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Introduzione all’etica medica

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Paola Premoli De Marchi

8. Coscienza morale e diritto di obiezione

Texte intégral

1Rispetto a quanto visto fino a qui è possibile una risposta più semplice alla questione di come l’uomo valuta le proprie azioni dal punto di vista morale, e cioè: il giudice delle azioni che l’uomo compie è la voce della sua coscienza. Tale termine emerge a più riprese nel Codice di deontologia medica e nel giuramento professionale, per esempio nell’art. 13 del codice, laddove si dice:

In nessun caso il medico dovrà accedere a richieste del paziente in contrasto con i principi di scienza e coscienza allo scopo di compiacerlo, sottraendolo alle sperimentate ed efficaci cure disponibili.

2E nell’art. 22 si afferma il diritto all’obiezione di coscienza:

Autonomia e responsabilità diagnostico-terapeutica – Il medico al quale vengano richieste prestazioni che contrastino con la sua coscienza o con il suo convincimento clinico, può rifiutare la propria opera, a meno che questo comportamento non sia di grave e immediato nocumento per la salute della persona assistita e deve fornire al cittadino ogni utile informazione e chiarimento.

3La coscienza è dunque strettamente connessa alla questione della responsabilità del medico, ma anche all’autonomia nell’esercizio della professione, dunque vale la pena dedicarvi qualche riflessione.

La coscienza morale

  • 1 Cfr. per esempio l’art. 37 del Codice di deontologia: «In caso di compromissione dello stato di co (...)

4Quando si utilizza l’espressione «coscienza morale» non si fa riferimento alla «consapevolezza» che sta alla base di ogni nostra conoscenza (come quando si dice, per esempio «prendere coscienza»), e neppure alla consapevolezza di sé, che manca quando si dorme o si sviene (e diciamo che siamo privi di coscienza)1. Si indica, invece, la coscienza morale quando si utilizzano espressioni come «libertà di coscienza», «obiezione di coscienza» o «in coscienza devo agire in questo modo», di uso comune anche nell’ambito dell’etica della professione.

5Rousseau nell’Emile così descrive la coscienza morale:

  • 2 Rousseau 1994.

Esiste dunque in fondo agli animi un principio innato di giustizia e virtù in base al quale, nonostante le nostre stesse massime, giudichiamo le azioni nostre e altrui come buone o cattive, ed è a questo principio che do il nome di coscienza. […] Per noi esistere è sentire; la nostra sensibilità è indubbiamente anteriore alla nostra intelligenza: abbiamo avuto sentimenti prima di avere idee. Qualunque sia la causa del nostro essere, essa ha provveduto alla nostra conservazione dandoci sentimenti convenienti alla nostra natura; e nessuno potrà negare che almeno questi siano innati. Tali senti-menti, in rapporto all’individuo, sono l’amore di sé, la paura del dolore, l’orrore della morte, il desiderio del benessere. Ma se è vero, e non si può dubitarne, che l’uomo è socievole per natura, o almeno è fatto per diventarlo, egli non potrà esserlo realmente se non in virtù di altri sentimenti innati relativi alla sua specie. Infatti, a voler tener conto soltanto il bisogno fisico, è fuori di dubbio che esso divide gli uomini più che avvicinarli. Ora, è proprio dal sistema morale forma-to da questo duplice rapporto verso se stessi e verso i propri simili che nasce l’impulso della coscienza.2

6Nel capitolo 1 si è citata la coscienza come uno degli «strumenti» che l’uomo ha per cogliere il significato morale delle situazioni. Là abbiamo distinto la coscienza morale dal senso morale, precisando che la coscienza giudica solo le azioni di cui si è autori e non quelle compiute da altri. In tal modo abbiamo preferito un senso più circoscritto rispetto a quello utilizzato da Rousseau nel passo appena citato. Inoltre, l’etimologia che fa risalire il termine italiano al latino cum-scientia indica come in ciascuno dei suoi significati la coscienza richiama una dimensione di conoscenza, dunque intellettuale, che nella citazione di Rousseau non è evidente. In tal senso anche la coscienza morale si presenta come una realtà individuale, ma che nello stesso tempo, come sapere, ha una pretesa veritativa sovra-individuale, oggettiva.

7La coscienza è sperimentata come una voce che incoraggia o scoraggia rispetto a ciò che l’uomo può fare, approva o disapprova ciò che ha già compiuto. Ora, la capacità di provocare la coscienza – ossia di suscitare rimorsi e senso di colpa verso ciò che si è compiuto di negativo, o un senso di soddisfazione e di pace verso ciò che si è compiuto di positivo – è una cifra specifica dei comportamenti dotati di rilevanza morale.

8La coscienza si pone allora come una voce imperiosa, un giudizio interiore che prescrive e sanziona. Ciascuno resta libero di seguire l’appello della sua coscienza. Eppure, poiché questo appello esprime la valutazione del soggetto sulla rilevanza morale delle proprie azioni, l’obbligo di seguire la coscienza è una condizione della ragionevolezza dell’azione: agire secondo coscienza significa seguire il giudizio della ragione. Chi obbedisce ciecamente a un ordine formulato da altri, per quanto l’ordine possa essere legittimo, può compiere un’azione oggettivamente giusta, ma non compie un’azione buona, perché non agisce in modo razionale e volontario, non è davvero l’autore dei suoi atti. Si può allora riformulare quanto affermato sulle condizioni che rendono un’azione buona o cattiva dal punto di vista morale, alla luce della coscienza. Infatti, l’intenzione di un’azione è buona se segue la coscienza, cattiva se la viola: dunque, per agire bene, l’uomo deve seguire la propria coscienza. Perché questa affermazione sia vera e giustificata, è necessario capirne bene il significato.

