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Le monde de l’itinérance

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Wolfgang Kaiser
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Christophe Pébarthe

Le traitement des absents dans les droits antiques

Assenza nel mondo greco

Alberto Maffi

Texte intégral

1Prima di tutto occorre chiedersi se il concetto di assenza era avvertito come socialmente e giuridicamente definito. Quindi occorre partire dalla terminologia.

2Si impone qui un’indagine sul termine apodemia (o epidemos/ me epidemos). Si chiarisce ad un primo esame delle fonti che questo termine indica l’assenza dal territorio dello Stato, senza che questa sia ulteriormente qualificata, e non una generica non presenza nel luogo e nel momento rilevante. Quindi si differenzia dalla scomparsa, dal non esserci in senso lato, che non implica necessariamente l’assenza dal territorio. Tuttavia, come vedremo sotto, esiste almeno un caso, e precisamente nel Codice di Gortina, in cui il legislatore attribuisce rilevanza a un’assenza generica senza specificare che deve trattarsi di persona che si trova all’estero.

  • 1 Si veda il caso di Leocrate, accusato dall’oratore Licurgo nell’omonima orazione (su cui v. brevem (...)
  • 2 Daverio Rocchi 1988, dove peraltro la questione non è affrontata.
  • 3 Van Effenterre 1990, 251-260. Soltanto in tempo di guerra ci sarebbe stato un controllo secondo Mi (...)

3Occorre poi introdurre una griglia di situazioni riconducibili al concetto di assenza, nel senso appena delineato di apodemia. Di per sé questo genere di assenza non rileva giuridicamente, nel senso che non vi è un obbligo a risiedere nel territorio dello Stato salvo probabilmente che in tempo di guerra1, e non vi è nemmeno un controllo sull’attraversamento dei confini da parte dei cittadini2, mentre esistono controlli sull’ingresso degli stranieri3. Solo nelle Leggi di Platone (950e – 953 e) viene stabilita una legislazione molto dettagliata e restrittiva che limita al tempo stesso la libertà dei cittadini di uscire dallo Stato, anche solo per un viaggio “turistico”, e la libertà degli stranieri di entrarvi.

  • 4 Gschnitzer 1989, 31.
  • 5 Alcuni esempi significativi sono riportati in Youni 2001, 128 n. 51

4Ci si può chiedere però se, nel caso di obblighi che gravino su tutti i cittadini, lo Stato abbia il diritto di imporre la presenza. Un esempio interessante è dato da un’iscrizione cretese, IC III, IV 74: qui i cittadini che siano assenti (apodemountes?) saranno tenuti a giurare il giuramento civico entro 10 giorni dal loro ritorno in patria. Dunque non ci sono sanzioni di alcun genere per gli assenti, qualunque fosse il motivo dell’assenza. Viceversa coloro che sono presenti ma non vogliono prestare il giuramento, perderanno la cittadinanza. In molti altri casi i cittadini sono chiamati a impegnarsi con giuramento5. Possiamo supporre che il trattamento dell’assenza fosse ovunque simile a quello previsto dall’iscrizione cretese, anche là dove il relativo provvedimento non dava indicazioni esplicite.

5Questo esempio ci fornisce due direzioni di ricerca. Da un lato mostra che la distinzione presenza/assenza rispetto al territorio dello Stato può avere una valenza meramente oggettiva: coloro che erano assenti al momento del giuramento non sono colpiti da sanzioni, purché, al loro ritorno, giurino entro 10 giorni. Dall’altro rinvia a situazioni in cui l’assenza può comportare conseguenze negative a carico dell’assente, e il fatto di essere stato apodemos nel momento in cui l’obbligo doveva essere soddisfatto non esenta da tali conseguenze, salvo eccezioni.

6Possiamo pensare che quest’ultima situazione si verifichi in caso di pagamento delle tasse o di chiamata alle armi, dunque con riferimento alla sfera dei doveri del cittadino verso la collettività. Ma ci sono anche casi in cui il fatto oggettivo di essere all’estero determina conseguenze negative per l’assente sul terreno dei rapporti privati. Penso ad es. alla norma del Codice di Gortina (IC IV 8, 36-40), secondo la quale, in caso di assenza dal territorio del collaterale che avrebbe diritto di sposare l’ereditiera, il diritto passa al successivo avente diritto. Non sembra possibile che il primo avente diritto possa presentare una causa di giustificazione per la sua assenza, come ad esempio il fatto di essere stato all’estero per svolgere un’ambasceria o perché membro di una spedizione militare: probabilmente l’interesse dell’ereditiera (o meglio del suo gruppo familiare) a trovare una sistemazione matrimoniale nel più breve tempo possibile prevale sull’interesse dell’avente diritto.

7Dunque possiamo ricavarne una conseguenza di carattere generale, cioè che le conseguenze giuridiche dell’assenza non sono regolate sul piano giuridico in base a criteri uniformi e costanti. Le conseguenze dell’assenza dipendono dal modo in cui il legislatore mette a confronto nel singolo caso gli interessi dell’assente e quelli di coloro che dall’assenza avrebbero potuto subire un danno.

