Version classiqueVersion mobile

Religioni e sviluppo sostenibile

 | 
Luca Battaglini
, 
Ilaria Zuanazzi

I.1. Gli obiettivi dello sviluppo sostenibile

Sostenibilità ambientale, sicurezza alimentare e politiche dell’Unione europea nel quadro degli obiettivi dell’Agenda 2030

Maria Pia Genesin

Texte intégral

1. Considerazioni introduttive

  • 1 Comunicazione della Commissione, Il futuro sostenibile dell’Europa: prossime tappe. L’azione europ (...)

1Il 2015, come sottolineato dalla Commissione Ue nella sua Comunicazione sul futuro sostenibile dell’Europa1, ha rappresentato un anno importante per la presa di coscienza a livello mondiale della necessità di fissare obiettivi di sviluppo sostenibile per il prossimo futuro.

  • 2 Risoluzione delle Nazioni Unite A/Res/69/313.
  • 3 Risoluzione delle Nazioni Unite A/Res/70/1. In argomento si veda M. Montini, F. Volpe, Sustainable (...)
  • 4 In proposito si veda L. Aristei, L’Accordo di Parigi: obiettivi e disciplina, «Rivista Quadrimestr (...)

2Nel mese di luglio è stato approvato dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il programma di azione Addis Abeba, che delinea la cornice finanziaria per il conseguimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile2. A settembre è stata adottata la c.d. Agenda 2030 (Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile), approvata all’unanimità dai 193 Paesi membri delle Nazioni Unite3. Nel dicembre è stato raggiunto l’Accordo di Parigi, in occasione della Conferenza sui cambiamenti climatici – Cop 21, al centro del quale vi è l’impegno delle Parti contraenti nel senso di una significativa riduzione di emissioni di CO2 nell’atmosfera4.

  • 5 Per un approfondimento sui contenuti dell’enciclica Laudato si’ di Papa Francesco si veda L. Boi, (...)

3Si ricorda, infine, che il 2015 è anche l’anno della Lettera enciclica Laudato si’ di Papa Francesco sulla cura della casa comune, in cui si afferma a chiare lettere che «l’ambiente è un bene collettivo, patrimonio di tutta l’umanità e responsabilità di tutti»5.

  • 6 Per una ricognizione a tutto tondo del valore giuridico di tali documenti e del loro contenuto si (...)

4L’Agenda 2030 pone 17 obiettivi (Sustainable development goals) e 169 target che, nel loro insieme, ampliano gli 8 obiettivi di sviluppo del millennio (Millennium development goals) concordati nel 2000 a livello di Nazioni Unite e giunti a scadenza nel 2015. L’Agenda 2030 si fonda su cinque P – People, Planet, Prosperity, Peace, Partnership – e si pone in linea di continuità con i principi della Dichiarazione delle Nazioni Unite sull’ambiente umano, adottata a Stoccolma nel 1972, in cui si afferma che «difendere e migliorare l’ambiente per le generazioni presenti e future è diventato per l’umanità un obiettivo imperativo», e con i principi della Dichiarazione su ambiente e sviluppo adottata a Rio de Janeiro nel 1992 in occasione della Conferenza su ambiente e sviluppo – Earth summit, da cui è originata l’Agenda 21. Grazie a tale conferenza il concetto di sviluppo sostenibile – ripreso dal Rapporto delle Nazioni Unite Our common future del 1987 (c.d. rapporto Brundtland) – è entrato a far parte del lessico istituzionale e della società civile. Nel 2012 si è svolta la Conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile, detta anche Rio + 20; in tale occasione è stato particolarmente valorizzato il ruolo dell’imprenditoria privata e dei partenariati pubblico-privati nel perseguimento dell’obiettivo di uno sviluppo economico compatibile con la salvaguardia delle risorse a disposizione delle generazioni future6.

  • 7 Sull’evoluzione del ruolo dell’agricoltura, nel senso di una sua acquisita multidimensionalità, in (...)

5L’Agenda 2030 riconosce la responsabilità primaria degli Stati nella gestione della propria economia e nel perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile e prevede azioni di follow-up per misurare e monitorare i risultati raggiunti. Lo sviluppo sostenibile deve, però, essere obiettivo che impegna non solo l’azione delle istituzioni – Legislatore e pubbliche amministrazioni – ma anche la società civile e il mondo imprenditoriale. Con riguardo specifico al comparto produttivo alimentare occorre sottolineare il ruolo importante del settore agricolo poiché la maggior parte degli alimenti in commercio ha origine nella produzione primaria. Centrale diviene il passaggio dal modello di agricoltura monofunzionale e di allevamento intensivo, che si è consolidato a partire dal secondo dopo guerra con l’obiettivo di garantire l’autonomia alimentare, ad un diverso modello che sappia coniugare l’esigenza di produrre un reddito soddisfacente con il rispetto dell’ambiente, degli animali, delle risorse naturali7. Le imprese impegnate nel settore della trasformazione, della distribuzione, della ristorazione – dalle microimprese alle multinazionali – devono impegnarsi in una crescita economica che sfrutti l’innovazione e la creatività per realizzare uno sviluppo sostenibile che sia tale nelle sue tre dimensioni – economica, sociale, ambientale. Le imprese devono contribuire a cambiare i modelli di consumo. I consumatori, a loro volta, sono chiamati a sviluppare e coltivare una maggiore sensibilità verso comportamenti di consumo responsabile, il che, sotto il profilo alimentare, significa essenzialmente ridurre, sino all’obiettivo ottimale di evitare, lo spreco di cibo.

6Il percorso verso l’obiettivo di coniugare produttività, consumo, sostenibilità è lungo e non facile. L’Agenda 2030 pone goals importanti, che dovrebbero segnare un cambiamento epocale, di cui, però, si vedono ancora solo pochi, concreti segnali. Si nota interesse verso l’adozione di modelli di produzione e di consumo sostenibili, ma la velocità con cui si investe in tale direzione non è, al momento, in grado di competere con la velocità con cui crescono i rischi ambientali legati all’inquinamento e ai cambiamenti climatici.

7Il Rapporto Asvis 2018 segnala che non si è ancora concretizzata «la discontinuità culturale e di scelte strategiche» necessaria per raggiungere, entro il 2030, i 17 obiettivi dell’Agenda 2030, alcuni dei quali impongono risultati già entro il 2020. Lo scenario pare essere ancora quello di «business as usual», in cui non si avvertono cambiamenti significativi nelle attitudini e nelle priorità delle persone e non ci sono evoluzioni significative nella tecnologia, nell’economia, nelle politiche di contrasto alle emissioni di CO2. Occorre, invece, sviluppare un modello culturale di business integrato, improntato non alla massimizzazione del profitto, ma alla realizzazione di un equo contemperamento fra le esigenze dell’economia, quelle della società, quelle dell’ambiente.

8Leggermente più ottimista appare essere il Rapporto Asvis 2019 che segnala un maggiore sostegno da parte della società civile per azioni coraggiose, anche se costose nel breve termine; si può affermare che si sia sviluppata una presa di coscienza globale che non vi sia più tempo.

2. Gli alimenti nell’Agenda 2030

9Gli alimenti sono ampiamente interessati dagli obiettivi dell’Agenda 2030.

  • 8 Il tema connesso all’obiettivo n. 2 è dunque quello della sovranità alimentare nel quale trova esp (...)
  • 9 Si tratta, dunque, di conciliare il diritto al cibo con la tutela dell’ambiente, sviluppando siste (...)

