URL originale : https://books.openedition.org/ausonius/18955
Sesto Pomponio storico
p. 327-339
Texte intégral
1Quando, fra il 530 e il 533 d.C., la commissione incaricata dall’imperatore Giustiniano si dedicò alla composizione dei Digesta, essa pose in una posizione di rilievo un lungo stralcio di un’opera di grande originalità, un unicum nel panorama della letteratura giurisprudenziale: l’Enchiridion (cioè il Manuale) di Sesto Pomponio1.
2Il Digesto (o Digesta), l’antologia di opere giurisprudenziali che si affianca, nel Corpus iuris, alla raccolta di leges (il Codex Iustinianus) e alle Institutiones (un manuale destinato ai giovani studiosi di diritto) ha senza dubbio segnato la storia del diritto in Occidente: in 50 libri Giustiniano aveva fatto raccogliere estratti degli scritti dei giuristi, una selezione ampia e ordinata di passi, che fornisce testimonianza della secolare attività consultiva e interpretativa degli iuris periti, del loro lavoro di riflessione e di elaborazione del diritto.
3Fra le tante opere giurisprudenziali, dunque, l’Enchiridion. La sua originalità è da individuarsi essenzialmente nel contenuto: non il diritto privato, che costituisce l’oggetto della riflessione della scientia iuris e che risulta affrontato, negli scritti giurisprudenziali, secondo diverse prospettive a seconda del tipo di opera, ma la storia del diritto; nessun altro giurista ha infatti tracciato, come fa invece Pomponio, una storia di Roma e del suo diritto.
4Come tutte le opere giurisprudenziali2, anche l’Enchiridion non ci è pervenuto per intero; eppure, l’ampio frammento selezionato dai commissari giustinianei – 53 paragrafi collocati in posizione consecutiva, ai quali devono aggiungersi altri pochi passi3 – consente di ricostruire almeno in parte la struttura tripartita del lavoro: in una prima sezione, Pomponio delineava l’origine e lo sviluppo del diritto a Roma, dall’età preromulea al Principato; nella seconda descriveva rapidamente la storia e la funzione delle magistrature; nella terza, infine, ricordava, in rapidissimi bozzetti, la successione dei giuristi, menzionando i loro nomi e facendo riferimento alle caratteristiche salienti della loro attività. In questo modo il giurista descriveva la storia del diritto a Roma, intrecciando il racconto di vicende significative per la nascita della città e la formazione dell’impero con quello della produzione del diritto, della sua applicazione e della scientia ad esso dedicata.
5Quasi nulla conosciamo della biografia di Pomponio: a giudicare dai riferimenti cronologici interni alle sue opere, possiamo sostenere che egli è stato attivo nel pieno del ii s. d.C., fra Adriano e Marco Aurelio4. Siamo invece relativamente più fortunati rispetto alla sua produzione scientifica che ci è in parte nota, come detto, grazie al Digesto; essa si inquadra in quella tipica dei giuristi romani: a parte l’appena ricordato l’Enchiridion, Pomponio è stato infatti autore di un commentario ad edictum, cioè all’editto del pretore, e di uno ad Sabinum, cioè all’opera del giurista Masurio Sabino sul diritto civile (libri tres iuris ciuilis) ; poi di 39 libri di un commentario Ad Quintum Mucium, 5 libri De Senatusconsultis, altri 5 De Fideicommissis ed altri ancora5.
6Nella concezione storiografica moderna il nome di Pomponio non è di certo sconosciuto; esso affianca quelli di Diodoro Siculo, di Livio, di Dionigi di Alicarnasso o di altri storici di Roma, soprattutto per le informazioni che la sua opera fornisce sull’età più risalente e sull’epoca repubblicana. Eppure, come è noto a chi abbia letto quel che resta del suo scritto, le indicazioni che possiamo trarre dall’Enchiridion sono per più aspetti non sempre armonizzabili (o non facilmente armonizzabili) con quelle che leggiamo in altri autori. E ciò, tenuto conto anche della complessa trasmissione testuale dell’opera, ha fatto per lo più mettere in dubbio l’autenticità delle informazioni fornite e addirittura la genuinità dello scritto, che è stato infatti talvolta considerato una rielaborazione tarda dell’originale pomponiano6.
7Senza poter negare la presenza di alcuni problemi testuali, a noi sembra che molte delle scelte di Pomponio che possono sembrare difficilmente comprensibili (e che per questo sono state considerate frutto di rielaborazione) possano invece trovare spiegazione e, anzi, addirittura rivelare l’originalità della prospettiva dell’autore e la selezione attenta delle fonti adoperate utili all’elaborazione di un’opera di grande interesse.
8I quesiti che lo studioso può porre all’Enchiridion sono molteplici, ma qui ci si soffermerà solo su alcuni temi, rinviando per altre riflessioni ad un lavoro più ampio, in corso di ultimazione.
9Mi sembra utile partire dalla lettura di un passo che risulta essere il primo del lungo frammento riportato nel Digesto (D., 1.2.2.1-2)7. Non si tratta dell’inizio dell’opera originale – e del resto basti pensare alla congiunzione di avvio –, ma è verosimile che esso fosse posto, comunque, in una parte iniziale dello scritto.
D., 1.2.2.1-2, Pomp. lib. sing. ench.: Et quidem initio ciuitatis nostrae populus sine lege certa, sine iure certo primum agere instituit omniaque manu a regibus gubernabantur. 2. Postea aucta ad aliquem modum ciuitate ipsum Romulum traditur populum in triginta partes diuisisse, quas partes curias appellauit propterea quod tunc rei publicae curam per sententias partium earum expediebat. Et ita leges quasdam et ipse curiatas ad populum tulit: tulerunt et sequentes reges.