8Ma c’è anche un altro parametro di cui occorre tenere conto. Si può essere fuori dal territorio dello Stato, ma reperibili. Oppure si può essere assenti, ma non reperibili, nel senso che nessuno sa dove si trovi il soggetto in questione. E’ l’ipotesi che nei diritti europei attuali (es. art. 48 C.C. italiano) è definita scomparsa, nel senso che il soggetto in questione non è più comparso nel luogo del suo ultimo domicilio. Conseguenza della scomparsa è la nomina di un curatore degli interessi dello scomparso da parte dell’autorità giudiziaria. Dopo un certo tempo si va oltre, cioè si arriva alla dichiarazione di assenza con sentenza del giudice, e questa ha conseguenze, sia pure provvisorie, analoghe a quelle della morte dell’interessato. E infine si può giungere alla dichiarazione di morte presunta (dopo 10 anni dall’ultima notizia dello scomparso: art. 58 C.C.).

9Occorre quindi interrogarsi sull’esistenza di una disciplina analoga nel mondo antico, e, prima ancora, sulla consapevolezza di problemi di questo genere riscontrabile nelle fonti. Va però tenuto presente che la disciplina dell’assenza prescinde dal fatto che l’interessato si trovi o meno nel territorio dello Stato. Si può scomparire anche all’interno del territorio, cioè trovarsi nella condizione che in latino si definirebbe di latitante, colui che si nasconde.

  • 6 Dem. 53 (c. Nicostr.) 4: demosia e idia

10Vediamo ora quali strumenti aveva a disposizione, per non veder pregiudicati i propri interessi, colui che si assentava dal territorio patrio (apodemia) per un motivo pubblico o privato6.

  • 7 Dem. 53.4: epimelethenai kai diokesai.
  • 8 Verificare questa tesi risulta molto difficile anche e soprattutto per il fatto che il diritto gre (...)
  • 9 Come riteneva Wenger [1906] 1966.
  • 10 Una tale possibilità sembra adombrata in una clausola del trattato Stinfalo-Demetriade cit. (IPArk(...)
  • 11 Si veda Wolff 1963, che resta fondamentale in materia.

11Poteva affidare la gestione dei propri affari in tutto o in parte a un amico: è appunto il caso di Apollodoro, che affida la cura e l’amministrazione7 della sua proprietà situata fuori di Atene al vicino Nicostrato (definito perciò kyrios apanton). Oppure, in mancanza di un atto di affidamento, poteva accadere che parenti e amici assumessero spontaneamente la cura degli affari dell’assente; va osseervato, però, che a volte gli interessi di un membro assente della famiglia possono risultare in conflitto con quelli dei familiari rimasti in patria: è il caso ad es. adombrato in Dem. 48 (c. Olymp.), dove il fratello assente ha evidentemente un interesse ad intentare l’epidikasia ereditaria che è in concorrenza, se non decisamente in contrasto, con quello dell’oratore. Abbiamo così due situazioni che in diritto romano hanno dato luogo rispettivamente al mandato e alla gestione d’affari altrui. E’ interessante quindi osservare come sia nel mondo greco sia nel mondo romano la cura degli interessi dell’assente nasca da esigenze socio-economiche analoghe e sia regolata in origine dalla consuetudine o, più semplicemente, dalle regole della buona educazione e della reciprocità fra amici e parenti. Tuttavia, mentre in diritto romano a un certo momento viene varcata la soglia della giuridicità, cosicché i rapporti fra il titolare degli interessi e il gestore vengono a essere regolati dal diritto, dando luogo a una tutela giurisdizionale per entrambe le parti, gli studiosi ritengono che in diritto greco quei rapporti non siano mai divenuti oggetto di una vera e propria regolamentazione giuridica e non abbiano quindi ottenuto una tutela di carattere giurisdizionale8. Un’ulteriore difficoltà nel definire in termini giuridici il ruolo di colui che gestisce gli affari dell’assente è data dal problema della rappresentanza. Ci si chiede cioè se gli effetti giuridici della gestione degli affari altrui si producano automaticamente in capo al titolare oppure se il gestore debba trasferirglieli mediante appositi atti giuridicamente idonei. In termini giuridicamente più rigorosi ci si chiede se il diritto greco conosca una rappresentanza diretta9 o indiretta. E’ ignoto se la gestione degli interessi altrui potesse estendersi alla sfera giudiziaria, cioè se in luogo dell’assente potesse stare in giudizio un suo rappresentante10. In ogni caso la conservazione degli interessi e dei diritti dell’assente era certamente agevolata dal fatto che, almeno ad Atene, secondo l’autorevole parere di H.J. Wolff11, non era conosciuta la prescrizione dei diritti. Non si aveva quindi un procedimento simile alla moderna dichiarazione di assenza e poi di morte presunta. La situazione giuridica dell’assente rimaneva congelata fino a che non si aveva notizia della sua morte effettiva, notizia che, a sua volta, non dava luogo a una certificazione da parte di un organo pubblico.

  • 12 Si veda IPArk 17 § 7, ll. 50 sq.

12Un ambito in cui l’assenza, a prescindere dalla reperibilità o meno del soggetto interessato e anche dalla constatazione che l’assente si trova all’estero (come accade invece nel caso dell’ereditiera gortinia di cui sopra), ha delle conseguenze particolarmente rilevanti è l’ambito processuale, dove l’assenza può riguardare le parti o i testimoni, o perfino i giudici (ad esempio gli arbitri ad Atene o i giudici del tribunale misto istituito dal trattato Stinfalo-Demetriade alla fine del iv sec.12). Vediamo dunque sommariamente quali strumenti procedurali fossero a disposizione sia della parte che volesse tutelarsi contro chi, parte o testimone, risultasse assente durante lo svolgimento del processo, sia della parte che avesse subito senza sua colpa le conseguenze della propria assenza in sede processuale.