a) La coscienza come giudice individuale e universale

9Una prospettiva assai diffusa anche nella mentalità comune intende la coscienza morale come una dimensione dell’uomo frutto di imposizione esterna, interiorizzata, ma estrinseca rispetto a ciò che egli è, e quindi repressiva. Tale concezione è nata in ambito psicoanalitico ed esercita tuttora una forte influenza culturale. A essa si può obiettare che ci possono essere persone che hanno una coscienza morale di questo tipo a causa di patologie psichiche di vario genere o di una semplice immaturità della personalità. Ma l’agire in modo eterodiretto, privo di vere convinzioni personali, rispecchia uno stadio infantile che è necessario superare, perché la maturità morale implica un’adesione consapevole e autonoma al bene, in cui esso sia accolto e accettato come qualcosa che corrisponde a ciò che la persona è e vuole. Ecco allora perché la coscienza morale autentica, secondo un autore contemporaneo,

  • 3 Lorda 1998, p. 50.

è l’atto interiore più propriamente umano, dove interagiscono l’intelligenza che scopre il vero ordine e la volontà che deve amarlo. Il valore di una vita dipende da questi momenti in cui prima si valuta che cosa è opportuno fare e poi si decide.3

10La coscienza morale è espressione dell’intimità della persona, nell’insieme delle sue caratteristiche uniche e individuali. Ciascuno ha la propria coscienza, non duplicabile né comunicabile ad altri se non in minima parte, che dà unità alla persona e alle sue azioni, orientandole in un disegno coerente. Nello stesso tempo, la coscienza morale è espressione dell’universalità di ogni essere umano, perché, al di là delle caratteristiche individuali, in essa il soggetto riconosce dei beni umani che sono validi per tutti. Questa caratteristica della coscienza emerge ogni volta che si decide di fare qualcosa perché è giusto, anche se ciò richiede andare contro il proprio vantaggio immediato.

  • 4 Spaemann la descrive anche come un doppio movimento spirituale: il primo movimento conduce l’uomo (...)

11Non sempre l’uomo percepisce la voce della propria coscienza. A volte si agisce nel dubbio di non sapere che cosa sia giusto fare o senza interpellare affatto la propria coscienza, spinti dall’urgenza, dall’impulso del momento o dall’abitudine. Però questa voce esiste e sa farsi sentire persino in casi in cui qualche interesse contrario vorrebbe metterla a tacere con tutte le sue forze. L’esperienza del senso di colpa è un fenomeno che rivela questo aspetto. Ci sono persone che si pentono di qualcosa che hanno compiuto decenni prima, perché finalmente si decidono ad affrontare la propria coscienza. Ecco perché si può affermare che la coscienza è il luogo più intimo della persona, il più soggettivo, e nello stesso tempo è il luogo dove l’ordine oggettivo dei valori morali si fa presente a noi, come un imperativo. Spaemann afferma che la coscienza è il punto di vista assoluto nell’uomo, che è un essere finito4.

  • 5 Nel dibattito attuale sul diritto all’obiezione di coscienza, al quale accenneremo tra breve, talv (...)

12Una questione cruciale allora è stabilire da dove proviene questo punto di vista assoluto. Storicamente la risposta pre valente a questa domanda è stata quella di fondare la voce della coscienza in Dio. Già Socrate nel v secolo a. C. ha colto questo legame tra l’anima dell’uomo e il divino. Dall’altra parte, però, l’esperienza della coscienza morale è un dato immediato, nel quale ci imbattiamo a prescindere dalle nostre convinzioni religiose, presente in tutte le culture e descritto in modo magistrale da molti capolavori della letteratura, pensiamo alle opere di Dostoevskij, ai Promessi sposi di Manzoni, al Diario di un curato di campagna di Bernanos5.

13Sembra allora scorretto intendere la coscienza morale come un «intruso» che va eliminato appena possibile. Si tratta, invece, di una risorsa che permette di cogliere i beni moral-mente rilevanti e i doveri morali, anche quando il contesto sociale in cui agiamo è del tutto sordo a essi. È vero che dalla coscienza possono derivare esperienze spiacevoli come il rimorso e il pentimento, ma così come il dolore fisico è un utile segnale per comprendere che siamo malati, anche l’inquietudine della coscienza è un campanello d’allarme che ci può indicare che ciò che abbiamo fatto o stiamo per compiere è ingiusto. Anomalo o malato è chi prova dolore

14o sensi di colpa senza causa, così come chi non prova né dolore né senso di colpa quando ne ha motivo, ma non chi, se agisce secondo giustizia, prova soddisfazione, e se agisce ingiustamente, prova rimorso.

b) L’inviolabilità della coscienza

15Affermare che la coscienza è solo frutto dei condizionamenti esterni, è il modo migliore di delegittimarla. Ma sembra una visione troppo semplicistica. I condizionamenti contribuiscono a dare forma alla coscienza, ed è necessario prenderne atto, riflettere in che modo ci influenzano, così da rendere i giudizi della coscienza il più obiettivi possibile. La coscienza, però, non si riduce ai condizionamenti. Altrimenti, Socrate non sarebbe restato in carcere accettando la morte – e rifiutando di farsi convincere a fuggire dagli amici che lo volevano liberare –, Tommaso Moro non avrebbe rifiutato di assecondare le richieste di Enrico VIII, pagando con la decapitazione, Edith Stein avrebbe accettato di approfittare della propria condizione di religiosa cattolica per mettersi in salvo dalle retate dei nazisti, invece di condividere la sorte del popolo ebraico, al quale apparteneva, morendo ad Auschwitz.