10L’obiettivo n. 2 intende garantire la sicurezza alimentare nel senso della disponibilità di cibo sufficiente; entro il 2030 deve essere raddoppiata la produttività agricola e il reddito dei produttori di cibo su piccola scala8. Entro il 2030 bisogna garantire sistemi di produzione alimentare sostenibili e implementare pratiche agricole resilienti che aumentino la produttività e la produzione, che aiutino a proteggere gli ecosistemi, che rafforzino la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici, a condizioni meteorologiche estreme e che migliorino progressivamente la qualità del suolo9.

  • 10 L. Costato et al., Compendio di diritto alimentare, Cedam, Milano 2019, p. 2.
  • 11 Per approfondimenti si rinvia a L. Giacomelli, Diritto al cibo e solidarietà. Politiche e pratiche (...)

11Con riguardo alla sicurezza alimentare una distinzione consueta negli studi giuridici riguarda la contrapposizione fra food security e food safety10. La prima accezione attiene al profilo qualitativo/quantitativo, da intendersi come garanzia per tutte le persone di poter avere, in ogni momento, accesso fisico, sociale ed economico ad alimenti sufficienti, sicuri e nutrienti che garantiscano i loro bisogni e preferenze alimentari per condurre una vita attiva e sana, secondo la definizione di food security proposta dalla Fao in occasione del World Food Summit di Roma del 1996; la seconda accezione è più restrittiva, è specifica del diritto alimentare ed attiene al profilo qualitativo, da intendersi come disponibilità di cibo sicuro dal punto di vista igienico-sanitario11.

12L’obiettivo di garantire cibo sicuro, nell’accezione di sicurezza alimentare integrata proposta dallo Fao, a livello globale è lungi dall’essere raggiunto. Cresce sempre più il divario fra la popolazione mondiale malnutrita e quella ipernutrita; cresce sempre più il consumo di risorse ambientali limitate – acqua, suolo – per produrre cibo industriale a basso costo e di scarsa qualità nutrizionale, che contribuisce all’aumento del fenomeno dell’obesità nelle fasce più povere della popolazione dei paesi industrialmente avanzati. La Fao stima che se la popolazione mondiale dovesse raggiungere il tetto dei 9,6 miliardi entro il 2050, sarebbe necessario, per la sola produzione alimentare, l’equivalente di tre pianeti.

13L’obiettivo n. 12 intende garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo; entro il 2030 bisogna dimezzare lo spreco alimentare globale pro capite a livello di vendita al dettaglio e dei consumatori e ridurre le perdite di cibo durante le catene di produzione e di fornitura, comprese le perdite post-raccolto. Entro il 2030 occorre accertarsi che tutte le persone, in ogni parte del mondo, abbiano le informazioni rilevanti e la giusta consapevolezza dello sviluppo sostenibile e di uno stile di vita in armonia con la natura.

14L’obiettivo n. 15 riguarda l’uso sostenibile dell’ecosistema terrestre.

15A livello delle Nazioni Unite, il monitoraggio e la revisione dei progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile si svolgono ogni anno nel mese di luglio presso il Forum politico di alto livello, e ogni quattro anni a livello di capi di Stato e di governo.

3. Obiettivi di sviluppo sostenibile e ruolo dell’Unione europea

  • 12 Si veda in proposito la Comunicazione della Commissione, Il Green deal europeo, 11 dicembre 2019, (...)

16L’Ue riveste un ruolo centrale nell’attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030. L’Ue ha svolto un ruolo determinante nella definizione dell’agenda globale 2030, che si pone in linea con la visione europea e rappresenta, a livello mondiale, un modello per lo sviluppo sostenibile. L’Ue rivendica espressamente il proprio ruolo di leader in tale senso, ribadendolo anche nei suoi documenti più recenti12; tale vocazione è particolarmente evidente con riguardo al settore alimentare ed emerge da una serie di documenti di soft law, come tali non vincolanti ma dal forte valore programmatico, prodotti dalle istituzioni eurounitarie.

  • 13 Comunicazione della Commissione, 22 novembre 2016, Com(2016) 739 final.
  • 14 Commissione europea, 30 gennaio 2019, Com(2019) 22.
  • 15 In proposito si veda anche la Comunicazione della Commissione, L’anello mancante – Piano d’azione (...)
  • 16 Comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010, Com(2010) 2020 def.

17Si ricorda, a tal proposito, la Comunicazione della Commissione «Il futuro sostenibile dell’Europa: prossime tappe. L’azione europea a favore della sostenibilità» del novembre 2016, in cui si sottolinea la piena integrazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile nel quadro strategico europeo e nelle priorità della Commissione13. In senso analogo si è espresso anche il Documento della Commissione di riflessione verso un’Europa sostenibile entro il 203014, in cui si afferma il ruolo dell’Ue quale «pioniere mondiale dello sviluppo sostenibile» e si sottolinea la necessità della transizione dall’economia lineare, improntata alla logica del consumo delle risorse, all’economia circolare improntata alla logica del riutilizzo, della riparazione, del riciclaggio15. Queste politiche sono integrate da iniziative nel campo della ricerca e dell’innovazione in materia di sicurezza alimentare e nutrizionale, quale Food 2030. Food 2030 è una piattaforma per il dialogo, con l’obiettivo di creare un quadro politico coerente in materia di ricerca e innovazione per la sicurezza alimentare e nutrizionale. Già nel 2010 era stata emanata la Comunicazione della Commissione, Europa 2020. Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva16.

18Europa 2020 presenta tre priorità che si rafforzano a vicenda:

  • crescita intelligente: sviluppare un’economia basata sulla conoscenza e sull’innovazione;
  • crescita sostenibile: promuovere un’economia più efficiente sotto il profilo delle risorse, più verde e più competitiva;
  • crescita inclusiva: promuovere un’economia con un alto tasso di occupazione che favorisca la coesione sociale e territoriale
  • 17 In tema di sviluppo sostenibile si veda F. Fracchia, Lo sviluppo sostenibile. La voce flebile dell (...)

19Lo sviluppo sostenibile è un obiettivo fondamentale dell’Unione, come previsto dall’articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea (Tue)17; lo sviluppo sostenibile, come esplicato a livello di fonti primarie dell’Unione europea, implica una crescita economica equilibrata e un’economia sociale di mercato che, pur restando fortemente competitiva, mira alla piena occupazione e al progresso sociale e si fonda su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell’ambiente, promuovendo il progresso scientifico e tecnologico.

  • 18 La politica agricola comune si basa attualmente su un pacchetto di regolamenti dell’Unione europea (...)
  • 19 Per comprendere il ruolo della Pac nel passato e le prospettive di evoluzione futura si veda la Co (...)

20Spesso si afferma che, nel contesto europeo, il problema della insicurezza alimentare, legato alla mancanza di disponibilità di cibo in quantità adeguata, sia stato risolto nel secondo dopoguerra grazie alla politica agricola comune (Pac) adottata dalla Comunità economica europea a partire dai primi anni Sessanta del secolo scorso con l’obiettivo di sostenere il reddito degli agricoltori e migliorare la produttività agricola18. Si afferma, altresì, che la Pac abbia avuto il demerito, accanto a tanti meriti, di incentivare l’utilizzo di tecniche di allevamento e di coltivazione intensivi, con il conseguente massiccio ricorso a sostanze di derivazione chimica in agricoltura e di antibiotici negli allevamenti19. La risoluzione del problema dell’insicurezza alimentare ha permesso al legislatore Ue di occuparsi degli aspetti qualitativi legati alla produzione alimentare, sviluppando una corposa legislazione in tema di igiene degli alimenti e di produzioni agroalimentari di qualità. Questa legislazione ha ricevuto un suo assetto sistematico moderno grazie al Reg. (Ce) n. 178/2002, general food law, al quale si deve la configurazione attuale del diritto alimentare in ambito europeo.

