I cattolici e la costituzione: ruolo ed eredità del gruppo “dossettiano”
p. 126-138
Texte intégral
1. Da “architetti” verso la Costituente
1Per importanti segmenti del mondo cattolico organizzato resistenza e progettazione del futuro procedevano in parallelo. Urgeva la progettazione, perché la crisi sfociata nell’affermazione degli Stati totalitari e nello scoppio della guerra mondiale aveva radici, per così dire, nel cielo di concezioni metafisiche e antropologiche, prima ancora che in una visione o una prassi politica e giuridica. Data l’altezza della sfida e della posta in gioco, il mondo cattolico organizzato non voleva farsi trovare impreparato all’apertura della fase ricostruttiva e si rese promotore di importanti iniziative di riflessione e, appunto, di progettazione del nuovo ordine, sia entro gruppi ristretti e informali, sia nel quadro dell’associazionismo strutturato, sia in realtà immediatamente ecclesiali. Si pensi, per esempi significativi, alla stesura del cosiddetto Codice di Camaldoli (1943), alle riflessioni stimolate dai radiomessaggi natalizi di Papa Pio XII, o ancora alla XIX Settimana sociale dei cattolici d’Italia (tenutasi a Firenze, 22-28 ottobre 1945) dedicata al tema “Costituzione e costituente”1, ecc.
2Il momento costituente fu preparato con cura e di questa elaborazione beneficiò evidentemente soprattutto la Democrazia Cristiana che, tra i partiti, risultò il più attrezzato, oltre che saldamente collegato ai luoghi della riflessione. I partiti di ispirazione marxista non investirono altrettanta attenzione sul momento della progettazione giuridico-costituzionale, perché non attribuivano alla riforma dell’ordinamento in quanto tale un’importanza cruciale, reputandola sovrastrutturale rispetto alle trasformazioni dei rapporti di produzione ed economici in generale, su cui si concentravano le attese prioritarie2. Anche per i liberali, che pure non formavano un vero e proprio partito, e nemmeno volevano esserlo, la scrittura della Costituzione suscitava diffidenze perché vi vedevano un non innocuo esercizio di volontarismo e velleitarismo giuridico, destinato a incidere poco al cospetto delle leggi necessarie, rivelate dalle trasformazioni storiche. Questo orientamento scettico emerse anche durante i lavori in Assemblea Costituente negli interventi di V.E. Orlando, critico verso un certo costruttivismo giuridico dimentico della storia e inesorabilmente destinato a farvi i conti3.
3Il variegato mondo dei cattolici organizzati assunse l’impegno costituente con intento autenticamente ricostruttivo, animati da un pensiero architettonico, per usare una metafora cara a La Pira4, che doveva muovere da una visione della persona e dalla sua destinazione trascendente. L’esperienza totalitaria e la guerra erano vissute e interpretate non come accadimenti casuali o come conseguenze di dinamiche esogene e incontrollabili. Alla loro origine stavano piuttosto una questione – una vera e propria sfida – escatologica e un errore antropologico a cui occorreva porre rimedio, erigendo su diverse basi un nuovo edificio sociale, a partire da fondamenta sicure e principi retti 5. Gli accadimenti erano stati il portato storico di una concezione dell’uomo e, con essa, del diritto che avevano preparato la catastrofe6. Le basi teoretiche rivelatesi erronee erano identificate, da un lato, con la tendenza, ricondotta a una matrice hegeliana, all’ipostatizzazione di entità collettive, in primis dello Stato, fatalmente soverchianti rispetto alla dignità della persona; dall’altra, con una concezione, opposta, ma simmetricamente sbagliata, di un io-irrelato, proprio di una certa tradizione filosofica liberale. Rispetto al pensiero liberale, ancorché di un liberalismo illuministico e giusnaturalistico, assai diverso da quello professato in Italia (Croce e Orlando, tra gli altri, avevano in orrore le astrattezze illuministiche e il contrattualismo moderno), vi era il rifiuto dell’errore antropologico individualistico, proprio, ad esempio, di Rousseau, per il quale la dinamica socio-politica si riduceva a volontà di individui irrelati e astrattamente razionali7.
