviluppò una riflessione non coincidente con quella dell’illuminismo continentale e per alcuni aspetti lontana anche dal mainstream odierno64.

Note

1 Cfr. : V. Ferrone, Una scienza per l’uomo ; P. Rossi, La nascita della scienza moderna.

2 V. Ferrone, «Scienza».

3 Ibid.

4 P. Grossi, L’Europa del diritto.

5 Ibid., pp. 101-104, sottolinea comunque anche l’aderenza della nuova dottrina agli interessi dei ceti emergenti e della moderna società commerciale.

6 Sull’illuminismo giuridico si rimanda anche a : G. Tarello, Storia della cultura giuridica ; A Cavanna, Storia del diritto moderno ; G. Fasso, Storia della filosofia ; D. Frigo, «Principe, giudici, giustizia».

7 F. Venturi in Settecento riformatore, sottolinea il carattere riformatore del sapere economico del xviii secolo.

8 Sul tema della felicità pubblica cfr. A. Trampus, Il diritto alla felicità.

9 Sulle radici illuministe del costituzionalismo moderno cfr. A. Trampus, Storia del costituzionalismo italiano.

10 Cfr. : F. Venturi, Settecento riformatore ; G. Francioni e S. Romagnoli (eds.), «Il Caffè» ; V. Ferrone e G. Francioni (eds.), Cesare Beccaria ; S. Romagnoli e G. D. Pisapia (eds.), Cesare Beccaria ; C. Capra (ed.), Pietro Verri ; C. Capra, I progressi della ragione ; A. Quadrio Curzio, Economia e istituzioni.

11 Oltre a Pietro e Alessandro Verri e a Cesare Beccaria vi presero parte Luigi Lambertenghi, Giambattista Biffi, Alfonso Longo, Pietro Secco-Comneno, Giuseppe Visconti di Salicetto, Paolo Frisi.

12 F. Venturi in Settecento riformatore personalizza la rottura del gruppo del «Caffè» con la società di ancien regime rappresentando Gabriele Verri — padre di Pietro e Alessandro — come il simbolo dell’aristocratico giureconsulto difensore della tradizione, coinvolto in una lotta generazionale con quei giovani e ribelli economisti che erano guidati proprio dai suoi due figli.

13 Autorevoli riconoscimenti in tal senso si hanno già con Say e Blanqui e poi con Schumpeter. Cfr. R. Faucci, L’economia politica, p. 362, n. 77 e 84.

14 Cfr. ibid., pp. 72-91. L’esistenza di legami tra le due scuole rimane però un interrogativo ancora senza una risposta definitiva.

15 La definizione è impiegata da E. Lecaldano nella sua introduzione all’edizione italiana della Teoria dei sentimenti morali, p. 35.

16 Dalle pagine di Venturi e poi dal raffronto di M. Bianchini, «Cesare Beccaria e Pietro Verri», il secondo apparirebbe più prossimo al moralismo scozzese del primo che risulterebbe più in sintonia con l’illuminismo continentale.

17 Faremo riferimento all’edizione curata da F. Venturi.

18 Ai Dei delitti e delle pene dichiara apertamente di ispirarsi G. S. Becker in «Crime and Punishment».

19 P. L. Porta, in «Le lezioni di economia di Cesare Beccaria», presenta il pensiero economico dell’autore sottolineandone la matrice giurisprudenziale e matematica e la tendenza a elaborare una teoria economica del diritto.

20 Cfr. F. Simon, «Criminology and economic ideas».

21 Sul pensiero giuridico di Beccaria si rimanda ai saggi contenuti in : V. Ferrone e G. Francioni (eds.), Cesare Beccaria, e S. Romagnoli e G. D. Pisapia (eds.), Cesare Beccaria.

22 C. Beccaria, Dei delitti, p. 11.

23 Ibid., p. 13.

24 Sull’utilitarismo di Beccaria cfr. G. Francioni, «Beccaria filosofo utilitarista».

25 C. Beccaria, Dei delitti, pp. 11-12.

26 Ibid., p. 31.

27 Ibid., p. 22.

28 Per un’analisi delle analogie e differenze tra la teoria di Beccaria e quella di Becker cfr. F. Simon, «Criminology and economic ideas».

29 C. Beccaria, Dei delitti, p. 60.

30 Per un’analisi della coerenza tra l’analisi economica del diritto esposta nei Dei delitti e negli Elementi di economia pubblica e l’operato di Beccaria come funzionario dello stato in relazione a temi di economia applicata cfr. G. P. Massetto, «Economia e pena».

31 Lo studio sul contrabbando è sviluppato nell’articolo «Tentativo analitico dei contrabbandi» su Il Caffè, nei Dei delitti e negli Elementi di economia pubblica.