  • 13 Welles 1934. Su questa fondamentale iscrizione v. Lipsius 1905-1915, 806-807 e Bencivenni 2003, 17 (...)
  • 14 Ma Tucidide specifica che Alcibiade non era formalmente sotto accusa. Era stato convocato come “pe (...)
  • 15 Contro una dichiarazione di parte, come è appunto il giuramento di chi chiede il rinvio, non è dun (...)
  • 16 Dem. 48.23 va dunque inteso nel senso che tutto è pronto per dare il via al dibattimento, non che (...)

13Per quanto riguarda le parti dobbiamo osservare prima di tutto che era possibile agire in giudizio contro un assente. Colui che intendeva promuovere l’azione, anche nel caso in cui sapesse dove si trovava colui che voleva chiamare in giudizio, non era tenuto ad inviargli l’atto di citazione nel luogo dove effettivamente si trovava, che fosse o meno sul territorio della città. Era sufficiente affiggere la citazione alla porta dell’assente, o, se non aveva una casa, nello spazio adibito a tale scopo presso l’ufficio di un magistrato: è almeno quanto stabilito, alla fine del iv sec. a C., dall’editto di Antigono per Teos e Lebedos13. Era comunque necessaria la presenza di testimoni, detti kletores (forse residuo di un’epoca in cui la citazione avveniva oralmente). Contro l’assente che non si fosse presentato alla prima udienza istruttoria poteva essere condotto un processo in contumacia (dike eremos). Celebre è il caso di Alcibiade (Thuc. V) accusato di alto tradimento mentre si trovava già in Sicilia a capo della spedizione ateniese contro Siracusa: in questo caso il fatto di trovarsi fuori Atene per partecipare a una spedizione militare non costituisce, eccezionalmente, una valida causa di giustificazione14. Di norma, infatti, l’assenza del cittadino, arruolato per partecipare a una campagna militare condotta dall’esercito ateniese, dovrebbe costituire un legittimo motivo per ottenere un rinvio del processo. E’ quanto sembra verificarsi in due orazioni del corpus demosthenicum: 48 (c. Olymp.) 25 e 58 (c. Theokr.) 43. In Dem. 48.25, nel momento in cui sta per iniziare una causa di rivendicazione di eredità, uno dei rivendicanti viene arruolato per una campagna militare: ciò gli consente di chiedere il rinvio della causa facendo valere “l’assenza per ragioni pubbliche” (demosia apodemein). La richiesta viene avanzata mediante una dichiarazione giurata detta hypomosia. In linea di principio una dichiarazione giurata non dovrebbe ammettere repliche, salvo la possibilità di accusare il dichiarante di falso (come avviene ad esempio nel diritto processuale attico nel caso in cui ci si voglia opporre a una diamartyria). In caso di hypomosia, invece, la controparte (o una delle controparti, come in Dem. 48, trattandosi di una epidikasia) è ammessa a prestare un controgiuramento (anthhypomosia) con cui accusa di falso colui che ha richiesto il rinvio15. E’ probabile che giuramento e controgiuramento debbano essere prestati prima che sia terminata la fase istruttoria16. Ci si può chiedere come abbiano potuto gli avversari ottenere una sentenza a loro favorevole, dato che sembra assodato che Olimpiodoro era effettivamente partito con l’esercito (§§ 24 e 28) e non doveva essere difficile provare questo dato. Possiamo forse supporre che Olimpiodoro fosse nella condizione di poter ottenere un esonero dalla spedizione o un rinvio della partenza; se così fosse stato, gli avversari avrebbero potuto accusarlo di non essersene servito proprio per ottenere il rinvio del processo. Quanto al fatto che Olimpiodoro, rientrato dalla spedizione, possa nuovamente avanzare la sua pretesa sull’eredità, Libanio nella hypothesis si limita a dichiarare che la palindikia intentata da Olimpiodoro e Callistrato era consentita dalla legge. Gernet contesta questa affermazione sostenendo che in teoria ciò sarebbe stato in contrasto con il principio ne bis in idem, vigente anche nel diritto attico del iv sec. Sarebbe quindi “l’usage des tribunaux” a permettere la riproposizione della domanda. Ora, a parte il fatto che di un “uso dei tribunali” non mi pare ci siano altre attestazioni nelle fonti, occorre considerare che la prima istanza di Olimpiodoro e Callistrato non era stata esaminata dal tribunale. Ciò che il tribunale ha a suo tempo respinto era la richiesta di rinvio, il che ha fatto sì che la loro istanza non sia stata esaminata nel merito. Si spiega così, a mio parere, che essa possa essere ripresentata. Quanto alla dichiarazione di Callistrato di aver ritirato la propria domanda in occasione della prima epidikasia (§ 41), credo che essa vada intesa nel senso che “avrebbe potuto presentarla” con buone speranze di successo, ma, di fatto, soltanto Olimpiodoro aveva presentato una domanda, con l’appoggio di Callistrato. Altrimenti non si spiegherebbe quel che leggiamo al § 29, dove Callistrato fa capire che la prima domanda era stata presentata insieme da lui e da Olimpiodoro.

