Contratto o rivoluzione!
| , ,Gli effetti giuridici dell’Autunno caldo
Dallo Statuto dei lavoratori al diritto del lavoro vigente
Texte intégral
Introduzione1
- 1 Gli autori ringraziano Francisco Leiva (brillante studente della Facoltà di Giurisprudenza presso (...)
1La stagione dell’Autunno caldo ha portato a grandi conquiste sociali nel campo del diritto del lavoro. Dopo una serie di rivendicazioni sociali e sindacali, ha visto la luce lo Statuto dei Lavoratori nel 1970 e, in seguito, nel 1973 è stata introdotta una forma più energica e rapida di soluzione delle controversie in materia di lavoro.
2Queste due fondamentali innovazioni normative hanno permesso ai lavoratori di avere, almeno parzialmente, alcune di quelle tutele giuridiche necessarie ed indispensabili, dirette a riequilibrare la disparità intercorrente tra datore di lavoro e lavoratore.
3In una prima parte della relazione, ricorderemo alcune nozioni essenziali di diritto del lavoro, trattando anche delle principali disposizioni costituzionali in materia, per poi giungere all’analisi del clima politico e sociale che ha fatto da sfondo all’elaborazione dello Statuto.
- 2 Marco Biagi è stato un giuslavorista e accademico italiano, principale promotore di una riforma de (...)
4In una seconda parte, ripercorreremo il lento ed inesorabile processo di smantellamento delle garanzie e dei diritti dei lavoratori, che inizia soprattutto negli anni ’90 del secolo scorso, con la riforma Treu, passa per la c.d. legge Biagi2 e culmina nell’elaborazione del Jobs Act del Governo Renzi.
5Ripercorreremo, quindi, le tappe che dal 1997 ad oggi hanno progressivamente ridotto le tutele dei lavoratori, mettendone in luce il diverso sfondo ideologico rispetto alla legislazione degli anni ’70.
6Infine, nella parte conclusiva della relazione, rivolgeremo lo sguardo al futuro, per indagare quali possano essere le misure da adottare in una società digitale che, grazie all’uso dei robot e dell’intelligenza artificiale, avrà sempre meno bisogno dei lavoratori tradizionali e in cui sarà, di fatto, impossibile garantire l’obiettivo della piena occupazione.
Il diritto del lavoro: dalle origini allo Statuto dei lavoratori
- 3 Lodovico Barassi (Milano, 1873-1961) è stato professore di diritto civile e diritto del lavoro in (...)
7Come noto, il diritto del lavoro, inteso come disciplina giuridica a sé stante è relativamente recente. Inteso come disciplina autonoma di studio, fondata sulla consapevolezza della sostanziale disparità della posizione tra datore di lavoro e lavoratore, il diritto del lavoro nasce ufficialmente con la pubblicazione della monografia del giurista Ludovico Barassi nel 1901, intitolata Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano3. Oggi questa disciplina è composta da tre ripartizioni: il rapporto individuale di lavoro subordinato; diritto sindacale; previdenza sociale.
8Sempre rispetto alla giovane età del diritto del lavoro, se comparato con il diritto civile nato all’epoca dei romani, giova ricordare che, nel codice civile italiano del 1865, come anche nel codice civile francese del 1804, veniva trascurata del tutto la materia lavoristica.
- 4 In pratica, dal punto di vista giuridico non sussisteva nessuna differenza formale e sostanziale t (...)
9Ancora nel secolo XIX, il padrone e l’operaio erano considerati allo stesso livello e il contratto di locazione di opera e di industria, con il quale una persona metteva la propria opera all’altrui servizio, era considerato alla stregua di un comune contratto, di vendita, locazione, ecc4. In pratica, le parti contrattuali del padrone e dell’operaio, pur nella loro sostanziale disuguaglianza, erano, artificialmente, poste sullo stesso piano.
- 5 Sul punto si vedano E. Ghera, A. Garilli, D. Garofalo, Diritto del lavoro, Giappichelli, Torino 20 (...)