16È esperienza comune il fatto che la maggior parte delle persone agisce e valuta il proprio comportamento morale anche alla luce di un modello etico di riferimento, che di-pende dalla sua educazione, dalla sua religione, dalla sua formazione intellettuale, oltre che dal suo vissuto personale. Ma quando tra il modello di riferimento e il giudizio della coscienza in un’azione concreta si riscontra un conflitto, è la coscienza che prevale.

17In un bel film di qualche anno fa, Le vite degli altri, questo dinamismo è rappresentato in modo esemplare. Si tratta della storia di un agente della Stasi, che negli anni appena precedenti la caduta del Muro di Berlino, viene incaricato di sorvegliare un autore di testi teatrali, per verificare la sua fedeltà al sistema. Dopo aver collocato una serie di microspie nell’appartamento del drammaturgo e alcune videocamere che controllano l’esterno dell’edificio, l’agente diventa una sorta di spettatore della vita dell’altro. Gradualmente, però, si rende conto del contrasto tra la meschinità della propria esistenza e la ricchezza di quella del sorvegliato. La sua coscienza si risveglia. Questa storia rappresenta in modo magistrale la capacità della coscienza umana di trascendere i condizionamenti e di cogliere i beni morali.

  • 6 Lorda 1998, p. 51.

18Nella coscienza ha sede la dignità dell’uomo come soggetto morale. Ecco perché esiste un divieto morale di violare la coscienza altrui. Essa esige rispetto. Quando qualcuno con azioni ingiuste viola i diritti altrui, lo stato e gli altri hanno il diritto di impedirgli di nuocere, anche se egli è convinto di seguire la propria coscienza6. Nessuno, invece ha diritto di coartare la coscienza altrui, manipolandola o plagiandola. La libertà di coscienza è tra i diritti inviolabili dell’uomo, riconosciuti dalla dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e dagli ordinamenti giuridici posteriori alla seconda guerra mondiale, tra i quali anche la costituzione italiana (artt. 2, 3, 10, 19, 21). L’articolo 18 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, per esempio afferma:

Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell’insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell’osservanza dei riti.

c) La rettitudine della coscienza

19Il fatto che la coscienza sia l’ultimo giudice delle nostre azioni e la prima fonte della nostra responsabilità rende assai rilevante la questione della validità dei suoi giudizi, del fatto che non sbagli nel valutare. Dire che la coscienza è il giudice legittimo delle proprie azioni non significa, infatti, affermare che essa è infallibile nei suoi giudizi, ma che è un organo che normalmente giudica secondo dei principi fondati e non arbitrari. Così come in ogni ordinamento si continua a ricorrere ai giudici dei tribunali, anche se talvolta sbagliano, ugualmente è ragionevole fidarsi della coscienza, anche se es-sa può errare. Presupporre che essa sia sempre e comunque inaffidabile per il solo fatto che è interiore e individuale, e quindi non possa avere nessuna voce in capitolo nei giudizi morali, è un pregiudizio confutato dall’esperienza che ciascuno ha della propria coscienza, così come dai tanti eroi che nel corso della storia hanno affrontato la morte pur di non tradire le proprie convinzioni morali più profonde.

20D’altra parte, il caso del kamikaze quindicenne che si fa saltare in aria mentre pedala sulla sua bicicletta, facendo una strage di bambini. dimostra che è possibile una coscienza erronea, che ordina di fare atti ingiusti. Ciò non priva di valore la coscienza. Semplicemente ci rivela che è necessario aggiungere un ulteriore elemento: l’uomo ha il dovere di seguire la propria coscienza e nello stesso tempo ha la responsabilità di verificare se la propria coscienza è retta, cioè se è in grado di cogliere la rilevanza morale della realtà, e dunque rispecchia il vero valore delle cose, oppure lo deforma o lo offusca.

21Come ogni giudice, anche la nostra coscienza impara a valutare, attraverso la conoscenza e l’esercizio. Affermare che la coscienza deve essere educata non è in contrapposizione con il valore assoluto dei suoi giudizi: l’obbligo di seguire la propria coscienza è vincolante tanto quanto quello di formarla bene. E in questa formazione l’aiuto degli altri è importante. Sempre Spaemann osserva che, come per il linguaggio, anche la coscienza è data all’uomo insieme alle sue capacità razionali, ma è attivata dal rapporto con altri uomini. Già i bambini hanno una capacità per discernere il bene e il male che può essere considerata innata, tuttavia tale capacità può svilupparsi e maturare con la persona, oppure atrofizzarsi e farsi dominare da istinti e pregiudizi.

22La coscienza ha il compito di segnalare all’uomo ciò che deve fare. Dopo essersi pronunciata, essa lascia comunque all’uomo la possibilità di agire o non agire secondo le sue indicazioni. Lorda ha osservato:

  • 7 Ivi, p. 80.

La coscienza interviene in ogni decisione: o impone la sua verità o viene messa a tacere e contraddetta. Nel primo caso siamo noi che agiamo, nel secondo è una parte di noi, ossia le nostre passioni, la nostra pigrizia, il timore dell’opinione altrui. Nel primo caso è la libertà che determina la nostra condotta, nel secondo è come se ci fossero dentro di noi diverse tendenze, che lottano per prevalere.7

23La coscienza morale ha un ruolo essenziale nell’ambito dell’etica della professione, infatti, si può intendere la «coscienza professionale» come quell’aspetto della coscienza morale che prende la forma di una determinata attività lavorativa. Gli aspetti etici della professione si incarnano nel professionista grazie alla coscienza professionale, che richiede una formazione per essere retta e accurata. Dagli esempi emersi nei capitoli precedenti è già evidente che il ruolo dei veri maestri è essenziale per acquisire la finezza di coscienza richiesta dalla professione medica. Dedichiamo però la seconda parte del capitolo a un aspetto specifico che riguarda la coscienza morale del medico, perché esso è al centro di un dibattito molto attuale. Si tratta della questione del diritto all’obiezione di coscienza.