“E invero, all’inizio della nostra città il popolo dapprima incominciò a vivere senza legge certa, senza un diritto certo, e tutto era governato dai re con il dominio della forza. 2. In seguito, accresciuta la città fino ad una certa grandezza, si tramanda che lo stesso Romolo abbia diviso il popolo in trenta parti, che denominò curie, per il fatto che allora si prendeva cura della comunità per mezzo delle loro deliberazioni. E così egli stesso presentò al popolo alcune leggi curiate: e ne presentarono anche i re successivi”.
10Nel tratteggiare le origini di Roma, Pomponio fornisce una prospettiva singolare. Ciò che egli mette in rilievo è lo stato primitivo dell’organizzazione della comunità romana al principio della sua storia. Le origini di Roma, cioè, sarebbero caratterizzate dall’assenza totale di legge e di diritto (sine lege certa, sine iure certo) e dalla presenza di re che avrebbero retto il popolo manu, cioè con un potere che si esercita con la forza, con la violenza; l’avvento di Romolo, che qui non viene descritto come il mitico fondatore della città, ma come uno dei suoi primi re, avrebbe invece significato la nascita di una politeia, di una comunità politicamente organizzata, guidata da un re, grazie alle deliberazioni popolari, e dalle prime leggi. E nel discorso che il giurista sta affrontando in questa sezione, sull’origine del diritto e le sue fonti, quell’origine va individuata appunto in Romolo, nelle curie e nelle deliberazioni che da esse promanano, e nelle leggi curiate da Romolo stesso introdotte. La prima operazione che il giurista compie è dunque quella di legare la figura di Romolo alla nascita di un primo ordinamento giuridico dal quale scaturiscono le più risalenti fonti del diritto8.
11In poche frasi il giurista descrive l’origine della città, la figura di Romolo, la sua regalità, la divisione del popolo in curie, le loro funzioni, la produzione di leggi curiate e, infine, l’accenno ai re successivi considerati continuatori della pratica introdotta da Romolo, la produzione, cioè, di leggi curiate. Non trova posto, in queste righe, il racconto delle diverse vicende relative alla fondazione di Roma, almeno a giudicare da quanto ci è pervenuto; ma non si può escludere che una narrazione più distesa possa esserci stata nell’originale della sua opera; non vi è dubbio, infatti, che Pomponio fornisca, soprattutto in altri paragrafi, anche la descrizione di singole vicende e che manifesti un gusto per il racconto. Si pensi, ad esempio, alla descrizione della storia del decemvirato legislativo (D., 1.2.2.24) o a quella di Appio Claudio e del suo scriba Cneo Flavio (D., 1.2.2.7).
12Non ho dubbi, ad ogni modo, nel credere che il punto focale della sua esposizione sulle origini di Roma sia stato quello che leggiamo, e che i commissari di Giustiniano lo abbiano, opportunamente, trasmesso.
13Il fatto che il giurista faccia riferimento ad una monarchia romana anteriore a quella di Romolo (et quidem initio ciuitatis nostrae…) e, insieme, la descrizione ‘qualitativa’ del governo che caratterizzava quei re (un governo affidato alla forza, alla violenza: omnia manu a regibus gubernabantur, egli scrive) non sono casuali. Ed è allo stesso modo importante che Pomponio faccia seguire a questa prima fase una seconda, questa volta positiva, costituita dall’avvento di Romolo e insieme caratterizzata, come si è detto, dalla nascita di un primo ordinamento e del nucleo più arcaico delle fonti del diritto.
14Questo schema (il governo senza legge e diritto dei primi re; poi Romolo e l’introduzione del ius) si collega a mio parere alla ben nota teoria polibiana delle tre forme costituzionali e delle rispettive degenerazioni. Secondo Polibio – che, come è risaputo, riprendeva una celebre quanto discussa riflessione di filosofia politica che affondava le sue radici fin dai tempi di Erodoto (si v. ad esempio Pol. 6.3.5) – nel ciclo delle forme costituzionali, la prima si identifica con una monarchia che può essere definita spontanea e naturale. Essa è destinata a trasformarsi e a migliorare. In un passo delle Storie (6.4.7) Polibio esponeva la sua riflessione: dalla monarchia si passa alla basileia, cioè alla regalità: solo quest’ultima ha un valore positivo, ed è caratterizzata dalla saggezza del monarca, dalla sua condotta giudiziosa e dall’accettazione spontanea del re da parte di tutta la comunità.
15Il confronto con la realtà romana a questo punto si impone: i primi re, quelli che governano manu, sono dunque espressione di una monarchia ‘naturale’, priva di regole di diritto. Ad essi succede un basileus, un sovrano saggio, la cui condotta ed il cui potere vengono accettati dal popolo: Romolo è dunque un sovrano che esprime il momento più alto, migliore, all’interno del ciclo del governo di uno solo.
16Mi sembra quindi si possa ammettere che le parole che leggiamo nell’Enchiridion a proposito di una monarchia preromulea seguita da una fase di monarchia regale, di basileia, siano l’esito di una precisa scelta del giurista. Del resto, se ci si muove in un contesto storico – e non antiquario o enciclopedico –, la selezione delle vicende, dei fatti raccontati da ogni storico non può essere considerata casuale. Pomponio seleziona, o meglio, costruisce una vicenda modificando quanto noto dalla tradizione e agganciandosi in maniera originale alla storia dei re di Alba Longa e, dunque, a quella linea storiografica che metteva in luce la continuità fra la distruzione di Troia e la fondazione di Roma. Il suo racconto non è neutrale. Nell’individuare questa prospettiva, nell’indicare Romolo non come il primo monarca di Roma, ma come basileus, come colui che dà avvio alla regalità, che incarna, cioè, la fase più alta della forma costituzionale monarchica, Pomponio sceglie (e mostra ai suoi lettori più avveduti) qual è la sua prospettiva, ed è quella polibiana. E sceglie di dare maggiore risalto a Romolo in quanto basileus – e fondatore di una politeia alle origini del ius – piuttosto che come ecista.