32 C. Beccaria, Dei delitti, p. 83.

33 Ibid., p. 84.

34 Una circostanza curiosa è che Adam Smith nelle Lectures of Jurisprudence tratta il fenomeno del contrabbando con argomenti, esempi e linguaggio del tutto coincidenti con quelli di Beccaria. Tuttavia, anche se entrambi pervengono a conclusioni antiproibizioniste, l’autore scozzese sviluppa il tema con finalità opposte e volte a dimostrare l’impraticabilità di un sistema penale orientato alla difesa sociale. Cfr. F. Simon, «The role of punishment» e Id., «Adam Smith and the Law».

35 C. Beccaria, Dei delitti, pp. 96-97.

36 Un’analisi economica degli effetti negativi della legislazione commerciale e finanziaria e della giurisprudenza di ancien regime sono presenti nello scritto del 1762 di Beccaria Del disordine e de’ rimedi a cui seguì quello di Alessandro Verri Riflessioni in punto di ragione. Una trattazione ancora più lucida è forse quella di Pietro Verri nelle Considerazioni sul commercio del 1763 dove lo scontro dottrinario e ideologico tra la giurisprudenza tradizionale e l’economia politica si manifesta con tutta la sua forza polemica.

37 È questo uno degli aspetti che allontana il pensiero di Beccaria da quello di Montesquieu.

38 Sull’egualitarismo nel pensiero di Beccaria e su alcuni legami con Rousseau, cfr. : A. Burgio, «L’idea di eguaglianza», e G. Francioni, «Beccaria filosofo utilitarista».

39 R. Faucci, L’economia politica, pp. 74 e 360, n. 55.

40 C. Beccaria, Dei delitti, pp. 57-58.

41 Ibid., p. 81.

42 Sull’esperienza di Beccaria e degli intellettuali lombardi del «Caffè» come funzionari di Stato e per un giudizio critico circa la loro coerenza come uomini d’azione cfr. C. Capra, «Il gruppo del “Caff蔫.

43 Esiste una comparazione anche tra l’illuminismo napoletano e scozzese e di recente gli studi si sono arricchiti di nuovi titoli. Si segnalano J. Robertson, The case for the Enlightenment, e l’articolo di L. Bruni, «La nascita dell’economia». I lavori segnalati muovono però da interrogativi diversi e pervengono a conclusioni non assimilabili.

44 Tra gli allievi di Genovesi si è soliti annoverare Giuseppe Palmieri, Domenico Grimaldi, Giuseppe Maria Galanti, Francesco Mario Pagano, Melchiorre Delfico. Su Genovesi cfr. B. Jossa, R. Patalano e E. Zagari (eds.), Genovesi economista.

45 Cfr. A. Trampus (ed.), Diritti e costituzione.

46 Cfr. : F. Simon, «Il marginalismo giuridico», e Id., «An Economic Approach to the Study of Law».

47 Sulla ricezione del pensiero di Beccaria a Napoli e il dibattito che sollevò cfr. : A. M. Rao, «“Delle virtù e de’ premi”«, e G. Imbruglia, «Riformismo e illuminismo».

48 Non a caso la Rivoluzione del ‘99 rappresentò per alcuni esponenti dell’illuminismo napoletano l’epilogo della propria esperienza umana e scientifica.

49 Cfr. V. Ferrone, Una scienza per l’uomo, pp. 161-172. Riccardo Faucci, in L’economia politica, riconosce però questa tendenza nell’intero panorama dell’illuminismo italiano che sembra prevalentemente orientato alle riforme e che probabilmente nell’ammodernamento politico e normativo della penisola ha inciso più di quanto abbia fatto la fisiocrazia in Francia.

50 Sul pensiero economico di Filangieri cfr. M. T. Silvestrini, «Free Trade, Feudal Remnants and International Equilibrium».

51 G. Filangieri, La Scienza della legislazione, vol. II, cap. i.

52 Ibid., vol. II, cap. xxxiv.

53 Ibid., vol. II, cap. xii. L’edonismo filangieriano rivela nei suoi contenuti e nel linguaggio elementi di continuità con quello di Helvetius.

54 Ibid., vol. I, cap. xii.

55 Ibid., vol. III, cap. xxxi.

56 Ibid., vol. III, cap. xxv.

57 Ibid., vol. III, cap. xl.

58 Ibid., vol. III, cap. xl.

59 Per una presentazione più approfondita della teoria penale di Filangieri, una comparazione con la moderna Law and Economics e una valutazione critica della sua analisi cfr. : F. Simon, «Il marginalismo giuridico», e Id., «An Economic Approach to The Study of Law».

60 V. Ferrone, La società giusta ed equa. Sulla recente storiografia su Filangieri cfr. F. Simon, «Diritti umani, repubblicanesimo».

61 G. Filangieri, La Scienza della legislazione, vol. I, cap. xii.

62 Ibid., vol. I, cap. xii.

63 Ibid., vol. I, cap. xii.

64 F. Simon, «Adam Smith and the Law».

Autore

Università degli Studi di Palermo

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