L’obiezione di coscienza come diritto umano

24In generale, per «obiezione di coscienza» si intende la decisione dell’individuo di opporsi a una legge perché in contrasto con il giudizio della propria coscienza morale, a causa della quale egli «in coscienza» ritiene di non poter fare ciò che la legge prescrive. Il riconoscimento della libertà di coscienza come diritto umano fondamentale pone la questione se anche l’obiezione lo sia, e dunque in che modo possa essere tutelata dalle leggi dello stato.

25Come visto dell’articolo citato all’inizio del capitolo, il Codice di deontologia medica parla di obiezione di coscienza in un senso più generale, ossia per indicare il diritto del medico di rifiutarsi di compiere atti in contrasto con la propria coscienza professionale. Il dibattito sull’obiezione di coscienza, tuttavia, tende a limitare la questione a quegli atti che sono in contrasto con una legge dello stato perché pone l’attenzione sulla possibilità di tutelare giuridicamente chi chiede, per motivi di coscienza, di non assolvere dei doveri ai quali sarebbe tenuto per legge.

26La legislazione italiana ha introdotto l’obiezione di coscienza per consentire l’esonero dal servizio di leva, in seguito a un dibattito iniziato nel 1948, quando il primo obiettore, Pietro Pinna, fu processato per essersi rifiutato di prestare servizio militare a causa delle proprie convinzioni per la non violenza. Finché il servizio di leva era obbligatorio, agli obiettori era consentito sostituirlo con un anno di servizio civile. In ambito medico il diritto all’obiezione di coscienza è stato riconosciuto per la prima volta per la legge sull’interruzione volontaria della gravidanza (legge 194/78); è stato poi esteso alla sperimentazione sugli animali (legge 413/93), all’inseminazione artificiale e alle manipolazioni genetiche che hanno come oggetto la distruzione di embrioni umani (legge 40/04). Più recentemente è stata anche discussa la questione della possibilità di obiezione di coscienza alla legge che impone agli assistenti sociali e ai medici di denunciare gli immigrati clandestini che chiedono assistenza (2009).

  • 8 Parere del CNB del 12 luglio 2012

27Nel parere del 12 luglio 2012 dal Comitato nazionale per la bioetica, l’obiezione di coscienza è definita come la pretesa di un singolo di essere esonerato da un obbligo al quale egli sarebbe obbligato per legge, «perché egli ritiene che tale obbligo sia in contrasto con un comando proveniente dalla propria coscienza e sia inoltre lesivo di un diritto fondamentale rilevante in ambito bioetico e biogiuridico»8. Le caratteristiche dell’obiezione sono riassunte come segue:

In sintesi, i punti minimi e fondamentali che caratterizzano l’odc in esame sono: 1) il rifiuto di obbedire a una legge rilevante in campo bioetico 2) il fatto che questo rifiuto è dovuto alla volontà di non violare le proprie convinzioni morali o principi religiosi 3) il desiderio di testimoniare con il proprio comportamento l’adesione ad una certa visione del mondo 4) la richiesta (rivolta all’ordinamento giuridico) di legittimare il comportamento di disobbedienza in modo da non essere sottoposti a sanzione e quindi la necessità di ancorare l’odc a valori costituzionali che la rendano compatibile con l’obbligo di fedeltà alla Repubblica e di osservarne la legge e la Costituzione (art. 54 Cost.).

28Secondo questo significato che, lo ripetiamo, è più ristretto rispetto a quello citato dal Codice di deontologia medica, l’obiezione di coscienza si configura come una pretesa che si pone sull’intersezione tra l’ambito etico (l’imperativo della coscienza morale) e quello giuridico (il conflitto con l’obbligo di seguire le leggi dello stato), così come tra la sfera individuale (l’obiettore agisce sempre a titolo personale) e quella sociale (il suo comportamento ha un valore di testimonianza ed effetti sociali). Proprio per questo duplice carattere trasversale, parlare di diritto all’obiezione di coscienza e soprattutto rivendicarne un riconoscimento da parte della legge positiva presenta dei problemi assai complessi e incontra dei fieri oppositori.

29Nel tentativo di chiarire almeno a grandi linee i termini della questione, possiamo distinguere gli ambiti della discussione in tre livelli: (a) la definizione dei fondamenti etici all’obiezione di coscienza, che evidentemente si applicano anche al di là dell’obiezione tutelata dalla legge; (b) la questione giuridica del riconoscimento del diritto all’obiezione di coscienza da parte della legge; (c) la questione politica e sociale della sostenibilità dell’obiezione di coscienza, vale a dire della possibilità concreta di conciliare il numero di obiettori con le esigenze di rispettare la legge, da un lato, e con i disagi che la scelta degli obiettori può causare ad altri, dal’altro lato.

a) I fondamenti etici dell’obiezione di coscienza

30Il primo fondamento etico dell’obiezione di coscienza è la presenza nell’essere umano della coscienza morale. Si può anzi affermare che esiste un diritto all’obiezione di coscienza solo se la coscienza morale non si riduce a un moto emotivo senza fondamento razionale, ma è invece il tribunale interiore nel quale ciascuno giudica le proprie azioni dopo aver preso atto dei fatti e soppesato con equilibrio le loro implicazioni morali, in base a dei principi che hanno in sé una pretesa di oggettività e universalità. È questa la coscienza che sta alla base del comportamento razionale e responsabile e che costituisce la fonte inviolabile della dignità morale della persona.