4Posta la fondamentalità delle cause, la crisi non poteva essere liquidata come una parentesi, alla chiusura della quale si potesse ritornare alle forme e alla logica del vecchio Stato liberale. Si imponeva una soluzione di continuità, sia perché si preparava l’immissione delle classi popolari nella vita politica, non più come masse al seguito di un capo o di un’ideologia; sia perché si intendeva superare il dogma risalente della separazione Stato-società, che era un fondamentale corollario dell’individualismo hobbesiano su cui si innestava il dispositivo dello Stato moderno, tutto risolto nella relazione esclusiva Stato-individuo. Nel dispositivo hobbesiano, i soggetti del pluralismo sociale, soprattutto quelli con pretesa di rilievo politico, costituivano una minaccia letale all’unità dello Stato e alla sua capacità di garantire pace e sicurezza. Nei primi del Novecento, all’irrompere di fenomeni di pluralismo strutturato, anche partitico, posizioni simili erano ancora espresse, ad esempio, da Carl Schmitt8.
5In questa prospettiva ricostruttiva – ab imis – si apriva un tempo di rinascita del diritto naturale. Nel secondo dopoguerra si assiste a un vigoroso recupero del linguaggio e delle categorie del giusnaturalismo. Nella Costituzione italiana si trovano tracce significative di un diritto naturale declinato in termini antropologico-personalistici, sia in disposizioni specifiche ed esplicite, come quella dell’art. 29 sulla famiglia, sia in norme di principio (l’art. 3, comma 2) che richiamano il fine, indisponibile e sussidiario, delle istituzioni repubblicane. Su un piano sovranazionale, riferimenti sono rinvenibili nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, approvata nel 1948 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, soprattutto nel preambolo e nell’art. 1.
6All’interno del mondo cattolico (in particolare nell’Azione Cattolica e nella FUCI), l’eterno ritorno del diritto naturale9 si manifestava con il recupero del pensiero tomistico sulla scena della riflessione filosofica, politica e giuridica. Lo si rimeditava nelle sue ordinate e organiche connessioni tra piani sovrannaturale, naturale e antropologico, metafisico e fisico. A differenza del giusnaturalismo moderno e illuministico, il diritto naturale tomistico conserva vivo il senso della storicità dell’ordinamento e orienta, con la forza di principi finalistici, la costruzione sociale verso appunto dei fini essenziali, ontologicamente tracciati dalla natura delle cose. La mediazione storica, anche politico-giuridica, è ineludibile e, con essa, lo sono le mutevoli forme della società, che sono i luoghi intermedi del cammino di svolgimento della persona. Con “natura”, nell’ottica aristotelico-tomistica10, si intende la meta del perfezionamento dell’essere e il diritto naturale ne traccia la direzione, ma abbisogna della prudenza e del discernimento della “legge” perché quel fine sia approssimato nelle mutevoli condizioni storiche. Questa concezione tomistica poteva essere declinata in diversi modi: in un senso più tradizionale e conservatore, nella direzione di un’aspirazione a una “riconquista” cristiana della civiltà; o, in maniera più aderente a una coraggiosa visione laica della politica e più dialogica, essa poteva fondare e accompagnare lo sforzo di mediazione (anche) dei cattolici per inverare, qui e ora, i principi finalistici11. In questa seconda versione, la rilettura maritainiana del tomismo avrebbe trovato fecondo recepimento, in particolare nel costituente G. Lazzati, componente del cosiddetto gruppo dossettiano, nella direzione di una necessaria mediazione etica dei valori cristiani12.
2. L’apporto del gruppo “dossettiano”
7Nella traduzione di questo giusnaturalismo aperto alle mediazioni storiche ed etiche, nella fase costituente spiccano le elaborazioni del gruppo dossettiano13, particolarmente audace nel coniugare i principi del tomismo, esplicitamente ripresi soprattutto nella lettura datane dal personalismo comunitario, con le esigenze della costruzione di una democrazia costituzionale autenticamente popolare e pluralista. Aggregatosi in gruppi informali in casa Padovani e in gruppi di lavoro nell’Università Cattolica, il gruppo condivideva «il giudizio sulla inevitabile auspicata fine dell’infelice esperienza fascista» e promuoveva «un programma di preparazione a una innovatrice presenza politica capace di fondere, conservando vivo il senso delle distinzioni, una vivace ispirazione cristiana con una novità di concezione dello Stato che superasse sia quella liberale-borghese cui si rifaceva sostanzialmente lo stesso fascismo, sia quella marxista-collettivista negatrice della libertà»14.