  • 20 In argomento si veda L. Costato, Dalla food security alla food insecurity, «Rivista di diritto agr (...)
  • 21 Lo sviluppo di biocarburanti avanzati è auspicato dall’Unione europea, consapevole dei rischi di i (...)

21Oggi, però, si assiste alla presa di coscienza di un’insicurezza alimentare di ritorno20, risvolto negativo delle politiche ambientali di riduzione delle emissioni di CO2 nell’atmosfera. La produzione di biocarburanti e di bioplastiche di prima generazione implica l’utilizzo dei suoli agricoli per fini concorrenziali rispetto a quelli della produzione alimentare. L’utilizzo concorrenziale dei suoli agricoli – risorsa limitata – induce a riflettere sulle conseguenze future in termini di insicurezza alimentare di una produzione su larga scala di tali materiali e sostanze; senza trascurare le conseguenze ambientali legate alla deforestazione e all’utilizzo di monocolture intensive per produrre le materie prime necessarie. Lo stesso utilizzo dei suoli agricoli per l’installazione di pannelli fotovoltaici può rappresentare un uso concorrenziale degli stessi rispetto alle finalità di produzione alimentare. Questo evidenzia come sia irto di difficoltà di non poco momento e di contraddizioni il cammino verso la sostenibilità ambientale delle attività umane e come sia necessario investire risorse nella ricerca e nello sviluppo di biocarburanti avanzati che non siano in concorrenza con le colture alimentari, ma che si basino, ad es., sull’utilizzo di rifiuti alimentari e scarti agricoli21.

22Il richiamo alla Pac permette di sviluppare un’ulteriore riflessione collegata all’obiettivo n. 2 dell’Agenda 2030 per quanto concerne l’aumento della produttività dei suoli agricoli. Dal recente Rapporto su politica agricola comune e cambiamenti climatici realizzato da un gruppo di esperti esterni per la Commissione UE emerge la relazione conflittuale che intercorre fra le misure di sostegno alla produzione agricola contenute nella Pac e gli obiettivi di tutela ambientale, che la Pac stessa si pone. Mentre i c.d. pagamenti verdi stanziati a favore di chi adotta metodi di coltivazione rispettosi dell’ambiente – ad es. mantenimento di prati e pascoli permanenti, diversificazione delle colture, misure a tutela della biodiversità – favoriscono la riduzione delle emissioni di gas serra, al contrario gli aiuti accoppiati alla produzione, essendo legati alle rese, alle superfici delle aziende, al numero di capi allevati risultano incentivanti per gli allevamenti intensivi e, dunque, favoriscono indirettamente l’emissione di gas serra. Per questa ragione le attuali proposte relative alla Pac post 2020 (2021-2027) fissano maggiori obiettivi ambientali e climatici e prevedono una maggiore incentivazione di pratiche agricole compatibili con la tutela ambientale, rafforzandone la componente greening. La mitigazione del clima e la sostenibilità ambientale devono essere al centro della Pac, coerentemente agli obiettivi dell’Agenda 2030, al fine di rendere il settore agricolo più resiliente, sostenibile e competitivo.

23Il tema della sostenibilità ambientale delle attività agricole porta a sottolineare il ruolo che svolge il metodo di coltivazione e di allevamento biologico. In questo settore il Legislatore Ue è attivo sin dal 1991 (Reg. (Cee) n. 2092/91); attualmente è ancora vigente il Reg. (Ce) n. 834/2007; dal 1° gennaio 2022 troverà applicazione il Reg. (Ue) n. 2018/848. Pur con tutti i suoi limiti, tale legislazione rappresenta uno dei più significativi strumenti messi in campo dall’Ue nell’ottica della sostenibilità ambientale, con risultati di grande interesse considerato il progressivo aumento della produzione con metodo biologico. Strumento ulteriore, meno virtuoso, ma comunque utile in un’ottica di sostenibilità ambientale è la produzione integrata: sistema di produzione agroalimentare che utilizza tutti i mezzi produttivi e di difesa delle produzioni agricole dalle avversità, volti a ridurre al minimo l’uso delle sostanze chimiche di sintesi e a razionalizzare la fertilizzazione, nel rispetto dei principi ecologici, economici e tossicologici (l. n. 4/2011). Produzione biologica e produzione integrata rappresentano due modelli alternativi alla produzione intensiva da prediligere in un’ottica di sostenibilità ambientale. Al vertice delle tecniche produttive maggiormente compatibili con la tutela dell’ambiente si pone la produzione biodinamica, che non è, però, disciplinata né dal legislatore Ue né da quello nazionale.

4. L’impegno dell’Unione europea nella lotta allo spreco alimentare

24La lotta allo spreco alimentare, nel perseguimento dell’obiettivo n. 12 dell’Agenda, vede fortemente impegnato il Legislatore Ue e gli Stati membri.

  • 22 Commissione europea, Orientamenti dell’Ue sulle donazioni alimentari, 2017/C 361/01.

25Secondo i dati riportati nel documento della Commissione europea, Orientamenti dell’Ue sulle donazioni alimentari22, ogni anno nella Ue sono prodotti circa 88 milioni di tonnellate di rifiuti alimentari (173 kg pro capite annui), per un costo stimato in 143 miliardi di euro. Nello stesso tempo, nel 2015, si è calcolato che nella Ue quasi un quarto della popolazione (119,1 milioni di persone) era a rischio di povertà o di esclusione sociale e che 42,5 milioni di persone non avevano i mezzi economici necessari per permettersi un pasto di qualità un giorno su due. A livello mondiale, la Fao calcola che un terzo del cibo prodotto vada perso o sprecato, mentre 795 milioni di persone non hanno abbastanza da mangiare.

  • 23 Si veda anche il rapporto Fusions Reducing food waste through social innovation, Estimates of Euro (...)

26Oltre ai profili economici e sociali, lo spreco alimentare preoccupa per l’impatto ambientale. La produzione di cibo richiede l’impiego di risorse naturali, che non sono infinite. Gli alimenti che, successivamente al raccolto, vengono persi o sprecati lungo la filiera consumano circa un quarto di tutta l’acqua impiegata dall’agricoltura ogni anno e necessitano di una superficie coltivata della grandezza della Cina. Inoltre, i rifiuti alimentari generano ogni anno circa l’8% delle emissioni globali di gas a effetto serra23.

  • 24 In proposito si veda la Comunicazione della Commissione, Il futuro sostenibile dell’Europa: prossi (...)

27A fronte di un quadro così desolante l’Ue ha intrapreso differenti strategie di azione24.

  • 25 La piattaforma ha prodotto svariati documenti di grande interesse per il tema in esame. Si veda, i (...)

28Nel 2016 è stata costituita la piattaforma europea contro le perdite e gli sprechi alimentari – Eu Platform on Food Losses and Food Waste, una commissione informale di esperti rappresentanti gli Stati membri, organizzazioni internazionali (tra cui Fao e Ocse), imprese alimentari e organizzazioni non governative. Il compito principale della piattaforma è di facilitare l’armonizzazione delle misure adottate dai singoli Stati e lo scambio di informazioni e buone pratiche. Al suo interno, alcuni gruppi studiano questioni specifiche, come l’elaborazione di un metodo affidabile e armonizzato per misurare l’ammontare dei rifiuti alimentari25.