31Ma l’obiezione di coscienza ha un secondo presupposto etico. Esso consiste nella volontà da parte del soggetto di difendere un bene che egli non percepisce solo come individuale, ma è comune. Non può essere motivata, in altre parole, da una mera motivazione egocentrica (ottenere un bene per sé), piuttosto richiede il riferimento ad altro da sé: il bene in gioco è percepito come giusto in se stesso, fonte di un dovere morale e quindi come un bene non solo per sé ma per tutti. Antigone ha affrontato la morte perché riteneva necessario testimoniare che il dovere di rendere onore ai morti è di origine divina, e nessuna legge umana può legittimamente negarlo. Un medico che, chiamato ad assistere il primario in sala operatoria, si rifiuta di sterilizzare una paziente senza il suo consenso, agisce spinto dalla consapevolezza di un dovere morale che vale di per sé, superiore al suo vantaggio personale o alle possibili rappresaglie da parte del suo primario. L’obiezione di coscienza non si configura come una arbitraria volontà di disobbedienza perché ha una motivazione che trascende gli interessi dell’obiettore. Nello stesso tempo, però si deve riconoscere che non esiste un’obiezione di coscienza come atto strettamente individuale. Anche se è il singolo a fare obiezione, egli agisce sempre in nome di un bene superiore, che egli considera universale e comune.

32Si può allora comprendere come, ancora prima che di un diritto morale all’obiezione, si debba parlare di un dovere morale di obiezione. Anche quando un diritto di obiezione non è espresso da una legge, è possibile che ci sia il dovere morale di fare obiezione. La testimonianza di molti personaggi della storia che hanno affrontato la morte a causa di un conflitto tra la propria coscienza e la legge, pensiamo di nuovo a Socrate e a Tommaso Moro, mostra come per essi fosse più vivo l’aspetto del dovere si seguire la propria coscienza, rispetto alla rivendicazione del diritto di obiezione. L’accento sul diritto di obiezione è logicamente e cronologicamente successivo, figlio della riflessione moderna sui diritti umani, ma è eticamente fondato solo se consegue dall’appello interiore che si impone alla coscienza come un’obbligazione morale che si è consapevoli di non poter violare senza compiere un’omissione ingiusta.

33Se però la coscienza morale è intesa come un tribunale soggettivo, arbitrario, ideologico e senza alcuna pretesa di oggettività, giustificare il diritto all’obiezione di coscienza diventa del tutto impossibile, perché il concetto stesso di coscienza è svuotato di senso. La voce della coscienza diventa un’istanza individuale e potenzialmente sovversiva di ogni norma, che pregiudica ogni etica sociale e rispetto assoluto delle leggi positive, ma è priva di ogni motivazione razionale. L’obiezione può al massimo essere invocata come espressione di principi religiosi o di altro tipo che non permettono alcuna verifica da parte di altri che non siano l’obiettore.

34Possiamo allora affermare che non è possibile affrontare davvero la questione del diritto di obiezione, se non si arriva a definire che cos’è essenzialmente la coscienza morale. E questo può essere ottenuto solo attraverso un’analisi filosofica dell’essenza della coscienza, di cui in questa sede è stato dato solo un abbozzo.

b) Pro e contro della tutela giuridica dell’obiezione di coscienza

35Il modo in cui sul piano etico si intende la coscienza influisce direttamente anche sul modo in cui sul piano giuridico si concepisce (o si rifiuta) il diritto all’obiezione di coscienza.

  • 9 D’Agostino 1992, p. 69.

36Per presentare le ragioni a favore della difesa dell’obiezione di coscienza come diritto da tutelare anche giuridicamente potremmo dire, con una sintetica espressione di Francesco D’Agostino, che «l’obiettore non ha alcun dubbio sulla validità del principio Auctoritas, non veritas facit legem, ma gliene pone accanto un altro: Veritas, non auctoritas facit jus»9. Egli in altre parole accetta l’autorità della legge, ma chiede di non obbedire alla legge che egli ritiene ingiusta.

37Chi si oppone al riconoscimento giuridico al diritto di obiezione di coscienza, avanza tra le motivazioni che (a) l’obiezione di coscienza è una legittimazione della disobbedienza civile, ossia del diritto a non rispettare le leggi di uno stato e in particolare a non svolgere un servizio pubblico al quale chi svolge certe professioni è tenuto per legge, violando così il diritto dei cittadini a ricevere quel servizio; (b) essa è illegittima perché permette di anteporre delle convinzioni personali a dei doveri d’ufficio; (c) è spesso invocata per motivi di comodo e non per motivi di coscienza, perciò dovrebbe essere legata a svantaggi tali da scoraggiare chi vi ricorre per calcoli opportunistici e da confermare chi vi si appella per serie convinzioni morali, secondo la logica che la testimonianza delle proprie idee deve valere un sacrificio. Queste tre critiche possono essere utili per impostare il proseguimento della nostra riflessione.

38L’obiezione di coscienza e il rischio dell’anarchia. La questione della tutela giuridica dell’obiezione di coscienza consiste nello stabilire se il diritto di obiezione che ogni soggetto libero possiede dal punto di vista morale, debba essere tutelato anche dall’ordinamento giuridico: ciò significa prevedere la possibilità da parte dell’individuo di muovere obiezione senza incorrere in sanzioni da parte della legge. Nelle democrazie che rispondono affermativamente, il diritto all’obiezione di coscienza è difeso come espressione del rispetto della coscienza individuale. Tale diritto è affermato (a) come garanzia del primato dei singoli sullo stato, (b) come conseguenza dell’affermazione della precedenza dei valori fondamentali sul potere di imporre leggi, ma anche (c) come tutela delle convinzioni individuali di fronte al volere della maggioranza. Come si vede, si tratta di motivazioni che non sono orientate a legittimare l’anarchia, ma al contrario intendono tutelare i cittadini da ogni deriva totalitaristica o tirannica.