17Peraltro, che Pomponio abbia avuto presente e seguito la teoria politica di Polibio, mi sembra si debba trarre anche da un altro indizio, che elimina, a mio avviso, ogni dubbio.
18Mi riferisco all’uso del termine χειροκρατία, che ricorre in Pol. 6.9.9 e che credo si debba leggere nell’espressione prima riportata omnia manu a regibus gubernabantur (D. 1.2.2.1). Xείρ è la manus; χειροκρατία assume dunque letteralmente il significato di governo che si esercita con la manus: ciò ovviamente allude al governo della forza, della violenza, al governo senza regole di diritto.
19Pomponio chiaramente conosce il termine greco e ne fa un calco per il pubblico romano.
20Ma l’uso della parola è significativo anche in un senso diverso da quello appena indicato: la cheirokratia in Polibio indica un momento preciso nella teoria della anaciclosi; è il momento della fine di un ciclo di costituzioni e l’inizio di uno nuovo (Pol. 6.9.6-10), così come, per Pomponio, è il preludio ad un nuovo inizio (Romolo).
21Le ipotesi a questo punto sono due: o che Pomponio abbia adoperato il termine senza soffermarsi sul suo significato nella teoria costituzionale polibiana; o che invece – e credo che sia questa l’ipotesi senza dubbio più ragionevole – lo abbia adoperato con piena consapevolezza. Ne consegue, in questo caso, che Pomponio, nel suo modello di sviluppo storico, collocherebbe la storia di Roma in un continuum temporale, e l’esperienza romana andrebbe dunque inquadrata come una vicenda, un segmento, all’interno della storia dell’umanità.
22Il discorso sulle fonti adoperate da Pomponio è tuttavia complesso e deve restare aperto. Perché se la presenza di Polibio può essere ritenuta sicura, a nostro avviso, non c’è dubbio che anche l’utilizzazione di altre fonti trovi posto. Mi riferisco a Cicerone, ad esempio, esplicitamente citato dal giurista (si vd. D., 1.2.2.40)9, ma anche a Dionigi di Alicarnasso. E quello che ora interessa è l’unità di prospettiva che, su alcuni specifici temi, sembra accomunare Polibio, Dionigi e Cicerone almeno in riferimento alla storia più antica di Roma.
23Può essere utile, a questo proposito, riflettere su almeno un altro passo dell’opera.
24D., 1.1.2 riporta un frustolo dell’Enchiridion; esso tuttavia è staccato dalla lunga sequenza alla quale ho fatto in precedenza riferimento ed è il primo passo del Manuale che incontriamo nel Digesto. Più che un passo, in effetti, è una parte di una proposizione, che sembra non possa restituire (o essere restituita a) nessun contesto. Eppure, forse, un’ipotesi può essere avanzata. Le parole di Pomponio
D., 1.1.2: Veluti erga deum religio: ut parentibus et patriae pareamus
“[è diritto delle genti...] come il culto verso il dio: di modo che obbediamo ai genitori e alla patria”
25Fanno seguito ad un passo di Ulpiano (D., 1.1.1pr.-4, 1 inst.), nel quale il giurista severiano trattava delle partizioni del ius, distinguendo il ius publicum dal priuatum, il ius naturale dal ius gentium10.
26In breve, i compilatori giustinianei hanno legato le poche parole di Pomponio ad alcuni stralci del libro primo delle Institutiones di Ulpiano e le hanno collocate in una posizione di particolare evidenza, nella prima rubrica del primo libro dei Digesta. Se leggiamo di seguito i due passi, risulterà chiaro che l’esposizione pomponiana appare come un completamento rispetto alla descrizione che il giurista di Tiro stava dando del ius gentium: mentre il ius naturale è comune a tutti gli esseri animati, il ius gentium è comune ai soli uomini; così come comune agli uomini è il culto verso la divinità grazie al quale obbediamo ai genitori e alla patria.
27Un primo confronto può essere avanzato, di nuovo, con Polibio là dove (in 6.4.5), lo storico descrive le caratteristiche delle principali forme costituzionali e, insieme, le differenze che si possono riscontrare nelle rispettive forme degenerate. In quel contesto egli si sofferma sulla monarchia, sostenendo che non tutte le monarchie possono avere il nome di regalità, così come non tutte le oligarchie possono essere considerate aristocrazie, ma solo quelle nelle quali il governo è affidato a uomini giusti e saggi. Allo stesso modo, prosegue Polibio, non si chiamerà democrazia un regime nel quale ciascuno sia libero di fare quello che gli piace e che vuole (Pol. 6.4.1-5):
ὅτι δ᾽ἀληθές ἐστι τὸ λεγόµενον ἐκ τούτων συµφανές. 2. οὔτε γὰρ πᾶσαν δήπου µοναρχίαν εὐθέως βασιλείαν ῥητέον, ἀλλὰ µόνην τὴν ἐξ ἑκόντων συγχωρουµένην καὶ τῇ γνώµῃ τὸ πλεῖον ἢ φόβῳ καὶ βίᾳ κυβερνωµένην: 3 οὐδὲ µὴν πᾶσαν ὀλιγαρχίαν ἀριστοκρατίαν νοµιστέον, ἀλλὰ ταύτην, ἥτις ἂν κατ᾽ ἐκλογὴν ὑπὸ τῶν δικαιοτάτων καὶ φρονιµωτάτων ἀνδρῶν βραβεύηται. 4. παραπλησίως οὐδὲ δηµοκρατίαν, ἐν ᾗ πᾶν πλῆθος κύριόν ἐστι ποιεῖν ὅ, 5. τι ποτ᾽ ἂν αὐτὸ βουληθῇ καὶ πρόθηται παρὰ δ᾽ ᾧ πάτριόν ἐστι καὶ σύνηθες θεοὺς σέβεσθαι, γονεῖς θεραπεύειν, πρεσβυτέρους αἰδεῖσθαι, νόµοις πείθεσθαι, παρὰ τοῖς τοιούτοις συστήµασιν ὅταν τὸ τοῖς πλείοσι δόξαν νικᾷ, τοῦτο καλεῖν δεῖ δηµοκρατίαν.