8Per Giuseppe Dossetti, pur nella innegabile rottura, vi era una continuità di fondo tra lo Stato liberale e quello fascista, colta nella perdurante immunità della sfera economica rispetto agli interventi del potere. Tale critica fu esplicitata da Dossetti in una controversa relazione al convegno dei giuristi cattolici del 1951, riferendosi all’unico diritto non compresso dagli Stati liberali e totalitari (non comunisti), cioè al «diritto della proprietà privata degli strumenti di produzione e della libera iniziativa economica»15. L’intensità di tale critica, che si traduceva nella centralità dell’attenzione del nascente ordinamento per le «attese della povera gente» e per la tutela dei lavoratori, risuonava divisiva anche all’interno del mondo cattolico.
9L’ingresso delle masse popolari nella vita politica non poteva essere risolto con il semplice allargamento del suffragio. Lo Stato liberale era intrinsecamente e strutturalmente elitario, anche per la perdurante assenza dei partiti, a lungo osteggiati se non nella forma di fluidi legami tra notabili della classe politica16. Nello Stato costituzionale del dopoguerra, questi, ormai strutturatisi, dovevano divenire veicolo di inserimento delle masse nella vita politica e perfino “autori” delle costituzioni17. Non nel senso che l’intera partecipazione politico-democratica dovesse essere consegnata al ruolo dei partiti. Proprio i “dossettiani” si sono rivelati lucidi nel cogliere precocemente i segni del limite dei partiti nel dare sostegno e strumenti adeguati alla vitalità e alla partecipazione democratica18. I canali per la partecipazione dovevano essere plurali e non riguardare unicamente la sfera immediatamente politico-istituzionale.
10Occorreva creare – o liberare – i canali e le condizioni sociali, economiche e politiche di un’effettiva partecipazione e predisporre il contesto istituzionale accogliente per un’autentica democrazia popolare e sostanziale. Rispetto allo Stato liberale questo significava il superamento, su più piani, della persistente separazione Stato–società: la democrazia non poteva essere solo di investitura, circoscritta cioè al circuito di autorizzazione della classe governante e chiusa rispetto agli apporti della partecipazione sociale. Si dovevano aprire canali di integrazione osmotica tra pluralismo sociale e sfera istituzionale, anzitutto liberando l’autonomia delle formazioni sociali. Al contempo, lo Stato non poteva più rimanere neutrale e indifferente rispetto alla conflittualità e alle disparità presenti nella sfera dei rapporti economici e del lavoro, ma doveva divenire motore di sintesi dinamica, onde consentire che anche il mercato e il lavoro divenissero luogo e occasione di partecipazione effettiva dei lavoratori alla costruzione della convivenza19. I lavoratori dovevano poter partecipare all’organizzazione economica del Paese, sia a livello di azienda, sia nella contrattazione – mediante il sindacato – delle condizioni lavorative, sia, più in grande, nella delineazione delle scelte politico-economiche del Paese; e la Costituzione andava predisponendo o riconoscendo strumenti per questi differenti livelli di partecipazione (artt. 3, c. II, 46, 39 e 99 Cost.)20. Non era quindi solo un’elevazione economica che si attendeva per il lavoro, né i rapporti di lavoro erano considerati quali avamposti per una conquista politica ulteriore: si trattava di riconoscere la piena dignità del lavoro quale luogo di svolgimento della persona e di partecipazione democratica alla costruzione della società. Più in generale, i cittadini dovevano trovare nelle formazioni sociali luoghi di partecipazione, a cominciare appunto dalla famiglia, della cui struttura patriarcale la Costituzione avviava il superamento.