39Coloro che si oppongono alla tutela giuridica dell’obiezione, avanzano come contro-argomento (da noi citato come primo) che l’obiezione andrebbe rifiutata perché legittima la violazione delle leggi. In realtà l’appello alla coscienza non può essere inteso semplicisticamente come un generico e assoluto diritto del soggetto a opporsi alle leggi. Si ricorderà che nel capitolo 6, per stabilire quali siano le fonti dell’obbligazione morale (dunque non tanto degli inviti, quanto degli obblighi e dei divieti) abbiamo distinto tra le fonti materiali, i beni moralmente rilevanti, e quelle formali, e abbiamo aggiunto che tra le fonti formali dei doveri vincolanti ci sono anche le leggi dello stato, che vincolano non solo giuridicamente, ma anche moralmente la persona. Nel parere già cita-to sull’obiezione del Comitato nazionale per la bioetica si osserva che è proprio il rispetto al sistema giuridico nel suo complesso quello che giustifica da parte del singolo la richiesta di poter muovere obiezione su qualche norma giuridica positiva particolare, in nome di convinzioni morali considerate superiori. Di per sé l’atto di obiezione di coscienza si differenzia dunque dal rifiuto della legittimità dell’autorità statale o della validità della legge dello stato.

40Come già accennato, inoltre, l’atto di obiezione ha una natura personale e individuale. Non può dunque essere confuso con la disobbedienza civile, che è un fenomeno collettivo di reazione alla legge ingiusta, con l’intenzione di ottenere una riforma. Tuttavia, è anche vero che, quando la motivazione per opporsi a una legge che si ritiene ingiusta include l’appello al bene comune, l’atto di obiezione può innescare un movimento d’opinione o una reazione collettiva a quella legge. L’atto dell’obiettore può per esempio spingere altri a prendere coscienza delle sue ragioni e a condividere la sua scelta. Questa sembra essere la preoccupazione principale di coloro che si oppongono al riconoscimento del diritto di obiezione: il pericolo che l’obiettore susciti emulazione e renda inefficace la legge.

41Ma la questione essenziale diventa allora il contenuto della legge alla quale si fa obiezione: l’obiettore è giustificato a chiedere di non sottostare a essa solo se in coscienza ritiene che la legge sia ingiusta. Chi contesta il riconoscimento giuridico del diritto di fare obiezione ritiene che il singolo non abbia il diritto di contestare la legge, se essa è frutto di un sistema democratico. Tuttavia, la difesa della legge in base al solo argomento che essa è stata votata dalla maggioranza, non è sufficiente, perché il sistema democratico non è infallibile quanto alla capacità di votare solo leggi giuste e di conseguenza è prudente che si possano dare dei meccanismi di correzione in caso di errore. Se dunque l’obiezione di coscienza non è di per sé uno strumento per riformare le leggi (dato il carattere essenzialmente individuale delle questioni di coscienza), esso però può costituire un meccanismo di tutela della società contro le leggi ingiuste, una sorta di campanello d’allarme che deve mantenere viva la riflessione sui temi eticamente più rilevanti ed eventualmente stimolare l’opinione pubblica o gli organi competenti a riformare la legge.

42Va osservato che l’opposizione all’obiezione di coscienza spesso non è fatta al diritto di obiezione come tale, ma è mi-rata contro quelle forme di obiezione che i detrattori ritengono ingiustificate perché non ne condividono la sostanza. In Italia l’obiezione di coscienza è combattuta soprattutto da chi non ammette alcuna discussione della legge 194. La decisione a questo riguardo non dovrebbe essere mossa da un’aprioristica difesa della legge, ma da una seria riflessione scientifica, etico e giuridico riguardo ai suoi contenuti, così da affrontare la loro conformità o meno con i diritti umani fondamentali.

43Per quanto riguarda il caso specifico dell’interruzione della gravidanza come problema della bioetica di inizio vita, si offrirà qualche riflessione nel capitolo 13. Va qui osservato, tuttavia, che la legge 194 già prevede la possibilità di fare obiezione. È quindi improprio affermare che l’obiettore in questo caso chiede di essere esonerato da obblighi imposti dalla legge, poiché la legge stessa già permette l’obiezione: gli obiettori semplicemente chiedono che sia loro applicata una parte della legge diversa da quella applicata ai non obiettori. Alcuni di conseguenza suggeriscono di indicare questi casi non come «obiezione di coscienza», ma come «opzione di coscienza»: si chiede allo stato di applicare per sé una parte della legge e non un’altra, per motivi di coscienza.

44Il conflitto tra il diritto di obiezione del singolo e la legge. Secondo la critica da noi citata come seconda, il diritto di obiezione andrebbe rifiutato perché fa prevalere il diritto dell’individuo a seguire ciò che la coscienza gli impone a scapito delle altre obbligazioni morali e legali alle quali egli è tenuto, per esempio perché svolge una certa professione (per esempio medico o farmacista).