“che le mie affermazioni siano vere risulta evidente da quanto segue: 2. non si deve definire senz’altro regalità ogni monarchia, ma solo quella accettata spontaneamente e guidata dal senno, piuttosto che dalla paura e dalla forza; 3. né, certamente, si deve ritenere aristocrazia ogni oligarchia, ma solo quella che sia governata dagli uomini scelti come i più giusti e assennati. 4 Analogamente, non si deve chiamare democrazia quel sistema nel quale la massa è padrona di fare tutto quel che vuole e ha in animo di fare; 5. quello, invece, presso il quale vige la tradizione e la consuetudine di venerare gli dei, aver cura dei genitori, rispettare gli anziani, obbedire alle leggi, quando in tali comunità prevale l’opinione dei più, bisogna chiamarlo democrazia” (trad. M. Mari, BUR).
28Il confronto con Pomponio non è semplice, ma è stimolante, soprattutto per la vicinanza logica e materiale di quest’ultimo passo con quelli ai quali ho fatto in precedenza riferimento. In realtà, nulla di quanto ci resta dell’Enchiridion lascia pensare che Pomponio stesse sviluppando un discorso analogo a quello di Polibio sulle diverse costituzioni e sulle rispettive caratteristiche. Ma non credo si possa escludere che, ad esempio, egli stesse trattando della pietas, della religio, o che, magari si soffermasse su alcune caratteristiche della monarchia (magari prima di trattare di quella di Romolo).
29L’esiguità del passo di Pomponio non consente di pronunciarsi con sicurezza, né posso soffermarmi, in questa sede, sul significato rilevante che una simile riflessione potrebbe assumere anche dal punto di vista della possibile ricostruzione della struttura e dei contenuti della prima parte dell’Enchiridion.
30Le poche parole del Manuale di Pomponio, peraltro, potrebbero trovare confronto con un altro passo, questa volta di Dionigi di Alicarnasso. Dionigi infatti, nel corso del secondo libro delle Antichità romane (2.18), dopo aver trattato della costituzione che Romolo diede a Roma, descrive i valori essenziali del buon governo: benevolenza degli dei, moderazione e giustizia, abilità in guerra (παρὰ τῶν θεῶν εὔνοιαν, ἧς παρούσης ἅπαντα τοῖς ἀνθρώποις ἐπὶ τὰ κρείττω συµφέρεται, ἔπειτα σωφροσύνην τε καὶ δικαιοσύνην,...) discutendo poi, nei passi che seguono, di ciascuno di essi.
31Anche in questo caso il confronto mi sembra possibile e ragionevole.
32Potremmo essere, dunque, di fronte a due ipotesi fra loro non contraddittorie: penso soprattutto alle ascendenze aristoteliche e polibiane che si possono cogliere nel racconto di Dionigi, in specie nella descrizione della fondazione di Roma e del ruolo rivestito da Romolo. Anche per Dionigi, infatti – il cui intento è quello di dimostrare che i Romani erano una popolazione ellenica –, è di fondamentale importanza l’introduzione, ad opera di Romolo, del primo assetto costituzionale (messo in relazione con quello delle città greche), il ruolo delle leggi e il consenso riconosciuto al primo re11.
33E nemmeno stupisce che Cicerone, nel De Republica (2.8.14) ponga in luce, in una maniera diversa, questo stesso aspetto (in particolare egli si sofferma sia sulla creazione del Senato e la ripartizione del popolo in tre tribù, ma mette soprattutto in rilievo il fatto che Romolo, dopo la morte di Tito Tazio, si sarebbe affidato, molto più di prima, all’autorità e al consiglio dei patres)12. Sono prospettive che vanno tutte in una stessa direzione13, e che mettono in evidenza, con modalità e sensibilità diverse, il ruolo che gli storici riconoscono ad una comunità fondata sul diritto, come si verifica nella storia di Roma.
34L’utilizzazione di Polibio, come forse anche quella di Dionigi di Alicarnasso, possono risultare dunque significative nella prospettiva adottata da Pomponio. E credo si possa andare ancora oltre e scorgere non solo l’impostazione polibiana, ma anche quella di uno dei modelli seguiti da Polibio: mi riferisco ad Aristotele.
35Una prima connessione – ne ho fatto cenno in un precedente contributo – credo possa essere individuata nella struttura dell’Enchiridion; si è detto che il Manuale pomponiano risulta diviso in tre parti. Nonostante alcune ipotesi, non è stato finora possibile riconoscere l’eventuale modello seguito da Pomponio14. Eppure, mi sembra utile richiamare la lettura di un noto passo del libro quarto della Politica di Aristotele, 1297b-1298a, là dove il filosofo, dopo aver descritto per quale ragione vi siano più forme costituzionali, quali siano le rispettive differenze e, ancora, quale sia la forma di governo migliore, passa ad esaminare un diverso argomento, affrontando un aspetto importante nella teoria costituzionale15 :
πάλιν δὲ καὶ κοινῇ καὶ χωρὶς περὶ ἑκάστης λέγωµεν περὶ τῶν ἐφεξῆς, λαβόντες ἀρχὴν τὴν προσήκουσαν αὐτῶν. ἔστι δὴ τρία µόρια τῶν πολιτειῶν πασῶν, περὶ ὧν δεῖ θεωρεῖν τὸν σπουδαῖον νοµοθέτην ἑκάστῃ τὸ συµφέρον: ὧν ἐχόντων καλῶς ἀνάγκη τὴν πολιτείαν ἔχειν καλῶς, καὶ τὰς πολιτείας ἀλλήλων διαφέρειν ἐν τῷ διαφέρειν ἕκαστον τούτων. ἔστι δὲ τῶν τριῶν τούτων ἓν µὲν τί τὸ βουλευόµενον περὶ τῶν κοινῶν, [1298α] δεύτερον δὲ τὸ περὶ τὰς ἀρχάς, τοῦτο δ᾽ ἐστὶ τίνας δεῖ καὶ τίνων εἶναι κυρίας, καὶ ποίαν τινὰ δεῖ γίνεσθαι τὴν αἵρεσιν αὐτῶν, τρίτον δέ τί τὸ δικάζον.