  • 26 Decisione delegata (Ue) 2019/1597 della Commissione del 3 maggio 2019 che integra la direttiva 200 (...)

29Nel 2019 la Commissione Ue ha approvato una decisione delegata riguardante una metodologia comune e requisiti minimi di qualità per la misurazione uniforme dei livelli di rifiuti alimentari26; tale iniziativa deriva dall’esigenza di poter quantificare lo spreco al fine di ridurlo. L’assenza di criteri comuni di misurazione costituisce, infatti, un ostacolo per le autorità nazionali nel comprendere la portata del problema dello spreco alimentare e la sua evoluzione. La decisione delegata precisa che, essendo i rifiuti alimentari alimenti che sono diventati rifiuti e dovendosi trarre la definizione di alimento dal Reg. (CE) n. 178/2002, i rifiuti alimentari non comprendono le perdite che si verificano in fasi della filiera alimentare in cui determinati prodotti non sono ancora diventati alimenti ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002, quali piante commestibili che non sono state raccolte. Non sono, inoltre, inclusi i sottoprodotti della produzione di alimenti che soddisfano i criteri di cui all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE, poiché tali sottoprodotti non sono rifiuti.

  • 27 Per quanto riguarda l’ordinamento italiano si veda T. Ronchetti, M. Medugno, Pacchetto economia ci (...)
  • 28 In argomento si veda M. Cocconi, La regolazione dell’economia circolare. Sostenibilità e nuovi par (...)
  • 29 In merito alla distinzione fra food losses, concetto riferito alle perdite che si verificano nelle (...)

30Nel 2018 l’Ue ha, infine, emanato un pacchetto di direttive (c.d. pacchetto economia circolare o pacchetto rifiuti) entrato in vigore a luglio di quello stesso anno e da recepire entro luglio 202027, di cui fa parte la direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE, inserendo fra i rifiuti anche quelli alimentari28. Rifiuti alimentari sono tutti gli alimenti, tali ai sensi dell’art. 2 Reg. (CE) n. 178/2002, che sono diventati rifiuti. Si ricorda che per rifiuto si intende, sul piano giuridico, «qualsiasi sostanza o oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi». La direttiva, attraverso la definizione di rifiuto alimentare, supera le difficoltà interpretative legate alla distinzione fra food losses (perdite alimentari) e food waste (rifiuti alimentari) e fornisce una formula unitaria che può essere intesa come sintesi di armonizzazione per la definizione di spreco alimentare29.

31La direttiva (Ue) 2018/851 impone agli Stati membri di controllare la produzione di rifiuti alimentari e di adottare misure per limitarla. Fra le misure vi sono incentivi per incoraggiare la donazione di alimenti e altre forme di distribuzione delle eccedenze nonché campagne di sensibilizzazione. L’obiettivo è quello di giungere ad una riduzione del 30% dei rifiuti alimentari entro il 2025 e del 50% entro il 2030, come richiesto dall’obiettivo n. 12 dell’Agenda 2030. Lo Stato italiano deve recepire la direttiva modificando il codice dell’ambiente d.lgs. n. 152/2016.

32Fra le iniziative dell’Ue per la riduzione dello spreco alimentare si ricorda la campagna di sensibilizzazione dei consumatori per l’adozione di buone pratiche e per la migliore comprensione della differenza fra data di scadenza (da consumarsi entro – use by) e termine minimo di conservazione (da consumarsi preferibilmente entri – best before)30.

33Infine, si ricorda la già menzionata comunicazione della Commissione, Orientamenti dell’Ue sulle donazioni alimentari finalizzata a dissipare i dubbi sui profili legislativi delle donazioni di alimenti, fissando linee comuni in materia di sicurezza alimentare, rintracciabilità, responsabilità, fiscalità da parte di chi dona o riceve cibo.

34Il documento da ultimo menzionato sottolinea che, per prevenire gli sprechi, è necessario intervenire alla fonte, limitando la produzione di eccedenze alimentari in ciascuna fase della filiera (produzione, trasformazione, distribuzione e consumo). Laddove vi siano eccedenze, la migliore destinazione possibile, in presenza di prodotti alimentari ancora idonei al consumo, è la ridistribuzione per l’alimentazione umana. La ridistribuzione alimentare è un processo grazie al quale eccedenze alimentari, che potrebbero altrimenti andare sprecate, vengono recuperate, raccolte e fornite a persone bisognose.

35Le eccedenze alimentari, costituite da prodotti alimentari finiti (compresi carne, frutta e ortaggi freschi), prodotti parzialmente formulati o ingredienti alimentari, possono generarsi – sottolinea il documento in esame – in qualsiasi fase della filiera di produzione e distribuzione degli alimenti, per motivi di varia natura. Eccedenze nei settori agricolo e manifatturiero possono generarsi con riguardo ad alimenti non conformi alle specifiche del produttore e/o del cliente (ad esempio differenze di colore, dimensione, forma del prodotto ecc.) oppure per errori di produzione e di etichettatura. Difficoltà nella gestione dell’offerta e della domanda possono dare luogo a ordinazioni eccedentarie e/o ad annullamenti di ordini.

  • 31 Si ricorda che le definizioni di data di scadenza e di termine minimo di conservazione sono recate (...)

36La Commissione sottolinea come problemi connessi all’indicazione della data di consumo – quali un’insufficiente vita residua dei prodotti al momento della consegna oppure la presenza di norme nazionali che impediscono la ridistribuzione degli alimenti successivamente al termine minimo di conservazione, consistente nella data indicata nella dicitura «da consumarsi preferibilmente entro il» – possono precludere la vendita e la distribuzione di generi alimentari attraverso i consueti canali della vendita al dettaglio. A questo proposito il documento della Commissione si sforza di apportare chiarezza relativamente ad un profilo oggetto di ricorrente incertezza; trattasi della liceità della commercializzazione di alimenti oltre lo spirare del termine minimo di conservazione31. A tal proposito si afferma che la commercializzazione degli alimenti oltre il termine minimo di conservazione è consentita ai sensi delle norme dell’UE, a condizione che i prodotti interessati siano ancora sicuri e la loro presentazione non induca in errore. In ogni fase della filiera alimentare è, quindi, consentito immettere sul mercato prodotti che hanno superato il termine minimo di conservazione. Spetta all’operatore del settore alimentare (ad esempio il dettagliante) garantire che l’alimento sia ancora sicuro per il consumo umano e che i consumatori siano debitamente informati del fatto che il prodotto interessato ha superato la data di cui alla dicitura «da consumarsi preferibilmente entro il»; i prodotti in questione potrebbero, ad es., essere commercializzati separatamente, con l’indicazione dell’avvenuto superamento del termine minimo di conservazione. Risulta evidente che eventuali discipline nazionali che vietano la commercializzazione di alimenti con termine minimo di conservazione superato favoriscono sprechi alimentari evitabili; si può notare, a questo specifico riguardo, che il legislatore italiano non ha ancora preso esplicita posizione, in termini generali, sulla possibilità di commercializzazione di alimenti con termine minimo di conservazione superato, generando in tal modo incertezza e cautela fra gli operatori del settore.