14Nel caso in cui il condannato in una dike eremos avesse eccepito di essere stato processato senza essere stato validamente citato in giudizio, poteva agire in giudizio contro i kletores con una variante dell’azione per falsa testimonianza detta graphe pseudokleteias. Il fatto che, a differenza della dike pseudomartyrion intentabile solo dal soccombente, si tratti di una graphe, cioè di un’azione pubblica intentabile da qualunque cittadino, si spiega probabilmente con la volontà di mettere a disposizione un mezzo in grado di tutelare immediatamente gli interessi di un eventuale assente (anche se, nel caso della nostra principale fonte in proposito, l’orazione n. 53 di Demostene, non sembra che la vittima, Apollodoro, fosse assente quando il processo ha inizio). Era dunque opportuno consentire a parenti e amici dell’assente di intervenire il più presto possibile per ottenere l’annullamento della sentenza di condanna pronunciata contro l’assente a seguito di una citazione inesistente o invalida, o quanto meno la condanna dei testimoni della falsa citazione. Può anche darsi che, come nel caso della graphe sykofantias, si volesse colpire quelli che potevano apparire come professionisti della falsa testimonianza (il che è di per sé compatibile con il fatto che in Dem. 53 uno dei falsi kletores è il fratello del convenuto)

  • 17 Un’azione analoga è prevista dal trattato Stinfalo-Demetriade sopra cit.: IPArk 17, 10 sq.

15Altro problema che poteva porsi in caso di assenza riguarda la possibilità di citare come testimone un assente. La risposta deve essere negativa. Si poteva tutt’al più predisporre una testimonianza (ekmartyria) da parte di qualcuno che la parte interessata sapeva sarebbe stato comunque assente al momento del processo. Diversa è invece la situazione quando il testimone, comparso in istruttoria, non si presenti poi in dibattimento a confermare la testimonianza resa in istruttoria. Contro di lui era consentito intentare la dike lipomartyriou17. Non è chiaro se in questo caso il testimone poteva addurre un valido motivo di assenza.

  • 18 Maffi 1997, 19 sq.

16Come abbiamo detto, il fenomeno dell’assenza non era regolato in maniera complessiva in base a principi generali di legge: ciò sarebbe estraneo alla mentalità giuridica greca. Esistevano invece previsioni specifiche relative a casi particolari, come quelle che leggiamo nel Codice di Gortina. Abbiamo già accennato al caso di assenza dell’avente diritto a sposare l’ereditiera. Il Codice conosce e disciplina alquanto minuziosamente un altro caso specifico, quello della donna che, avendo partorito dopo il divorzio, sia tenuta a presentare il neonato all’ex-marito: IC IV 72 III-IV18. In particolare in col. IV 8-17 si prevede che l’ex marito risulti irreperibile, distinguendo il caso in cui l’ex marito non abbia (più) una casa da quello in cui la casa vi sia. Nel primo caso manca un punto di riferimento, cioè quel nesso fra la casa e la persona, che rende impossibile parlare di assenza in senso assoluto: quindi la donna non è tenuta ad andare fisicamente alla ricerca del marito. Nel secondo caso, invece, la donna non vede l’ex-marito, pur avendo questi una casa: ciò non va interpretato come una mancanza di diligenza o un’incuria della donna, ma si spiega proprio con l’assenza del marito. Soltanto che qui si tratta di un’assenza non qualificata, a differenza di quel che è previsto nel caso dell’epiballon in col. 8. Intendo dire che l’epiballon perderà il suo turno a sposare l’ereditiera se risulta positivamente che si trova all’estero; se invece è momentaneamente assente da casa sua, ma non risulta essere all’estero, non perderà il suo diritto. Viceversa si direbbe, ad una lettura letterale della norma di col. IV, che anche un’assenza temporanea dell’ex-marito consentirà alla donna di adottare le soluzioni previste dalla legge in caso di rifiuto dell’ex marito.

17In questa seconda parte prenderemo particolarmente in considerazione i casi di effettiva assenza dal territorio, cioè appunto di apodemia, e distingueremo 5 casi:

  1. assenza perché si è in viaggio d’affari: è il caso dei commercianti. Oppure ci si è arruolati come mercenari (quest’ultimo è il caso del soldato Cleostrato nello Scudo di Menandro);
  2. assenza perché si sta svolgendo un servizio pubblico: ad es. si è stati arruolati per una spedizione fuori dalla patria nell’esercito cittadino, oppure si è stati inviati come ambasciatori;
  3. assenza perché si è stati scacciati dal territorio del proprio Stato. E’ il caso degli esiliati o di coloro che sono fuggiti perché, in seguito a una stasis, la loro fazione è risultata soccombente. Un caso particolare è quello dell’ostracismo ateniese, in cui le persone colpite dal provvedimento conservano per definizione la titolarità del loro patrimonio rimasto in patria: l’ostracismo non è quindi accompagnato dalla confisca dei beni;
  4. assenza perché si è caduti in prigionia Il prigioniero di guerra romano si considera caduto in legittima schiavitù: quindi egli perde tutti i suoi diritti patrimoniali e il suo eventuale matrimonio si scioglie. Qualora però ritorni dalla prigionia, o venga riscattato, egli riacquisterà i suoi diritti (c.d. postliminium). In Grecia non abbiamo una disciplina altrettanto precisa e rigorosa;
  5. assenza perché si vuole andare a risiedere in un altro Stato. E’ il caso dei meteci. Normalmente questo problema viene studiato dal punto di vista dello Stato ospitante.