“Ci sono tre parti in tutte le costituzioni, riguardo alle quali il bravo legislatore deve vedere quel che è utile a ciascuna: quando queste sono bene ordinate, di necessità anche la costituzione è bene ordinata e le costituzioni differiscono l’una dall’altra in quanto differisce ciascuna di queste tre parti. Di queste tre parti una è quella che ha a che fare con le deliberazioni sugli affari comuni, la seconda concerne le magistrature (e cioè quali devono essere e in quali campi sovrane e quale sia il sistema di elezione), la terza è la parte che rende giustizia”16.
36Il tema è ben noto: si tratta dell’esame delle tre parti che, secondo Aristotele, costituiscono ogni costituzione. E che, nella Politica di Aristotele, lo studio di ogni costituzione derivi dall’esame e dalla struttura di ciascuna di queste tre parti (sulle deliberazioni, le magistrature, i tribunali) è esplicitamente detto in altri passi della stessa opera. Oltretutto, nella struttura complessiva della Politica, così come ci è pervenuta, questo passaggio costituisce un punto centrale anche per i capitoli successivi. Io credo che Pomponio abbia in mente questo schema e lo utilizzi nell’Enchiridion come modello della tripartizione della sua opera. Si tratta di un’ipotesi che richiede un’analisi approfondita, che in questa sede non posso svolgere.
37Credo, peraltro, che l’influenza aristotelica nell’Enchiridion sia visibile anche dalla lettura di almeno un passo. Come per Aristotele, così per Pomponio le magistrature costituiscono l’elemento indispensabile in una comunità per assicurare la realizzazione del diritto. Il giurista lo scrive esplicitamente, in un paragrafo che è, di certo, uno dei più significativi e dei più adatti a fornire una chiave di lettura di tutta l’opera17:
D., 1.2.2.13, Pomp. lib. sing. ench.: Post originem iuris et processum cognitum consequens est, ut de magistratuum nominibus et origine cognoscamus, quia, ut exposuimus, per eos qui iuri dicundo praesunt effectus rei accipitur: quantum est enim ius in ciuitate esse, nisi sint, qui iura regere possint? Post hoc dein de auctorum successione dicemus, quod constare non potest ius, nisi sit aliquis iuris peritus, per quem possit cottidie in melius produci.
“Dopo aver esposto l’origine e lo svolgimento del diritto consegue che prendiamo conoscenza dei nomi e dell’origine delle magistrature, perché, come abbiamo già detto, il risultato dell’azione si ottiene attraverso coloro che sono preposti alla giurisdizione: cosa importa infatti che in una città vi sia il diritto se non ci sono anche coloro che indirizzano gli ordinamenti? Dopo di ciò, tratteremo della successione degli autori, poiché il diritto non può esistere se non ci sia qualche esperto che di giorno in giorno possa migliorarlo”.
38Mentre ricorda il contenuto della trattazione fino a quel punto svolta (l’origo iuris), Pomponio introduce il tema di cui sta per discorrere (nomina et origo magistratuum), e anticipa l’esposizione della terza parte, la successio auctorum.
39Su queste righe si è scritto, giustamente, molto. Non mi sembra, però, che sia stata avanzata alcuna ipotesi sul modello o la fonte che Pomponio potrebbe aver seguito. Ritengo invece che si possano richiamare un paio di confronti. In primo luogo Cicerone, Leg., 3.2.5, sul quale ora non mi soffermo trattandosi, a mio avviso, di una comparazione possibile, ma non del tutto convincente18.
40Mi sembra invece più stringente e significativo un altro confronto, con Aristotele.
41All’inizio del libro sesto della Politica, Aristotele tratta delle diverse forme costituzionali, e più precisamente dell’oligarchia. La riflessione si chiude con il passo 1321b; fa immediatamente seguito la trattazione sulle magistrature (Arstt., Pol., 6.7.1321b, 43 sq.):
πῶς µὲν οὖν χρὴ καθιστάναι τὰς δηµοκρατίας καὶ τὰς ὀλιγαρχίας, διωρίσθω τὸν τρόπον τοῦτον. 8. ἀκόλουθον δὲ τοῖς εἰρηµένοις ἐστὶ τὸ διῃρῆσθαι καλῶς [5] τὰ περὶ τὰς ἀρχάς, πόσαι καὶ τίνες καὶ τίνων, καθάπερ εἴρηται καὶ πρότερον. τῶν µὲν γὰρ ἀναγκαίων ἀρχῶν χωρὶς δύνατον εἶναι πόλιν, τῶν δὲ πρὸς εὐταξίαν καὶ κόσµον ἀδύνατον οἰκεῖσθαι καλῶς. ἔτι δ᾽ ἀναγκαῖον ἐν µὲν ταῖς µικραῖς ἐλάττους εἶναι τὰς ἀρχάς, ἐν δὲ ταῖς µεγάλαις [10] πλείους, ὥσπερ τυγχάνει πρότερον εἰρηµένον […]
“E tanto basti sulla costituzione delle democrazie e delle oligarchie. 8. Dopo ciò che precede è ora necessario determinare con cura alcune cose sul conto delle magistrature, cioè il loro numero, le loro specie, le loro competenze, come si è detto prima. Senza le magistrature necessarie è impossibile che esista una città, senza quelle che vigilano sul buon ordine e sul comportamento corretto la città non può vivere bene. Inoltre è necessario che nelle piccole città le magistrature siano in numero minore, nelle grandi città in numero maggiore, come si è già avuto occasione di dire” (trad. Viano 2002).