37Ai fini dell’applicazione della legislazione in materia di food safety è irrilevante il fine di lucro connesso alla fornitura a terzi di alimenti; per tale ragione anche la distribuzione di alimenti a fine di beneficenza è soggetta agli obblighi di sicurezza alimentare previsti dal Reg. (Ce) n. 178/2002 e dal c.p. pacchetto igiene con riguardo, in particolare, al Reg. (Ce) n. 852/2004 nonché agli obblighi di etichettatura di cui al Reg. (Ue) n. 1169/2011. Principio cardine, da questo punto di vista, è quello secondo cui tutti i consumatori devono essere tutelati allo stesso modo, dalle stesse norme di sicurezza alimentare. Di conseguenza, rientrano nella nozione di operatore del settore alimentare, primo responsabile della sicurezza degli alimenti immessi in commercio, anche le organizzazioni che ricevono le eccedenze alimentari, siano esse organizzazioni di ridistribuzione o di beneficienza.

38Le eccedenze alimentari possono essere ridistribuite a condizione che siano idonee al consumo umano e conformi a tutti i requisiti di sicurezza alimentare imposti dalle norme dell’Ue in materia di sicurezza degli alimenti e di informazioni alimentari ai consumatori e dalle norme nazionali pertinenti. Tra gli alimenti idonei alla donazione possono figurare, ad esempio, prodotti che: non rispettano le specifiche del produttore o del cliente; presentano alterazioni a livello di imballaggio e/o di etichettatura che tuttavia non compromettono né la sicurezza dell’alimento né l’informazione al consumatore; recano una indicazione di carattere temporale (prodotti destinati a un particolare periodo di festa o a una particolare attività promozionale); sono raccolti nei campi con il consenso del produttore; hanno superato la data indicata nella dicitura «da consumarsi preferibilmente entro il» ma possono ancora essere consumati in sicurezza; sono stati raccolti e/o confiscati dalle autorità di regolamentazione per motivi non attinenti alla sicurezza alimentare ecc.

39Gli operatori del settore alimentare possono dunque ridistribuire le eccedenze alimentari e svolgere attività di donazione in ogni fase della filiera. Tali operatori (ad esempio agricoltori, produttori e dettaglianti di generi alimentari) possono donare gli alimenti in eccesso tramite organizzazioni di ridistribuzione (come le banche alimentari), reti di raccolta e altre organizzazioni di beneficenza oppure elargirli direttamente agli stessi consumatori (ad esempio il personal dipendente).

5. I riflessi nell’ordinamento italiano: la l. n. 166/2016

  • 32 Per un approfondimento, anche in chiave critica, sulla l. n. 166/2016 e per un confronto con la co (...)

40L’ordinamento italiano si caratterizza, sul piano del contrasto allo spreco alimentare, per aver preso l’iniziativa di incentivare le donazioni delle eccedenze alimentari attraverso la l. n. 166/2016, recante disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi32.

41Per eccedenze alimentari si intendono i prodotti alimentari, agricoli e agro-alimentari che sono invenduti, non somministrati per carenza di domanda, ritirati dalla vendita perché non conformi ai requisiti aziendali di vendita, rimanenze di attività promozionali, prossimi al raggiungimento della data di scadenza, rimanenze di prove di immissione in commercio di nuovi prodotti, invenduti a causa di danni provocati da eventi meteorologici, invenduti a causa di errori nella programmazione della produzione, non idonei alla commercializzazione per alterazioni dell’imballaggio secondario che non inficiano le idonee condizioni di conservazione. L’elenco di situazioni che determinano un’eccedenza alimentare è presentato dalla legge stessa come non esaustivo dimostrando l’intenzione, da parte del legislatore, di essere il più onnicomprensivo possibile; resta fermo, però, che devono essere rispettati e mantenuti i requisiti di igiene e sicurezza del prodotto.

42Il legislatore si premura di stabilire a quale accezione di spreco alimentare intenda fare riferimento; assume rilevanza, a tal fine, la circostanza che il prodotto alimentare sia stato scartato dalla catena agroalimentare per ragioni commerciali o estetiche o per prossimità della scadenza e che il medesimo sia ancora commestibile e potenzialmente destinabile al consumo umano o animale e che, in assenza di un utilizzo alternativo, sia destinato ad essere smaltito. Costituisce, perciò, spreco alimentare l’insieme dei prodotti alimentari aventi le caratteristiche indicate.

  • 33 L’incentivo è collegato a sgravi fiscali; si veda, in particolare, l’art. 17 della l. n. 166/2016 (...)

43La finalità della l. n. 166/2016, come anticipato, è quella di incentivare gli operatori del settore alimentare a donare, cedendole gratuitamente a soggetti donatari, le eccedenze alimentari promuovendo, in tal modo, un fine di solidarietà sociale in un’ottica di sussidiarietà orizzontale33.

44Le norme che disciplinano le modalità di cessione consentono che siano ceduti anche gli alimenti che hanno superato il termine minimo di conservazione – ovvero, come già ricordato, il termine di durabilità che non incide sulla sicurezza del prodotto bensì sulle proprietà organolettiche specifiche dell’alimento – purché sia garantita l’integrità dell’imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione. Possono essere ceduti anche alimenti che presentino irregolarità di etichettatura che non riguardano le informazioni relative alla data di scadenza oppure alla presenza di allergeni alimentari. Ugualmente consentita è la cessione a titolo gratuito delle eccedenze di prodotti agricoli in campo o di prodotti di allevamento idonei al consumo umano ed animale ai soggetti donatari. In tal caso le operazioni di raccolta o ritiro dei prodotti agricoli possono essere effettuate direttamente dai soggetti donatari sotto la loro responsabilità, nel rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza alimentare

  • 34 Si veda, in proposito, la Comunicazione della Commissione, Orientamenti per l’utilizzo come mangim (...)

45I soggetti donatari devono destinare, in forma gratuita, le eccedenze alimentari ricevute, che siano idonee al consumo umano, prioritariamente a persone indigenti; le eccedenze non idonee al consumo umano possono essere destinate al consumo animale, al compostaggio di comunità con metodo aerobico, all’autocompostaggio34. Si prevede, altresì, che le eccedenze alimentari possano essere ulteriormente trasformate in prodotti destinati, in via prioritaria, all’alimentazione umana o al sostegno vitale degli animali; resta fermo il rispetto dei requisiti di igiene e della data di scadenza. Si consente, infine, che i prodotti finiti della panificazione e i derivati degli impasti di farina prodotti negli impianti di panificazione, non necessitanti di condizionamento termico, che, non essendo stati venduti o somministrati entro le ventiquattro ore successive alla produzione, risultano eccedenti presso le rivendite di negozi, anche della grande distribuzione, i produttori artigianali o industriali, la ristorazione organizzata, inclusi gli agriturismi, e la ristorazione collettiva, possano essere donati a soggetti donatari.

46In linea con gli orientamenti dell’Unione europea, che ritiene fondamentale sensibilizzare i consumatori a adottare comportamenti più consapevoli sul fronte dello spreco alimentare, la l. n. 166/2016 delinea uno scenario di promozione, formazione e adozione di misure preventive con il coinvolgimento del servizio pubblico radiofonico, televisivo, multimediale, dei ministeri delle politiche agricole, della salute, dell’ambiente. Particolare attenzione è rivolta al settore della ristorazione, ambito in cui la prevenzione dello spreco implica l’adozione di pratiche virtuose che consentano, ad es., ai clienti l’asporto, in sicurezza, dei propri avanzi di cibo.

  • 35 L’importanza dell’educazione sin dall’infanzia nel contrasto allo spreco è sottolineata dalla già (...)