18Restringiamo ora ulteriormente il campo di indagine occupandoci qui soltanto dell’ultima ipotesi, cioè della situazione del meteco. Il problema che ci poniamo riguarda la posizione del singolo meteco nei confronti del suo Stato d’origine.

19Prescindiamo però dai seguenti casi:

  1. caso in cui colui che abbandona la propria città acquista la cittadinanza di un’altra città (c.d. problema della doppia cittadinanza);
  2. caso del colono (qui il documento più interessante è la c.d. legge coloniaria di Naupatto19): in linea di principio il colono perde la cittadinanza della madre patria, pur conservando alcuni privilegi in caso di ritorno temporaneo in patria;
  3. caso degli esiliati accolti individualmente o in gruppo in un’altra città (la nostra documentazione riguarda soprattutto gli esiliati accolti ad Atene): in linea di principio i legami con la madre patria sono troncati, quindi non si può parlare in senso stretto di assenza.

20Ci occupiamo quindi del meteco che ha fissato la sua residenza (cioè che oikei) in un’altra città: dal momento in cui quest’ultima ha riconosciuto allo straniero la qualifica ufficiale di meteco, qual è la sua situazione nei confronti della sua città d’origine?

21In linea teorica sono possibili varie soluzioni.

22Una soluzione radicale consisterebbe nella perdita automatica della cittadinanza da parte di colui che risulti ufficialmente iscritto nelle liste dei meteci in un’altra polis. Tuttavia questa soluzione non appare chiaramente enunciata in alcuna fonte. In alternativa si potrebbe pensare alla necessità di una dichiarazione di volontà da parte del meteco, o, specularmente, a una espulsione o a una dichiarazione di decadenza dalla cittadinanza da parte della città di origine. Ma nessuna di queste due soluzioni sembra documentata dalle fonti.

  • 20 IG, IX I², 717, a cui vanno aggiunti quanto meno gli altri testi indicati da Whitehead 1984, 56 n. (...)
  • 21 Lévy 1988, 55 sq.
  • 22 Gauthier 1988, 41 n. 24 e 32.

23Appare perciò più probabile che il meteco non perda la cittadinanza originaria per il solo fatto di assumere la qualifica di metoikos in un’altra città. Tuttavia la duplice qualità di cittadino in una città e di meteco in un’altra è difficile da inquadrare sotto il profilo giuridico. Questo rapporto è inoltre reso più complicato dal fatto che vi è divergenza tra le fonti antiche (soprattutto lessicografiche), e di conseguenza fra gli studiosi moderni, sulle modalità di acquisto della qualifica di meteco. Infatti vi sono studiosi secondo cui la qualifica di meteco (e quindi la sottoposizione ai relativi obblighi, soprattutto di carattere fiscale) si acquisiva automaticamente con il decorso del tempo (forse dopo un mese di permanenza, basandosi soprattutto sul trattato Chaleion-Oiantheia20) indipendentemente dalla volontà dell’interessato e da un controllo di merito dello Stato ospitante. Per altri studiosi, invece, occorrerebbe una esplicita dichiarazione di volontà per acquistare lo statuto di meteco. Tale opinione è stata ripresa qualche anno fa da J.-Ph. Lévy, secondo cui la condizione di meteco sarebbe un privilegio concesso dallo Stato ospitante21 solo allo straniero che ne faccia richiesta. Ha immediatamente replicato Ph. Gauthier22, il quale ha ribadito la validità della acquisizione “automatica” della qualifica di meteco in base al solo decorso del tempo.

  • 23 Whitehead 1977.
  • 24 Whitehead 1984, 55.
  • 25 Whitehead 1977, 17.
  • 26 Opinione ribadita in Whitehead 1984, 51.

24D. Whitehead, autore qualche anno fa di un fondamentale studio sulla condizione dei meteci23, pur continuando a preferire la tesi dell’automatismo24, ha tentato in un certo senso di conciliare le due posizioni distinguendo “two levels of ‘definition’ of non citizen status-categories: the juristic classifications of the polis itself, and the counterpoint of opinion, implication and shared assumptions…”25: egli ha cioè proposto di distinguere fra condizione de iure e condizione de facto26.

  • 27 Syll.³, 185, ll. 30-36.
  • 28 Avvalendosi però magari di “rappresentanti” permanenti: interessante da questo punto di vista il r (...)
  • 29 Non concordo quindi con l’interpretazione che di questa clausola proponeva nel suo fondamentale li (...)