10È con il sorgere della questione sociale di fine ’800 che ci si pone il problema della necessità di introdurre delle norme speciali a tutela dei diritti dei lavoratori5 prendendo atto della sostanziale disuguaglianza delle parti del contratto di lavoro: da un lato, il datore di lavoro; dall’altro lato, il lavoratore, posto in una situazione di debolezza e inferiorità, dal momento in cui il salario è il suo principale mezzo di sussistenza. Inizia ad essere introdotta la cosiddetta legislazione protezionista.
11Ricordiamo che la prima legislazione sociale è di inizio Novecento. Si tratta di una tutela minimale, destinata a proteggere soprattutto quelle che venivano chiamate le mezze forze di lavoro (donne e minori), con la legge n. 242/1902 e la legge n. 489/1907. Nel 1923, una prima regolamentazione legislativa fissa in otto ore la durata della giornata lavorativa, per un massimo settimanale di quarantotto, tenendo conto del giorno libero. Questo limite ha subito in seguito un ulteriore abbassamento a quaranta ore, fatte salve le specifiche previsioni a tutela di alcune categorie di lavoratori, come i minori e le madri lavoratrici. Nello specifico si tratta del Regio decreto legge n. 692/1923 poi convertito in legge n. 473/1925.
- 6 Vedasi R. Del punta, Diritto del lavoro, Giuffré, Milano 2020, pp. 139-154, nonché R. Pessi, Lezio (...)
- 7 L’abbreviazione “Cost.” si usa per riferirsi agli articoli della Costituzione Italiana.
12È soprattutto la Costituzione repubblicana a dare una svolta quanto all’elaborazione di una disciplina lavoristica organica e di effettiva tutela per i lavoratori6. La parte della Costituzione italiana relativa ai rapporti economici (Titolo III), c.d. Costituzione Economica, contiene le disposizioni (artt. da 35 a 47 Cost.7) più innovative di tutte la Carta Costituzionale e che hanno risentito maggiormente dello scontro ideologico e del successivo compromesso tra partiti di sinistra e forze cattolico-liberali all’interno dell’Assemblea Costituente. Oltre agli articoli 1 e 4 Cost., il riferimento va subito al principio della tutela del lavoro, che la Repubblica assume come suo compito fondamentale (art. 35 Cost.); al principio di retribuzione proporzionata e sufficiente (art. 36 Cost.); al diritto irrinunciabile del lavoratore al riposo settimanale e alle ferie annuali retribuite (art. 36, comma 3 Cost.); al principio di eguaglianza di diritti tra lavoratori e lavoratrici (art. 37 Cost); al principio della parità di retribuzione per i lavoratori minori e all’esigenza di una tutela specifica a protezione del lavoro minorile (art; 37, comma 3 Cost.); il diritto al mantenimento e all’assistenza sociale (art. 38 Cost.); il diritto ad ogni forma di previdenza sociale da parte dei lavoratori (art. 38, comma 2, Cost.).
13In particolare, l’articolo 35 della Costituzione svolge una funzione programmatica, collegandosi al primo comma dell’art. 1 e all’art. 4. Esso getta infatti le basi per una dettagliata regolamentazione giuridica posta a tutela del lavoratore, in particolare a tutela del lavoratore subordinato.
14La norma contenuta nell’art. 36 della Costituzione, ritenuta dalla giurisprudenza norma immediatamente precettiva e cogente, individua i fondamentali diritti del lavoratore: il diritto ad una retribuzione sufficiente e proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto (comma 1), il diritto del lavoratore ad una durata massima della giornata lavorativa, determinata in base alla legge (comma 2) per la salvaguardia della sua integrità psico-fisica dal pericolo di eccessivi carichi di affaticamento, ed infine il diritto irrinunciabile al riposo settimanale e ad un periodo di ferie retribuite (comma 3).