11E tuttavia misura e direzioni di questo superamento del previgente modello liberale erano – e in fondo sono rimaste – ragione di contrasto tra i cattolici. In particolare, tale questione era elemento di frizione con la componente ex-popolare del partito (e del cattolicesimo organizzato) che, in parziale continuità con lo Stato liberale, esprimeva timore e perfino allarme verso un finalismo dello Stato interpretato come accrescimento del ruolo di questo, soprattutto nelle sfere sociale ed economica. Emblematica è a riguardo la critica espressa da L. Sturzo alla Costituzione. Pur in inequivocabile rottura con il passato fascista, Sturzo esprimeva un’esigenza di tipo liberale di tutela di uno spazio di indipendenza della società, ancorché finalmente riconosciuta nelle sue articolazioni plurali e non deformata da concezioni individualistiche, e anche del mercato. La critica allo statalismo, considerato eredità del fascismo e – si badi bene – colpa dell’antifascismo (anche della sinistra democristiana), era ricorrente in Sturzo, soprattutto sul piano economico, laddove egli difendeva l’utilità dell’iniziativa privata21. Il pluralismo istituzionale autonomistico, valorizzato dai Popolari, nell’appello fondativo e nei lavori costituenti, rifletteva una preminente finalità di separazione dei poteri, anziché di integrazione dei cittadini nella vita politica dello Stato22. Anche se, in Sturzo, la valorizzazione delle autonomie, oltre che su questa esigenza di tipo liberale, poggiava su una base storicistica, per la quale le Regioni non potevano costituire, come qualcuno temeva, una minaccia all’unità nazionale, ma ne avrebbero valorizzate le differenze, perfettamente coesistenti con la coscienza dell’unità stessa23.
12Rispetto a queste posizioni, i “dossettiani”, in continuità con il tomismo e oltre un certo “agostinismo”, non riconoscevano allo Stato un ruolo meramente negativo, compendiato nella responsabilità di contrastare il male, sempre possibile per il limite postlapsario della condizione umana, ma ne propugnavano un ruolo attivo, ben oltre quello che il cattolicesimo liberale (anche sturziano) era disposto a riconoscergli. Tale “nuova” funzione dello Stato era niente di meno che quella di contribuire al perfezionamento della persona. Tale ruolo attivo è evidente nella formulazione dell’art. 3, c. II, Cost. Le difficoltà per il mondo cattolico di riconoscersi sotto le insegne dell’art. 3, c. II, della Cost. sono emblematiche a riguardo.
13Poteva e può tuttora suonare ambiguo, poco prudente e perfino ingenuo, questo affidamento nelle istituzioni repubblicane. Non si deve però dimenticare che, nella concezione dei dossettiani, la finalità dello Stato (della Repubblica) era tracciata dalla destinazione ontologica della società politica (al bene comune) e in essa si esprimeva, in forme plurali e articolate, il popolo sovrano. Il finalismo dello Stato non equivaleva allo sdoganamento di indirizzi politici contingenti e divisivi, ma al riconoscimento di questa strutturale destinazione della società politica a garantire, sinteticamente, le condizioni della fioritura umana.
14Le stesse autonomie territoriali non sono quindi riconosciute, come sospettavano i comunisti, come strumenti utili a estenuare e diluire la forza trasformativa dello Stato, ma in quanto canali privilegiati di immissione e di manifestazione dell’energia partecipativa dei cittadini e, pertanto, di diffusione della democrazia sostanziale nelle diverse sfere del vivere associato. Autonomie sociali e istituzionali sono i luoghi di una democrazia che mira a permeare i rapporti sociali ed economici e che, ciò nondimeno, è impegnata in un progetto di trasformazione emancipativa che rimuova da quegli stessi luoghi le cristallizzazioni inibenti del potere e le forme degradanti del condizionamento eteronomo, anche privato.
15In questo preciso senso, i dossettiani sono espressione di un cattolicesimo democratico che è forza di discontinuità rispetto alla tradizionale prudenza e strumentalità di approccio all’azione statale. Anche nella direzione del superamento di un persistente approccio cattolico di tipo corporativistico-organicistico alla questione sociale. Soprattutto in Dossetti, il conflitto socio-economico era pienamente riconosciuto e assunto in capo allo Stato, con un ruolo non neutrale24. Il finalismo dello Stato implicava, come si è ricordato, un compito di sintesi dinamica, non un mero riconoscimento neutrale dei rapporti fattuali e tradizionali di potere, a cominciare da quelli presenti nella struttura famigliare25. Nella società e nel mercato l’azione dello Stato doveva promuovere una dinamica trasformativa: non mera recognitio delle forme esistenti del rapporto sociale ed economico, ma conformatio.