25Le fonti non consentono di prendere nettamente posizione in questo contrasto dottrinario. Certo è che vi sono testi che sembrano escludere un acquisto automatico dello status di meteco. Mi limito qui a citare quello che continua a sembrarmi uno dei più significativi fra tutti i documenti a nostra disposizione, cioè il trattato di iv secolo fra Atene e la città fenicia di Sidone27. Dal testo del trattato risulta che i commercianti di Sidone, che siano anche residenti a Sidone, e che si trattengano ad Atene kat’emporian, non sono sottoponibili ad esecuzione (me exeinai prattesthai) per il rifiuto di adempiere agli obblighi fiscali gravanti sui meteci (pagamento del metoikion o dell’eisfora od obbligo di assumere una coregia). Da questo testo risulta, mi pare chiaramente, che la qualifica di meteco non si acquisisce automaticamente. Cioè chi si trattiene ad Atene per affari commerciali (dunque temporaneamente28) e non ha nessuna intenzione di stabilirvi la sua residenza potrà resistere vittoriosamente alla pretesa delle autorità ateniesi di sottoporlo agli obblighi gravanti sui meteci29. Nel caso di Sidone l’interessato potrà appellarsi direttamente al testo del trattato, in altri casi dovrà dimostrare (evidentemente con maggiore fatica e difficoltà) le proprie ragioni. La praxis a cui fa riferimento il testo del trattato Atene-Sidone si rivolge contro coloro che cercano di ingannare le autorità ateniesi, approfittando senza contropartita dei vantaggi (soprattutto commerciali) che la presenza ad Atene può loro procurare. Il termine di un mese rappresentava quindi un indizio della presunta intenzione di stabilirsi ad Atene, ma non aveva un’efficacia automatica. A me sembra quindi difficile immaginare una sottoposizione automatica allo statuto di meteco, senza dare alcun rilievo all’elemento intenzionale.

26Ma, a prescindere dal problema di definire i modi e i tempi del conseguimento della qualifica di meteco, resta il problema di comprendere la sua doppia appartenenza, alla città d’origine e alla città dove risiede.

  • 30 Kahrstedt [1934] 1969, 277 sq.

27Secondo Kahrstedt30 la cittadinanza originaria viene sospesa. Però il concetto di “cittadinanza sospesa” è una costruzione moderna, di cui non è facile delineare le conseguenze nella realtà antica. Probabilmente occorre distinguere le situazioni di diritto privato dalla posizione che il meteco occupa nella vita pubblica.

  • 31 Maffi 1972; Wolff 1979.
  • 32 Si veda il caso di Afobo, che, secondo Dem. c. Aph. 3, si sarebbe istallato come meteco a Megera, (...)
  • 33 Casi analoghi, documentati da testi molto noti e discussi, sono il decreto sul ritorno degli esuli (...)

28Sul piano del diritto privato sappiamo che nell’Atene del iv secolo i diritti familiari dei meteci trovano riconoscimento presso il tribunale del Polemarco (AP 58.2). Ciò presuppone naturalmente che il meteco abbia trasferito (o si sia formato) la famiglia nel luogo di residenza. Ma niente ci impedisce di pensare (anche se appare ipotesi piuttosto marginale) che un meteco potesse avere lasciato (moglie e) figli e beni nella propria città d’origine. Ci si dovrebbe quindi chiedere che cosa succedeva in caso di morte del meteco. La successione si apriva solo nella città di residenza o anche nella città d’origine? E se il meteco aveva lasciato nella città d’origine un padre, che cosa succedeva alla morte di quest’ultimo? Poteva il meteco rivendicare la successione paterna? Quale tribunale sarebbe stato competente a giudicare simili casi? La nostra fonte principale per rispondere a simili domande sarebbe l’or. XIX (Eginetico) di Isocrate, in cui un meteco ad Egina, originario di Sifnos, muore ad Egina lasciando erede per testamento un connazionale anch’egli meteco ad Egina; il testamento viene impugnato da sedicenti parenti del defunto che rivendicano l’eredità a titolo di successori legittimi. In teoria il defunto avrebbe potuto conservare dei beni (in particolare immobili) nella sua patria Sifnos; tuttavia, il fatto che tanto il testatore quanto l’erede da lui nominato fossero stati esiliati dalla loro patria rende probabile che i beni del defunto situati a Sifnos fossero stati confiscati. Si è molto discusso in dottrina intorno al problema di individuare il diritto in base a cui il tribunale eginetico avrebbe valutato il caso31. Resta comunque il fatto che il diritto di Sifnos, luogo d’origine del testatore, rileva se non altro come elemento di persuasione nei confronti dei giudici: è un indizio che sembra confermare che, anche dal punto di vista giuridico, i rapporti fra il meteco e la madre patria non sono considerati irrilevanti nel suo luogo di residenza. D’altronde colui che pronuncia l’orazione, il presunto erede testamentario, si riferisce più volte al defunto e a se stesso come “cittadini” di Sifnos. Di conseguenza si potrebbe affermare che il meteco rispetto al suo luogo d’origine, almeno sotto il profilo privatistico, era considerato semplicemente un assente: egli non perdeva quindi i suoi diritti e la possibilità di farli valere in giudizio (così come, probabilmente, poteva essere chiamato in giudizio da un concittadino rimasto in patria)32. Occorre comunque ricordare che tutte queste considerazioni, in quanto basate essenzialmente sull’Eginetico, si riferiscono a persone che sottolineano e rivendicano orgogliosamente la loro condizione di esiliati per motivi politici. Questa particolare situazione non li esenta dal conformarsi allo statuto di meteci; tuttavia, per quanto riguarda i rapporti con la loro madrepatria, è chiaro che li pone in una condizione particolare, non estensibile ai meteci in generale33.