47Fondamentale nella diffusione di una cultura improntata al rispetto per il cibo è, infine, il ruolo delle istituzioni scolastiche presso le quali dovrebbero essere promossi percorsi mirati all’educazione ad una sana alimentazione, ad una produzione alimentare ecosostenibile e alla sensibilizzazione contro lo spreco degli alimenti35.

48La l. n. 166/2016 ha, dunque, adottato una linea «morbida» per contrastare lo spreco alimentare, basata sull’introduzione di un regime incentivante, sul piano fiscale e degli adempimenti burocratici, la donazione delle eccedenze alimentari; la scelta del legislatore italiano si è orientata in maniera differente rispetto a quella del legislatore francese che, nello stesso anno, ha invece optato per una linea «dura» basata sull’obbligo, sanzionato con pene detentive e pecuniarie, di recupero e redistribuzione delle eccedenze alimentari in capo ai soggetti della grande distribuzione organizzata.

49Concludendo, si può affermare che l’obiettivo dello sviluppo sostenibile declinato con riguardo agli alimenti imponga un radicale mutamento culturale che coinvolge tutti i livelli della società civile, chiamando in causa il principio di sussidiarietà orizzontale, e che, per essere realmente efficace, deve seguire un processo bottom up attraverso la presa di coscienza da parte della collettività dell’importanza di avere «rispetto» per il cibo, in ragione delle risorse naturali, umane e materiali impiegate per produrlo e delle disuguaglianze a livello globale sulla distribuzione di alimenti in quantità adeguata ed in idonee condizioni igieniche. A tal fine occorrerebbe anche recuperare il senso del «sacrificio» inteso come disponibilità ad impegnare tempo, energie personali e risorse economiche per gestire il rapporto con il cibo in modo più consapevole.

Notes

1 Comunicazione della Commissione, Il futuro sostenibile dell’Europa: prossime tappe. L’azione europea a favore della sostenibilità, 22 novembre 2016, Com(2016) 739 final.

2 Risoluzione delle Nazioni Unite A/Res/69/313.

3 Risoluzione delle Nazioni Unite A/Res/70/1. In argomento si veda M. Montini, F. Volpe, Sustainable development goals: molto rumore per nulla?, «Rivista giuridica dell’ambiente», 2015, n. 3, pp. 489 sgg.

4 In proposito si veda L. Aristei, L’Accordo di Parigi: obiettivi e disciplina, «Rivista Quadrimestrale di Diritto dell’Ambiente», 2017, n. 3, pp. 73 sgg.

5 Per un approfondimento sui contenuti dell’enciclica Laudato si’ di Papa Francesco si veda L. Boi, Pensare la relazione complessa dell’uomo con la natura, «Agricoltura-Istituzioni-Mercati», 2015, nn. 2-3, pp. 13 sgg.; N. Ferrucci, Il diritto e il rovescio: riflessioni del giurista sull’ambiente alla luce dell’enciclica Laudato si’, ivi, 2015, nn. 2-3, pp. 74 sgg.

6 Per una ricognizione a tutto tondo del valore giuridico di tali documenti e del loro contenuto si veda A. Crosetti et al., Introduzione al diritto dell’ambiente, Laterza, Roma-Bari 2018.

7 Sull’evoluzione del ruolo dell’agricoltura, nel senso di una sua acquisita multidimensionalità, inclusiva della tutela ambientale, si veda G. Buia, Agricoltura multifunzionale e produzione integrata: profili giuridici, «Rivista Quadrimestrale di Diritto dell’Ambiente», 2019, n. 1, pp. 42 sgg. e ivi per ulteriori riferimenti bibliografici sull’argomento. Sul tema si veda, altresì, M. Monteduro, Ius et rus: la rilevanza dell’agroecologia per il diritto, «Rivista Quadrimestrale di Diritto dell’Ambiente», 2019, n. 2, pp. 4 sgg.; M. Troisi, Annotazioni sulla tutela costituzionale dell’agroecologia: il problematico inquadramento nell’attuale ripartizione delle competenze, ivi, 2016, n. 2, pp. 101 sgg. Per uno sguardo oltralpe su questi temi si veda L. Colella, La «loi agriculture ed alimentation» nel modello francese: il primo passo per l’affermazione del «diritto al cibo sano e sostenibile» come valore costituzionale, «Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell’ambiente», 2018, n. 6, p. 1 sgg. Più in generale sul tema G. Sgarbanti, P. Borghi, A. Germanò (a cura di), Il divenire del diritto agrario italiano ed europeo tra sviluppi tecnologici e sostenibilità, Giuffrè, Milano 2014.

8 Il tema connesso all’obiettivo n. 2 è dunque quello della sovranità alimentare nel quale trova espressione il diritto al cibo delle popolazioni più povere. Sul tema della sovranità alimentare, inteso come diritto dei piccoli produttori agricoli di partecipare al processo produttivo del cibo, governato dalle logiche di regolazione del commercio agroalimentare internazionale, si veda, per tutti, G. Zagrebelsky, Un concetto costituzionale: sovranità alimentare, «Diritto agroalimentare», 2017, n. 3, pp. 435 sgg.; A. Rinella, Food sovereignty, «Rivista Quadrimestrale di Diritto dell’Ambiente», 2015, n. 1, pp. 15 sgg.; L. Paoloni, I nuovi percorsi della food security: dal «diritto al cibo adeguato» alla «sovranità alimentare», «Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell’ambiente», 2011, n. 3, pp. 159 sgg.

9 Si tratta, dunque, di conciliare il diritto al cibo con la tutela dell’ambiente, sviluppando sistemi di produzione agricola sostenibili, nel rispetto della biodiversità. Sul punto si veda M. Pierri, Diritto al cibo, diversità alimentare e agrobiodiversità: quali strumenti di tutela? Osservazioni su alcune esperienze significative tra diritto internazionale e sovranità alimentare, «Rivista Quadrimestrale di Diritto dell’Ambiente», 2016, n. 2, pp. 33 sgg. In argomento si vedano anche M. Monteduro, Diritto dell’ambiente e diversità alimentare, ivi, 2015, n. 1, pp. 88 sgg.; F. Mignella Calvosa, F. Pilozzi, S. Totaforti, Disarticolazione del rapporto terra-uomo-cibo e politiche dell’alimentazione, ivi, 2015, n. 1, pp. 41 sgg.; G. Rossi, Diritto dell’ambiente e diritto dell’alimentazione, ivi, 2015, n. 1, pp. 3 sgg.

10 L. Costato et al., Compendio di diritto alimentare, Cedam, Milano 2019, p. 2.

11 Per approfondimenti si rinvia a L. Giacomelli, Diritto al cibo e solidarietà. Politiche e pratiche di recupero delle eccedenze alimentari, «Osservatorio costituzionale», 2018, n. 1, pp. 43 sgg.; M. Giuffrida, Il diritto fondamentale alla sicurezza alimentare tra esigenze di tutela della salute umana e promozione della libera circolazione delle merci, «Rivista di diritto alimentare», 2015, n. 3, pp. 34 sgg.