16«Fare la società» è un’espressione eloquente e fraintendibile usata da Dossetti26. L’espressione, certo ambigua e per questo forse infelice, attirava e attira tutt’ora ostilità o, nella migliore delle ipotesi, resistenze e incomprensione. Eppure si tratta di una formulazione non diversa, nel suo senso profondo, dall’essenza del principio di sussidiarietà, pure implicitamente richiamato da Dossetti in Assemblea Costituente e proposto come base del nuovo Stato costituzionale (nel celebre o.d.g. presentato alla I Sottocommissione il 9.9.46). Il principio di sussidiarietà, caro alla dottrina sociale della Chiesa (e anche al cattolicesimo liberale), veniva – su spinta proprio dei dossettiani – pienamente, ancorché implicitamente, recepito in Costituzione, ad esempio nell’autonomia riconosciuta alle formazioni sociali per il compito – loro proprio – di accompagnare lo svolgimento della persona umana, in coordinamento con la finalità complessiva della Repubblica di rimozione degli ostacoli al “pieno sviluppo” della stessa. Il riconoscimento (recognitio) implica il recepimento di un’anteriorità che non è però passivo e descrittivo. Non si limita cioè a fotografare l’esistente. Né potrebbe farlo perché non sempre e non automaticamente i rapporti sociali, perfino quelli famigliari, sono luoghi di rispetto e di promozione dell’umano. Il riconoscimento opera a vantaggio di quella forma del rapporto sociale che incorpori i principi di libertà, eguaglianza e partecipazione la cui realizzazione è la finalità complessiva della Repubblica. La conformazione (conformatio) dell’ordinamento serve proprio a dare ai rapporti sociali la veste idonea a farne luoghi di svolgimento dell’umano.
3. Eredità e criticità del “dossettismo” nelle trasformazioni della democrazia costituzionale
17Qual è l’eredità di questa impostazione che i “dossettiani” hanno contribuito a immettere nel testo costituzionale? Si può affermare che l’oblio di quella impostazione – e dei suoi stessi interpreti – corrisponda all’allontanamento dai tratti più originali e trasformativi della Costituzione. E, d’altra parte, i principali punti di crisi si sono rivelati proprio quelli (su tutti l’assetto bicamerale del Parlamento) in cui quell’apporto non è riuscito a incidere. Del tutto negletto e irriconoscibile sembra il progetto di democrazia sostanziale (del lavoro) di integrazione delle masse nella vita politica, secondo i principi personalistico e di sussidiarietà. E tuttavia non sembra invecchiato l’ideale, bensì si sono deteriorate le condizioni politico-istituzionali del suo inveramento, tanto da aver reso quasi occluso quell’orizzonte.
18Il disegno costituzionale esige la valorizzazione delle forme e delle espressioni del pluralismo sociale ed istituzionale del popolo sovrano. La concezione del popolo, concreto e articolato pluralisticamente, lontano da ogni riduzione a volontà singolare idolatrica, è il portato più innovativo della nostra Costituzione e ciò nondimeno tutt’altro che acquisito, anche concettualmente27. La tentazione ricorrente resta quella – anche in nome di una malintesa democrazia – di identificare il popolo con una volontà (e una corrispondente decisione) semplificata. Le riforme che sono state affacciate, pur con soluzioni antitetiche – dalla democrazia diretta al presidenzialismo o anche al cosiddetto premierato – vanno in fondo nella comune direzione di accentuare questa tendenza semplificatoria. Il ruolo fondamentale delle autonomie sociali e territoriali resta, in questi progetti di riforma, marginale e quasi accessorio. Un po’ paradossalmente, in questa operazione di riduzione del popolo a un volere, i cosiddetti “populisti” si incontrano con i loro oppositori. Gli uni e gli altri si ritrovano nel punto dell’immaginazione idolatrica di un popolo che si esprime con una volontà (e una decisione) singolare, riassunta da un rappresentante sintetico (nel presidenzialismo) o a valle di processi di democrazia diretta.