29Un’altra testimonianza importante per valutare i rapporti fra meteco e città d’origine ci è offerta dall’orazione di Licurgo contro Leocrate. Dopo che Leocrate si fu installato come meteco a Megara, si registrano due fasi. In un primo tempo è il cognato che cura gli interessi dell’assente; in seguito però Leocrate lo incarica di vendere tutti i suoi beni e di fargli avere i suoi sacra familiari. In questo atto, che Licurgo presenta come esecrabile, si può scorgere forse la prassi normalmente seguita dal meteco che intendeva recidere definitivamente i legami con la madre patria. Non sarebbe quindi un atto di rilevanza pubblica, come la cancellazione dalla lista dei cittadini, a rendere il meteco apolis, bensì un atto privato a rilevanza sacrale. Ciò sembra confermato dal fatto che Leocrate abbia potuto ritornare ad Atene e riprendere il suo posto fra i cittadini senza che sia stato necessario alcun atto pubblico di riammissione. Dunque, dal punto di vista della città, Leocrate ha continuato ad essere semplicemente assente.

30Problemi più spinosi sembrano presentarsi se consideriamo il rapporto fra il meteco e la sfera pubblica della sua città d’origine: quid iuris rispetto ai numerosi obblighi che gravavano sul cittadino, soprattutto sul piano fiscale e militare? In che senso si può parlare qui di una sospensione?

31Per gli obblighi fiscali Dem. 25 (c. Timocr.) 166 e Dem. 23 (c. Androt.) 57 ci mostrano come oggetto di esecuzione, in caso di mancato pagamento di un debito pubblico da parte di un meteco, fossero i suoi beni mobili. Come si è visto, però, non è escluso che il meteco conservasse la proprietà di immobili nella sua città d’origine. E, poiché non abbiamo alcuna fonte da cui risulti un divieto di doppia imposizione fiscale, è possibile che, in questo caso, la città d’origine continuasse a includere nella lista dei contribuenti il proprio cittadino divenuto meteco altrove.

32In linea teorica potrebbero essere posti molti altri problemi. Ne cito soltanto uno: che cosa accadeva dei figli del meteco che fossero nati nella città di residenza da una moglie originaria della stessa città da cui egli proveniva? Venivano certo iscritti come figli nella città di residenza; ma lo erano anche nella città d’origine del padre?

33Quanto agli obblighi militari, si è discusso ampiamente il ruolo dei meteci nell’esercito della città di residenza; resta aperto il problema del servizio militare a cui il meteco avrebbe potuto essere chiamato, almeno in linea teorica, nella città d’origine. Sembra ragionevole avanzare l’ipotesi (ma resta appunto solo un’ipotesi), che, a differenza degli obblighi fiscali gravanti sui beni, qui, trattandosi di un obbligo gravante sulla persona, il meteco ne fosse esente. Almeno sotto questo profilo, dunque, il meteco non risultava un assente nella città d’origine. Essendo meteco in un’altra città, ed essendo quindi tenuto in linea di principio a prestare servizio militare in essa, egli non poteva risultare un disertore o un renitente alla leva nella propria città d’origine. Questo sembra essere il caso più evidente a cui applicare la teoria della “sospensione della cittadinanza”.

  • 34 Su cui v. una recente sintesi in Migeotte 2004, 628 sq.
  • 35 V. da ultimo, per una rassegna di documenti e bibliografia molto accurata e aggiornata, Gagliardi (...)

34Ciò che abbiamo detto finora sui rapporti fra meteci e madrepatria sembra valere essenzialmente per il sistema delle poleis classiche. In età ellenistica, con la stratificazione delle strutture politico-amministrative nell’ambito delle grandi monarchie, e in particolare con il diffondersi del fenomeno della isopoliteia34, certamente il regime a cui sono sottoposti gli stranieri residenti muta. Occorre dunque sottoporre a uno studio specifico la situazione all’interno di ciascuna di tali realtà. Se l’Egitto è caratterizzato dalla convivenza fra Greci (esse stessi distinti fra abitanti delle poleis a abitanti della chora) ed Egiziani, nelle città greche della madrepatria e della costa dell’Asia minore continuano a sussistere strutture e rapporti già consolidati in età classica. Una categoria nuova è invece quella dei paroikoi o laoi, le popolazioni indigene dell’ex-impero persiano, che devono ora trovare il loro posto nel sistema costituzionale dei regni ellenistici35. E’ all’interno di questo insieme giuridicamente molto variegato che andrebbero studiate le conseguenze dell’assenza.

Bibliographie

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Notes

1 Si veda il caso di Leocrate, accusato dall’oratore Licurgo nell’omonima orazione (su cui v. brevemente sotto) e il caso degli stranieri residenti a Pergamo, puniti con l’atimia e la confisca dei beni qualora abbiano abbandonato la città in occasione del momento critico conseguente alla morte di Attalo III: OGIS 338 (del 133 a.C.), su cui Papazoglou 1997, 163 sq.

2 Daverio Rocchi 1988, dove peraltro la questione non è affrontata.

3 Van Effenterre 1990, 251-260. Soltanto in tempo di guerra ci sarebbe stato un controllo secondo Migeotte 2004, 617, n. 8.