12 Si veda in proposito la Comunicazione della Commissione, Il Green deal europeo, 11 dicembre 2019, Com(2019) 640 final, che si pone l’ambizioso obiettivo di attribuire al continente europeo il primato per l’impatto climatico zero entro il 2050, attraverso una strategia di crescita sostenibile ed inclusiva. Costituisce una declinazione di questo progetto la strategia dal produttore al consumatore (from farm to fork) che intende incentivare sistemi alimentari sostenibili che permettano di instaurare un circuito virtuoso persone sane-società sane-pianeta sano. La strategia in questione è imprescindibile per conseguire gli obiettivi dell’Agenda Onu 2030. In proposito si rinvia alla Comunicazione della Commissione, Una strategia «Dal produttore al consumatore» per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell’ambiente, 20 maggio 2020, Com(2020) 381 final. Costituisce espressione del Green deal europeo anche il nuovo piano di azione per l’economia circolare che raccomanda all’Unione europea di accelerare la transizione verso un modello di crescita rigenerativo, elemento indispensabile di un processo evolutivo verso un’economia climaticamente neutra. In proposito si veda la Comunicazione della Commissione, Un nuovo piano di azione per l’economia circolare. Per un’Europa più pulita e più competitiva, 11 marzo 2020, Com(2020) 98 final. Per un commento critico si veda A. Muratori, Il nuovo piano d’azione per l’economia circolare: buoni propositi, ma anche un bel po’ di aria fritta, «Ambiente e sviluppo», 2020, n. 4, pp. 289 sgg.

13 Comunicazione della Commissione, 22 novembre 2016, Com(2016) 739 final.

14 Commissione europea, 30 gennaio 2019, Com(2019) 22.

15 In proposito si veda anche la Comunicazione della Commissione, L’anello mancante – Piano d’azione dell’Unione europea per l’economia circolare, 2 dicembre 2015, Com(2015) 614 final.

16 Comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010, Com(2010) 2020 def.

17 In tema di sviluppo sostenibile si veda F. Fracchia, Lo sviluppo sostenibile. La voce flebile dell’altro tra protezione dell’ambiente e tutela della specie umana, Editoriale Scientifica, Napoli 2010. Per una sintesi dei principi in materia ambientale si veda M. Renna, I principi in materia di tutela dell’ambiente, «Rivista Quadrimestrale di Diritto dell’Ambiente», 2012, nn. 1-2, pp. 62 sgg.

18 La politica agricola comune si basa attualmente su un pacchetto di regolamenti dell’Unione europea del 2013 di riforma della Pac per il periodo 2014-2020: nn. 1303, 1305, 1306, 1307, 1308; regolamenti successivamente modificati dal Reg. (Ue) 2017/2393. I regolamenti in parola hanno dato seguito alle strategie di intervento anticipate dalla Comunicazione della Commissione, La Pac verso il 2020: rispondere alle future sfide dell’alimentazione, delle risorse naturali e del territorio, Com(2010) 672 def. Per approfondimenti si veda I. Canfora, L. Costantino, A. Iannarelli (a cura di), Il Trattato di Lisbona e la nuova Pac, Cacucci, Bari 2017.

19 Per comprendere il ruolo della Pac nel passato e le prospettive di evoluzione futura si veda la Comunicazione della Commissione, Il futuro dell’alimentazione e dell’agricoltura, 29 novembre 2017, Com(2017) 713 final. Per una riflessione critica si rinvia a S. Bolognini, La Comunicazione della Commissione europea «Il futuro dell’alimentazione e dell’agricoltura», «Rivista di diritto agrario», 2018, n. 1, pp. 110 sgg.; L. Ferraris, La protezione dell’ambiente nella Pac che verrà. Commento alla Comunicazione della Commissione sul futuro dell’alimentazione e dell’agricoltura, «Agricoltura-Istituzioni-Mercati», 2016, n. 2, pp. 175 sgg. Più in generale in argomento si possono vedere, fra gli altri, L. Costato, Le conseguenze delle trasformazioni della Pac, «Rivista di diritto agrario», 2017, n. 3, pp. 526 sgg.; Id., Per una storia della Pac (a sessant’anni dall’inserimento dell’agricoltura nel progetto di Trattato Cee), ivi, 2017, n. 1, pp. 64 sgg.; G. Follenti, Sviluppo sostenibile e agricoltura: il contributo dell’impresa agricola socialmente responsabile, «Agricoltura-Istituzioni-Mercati», 2014, n. 2, pp. 132 sgg.

20 In argomento si veda L. Costato, Dalla food security alla food insecurity, «Rivista di diritto agrario», 2011, n. 1, pp. 3 sgg; S. Amorosino, Sicurezze ed insicurezze in campo alimentare tra regolazioni e programmazioni, «Rivista di diritto alimentare», 2010, n. 3.

21 Lo sviluppo di biocarburanti avanzati è auspicato dall’Unione europea, consapevole dei rischi di insicurezza alimentare di ritorno derivanti dall’uso concorrenziale dei suoli agricoli; si veda, in tal senso, la direttiva 2015/1513/Ue, recepita nell’ordinamento italiano dal d.lgs. n. 51/2017. In argomento si vedano C. Losavio, La sostenibilità delle agroenergie, «Agricoltura-Istituzioni-Mercati», 2014, n. 1, pp. 83 sgg.; M. Alabrese, Il percorso dell’Ue sull’uso dei suoli per le produzioni agroenergetiche, ivi, 2013, n. 3, pp. 51 sgg.

22 Commissione europea, Orientamenti dell’Ue sulle donazioni alimentari, 2017/C 361/01.

23 Si veda anche il rapporto Fusions Reducing food waste through social innovation, Estimates of European food waste levels, 31 marzo 2016, da cui emerge che il 70% dello spreco alimentare si genera a livello domestico, nella commercializzazione al dettaglio, nella ristorazione. L’impatto dei rifiuti alimentari sull’ambiente, in particolare attraverso l’aumento della presenza di gas serra, è stato oggetto di attenzione da parte dell’Accordo di Parigi del 2015 e rappresenta un profilo di rilevante interesse nel c.d. pacchetto economia circolare dell’Unione europea. Sul punto v. M. Delsignore, Sulla necessità di una definizione armonizzata di rifiuto alimentare per la concreta realizzazione dell’economia circolare, «Il diritto dell’economia», 2018, n. 2, pp. 329 sgg.

24 In proposito si veda la Comunicazione della Commissione, Il futuro sostenibile dell’Europa: prossime tappe. L’azione europea a favore della sostenibilità, 22 novembre 2016, Com(2016) 739 final, che indica le strategie di azione dell’Unione europea. Si veda, altresì, la Risoluzione del Parlamento europeo, Efficienza sotto il profilo delle risorse: ridurre lo spreco alimentare, migliorare la sicurezza alimentare, 16 maggio 2017, 2018/C 307/03. In argomento, per una sintesi delle iniziative a livello di Unione europea, si veda anche il dossier della Camera dei deputati, Recenti iniziative dell’Unione europea sull’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, 18 febbraio 2019, n. 6.

25 La piattaforma ha prodotto svariati documenti di grande interesse per il tema in esame. Si veda, in particolare, Recommendations for Actions in Food Waste Prevention, 12 dicembre 2019. La piattaforma monitora le iniziative degli Stati membri in materia di contrasto allo spreco alimentare, come risulta dal documento di sintesi sul quadro europeo Redistribution of surplus food: Examples of practices in the Member States, maggio 2019. Il monitoraggio ha riguardato anche le iniziative intraprese, sia a livello di istituzioni che di società civile, durante il periodo di emergenza sanitaria derivante dalla pandemia da Covid-19 per contenere lo spreco alimentare; si veda, a questo proposito, la newsletter di marzo 2020, Food waste prevention initiatives during the Covid-19 crisis. Si ricorda, con riguardo a tale emergenza sanitaria, che l’Unione europea ha emanato il Reg. (Ue) 2020/466 recante misure temporanee volte a contenere rischi sanitari diffusi per l’uomo, per gli animali e per le piante e per il benessere degli animali in occasione di determinate gravi disfunzioni dei sistemi di controllo ufficiale sulla filiera agroalimentare degli Stati membri dovute alla malattia da coronavirus (Covid-19). A propria volta Fao ed Oms hanno emanato il documento Covid-19 and Food Safety: Guidance for Food Businesses: interim guidance, 7 aprile 2020.