42Anche per Aristotele le magistrature sono indispensabili; più precisamente, egli distingue magistrature necessarie, senza le quali la città non può esistere, dalle magistrature che possono essere definite utili e importanti.
43In primo luogo va notato che sia per Aristotele, sia per Pomponio ci si trova in un punto di svolta nell’articolazione del discorso. Il filosofo ha appena concluso (almeno per questa parte dell’opera) la trattazione sulle costituzioni (“E tanto basti…”) e sta passando ad un nuovo argomento, quello sull’importanza delle magistrature. Pomponio ha terminato la prima sezione, sull’origine del ius, e sta introducendo, come si è detto, le due parti dell’opera: quella sulle magistrature e la successio auctorum.
44È poi notevole che le stesse parole che Aristotele riserva alle magistrature – che esse, cioè, sono indispensabili alla vita della città – Pomponio, nel passo poc’anzi riportato, le riferisca alla scientia iuris.
45Si tratta di un confronto tutt’altro che semplice, ne sono ben consapevole, soprattutto se si pensi al problema della conoscenza delle opere aristoteliche nel corso del Principato. Eppure mi sembra che, sia grazie ad una conoscenza diretta, sia pensando alla consultazione di una fonte intermedia, un rapporto fra Pomponio e Aristotele possa essere ragionevolmente istituito19.
46Ancora una volta, dunque, un confronto con un’opera greca.
47Molti aspetti, per la verità, proiettano il lettore dell’Enchiridion nel mondo storico e filosofico greco, a delineare un rapporto culturale stretto che richiede un’attenzione approfondita e articolata, sia per quanto riguarda la descrizione delle vicende di Roma e del suo diritto sia, come ora si dirà, se solo di pensi alla terza sezione, sulla storia della scientia iuris.
48È stato già da tempo rilevato, infatti, come la terza parte del Manuale di Pomponio, nella struttura e nella modalità narrativa, possa essere ricondotta ad un genere letterario di età ellenistica e di impronta peripatetica, quello delle diadochái. Sua caratteristica principale era la descrizione della scientia oggetto di interesse realizzata attraverso la rassegna dei suoi artefici. Ed è proprio questa la struttura della terza sezione dell’Enchiridion, quella che Pomponio stesso definisce successio auctorum20.
49In primo luogo, va rilevato il fatto che il giurista adoperi in maniera appropriata l’espressione successio auctorum per riferirsi a questa sezione dell’opera; perché successio auctorum traduce in maniera precisa il concetto greco della diadoké.
50Inoltre, scrivere una successio auctorum implica la consapevolezza, in Pomponio, che la giurisprudenza, la scientia iuris, era una scientia fondata e riconosciuta come tale, allo stesso modo della filosofia, della medicina o della retorica.
51Il modello letterario-filosofico delle diadochái era nato dallo spirito classificatorio della prima scuola aristotelica, ma si era esteso, come è stato giustamente detto, soprattutto a delineare la continuità di quelle scuole che si erano in un certo senso istituzionalizzate (a parte il Peripato, l’Accademia, la Stoa e il Giardino epicureo). L’elemento cronologico era importante, perché strettamente connesso con quello della continuità delle scuole e dei rispettivi rappresentanti, ma insieme vi si deve riconoscere anche un interesse biografico. Ciò che soprattutto veniva messo in rilievo negli elenchi delle diadochái era la consapevolezza dell’appartenenza dei singoli artefici ad una scienza e, insieme, l’importanza della trasmissione del patrimonio culturale di quella scientia. Si trattava, cioè, di un genere letterario che costituiva, in un ambito filosofico, testimonianza dell’uso del passato da parte dei filosofi e che metteva in luce il rapporto di discepolato inteso come legame genealogico21.
52Ma a fianco del modello delle diadochái coesisteva, in età ellenistica, uno schema differente di classificazioni delle filosofie, in orientamenti o hairéseis. Esso era piuttosto caratterizzato dall’identificazione dei suoi componenti, dalla loro adesione ad un corpo di dottrine, ma anche dalle rispettive differenziazioni e distinzioni, ad esempio nei diversi stili di vita, dalla diversa agogè degli adepti22.
53Non mi sembra affatto insignificante osservare che Pomponio abbia conosciuto ed utilizzato entrambi i sistemi classificatori, dal momento che allo schema della diadoké egli aggiunge il modello delle hairéseis, delle sectae. E lo fa includendo uno schema nell’altro, quando, all’interno della sezione sulla successio auctorum, egli tratta di Ateio Capitone e di Antistio Labeone considerandoli a capo di due diverse sectae (cioè di due hairéseis) e proseguendo poi nell’esame dei successivi esponenti delle scuole.
54Come per la filosofia, così, in Pomponio, per il diritto, la scienza si trasmetteva come un patrimonio, grazie al modello della diadoké, a prescindere, per così dire, dall’appartenenza ad una o ad altra háiresis.
55Si può provare, a questo punto, a riprendere le fila del discorso. Non vi è dubbio che difficilmente ci si aspetterebbe l’emersione di un contesto storico filosofico così accentuato ed evidente nella scrittura di un giurista, solitamente caratterizzata da un forte tecnicismo giuridico che, in apparenza, lascia poco spazio all’esternazione di motivi e di logiche filosofiche o alle ricostruzioni storiche. In Pomponio, invece, l’approccio è differente ed è diretto: nell’Enchiridion il giurista svolge il mestiere dello storico, nel racconto del passato di Roma, nella scelta delle fonti, nella prospettiva critica, nella ricerca delle cause – altro tema di fondamentale rilievo sul quale non è possibile fare qui neanche un accenno – nell’indiretta indicazione della finalità dell’indagine storica.
