Introduzione all’etica medica
|12. La competenza professionale e le responsabilità del medico verso i colleghi
Texte intégral
1I due aspetti che restano da affrontare tra quelli elencati come propri dell’etica della professione possono essere presentati insieme, in virtù dello stretto legame che esiste tra la preparazione professionale del medico e la qualità dei suoi rapporti con i colleghi.
La competenza professionale
2La competenza professionale è evidentemente presupposta in ogni ambito dell’etica della professione, dunque anche in ciò che riguarda la responsabilità rispetto alla collettività e nel rapporto col paziente. Ma il rapporto tra i colleghi la richiama in un senso particolare perché è in tale rapporto che si realizza il più evidente banco di prova della preparazione professionale del medico.
3Il paziente che non ha una preparazione medica assai di rado è in grado di verificare la competenza di chi lo cura. Ma tra i motivi che rendono ragionevole la sua fiducia nel medico vi è l’opera di vigilanza che i colleghi e l’Ordine dei medici possono e devono esercitare nei suoi confronti. Affrontiamo dunque la questione della competenza professionale prima di quella del rapporto del medico con i suoi colleghi e collaboratori.
- 1 Cfr. p. 162.
4Secondo l’articolo 4 del Codice di deontologia medica il medico ha il diritto inalienabile di esercitare la professione con libertà e indipendenza1. Questo significa che egli deve attenersi alle conoscenze scientifiche e ispirarsi ai valori etici della professione (rispetto della vita, della salute fisica e psichica, della libertà e della dignità della persona), senza soggiacere a interessi estranei.
5Nell’articolo 13 l’autonomia del medico è collegata direttamente alla competenza professionale, dunque alla ricerca del bene del paziente basata sulla conoscenza delle acquisizioni scientifiche, al ricorso a trattamenti sperimentati, all’uso appropriato delle risorse.
- 2 L’articolo prosegue con il passo citato a p. 111. Sul diritto del paziente a rifiutare le cure, cf (...)
Art. 13 Prescrizione e trattamento terapeutico – La prescrizione di un accertamento diagnostico e/o di una terapia impegna la responsabilità professionale ed etica del medico e non può che far seguito a una diagnosi circostanziata o, quantomeno, a un fondato sospetto diagnostico. Su tale presupposto al medico è riconosciuta autonomia nella programmazione, nella scelta e nell’applicazione di ogni presidio diagnostico e terapeutico, anche in regime di ricovero, fatta salva la libertà del paziente di rifiutarle e di assumersi la responsabilità del rifiuto stesso. Le prescrizioni e i trattamenti devono essere ispirati ad aggiornate e sperimentate acquisizioni scientifiche tenuto conto dell’uso appropriato delle risorse, sempre perseguendo il beneficio del paziente secondo criteri di equità.2
6Da qui derivano anche il dovere di prudenza riguardo a terapie non provate scientificamente, a farmaci non autorizzati, a pratiche non convenzionali (art. 13 e 15); l’impegno ad adoperarsi per prevenire il rischio clinico (art. 14); la lot-ta all’esercizio abusivo della professione, oltre all’obbligo dell’aggiornamento professionale, che copre sia le materie tecnico scientifiche, sia quelle etico-deontologiche, sia quelle gestionali-organizzative. Il medico ha anche un dovere di trasmettere queste conoscenze ai colleghi e agli studenti (art. 19, cit. a p. 62). Si può allora comprendere che cosa vada inteso come competenza professionale, cui è dedicato l’art. 21, già riportato a p. 62.
7Se fino a qui ci siamo mantenuti entro l’ambito della responsabilità morale del medico, può essere a questo punto utile accennare alla questione della responsabilità penale, perché mette in luce le radici delle carenze anche etiche che possono essere definite come mancanza di competenza professionale. Il reato è la violazione di un comando o un divieto posti dalla legge penale. Se è intenzionale, è detto doloso, se non è intenzionale, è colposo. Se l’evento dannoso è più grave di quello voluto, il reato è detto preterintenzionale. La responsabilità penale del medico quasi sempre rientra nell’ambito dei delitti colposi, dei quali è utile rivedere le cause, perché riassumono gli ambiti della mancanza di competenza professionale:
- l’imprudenza è l’atteggiamento di avventatezza, insufficiente ponderazione del caso, scarsa considerazione degli interessi altrui;
- la negligenza implica invece, come già accennato introducendo l’ignoranza colpevole, trascuratezza e indifferenza verso gli altri;
- l’imperizia include l’ignoranza (il non sapere), ma anche il non saper fare ciò che l’atto professionale richiede.