4 Gschnitzer 1989, 31.

5 Alcuni esempi significativi sono riportati in Youni 2001, 128 n. 51

6 Dem. 53 (c. Nicostr.) 4: demosia e idia

7 Dem. 53.4: epimelethenai kai diokesai.

8 Verificare questa tesi risulta molto difficile anche e soprattutto per il fatto che il diritto greco, a differenza di quello romano, non si presenta come un sistema di azioni giudiziarie (nonostante l’autorevole parere contrario di Wolff 1963, 89). Manca quindi quell’indizio sicuro di ingresso nella sfera giuridica in senso stretto che è dato dall’individuazione di una specifica azione giudiziaria a tutela di un diritto. Resta comunque il fatto che in diritto greco la linea di demarcazione fra la regola sociale e la norma giuridica non è così netta: basti pensare al c.d. prestito fra amici (eranos), che, pur conservando i tratti di un rapporto pregiuridico, dà luogo alle dikai eranikai.

9 Come riteneva Wenger [1906] 1966.

10 Una tale possibilità sembra adombrata in una clausola del trattato Stinfalo-Demetriade cit. (IPArk § 9, 63 sq. e il commento di G. Thür alle pp. 202 sq): se una parte (in particolare l’attore) non compare in giudizio, qualcuno dei presenti è invitato a pagare le tasse processuali al suo posto; non è chiaro se, qualora ciò accada, colui che ha pagato assuma in tutto e per tutto il ruolo di rappresentante della parte assente. Occorre comunque tener conto che siamo di fronte a una disciplina pattizia contenuta in un trattato internazionale di assistenza giudiziaria.

11 Si veda Wolff 1963, che resta fondamentale in materia.

12 Si veda IPArk 17 § 7, ll. 50 sq.

13 Welles 1934. Su questa fondamentale iscrizione v. Lipsius 1905-1915, 806-807 e Bencivenni 2003, 173 sq.

14 Ma Tucidide specifica che Alcibiade non era formalmente sotto accusa. Era stato convocato come “persona informata dei fatti” diremmo oggi.

15 Contro una dichiarazione di parte, come è appunto il giuramento di chi chiede il rinvio, non è dunque ammessa una impugnazione di falso, come accade nei confronti dei testimoni che possono essere accusati di falsa testimonianza mediante dike pseudomartyrion.

16 Dem. 48.23 va dunque inteso nel senso che tutto è pronto per dare il via al dibattimento, non che questo è già iniziato. Tradurrei quindi l’inizio del § 25 nel modo seguente: “mentre l’arconte stava per convocare le parti di fronte al tribunale”. Osservo inoltre che gli avversari parlano dopo appunto perché si oppongono alla richiesta di rinvio, il che toglie a chi ha presentato la richiesta la possibilità di replicare: per questo l’oratore definisce una diabole l’argomentazione degli antidikoi (v Maffi 1983, 134 sq.).

17 Un’azione analoga è prevista dal trattato Stinfalo-Demetriade sopra cit.: IPArk 17, 10 sq.

18 Maffi 1997, 19 sq.

19 Su cui v. Maffi 1986, 69 sq. e, di recente, Sturm 2002, 591 sq.

20 IG, IX I², 717, a cui vanno aggiunti quanto meno gli altri testi indicati da Whitehead 1984, 56 n. 29.

21 Lévy 1988, 55 sq.

22 Gauthier 1988, 41 n. 24 e 32.

23 Whitehead 1977.

24 Whitehead 1984, 55.

25 Whitehead 1977, 17.

26 Opinione ribadita in Whitehead 1984, 51.

27 Syll.³, 185, ll. 30-36.

28 Avvalendosi però magari di “rappresentanti” permanenti: interessante da questo punto di vista il ruolo che sembrano svolgere a favore di Licone di Eraclea i due ateniesi, menzionati in Dem. 52 (c. Call.), 3-4, nella loro qualità di suoi ospiti privati (xenoi).

29 Non concordo quindi con l’interpretazione che di questa clausola proponeva nel suo fondamentale libro Gauthier 1972, 119, secondo cui, prima della conclusione del trattato, i commercianti di Sidone rischiavano di essere assoggettati ai doveri gravanti sui meteci se risultavano residenti ad Atene da un certo periodo di tempo.

30 Kahrstedt [1934] 1969, 277 sq.

31 Maffi 1972; Wolff 1979.

32 Si veda il caso di Afobo, che, secondo Dem. c. Aph. 3, si sarebbe istallato come meteco a Megera, evidentemente nella speranza di rendere più difficile un’azione giudiziaria contro di lui.

33 Casi analoghi, documentati da testi molto noti e discussi, sono il decreto sul ritorno degli esuli a Tegea nel quadro della politica di riconciliazione imposta da Alessandro Magno (su cui v. Maffi 1994) e la clausola del trattato di pace imposto da Flaminino a Nabide, in base a cui il tiranno spartano era tenuto a restituire agli esuli spartani i figli e le mogli “quae earum viros sequi voluissent”, pur non essendo obbligate a farlo (Liv. 34.35.7), il che mostra che l’esilio e il presumibile acquisto della qualifica di straniero residente altrove non avevano interrotto il matrimonio e, più in generale, i vincoli familiari.

34 Su cui v. una recente sintesi in Migeotte 2004, 628 sq.

35 V. da ultimo, per una rassegna di documenti e bibliografia molto accurata e aggiornata, Gagliardi 2006.

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