56Qualche riflessione, infine, proprio su quest’ultimo aspetto. Si interroga Pomponio sul fine della storia e sul suo ruolo, oltre che sul fine, del ius? Vengono, naturalmente, alla mente definizioni celebri, come quella di Tucidide, secondo il quale la storia è κτῆµα ἐς αἰεί, possesso per sempre; o quella di Cicerone, nel De Oratore (2.9.36): historia uero testis temporum, lux ueritatis, uita memoriae, magistra uitae, nuntia uetustatis.
57A giudicare da quanto ci è pervenuto, Pomponio non fornisce spiegazioni o riflessioni metodologiche. Eppure, è sufficiente guardare al titolo della sua opera, Enchiridion, Manuale, e al suo contenuto per comprendere quanto fosse importante per il giurista l’insegnamento della storia.
58Io non credo – a differenza di quanto viene di frequente ritenuto – si possa considerare l’Enchiridion un manuale destinato ad una formazione elementare, come si trarrebbe, secondo alcuni interpreti, dal suo contenuto semplice, in un certo senso scarno. Ben più alto mi appare l’obiettivo del giurista. Esso, a mio avviso, può essere considerato un manuale prevalentemente rivolto ad un pubblico già formato e consapevole dell’essenza del diritto e della sua formazione; indirizzato, cioè, ad un pubblico di lettori capaci di apprezzare la prospettiva storico-filosofica ed il ricco retroterra culturale che emerge da ognuno dei paragrafi pervenuti. Del resto, dovrebbe far riflettere anche la scelta del titolo, in greco, che lascia oltretutto pensare – volendo seguire l’indizio fornito dalle parole di Aulo Gellio (Praef., 4) – ad un’opera originale e ricercata.
59Tuttavia, a qualunque livello di apprendimento si voglia porre la destinazione dello scritto, non vi è dubbio che l’insegnamento del diritto è per Pomponio uno dei compiti del giurista, insieme con quello che egli esplicitamente ricorda (e che si legge nel passo che ho riportato in precedenza, D., 1.2.2.13), di garantire cioè, il quotidiano miglioramento del ius.
60E l’insegnamento del diritto richiede la ricerca della sua storia, l’individuazione del percorso secolare tracciato da quella scientia, dai suoi albori fino alla sua fase attuale e matura. Non credo si possa mettere in dubbio che uno dei fini dell’opera di Pomponio sia la volontà della trasmissione di quella scientia, il perpetuarsi dei suoi risultati, il rafforzamento, nei suoi cultori ed esperti, della consapevolezza del ruolo essenziale del diritto e della giurisprudenza nella vita di Roma e del suo impero. E che egli descriva la storia giuridica di Roma in un’opera probabilmente di destinazione ampia, e che di certo risulta eccentrica rispetto ai contenuti e alla scrittura delle opere giurisprudenziali, lascia intendere l’importanza che Pomponio riconosce alla storia e al suo insegnamento.
61Insegnamento e trasmissione della scienza giuridica sono, del resto, delle costanti che ritornano in più punti dell’Enchiridion: penso, ad esempio al ricordo della figura di Tiberio Coruncanio, che per primo cominciò a professare pubblicamente il diritto, spezzando il monopolio del collegio pontificale, a quello delle scuole giuridiche, all’importanza della scrittura delle opere giurisprudenziali, indispensabili, cioè, alla trasmissione del ius23.
62Pomponio, come si diceva, viene solitamente definito, nella storiografia moderna, storico del diritto. Ma si tratta di una definizione in un certo senso riduttiva. Nel suo racconto l’esperienza giuridica di Roma diventa parte integrante della storia della città; non è possibile, leggendo le pagine pomponiane, distinguere le modalità della produzione del diritto dalle vicende di Roma e si può ben dire, in breve, che la storia di Roma diventa la storia del suo diritto.
63Non credo si possa mettere in dubbio la consapevolezza del giurista (e insieme il suo orgoglio) rispetto a quella che può essere considerata una delle creazioni più originali dell’intera esperienza romana.
64La ricerca delle connessioni fra vicende storiche, individuazione delle cause e creazione del diritto mi sembra uno degli aspetti più interessanti dell’Enchiridion, un intreccio fra storia e strutture, tra fatti e assetti formali e costituzionali, che fa venire alla mente le indagini aristoteliche e quelle della sua scuola: penso alla Politica di Aristotele o alla Costituzione degli Ateniesi. Una connessione, fra storia, cause, forme, effetti, non facile da individuare nella storia di Roma e del suo diritto, e certamente difficile da esporre. Un tentativo, forse, quello dell’Enchiridion (il che potrebbe probabilmente spiegare qualche forzatura espositiva). Eppure, ciò che mi sembra più importante è che Pomponio, unico fra i giuristi, ci abbia lasciato una significativa testimonianza di questo tentativo.
Notes de bas de page
1 Sulla vicenda della trasmissione testuale dell’Enchiridion, pervenuto ai Commissari giustinianei in una duplice versione, in uno e in due libri (liber singularis Enchiridii e libri II Enchiridii) rinvio, per tutti, a Schulz [1946] 1968, 299 sq.; Bretone [1965] 1971, 111 sq.; Nörr [1976] 2002, spec. 181 sq. Su Pomponio e la sua opera si è scritto molto, naturalmente, e mi limiterò, in queste pagine, a segnalare i contributi essenziali. A parte i lavori appena citati devono essere ricordati almeno gli scritti di Lantella 1979, 7 sq.; Stolfi 2002, spec. 261 sq., 295 sq. 305 sq.; Schiavone [2005] 20172, 153 sq. spec. 369 sq. richiamati anche in seguito; utile, per altri versi, l’appendice bibliografica di De Cristofaro 1980,314 sq. (“Sesto Pomponio”).