La responsabilità del medico verso i colleghi
8È a questo punto possibile affrontare l’ultimo ambito dell’etica della professione, che riguarda il rapporto del medico con i colleghi, comprendendo con questo termine sia gli altri medici, sia le altre figure professionali della sanità con il quale ha un rapporto di collaborazione.
a) Il rapporto tra medici
9Il Codice di deontologia dedica a questo aspetto dell’etica della professione il titolo IV e alcuni articoli del titolo V. Nell’articolo 58 si presenta il dovere del rispetto e della solidarietà reciproca tra i medici, che deve essere «corretta», quindi giustificata dalla professionalità altrui e non volta a coprire abusi e lacune.
Art. 58 Rispetto reciproco – Il rapporto tra i medici deve ispirarsi ai principi di corretta solidarietà, di reciproco rispetto e della considerazione della attività professionale di ognuno. Il contrasto di opinione non deve violare i principi di un collegiale comportamento e di un civile dibattito. Il medico deve assistere i colleghi senza fini di lucro, salvo il diritto al ristoro delle spese. Il medico deve essere solidale nei confronti dei colleghi risultati essere ingiustamente accusati.
10Esistono inoltre delle regole di correttezza deontologica riguardo ai rapporti tra il medico curante e altri medici che gli subentrano per vari motivi. Il criterio guida consiste nella collaborazione, volta a garantire continuità diagnostico-terapeutica (art. 59). La collaborazione – soprattutto quanto alle informazioni su diagnosi e terapia – è richiesta anche nel caso sia necessario un consulto, «qualora la complessità del caso clinico o l’interesse del paziente esigano il ricorso a specifiche competenze specialistiche diagnostiche o terapeutiche» (art. 60) o nel caso in cui un medico debba farsi temporaneamente sostituire da un collega (art. 61).
11Il medico ha inoltre il dovere di svolgere una funzione di sorveglianza o garanzia dei pazienti, per esempio denunciando eventuali prestazioni mediche effettuate abusivamente, da persone non abilitate alla professione (art. 67) o strutture che operano in contrasto con le norme deontologiche (art. 68), e in generale verificando la veridicità del materiale informativo offerto dalle strutture sanitarie (art. 69) e la qualità ed equità delle prestazioni offerte (art. 70).
- 3 Cfr. Rossi 1994.
12Due sono gli atteggiamenti più diffusi che possono costituire un ostacolo alla collaborazione tra i medici: si tratta della gelosia professionale e dell’invidia professionale3.
13La gelosia professionale consiste nel risentimento che si pro-va nell’apprendere che un paziente ha richiesto il parere di un altro medico. Si tratta di un atto interiore che è scatenato da una persona verso la quale si nutre un certo interesse, in questo caso professionale. Se non è combattuta, può portare a comportamenti gravemente ingiusti verso il malato, per esempio il ricorrere a pressioni affinché non eserciti quello che è un suo diritto, il trascurarlo durante il giro delle visite in reparto, l’ignorare le indicazioni del medico prescelto. Tali comportamenti sono ingiusti quanto all’oggetto e anche cattivi in quanto alla motivazione, che è quella di mantenere una dipendenza malsana del paziente dal medico, o di aggravarne lo stato di paura, per interessi personali.
14L’invidia professionale consiste invece nel risentimento per i successi professionali altrui, che vengono vissuti come una diminuzione della propria eccellenza o prestigio professionale. Essa può generare, e di frequente genera sia in ambito sanitario sia in ambito accademico, atti gravemente ingiusti come la mormorazione, la calunnia, l’esultanza per le disgrazie altrui, l’odio. Come la precedente, va controllata, attraverso quella forma di libertà che è stata chiamata cooperativa, cioè attraverso atti interiori con i quali ci si oppone ai moti negativi che sorgono spontaneamente, ma dai quali ci possiamo emancipare non assecondandoli.
b) Il rapporto con le figure professionali ausiliarie e la capacità di lavorare in squadra
- 4 Su questa parte cfr. Spagnolo - Sacchini 1999.
15Il dovere di collaborazione e comunicazione del medico si estende a tutti coloro che sono coinvolti nel processo assistenziale (art. 66)4.