45Tale problema richiede una riflessione sulla natura degli ambiti sui quali è possibile invocare l’obiezione di coscienza. Tale riflessione è richiesta, ancor prima che nell’ambito giuridico, già a livello etico e consiste nel domandarsi: quando di fronte a una legge dello stato, posso invocare il diritto a far prevalere delle convinzioni morali che giudico superiori? È sufficiente che io ritenga ingiusto pagare le tasse o guidare sul lato destro della strada per invocare l’obiezione di coscienza? Quando ho diritto ad anteporre le mie convinzioni personali, in nome di un ordine di valori superiori, a dei doveri ai quali sarei obbligato per legge?

46Ci sembra che si possano indicare quattro condizioni se-condo le quali è legittimo invocare l’obiezione di coscienza come diritto, non solo dal punto di vista morale, ma anche soggetto a tutela da parte dello stato.

47In primo luogo, la legge in questione deve riguardare un bene moralmente rilevante. La scelta di quale lato tenere durante la guida non fa parte dei beni con rilevanza morale, è una semplice convenzione. La questione delle tasse, invece, riguarda la giustizia.

48Inoltre, il bene deve avere una grande rilevanza morale, dunque riguardare un diritto umano fondamentale. Che l’aborto riguardi un bene di questo tipo, per esempio, è attesta-to dal fatto che fin dal giuramento di Ippocrate esso è stato considerato un atto proibito al medico. Anche il documento citato del Comitato nazionale per la bioetica cita come ambiti privilegiati dell’obiezione quelli che riguardano la vita umana, oltre all’aborto, la fecondazione assistita e, per i paesi in cui è legale, per l’eutanasia.

49In terzo luogo, il comportamento prescritto dalla legge deve riguardare direttamente il soggetto che fa obiezione, ossia toccare in qualche modo la sua responsabilità morale e legale. È dunque necessario distinguere chi e in che modo (per esempio direttamente o indirettamente) ha qualche responsabilità al proposito.

50Infine, l’obiezione deve tenere in conto i diritti delle altre persone coinvolte e il bene comune. Il pagamento delle tasse è motivato dall’appartenenza dell’individuo a una comunità che necessita del contributo dei membri per perseguire dei beni comuni. Evidentemente il problema è stabilire quale prelievo è equo e quando invece diventa ingiusto.

51Se consideriamo allora il livello giuridico, la questione fondamentale sta nello stabilire se ci siano delle questioni di pubblico interesse, di fronte alle quali il diritto all’obiezione di coscienza non può essere invocato, o al contrario ci siano delle azioni nelle quali è lecito pretendere di poter fare obiezione senza incorrere in sanzioni perché riguardano ambiti in cui la legge non può chiedere al cittadino di rinunciare alle proprie convinzioni profonde.

52Anche le soluzioni in ambito giuridico si basano, oltre che su motivazioni politiche, su una decisione previa riguardo alla priorità da attribuire alla coscienza individuale rispetto al dovere di rispettare le leggi dello stato o viceversa. Come si è visto, tale decisione dipende da che cosa si intende per coscienza morale. In ambito medico, inoltre, è di cruciale importanza l’insieme delle norme deontologiche che sono essenziali per la professione e abbiamo presentato a partire dai beni o scopi della medicina. L’esistenza di codici deontologici, infatti, pone delle norme vincolanti per il medico, che rappresentano la capacità di un ordine professionale di darsi degli orientamenti anche autonomamente dal diritto dello stato e che lo stato non può ignorare.

53Il documento del Comitato nazionale per la bioetica afferma che la soluzione equilibrata, dal punto di vista giuridico, dovrebbe far sì che non ci sia «né sabotaggio della legge da parte dell’obiezione di coscienza, né sabotaggio dell’obiezione di coscienza da parte della legge». Tuttavia, riguardo alla possibilità effettiva di conciliare le richieste della coscienza individuale con il rispetto della legge, ci sono due posizioni opposte. Da una parte ci sono coloro che ritengono che tra le due ci sia incompatibilità perché la coscienza individuale non può esimere il medico dal suo dovere di fronte alla legge e verso il paziente: chi non ritiene in coscienza di rispettare quanto la legge prescrive per una certa professione dovrebbe perciò evitare di scegliere quella professione. Di fronte al contrasto tra legge e coscienza, in altre parole, una necessariamente finisce per sabotare l’altra. Dall’altra parte ci sono coloro che ritengono che ci sia compatibilità tra diritto di obiezione e rispetto della legge, perciò che il medico ha sia il dovere di curare il paziente, sia il diritto di anteporre le proprie convinzioni morali alle richieste del paziente o della legge che vi contrastano in materie di grande rilevanza e la legge deve tutelare entrambi.

54Obiezione di coscienza e abuso. Alla terza obiezione, secondo la quale l’obiezione di coscienza è frequentemente la maschera dietro alla quale si celano scelte di comodo, si può osservare che il rischio di abuso è reale.

55L’abuso può essere perpetrato dall’obiettore oppure da altri, che cercano di imporre a chi in coscienza vorrebbe fare obiezione scelte contrarie alle sue convinzioni. Per quanto riguarda il primo caso, proprio perché l’obiezione riguarda l’interiorità della coscienza che è in ultima analisi inverificabile dall’esterno, è possibile appellarsi all’obiezione di coscienza senza avere convinzioni personali, ma solo per motivi opportunistici. Un tale comportamento è eticamente ingiusto, perché svuota di senso il riferimento alla coscienza morale, lo rende una finzione. Un altro caso di abuso dell’obiezione di coscienza consiste nel discriminare i non obiettori con comportamenti offensivi, sarcastici, intimidatori o ingiusti. In ambito medico, l’etica della professione proibisce di discriminare colleghi e pazienti a causa delle loro convinzioni personali.