19Una qualificante novità costituzionale risiede invece proprio nella concezione del popolo la cui unità, di tipo federale, prende forma nella convivenza e cooperazione di parti plurali e si esprime nelle diverse forme della partecipazione, individuale e aggregata, sociale economica e politica. Sono queste le forme (al plurale, appunto) e i limiti (di ognuna di queste forme in rapporto alle altre) della sovranità popolare che la Costituzione garantisce (art. 1), apre e delimita affinché sia preservata la natura articolata e plurale del popolo medesimo. La funzione della Costituzione – e poi delle leggi che vi danno attuazione – è sancire il patto di questa coesistenza e creare lo spazio della cooperazione di queste espressioni plurali.
20Le criticità, irrisolte e anzi acutizzatesi negli anni, stanno nelle vie di connessione tra le forme mutevoli del legame sociale e l’assetto istituzionale, compromesse anzitutto dalla strozzatura causata da partiti non democratici e abbarbicati alla sfera del potere. Rispetto alla progettazione dei dossettiani, gli anni trascorsi e gli eventi succedutisi potrebbero consigliare un ripensamento critico in relazione al ruolo dello Stato. Non mancava certo la consapevolezza delle esigenti condizioni di fedeltà delle istituzioni al loro ruolo, se è vero che Dossetti parlava della funzione politica alla stregua di un ruolo “sacerdotale”28, ma, forse per sottovalutazione della pericolosità intrinseca della dimensione di potere e per la necessità di un’energica trasformazione socio-economica, peraltro orientata e “moderata” dall’influenza nord-americana, quel ruolo della Repubblica poteva aprire a interpretazioni equivoche e risolversi praticamente in deleteri meccanismi di delega (e di professionalizzazione della politica). In questo senso, si può prospettare un recupero della dimensione liberale e un avvicinamento alle posizioni sturziane, nella direzione della valorizzazione delle autonomie, sociali e territoriali, come luoghi di diffusione della democrazia e quindi anche di delimitazione del potere. La ricerca di una democraticità sostanziale, secondo il “piano” costituzionale, esige che si accentui il ruolo “capacitante” delle istituzioni e si rafforzino gli strumenti della limitazione-condivisione del potere.
21A monte, però, l’elemento critico rispetto al disegno costituente è indubbiamente rappresentato dal contesto politico-economico internazionale, posto che il progetto dossettiano avrebbe richiesto una originale collocazione dell’Italia e dell’Europa nel concerto delle potenze, allora segnato dalla divisione in blocchi. Si può dire che l’attuazione del progetto costituzionale sia stata frenata, se non impedita, da vicende, ancora poco limpide, che avevano in equilibri o in egemonie internazionali la loro sorgente. E oggi forse ancora di più la democraticità interna e lo spazio di un autonomo indirizzo politico sono profondamente corrosi a vantaggio non di istituzioni sovranazionali aperte ad un’autentica partecipazione popolare, ma a espressioni di un’eteronomia politica, o anche tecno-economica, che mortificano la partecipazione stessa o la confinano entro interstizi angusti29. Se si ha consapevolezza di queste influenze, si comprende come non possa oggi aprirsi un sincero discorso sulle riforme costituzionali che non prenda le mosse proprio da questo scenario e dalla necessità di ricostruire un ordine internazionale in cui i popoli tornino ad esprimere bisogni e a orientare le trasformazioni.
Notes de bas de page
1I cui atti sono stati ripubblicati in N. Antonetti - U. De Siervo - F. Malgeri (a cura di), I cattolici democratici e la Costituzione, II, Bologna, il Mulino, 1998, p. 517 ss.
2Cfr. G.U. Rescigno, Costituzione italiana e Stato borghese, Roma, Savelli, 1975, p. 118; E. Ripepe, Alla ricerca della concezione marxista del diritto, Torino, Giappichelli, 1987, p. 231 s.