16Il rapporto con le altre figure professionali generalmente pone il medico in una posizione di autorità. Esiste una responsabilità morale, civile e penale del medico rispetto alle direttive da lui impartite a coloro che esercitano una professione sanitaria ausiliaria. Ciò significa che se il medico dà delle corrette direttive diagnostiche e terapeutiche, l’infermiere è tenuto a seguirle. Non farlo o farlo solo parzialmente, è eticamente scorretto. Ma significa anche che se le direttive del medico sono sbagliate o inadeguate e gli atti dell’infermiere professionale o dell’ostetrica causano danni a terzi, il medico ne è responsabile. Lo stesso vale se il medico demanda a queste figure professionali mansioni che è tenuto a svolgere o almeno a presenziare, per esempio lasciando eseguire un parto indotto a un’ostetrica. Se questa causa delle lesioni alla paziente, il medico ne è responsabile.
17D’altra parte, l’accresciuta preparazione professionale delle professioni sanitarie ausiliarie, oggi più di frequente può ingenerare conflitti tra medico e infermiere (o altre figure professionali, come il tecnico sanitario di radiologia medica) quanto alle decisioni diagnostiche o terapeutiche. Alla base di questi conflitti vi può essere (a) un comportamento autoritario e scortese del medico verso i suoi collaboratori; (b) una carenza di competenza da una delle parti, che mina la stima e la fiducia reciproche; (c) la resistenza del medico rispetto a una eventuale funzione di testimone svolta dall’infermiere di fronte a suoi errori e carenze; (d ) la disparità dello status professionale e del potere tra medico e infermiere, che rende il secondo più vulnerabile.
18Il conflitto è dunque una condizione assai diffusa, ma gravemente dannosa all’efficacia dell’azione in ambito sanitario. Dato che le professioni sanitarie, compresa quella del medico, hanno come scopo comune il bene del paziente, è questo che deve prevalere nel trovare la via per risolve re i conflitti. Il medico, inoltre, deve intendere rettamente il proprio ruolo di maggiore responsabilità: la sua autorità va intesa come autorevolezza e non come esercizio arbitrario del potere. Da entrambe le parti dunque sono richiesti i requisiti dell’etica della professione: responsabilità personale, ricerca del bene del paziente, capacità di lavorare in squadra, oltre al riconoscimento della differenza dei ruoli. Buona parte delle lamentele dei pazienti dimessi da ricoveri ospedalieri riguardano la scarsa collaborazione tra le diverse figure professio nali con cui sono entrati in relazione durante il ricovero. Il lavoro di squadra (o équipe) in ambito sanitario è ormai irrinunciabile, ma spesso è ostacolato dalla scarsa abilità alla cooperazione dei professionisti.
- 5 Lencioni 2007.
19Un esperto di dinamiche aziendali, Patrick Lencioni5, ha pubblicato un saggio sui problemi che nascono nel lavoro dei team, in base al presupposto che anche le persone più brillanti e dotate, se non sanno fare un lavoro di squadra, si rivelano più dannose che utili. Le cause principali di fallimento nel lavoro di squadra, secondo questo autore, si possono ricondurre a cinque, e cioè: (1) la mancanza di fiducia tra i componenti dei team; (2) la paura del conflitto; (3) la mancata assunzione degli impegni; (4) la fuga dalla responsabilità e (5) la poca attenzione ai risultati.
20Se si applicano questi cinque punti all’ambito dei rapporti interprofessionali della sanità, ne segue per esempio che un buon lavoro di équipe richiede, oltre alla competenza professionale:
- fiducia e reciproca stima tra le diverse figure professionali, basata sulla consapevolezza che tutte sono indispensabili;
- disponibilità al confronto rispettoso laddove si presenti diversità di vedute, per esempio riservando le obiezioni alle sedi opportune ed evitando la maldicenza o le discussioni davanti ai pazienti;
- lo svolgimento responsabile dei compiti che ogni figura professionale è chiamata a svolgere, con dedizione e flessibilità, dopo aver chiarito la suddivisione dei compiti laddove essa non è ben definita;
- la disponibilità ad assumersi le proprie responsabilità, anche in caso di errore e
- l’attenzione prioritaria al bene del paziente e all’efficacia del proprio lavoro.
21Si può osservare che tali indicazioni «strategiche» non sono altro che norme elementari di etica della professione, pienamente applicabili anche in ambito medico.
Notes
1 Cfr. p. 162.
2 L’articolo prosegue con il passo citato a p. 111. Sul diritto del paziente a rifiutare le cure, cfr il parere del CNB del 24 ottobre 2008.
3 Cfr. Rossi 1994.
4 Su questa parte cfr. Spagnolo - Sacchini 1999.
5 Lencioni 2007.
© Accademia University Press, 2012