26 Decisione delegata (Ue) 2019/1597 della Commissione del 3 maggio 2019 che integra la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda una metodologia comune e requisiti minimi di qualità per la misurazione uniforme dei livelli di rifiuti alimentari.

27 Per quanto riguarda l’ordinamento italiano si veda T. Ronchetti, M. Medugno, Pacchetto economia circolare: al via il recepimento, «Ambiente e sviluppo», 2020, n. 4, pp. 279 sgg.

28 In argomento si veda M. Cocconi, La regolazione dell’economia circolare. Sostenibilità e nuovi paradigmi di sviluppo, FrancoAngeli, Milano 2020; M. D’Addezio, Transizione verso un’economia circolare: diritto per l’agricoltura e coordinate costituzionali. Prime riflessioni, «Rivista di diritto agrario», 2017, n. 1, pp. 85 sgg.; F. De Leonardis, Economia circolare: saggio sui suoi tre diversi aspetti giuridici. Verso uno Stato circolare?, «Diritto amministrativo», 2017, pp. 163 sgg.

29 In merito alla distinzione fra food losses, concetto riferito alle perdite che si verificano nelle fasi della produzione agricola, della post-raccolta, della trasformazione ed elaborazione degli alimenti, e food waste, riferibile ai rifiuti che si generano nell’ultima fase della filiera alimentare caratterizzata dalla commercializzazione al dettaglio, dalla somministrazione e dal consumo, si veda E. Varese (a cura di), Sprechi alimentari: una prospettiva multidisciplinare. Consumatori e imprese a confronto, Giappichelli, Torino 2015. Per ulteriori approfondimenti sul tema si veda altresì G. Maccioni, Spreco alimentare. Regole e limiti nella transizione verso modelli agroalimentari sostenibili, Giappichelli, Torino 2018; L. Costantino, La problematica degli sprechi nella filiera agroalimentare, Cacucci, Bari 2018.

30 https://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/stop_en.

31 Si ricorda che le definizioni di data di scadenza e di termine minimo di conservazione sono recate dal Reg. (Ue) n. 1169/2011, in materia di fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. In particolare, l’art. 24 del regolamento citato prevede che la data di scadenza sia riservata agli alimenti molto deperibili dal punto di vista microbiologico che potrebbero, quindi, costituire, dopo un breve periodo, un pericolo immediato per la salute umana. Successivamente allo spirare della data di scadenza l’alimento è considerato a rischio e non può più essere immesso in commercio. Sul piano dell’ordinamento interno si ricorda il d.lgs. n. 231/2017 che reca la disciplina sanzionatoria per le violazioni agli obblighi di etichettatura di cui al Reg. (Ue) n. 1169/2011; l’art. 12 detta la disciplina sanzionatoria relativa alla violazione del divieto di immissione in commercio di alimenti con data di scadenza superata. Si può notare che non vi sia un divieto espresso, invece, per la immissione in commercio di alimenti con termine minimo di conservazione superato; in tal caso l’alimento non può, infatti, essere considerato a priori come non sicuro poiché il termine minimo di conservazione indica il periodo in cui sono garantite, in condizioni idonee di conservazione, le qualità organolettiche specifiche dell’alimento.

32 Per un approfondimento, anche in chiave critica, sulla l. n. 166/2016 e per un confronto con la coeva l. francese n. 2016-138 dell’11 febbraio 2016, finalizzata alla lutte contre le gaspillage alimentaire, si vedano E. Ferrero, Sistema alimentare ed economia circolare, «Ambiente e sviluppo», 2018, n. 7, pp. 471 sgg.; G. Spoto, La cessione a titolo gratuito delle eccedenze alimentari contro gli sprechi, «Europa e diritto privato», 2017, pp. 1111 sgg.; I. Trapè, Lo spreco alimentare e la legge italiana n. 166 del 2016, «Rivista di Diritto agrario», 2017, n. 2, pp. 263 sgg.; A. Gorassini, Il cibo come bene comune. Periplo di una recente legge con tentativo di approdo, «Jus civile», 2017, n. 5, pp. 433 sgg.; F. Pepe, Approvata la legge contro lo spreco alimentare, «Rivista di diritto alimentare», 2016, n. 3, pp. 56 sgg. Per uno sguardo anche a livello regionale si veda L. Costantino, La sostenibilità della filiera agroalimentare nell’ottica dell’economia circolare, «Agricoltura-Istituzioni-Mercati», 2017, n. 1, pp. 5 sgg. Per un quadro complessivo delle iniziative degli Stati membri al fine di contrastare lo spreco alimentare si può vedere il già richiamato documento Eu Platform on Food Losses and Food Waste, Redistribution of surplus food: Examples of practices in the Member States, maggio 2019.

33 L’incentivo è collegato a sgravi fiscali; si veda, in particolare, l’art. 17 della l. n. 166/2016 che prevede la possibilità per i Comuni di ridurre la tariffa relativa alla tassa sui rifiuti a favore delle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l’alimentazione animale; il coefficiente di riduzione della tariffa deve essere proporzionale alla quantità, certificata, di beni e prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione.

34 Si veda, in proposito, la Comunicazione della Commissione, Orientamenti per l’utilizzo come mangimi di alimenti non più destinati al consumo umano, 2018/C 133/02.

35 L’importanza dell’educazione sin dall’infanzia nel contrasto allo spreco è sottolineata dalla già richiamata Risoluzione del Parlamento europeo, Efficienza sotto il profilo delle risorse: ridurre lo spreco alimentare, migliorare la sicurezza alimentare, del 16 maggio 2017, in cui si sottolinea anche l’importanza di un efficace sistema di controllo da parte della Commissione e degli Stati per impedire che attraverso le donazioni delle eccedenze alimentari si crei un mercato alternativo tale da escludere i soggetti bisognosi e da scoraggiare i professionisti del settore dall’effettuare donazioni per evitare rischi di concorrenza sleale. In argomento si veda anche R.M. Fanelli, A. Di Florio, Lo spreco alimentare nella fase del consumo domestico, «Agricoltura-Istituzioni-Mercati», 2013, n. 3, pp. 33 sgg.

Auteur

É ricercatrice di Diritto amministrativo presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino. Docente di Diritto degli alimenti, di Diritto urbanistico, di Diritto privato e amministrativo dello sport presso l’Università di Torino; ha svolto attività di ricerca in materia di organizzazione amministrativa, diritto alimentare, diritto dell’ambiente, diritto urbanistico pubblicando svariati saggi in materia. Autrice di due monografie: L’attività di alta amministrazione fra indirizzo politico e ordinaria attività amministrativa. Riflessioni critiche su un sistema di governo multilivello, Jovene, Napoli, 2009; La dialettica pubblico-privato nel sistema della sicurezza alimentare. La tutela della salute fra liberalizzazione temperata e precauzione, Giappichelli, Torino, 2020.

CC-BY-NC-ND-4.0

Le texte seul est utilisable sous licence CC BY-NC-ND 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

Lire

Open access

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search