3Si v. l’intervento del 22 dicembre del 1947 sulla votazione finale in Costituente: «La verità è che qui sono venute di fronte due diverse maniere di concepire l’intervento del legislatore nel fissare l’ordinamento giuridico di un popolo. […] Da un lato, si ha l’imposizione di una regola attraverso una volontà consapevole: io comando — dice il legislatore, soprattutto se è dell’ordine costituzionale —, questa mia volontà io la esamino, la concreto diligentemente, me ne rendo conto, metto dalla mia parte tutte le ragioni per cui si possa presumere che si legifera bene; ma, dopo tutto, questa è la mia volontà. Una tale tendenza è antica quanto l’uomo, ed i primi legislatori la loro volontà la fecero passare addirittura per quella di Dio. Dall’altro lato, invece, il diritto viene concepito non come una imposizione dall’esterno, ma come una qualche cosa di organico, che si sviluppa da sé: pianta, che mette nella terra le sue profonde radici, che alimenta il suo tronco, i suoi rami, le sue foglie, anche le più alte, raccogliendo dall’aria, dalla luce, dalla profondità dell’humus le ragioni della sua esistenza. […] Io ho sempre seguito la seconda di queste concezioni, donde il dissenso abbastanza profondo con l’altra parte. […] E, difatti, è quella stessa forza spontanea, quella forza organica, direi, in certo senso naturale, da cui dipende lo sviluppo delle istituzioni, che opera, se occorre, anche indipendentemente da un testo scritto e lo viene adattando a quelli che sono i veri bisogni storici».
4G. La Pira, Architettura di uno Stato democratico, Roma, Servire, s.d.
5Cfr. Il valore della Resistenza: discorsi del prof. Giorgio La Pira sindaco di Firenze in occasione del Congresso internazionale contro la riorganizzazione del fascismo in Europa: Firenze, 11 e 13 ottobre 1963, Firenze, Giuntina, 1964, pp. 5-6. G. La Pira, Principi, a cura di A. Scivoletto, Firenze, Philosophia, 1955.
6G. Capograssi, Il diritto dopo la catastrofe, in «Jus», 1950, 1, p. 177 ss.
7G. La Pira, Premesse alla politica, Firenze, Libreria ed. Fiorentina, 1945, p. 130.
8C. Schmitt, Il custode della costituzione, tr. it., Milano, Giuffré, 1981, p. 123 ss.
9Secondo l’espressione di H. Rommen, L’eterno ritorno del diritto naturale, tr. it., Roma, Studium, 1965.
10Cfr. E. Berti, La legge naturale come fondamento dei diritti dell’uomo, in «Verifiche», 1980, 1-2, p. 134.
11Si v. R. Ruffilli, La formazione del progetto democristiano nella società italiana dopo il Fascismo, in G. Rossini (a cura di), Democrazia cristiana e Costituente nella società del dopoguerra, I, Roma, Cinque Lune, 1980, p. 62.
12G. Lazzati, Pensare politicamente. I. Il tempo dell’azione politica. Dal centrismo al centrosinistra, Roma, AVE, 1988.
13Sulla cui genesi e posizione, si v. P. Pombeni, Il gruppo dossettiano e la fondazione della democrazia italiana (1938-1948), Bologna, il Mulino, 1979; rinvio anche, per gli influssi sulla Costituzione, a F. Pizzolato, Finalismo dello Stato e sistema dei diritti nella Costituzione italiana, Milano, Vita e Pensiero, 1999, p. 54 ss.
14A. Michieli, Uno Stato «nuovo», finalistico e pluralistico. Giuseppe Dossetti e l’Università Cattolica tra fascismo e democrazia, in «Jus», 2021, 2, pp. 352-353.
15G. Dossetti, «Non abbiate paura dello Stato!». Funzioni e ordinamento dello Stato moderno. La relazione del 1951: testo e contesto, a cura di E. Balboni, Milano, Vita e Pensiero, 2014, p. 20.
16C. Schmitt, Il custode della costituzione, cit., p. 130 ss.; H. Triepel, La Costituzione dello Stato e i partiti politici, tr. it., Napoli, Editoriale Scientifica, 2015, pp. 9 e 17.
17Cfr. M. Fioravanti, Costituzione e popolo sovrano. La Costituzione italiana nella storia del costituzionalismo moderno, Bologna, il Mulino, 1998, p. 74 ss.