56Dall’altra parte, è abuso dell’obiezione di coscienza anche quello di coloro che a causa della propria autorità o superiorità impongono ad altri (per esempio pazienti o sottoposti) delle scelte contrarie alle loro convinzioni personali, attraverso plagio, promesse di carriera, minacce di ritorsioni, insinuazioni sulla loro buona fede o processi all’intenzione. Questi sono attentati gravi al rispetto della coscienza individuale che, come abbiamo visto, è un diritto umano fondamentale, inviolabile.

57La legge ha tra i suoi compiti quelli di limitare i casi di abuso, tuttavia, come riconosce il documento del Comitato nazionale per la bioetica, è impossibile riuscire a evitare che tali casi si realizzino del tutto, principalmente perché il diritto ha come limite intrinseco l’impossibilità di accertare la più profonda intenzionalità degli individui, la loro intima volontà. A questo proposito, la legge può solo ricorrere a una verifica a posteriori delle intenzioni del soggetto. Per esempio, in caso di obbligo di leva, chi fa obiezione a prestare servizio militare perché contrario all’uso delle armi, perde l’esenzione se trovato in possesso di armi da fuoco. Oppure, l’obiettore nei riguardi della legge sull’interruzione volontaria di gravidanza perde il diritto all’obiezione se si scopre che ha preso parte a pratiche di questo tipo.

58Si vede allora di nuovo che l’obiezione di coscienza può essere tutelata ed esercitata correttamente solo su delle premesse etiche ben precise. Se anche la legge ha il dovere di regolamentare il diritto di obiezione, il tentativo di risolvere la questione solamente sul piano della legge è destinato a fallire perché solo chi giudica sinceramente secondo la pro-pria coscienza può appellarsi al diritto di obiezione senza abusarne e questo giudizio si attua grazie a presupposti che sono essenzialmente etici, in altre parole, all’integrità morale dell’obiettore.

c) La sostenibilità sociale dell’obiezione di coscienza

59Accanto ai fondamenti etici e alla legittimazione giuridica dell’obiezione di coscienza, un terzo ordine di problemi riguarda la conciliazione dell’esercizio del diritto di obiezione con le conseguenze politiche e sociali che il comportamento degli obiettori può avere. Se in uno stato che sta per essere invaso da un paese confinante il novanta per cento dei cittadini abili alla leva fa obiezione al servizio militare, è facile immaginare l’esito della guerra e l’annientamento di quello stato da parte dell’aggressore.

60Analogamente, in ambito bioetico si parla di «sostenibilità» dell’obiezione di coscienza: se la presenza di una percentuale alta di obiettori rende difficile garantire quegli atti medici sui quali è possibile fare obiezione, lo stato potrebbe trovarsi nella situazione di non poter rendere accessibili dei servizi che invece deve garantire per legge.

61I dati pubblicati nell’ultima parte del documento citato del Comitato nazionale per la bioetica mostrano che questa preoccupazione non è basata sulla situazione attuale del nostro paese. Per quanto riguarda l’applicazione della 194, l’alta percentuale di obiettori non si accompagna nelle varie regioni italiane a tempi più lunghi di attesa per chi richiede l’interruzione volontaria della gravidanza. Tuttavia la legge prevede di applicare dei sistemi di mobilità del personale sanitario per garantire il servizio. Alcuni hanno proposto anche di istituire dei canali mirati di reclutamento, riservati ai non obiettori, ma questa soluzione si oppone al diritto degli obiettori a essere discriminati a causa delle proprie convinzioni di coscienza, così come al diritto dei non obiettori a cambiare idea.

62Il documento del Comitato nazionale per la bioetica fa notare che se la legge è frutto di un dibattito che accoglie posizioni differenti e ha come esito soluzioni di compromesso, essa deve lasciare aperta la possibilità di obiezione anche per mettere in evidenza la problematicità delle questioni implicate. Le difficoltà pratiche non devono dunque far dimenticare che l’obiezione di coscienza si presenta laddove gli atti medici hanno una rilevanza morale di particolare peso. Per questo è importante individuare quelle soluzioni che difendono la priorità delle questioni etiche su considerazioni di ordine pragmatico che, anche se forse più urgenti, non sempre sono le più importanti.

Notes

1 Cfr. per esempio l’art. 37 del Codice di deontologia: «In caso di compromissione dello stato di coscienza, il medico deve proseguire nella terapia di sostegno vitale finché ritenuta ragionevolmente utile».

2 Rousseau 1994.

3 Lorda 1998, p. 50.

4 Spaemann la descrive anche come un doppio movimento spirituale: il primo movimento conduce l’uomo al di sopra di sé, facendogli compiere il passo dalle preferenze soggettive a ciò che è buono e giusto in se stesso. Il secondo movimento porta nuovamente l’uomo a se stesso e gli permette di decidere. Perciò «la coscienza è la presenza di un punto di vista assoluto in un essere finito; il radicamento di questo punto di vista nella sua struttura emozionale. In questo modo l’universale, l’obiettivo, l’assoluto, è già presente nel singolo uomo: per questa e per nessun’altra ragione parliamo di dignità dell’uomo» (Spaemann 1993, p. 89).

5 Nel dibattito attuale sul diritto all’obiezione di coscienza, al quale accenneremo tra breve, talvolta sembra che chi si oppone al riconoscimento giuridico dell’obiezione sia in realtà spinto dalla volontà di combattere l’idea che nell’uomo sia presente un fondamento teologico che non solo ne giustifica l’essere, ma anche ne orienti l’agire, perché si è incapaci di concepire la compatibilità tra questo radicamento e un’effettiva libertà dell’uomo.

6 Lorda 1998, p. 51.

7 Ivi, p. 80.

8 Parere del CNB del 12 luglio 2012

9 D’Agostino 1992, p. 69.

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