2 Fanno eccezione i Commentarii di Gaio che hanno una tradizione testuale completamente differente: essi ci sono infatti pervenuti per via diretta, grazie alla scoperta, ad opera di B. G. Niebuhr, di un codice palinsesto, custodito nella Biblioteca capitolare di Verona, contenente le Epistole di S. Girolamo. Nello strato inferiore, i Commentarii di Gaio, che possiamo leggere in questo modo nella quasi totalità. Il più recente ritrovamento di P.Oxy., 17, 2103 e di PSI, 11, 1182, edito da V. Arangio-Ruiz nel 1933, ha migliorato e integrato la lettura di alcune parti del manoscritto pergamenaceo. Sulla storia del ritrovamento, inserita nel contesto culturale della Scuola Storica, rinvio a Vano 2000; una descrizione e una nuova riproduzione fotografica del codice sono a cura di Briguglio 2012.
3 D., 1.1.2, L. 177; D., 50.16.239, L. 179, dal liber singularis Enchiridii; D., 38.10.8, L. 174 dal liber I Enchiridii; D., 26.1.13, L. 175 e D., 46.3.107, L. 176, dal liber II Enchiridii.
4 Lenel 1889, II, c. 15; Kunkel [1967] 2001, 173 sq.
5 Lenel 1889. II, 15-160 per un totale di 861 frammenti.
6 Così, ad es., secondo Schulz [1946] 1968, 302 sq.; o anche Bretone 1965 [1971], 122 sq. con indicazione della prec. letteratura.
7 Per una più articolata lettura del passo e il confronto con Polibio, tracciato nelle pagine che seguono, mi permetto di rinviare a Nasti 2017, spec. 162 sq.
8 La connessione fra il regno di Romolo e la nascita del ius è stata già colta in precedenza; mi riferisco a Mantovani 2012, spec. 397 sq.
9 La conoscenza da parte di Pomponio di Cicerone è giustamente sostenuta in dottrina in relazione a diverse opere dell’Arpinate (la Pro Quinto Ligario, probabilmente il Brutus, forse il De Republica e il De Oratore e forse anche l’opera, perduta, De Iure ciuili in artem redigendo). Sul punto rinvio a Bretone [1970] 1971; Nörr [1976] 2002, 185 sq.; Stolfi 2002, I, 287 sq. con prec. letteratura. Insieme con Cicerone è stata presupposta, per l’Enchiridion, la conoscenza di Varrone: Nörr [1976] 2002, 185 sq.; Stolfi 2002, I, 277 sq. con letteratura. Ma anche su questo tema mi permetto di rinviare alla monografia sull’Enchiridion di Pomponio, nell’ambito del progetto ERC Scriptores iuris Romani (dir. da A. Schiavone).
10 Dopo il passo di Ulpiano e quello di Pomponio ne segue uno del giurista Fiorentino: D., 1.1.3, Florentinus 1 inst.: ut uim atque iniuriam propulsemus: nam iure hoc euenit, ut quod quisque ob tutelam corporis sui fecerit, iure fecisse existimetur, et cum inter nos cognationem quandam natura constituit, consequens est hominem homini insidiari nefas esse.
11 Sul punto si vd. Gabba [1960] 2000, 72 sq., in particolare sull’excursus del libro 2 delle Antichità; 80 sq. sui cap. 18-20. Giustamente lo studioso ipotizzava l’utilizzazione, da parte di Dionigi, del materiale elaborato da Aristotele (o dalla sua scuola) per la Raccolta delle 158 costituzioni delle città greche. Si vd., inoltre, le interessanti considerazioni di Fascione 1988, 51 sq.
12 Liv. 2.8.14: tamen eo interfecto [scil. Tito Tazio] multo etiam magis Romulus patrum auctoritate consilioque regnauit.
13 Lo mette giustamente in luce Fascione 1988, 63 sq.; 75 sq.
14 Si vd. Nörr [1976] 2002, 185 sq.
15 Richiamavo questo confronto già in Nasti 2017, spec. 174 sq.
16 Per le traduzioni ho tenuto presente, a parte quella di Viano 2002, anche quelle della recentissima edizione a c. di Bertelli & Moggi (2014; 2016).
17 Sull’importanza di questo passo nel contesto dell’opera rinvio a Schiavone [2005] 2017, 370 s. Si v., per la connessione con Aristotele, Nasti 2017, 174 ss.
18 Cic., Leg., 3.2.5: Magistratibus igitur opus est, sine quorum prudentia ac diligentia esse ciuitas non potest, quorumque discriptione omnis rei publicae moderatio continetur. Neque solum iis praescribendus est imperandi, sed etiam ciuibus obtemperandi modus. Nam et qui bene imperat, paruerit aliquando necesse est, et qui modeste paret, uidetur qui aliquando imperet dignus esse. Per qualche considerazione su questo passo rinvio a Nasti 2017, 177 sq.
19 Sul punto rinvio a Nasti 2017, 179 sq.
20 Per il rapporto fra la successio auctorum dell’Enchiridion e il genere delle diadochái si vd. Schulz [1946] 1968, 300 che richiamava anche alcuni confronti come ad esempio il Brutus di Cicerone o di De Grammaticis et Rhetoribus di Svetonio; si tratta di un confronto accolto, giustamente, da tutti gli studiosi che se ne sono interessati: si vd., ad es., Nörr [1976] 2002, 195 sq.
21 Per molte delle considerazioni alle ricordate si vd. Cambiano 2013, 178 sq.; Nörr [1976] 2002, 195 sq. con prec. bibliografia. Ulteriori considerazioni in Nasti 2013, 912 sq.
22 Cambiano 2013, spec. 179 sq.
23 Su questo tema alcune considerazioni in Nasti 2013, 899 sq. con prec. bibliografia.
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Sources et modèles des historiens anciens, 2
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