18Si allude soprattutto alle posizioni di Mortati e La Pira. Cfr. F. Pizzolato - V. Satta, I Consigli regionali dell’economia e del lavoro: fondamenti costituzionali e percorsi d’attuazione, in C. Buzzacchi - F. Pizzolato - V. Satta, Regioni e strumenti di governance dell’economia. Le trasformazioni degli organi ausiliari, Milano, Giuffré, 2007, pp. 4-6.
19A. Michieli, Uno Stato «nuovo», cit., p. 357.
20Sul punto si rinvia ora ad A. Michieli, Contributo allo studio dei profili costituzionali della partecipazione economica, Torino, Giappichelli, 2022.
21L. Sturzo, Le colpe dell’antifascismo, in «Il Popolo», 19.1.47; Id., Uno Stato sempre più invadente, in «Il Giornale d’Italia», 27.3.1955.
22«A uno Stato accentratore tendente a limitare e regolare ogni potere organico e ogni attività civica e individuale, vogliamo sul terreno costituzionale sostituire uno Stato veramente popolare, che riconosca i limiti delle sue attività, che rispetti i nuclei e gli organismi naturali – la famiglia, le classi, i Comuni – che rispetti la personalità individuale e incoraggi le iniziative private» (Appello a tutti gli uomini liberi e forti). Cfr. sul tema F. Felice, I limiti del popolo. Democrazia e autorità politica nel pensiero di Luigi Sturzo, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2020.
23L. Sturzo, La Regione della Nazione, in N. Antonetti - U. De Siervo - F. Malgeri (a cura di), I cattolici democratici e la Costituzione, cit., III, p. 1178: «Non sono le leggi proprie e i propri statuti che creano i distacchi dolorosi […], sì bene i maltrattamenti che in nome dello stato vengono inferti alle popolazioni, che per storia, per tradizione, per eventi eccezionali, credono di rivendicare una loro personalità e di volere rispettati i propri privilegi».
24In Sturzo è ancora nettamente prevalente il richiamo alla collaborazione tra le classi. Si v. ad es., L. Sturzo, Autogoverno e suoi limiti. Note sulla democrazia, in I cattolici democratici, cit., II, p. 792. Sulla visione di Dossetti, si rinvia a V. Perego, Il nodo organicismo/pluralismo nel pensiero politico dei cattolici, in Le idee costituzionali della Resistenza, Roma, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 1997, p. 160 ss.
25Cfr. A. Michieli, Uno Stato «nuovo», cit., p. 380.
26Per riferimenti e significati rinvio a F. Pizzolato, Fare la società: fraintendimenti e attualità di una formula dossettiana, in C. Buzzacchi - M. Massa (a cura di), Non abbiate paura delle autonomie. Scritti per Enzo Balboni, Milano, Vita e Pensiero, 2022, pp. 251-260.
27Rinvio a F. Pizzolato, I sentieri costituzionali della democrazia, Roma, Carocci, 2019.
28G. Dossetti, «Non abbiate paura dello Stato!», cit., pp. 219-220.
29Sullo svuotamento della democrazia si v. il pamphlet polemico di L. Canfora, La democrazia dei signori, Roma-Bari, Laterza, 2022.
Auteur
Professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico presso il Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario dell’Università degli Studi di Padova. Insegna Dottrina dello Stato presso l’Università Cattolica di Milano. I suoi più recenti lavori monografici sono: I sentieri costituzionali della democrazia (Carocci, 2020); Resistenza Conflitto Partecipazione. Vitalità democratica e forme istituzionali (Vita e Pensiero, 2023).
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
Il campo religioso
Con due esercizi
Pierre Bourdieu Roberto Alciati et Emiliano R. Urciuoli (éd.) Roberto Alciati (trad.)
2012
Itinerari mediterranei fra IV e IX secolo. Città-capitale e Deserto-monastico
Atti del convegno (Genova, 11-12-13 novembre 2010)
Beatrice Astrua (dir.)
2013
Le porte dell’anno: cerimonie stagionali e mascherate animali
Enrico Comba et Margherita Amateis
2019
Culture della persona: itinerari di ricerca tra semiotica, filosofia e scienze umane
Jenny Ponzo et Gabriele Vissio (dir.)
2021
Religioni e complessità
L'antropologia di Enrico Comba e i Nativi nordamericani
Accursio Graffeo
2022