15La retribuzione dell’attività lavorativa costituisce un’insostituibile fonte di sostentamento per il lavoratore e per la sua famiglia. Il principio per il quale la retribuzione deve essere proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto costituisce, pertanto, un imprescindibile criterio di giustizia, e ciò anche e soprattutto da un punto di vista economico. Il costituente si è però spinto oltre il semplice sostentamento, prevedendo più precisamente che attraverso un’equa retribuzione debba essere garantita la qualità della vita, determinata da un’esistenza libera e dignitosa. Grazie alla presenza nel nostro ordinamento di una norma di questo tenore, peraltro di livello costituzionale, è stata bandita dal sistema ogni forma di sfruttamento ai danni del lavoratore, e ciò al fine di prevenire e vietare quanto verificatosi in epoche passate. Il lavoro diviene uno strumento di promozione sociale e umana del lavoratore. Il primo comma dell’articolo 36 della Costituzione, con particolare riferimento alla portata del principio di giusta retribuzione, è stato altresì utilizzato dai giudici di legittimità come parametro al fine di estendere l’efficacia dei contratti collettivi di lavoro, stipulati dalle Confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, in favore di tutti i lavoratori ed in particolare di quelli non iscritti ai sindacati firmatari del relativo contratto.
16Anche l’art. 38 Cost. riveste un’importanza particolare all’interno del nostro sistema costituzionale, e la sua importanza è legata all’introduzione di un diritto all’assistenza e alla previdenza sociale garantito in favore di tutti i lavoratori. A tale forma di garanzia, corrisponde, sul versante opposto, un dovere da parte dello Stato di assicurare un sostentamento in favore di tutti gli inabili al lavoro, indipendentemente dalla causa all’origine della loro inabilità (vecchiaia, malattia, infortunio, minorazione fisica), e che siano sprovvisti dei necessari mezzi di sussistenza. Il doveroso intervento dello Stato si realizza attraverso due forme principali di garanzia: l’assistenza sociale, riservata in favore di tutti i cittadini che non siano in grado di svolgere un’attività lavorativa e che al contempo siano privi di mezzi minimi di sussistenza; la previdenza sociale, destinata ai lavoratori temporaneamente inabili all’attività – per infortunio, malattia o disoccupazione involontaria – o costretti alla definitiva cessazione del loro rapporto di lavoro per invalidità o vecchiaia. In tutti questi casi, il sostegno pubblico si concretizza nell’erogazione di pensioni, contributi o di altre provvidenze da parte di appositi enti (Inps, Inpdap, Inail).
- 8 Vedere R. Del Punta, Diritto del lavoro cit., pp. 67-71, e anche R. Pessi, Lezioni di diritto del (...)
17Negli anni ’60 del secolo scorso prosegue il cammino in direzione dell’aumento delle tutele del lavoratore8. A questi fini, giova ricordare soprattutto la legge n. 604 del 1966 che supera il principio della libera recedibilità dal contratto di lavoro, per quanto riguarda il lato del datore di lavoro. Posto fine al licenziamento libero, questo deve essere sorretto da adeguata giustificazione, da una giusta causa o da un giustificato motivo.
- 9 Tra le principali novità introdotte con lo Statuto possiamo ricordare l’art. 18, che introduceva l (...)
- 10 Gino Giugni venne chiamato alla presidenza della commissione incaricata di stendere la bozza dello (...)
18Grazie alle spinte sociali, verificatesi durante il cosiddetto Autunno caldo, giungiamo all’approvazione di una delle più esaustive e garantistiche discipline in materia lavoristica, ossia lo Statuto dei Lavoratori, di cui alla legge n. 300 del 19709. In realtà, l’idea di introdurre uno Statuto a favore dei lavoratori già veniva caldeggiata negli anni ’50, essendo stata preannunciata nel 1952 dal sindacalista CGIL Giuseppe di Vittorio. Negli anni ’60, tale idea venne ripresa da Giacomo Brodolini, sindacalista socialista e Ministro del Lavoro, e, a causa della prematura scomparsa di quest’ultimo, venne ultimata grazie al lavoro in Parlamento del sindacalista democristiano Carlo Donat-Cattin. Mentre, come noto, sappiamo che il padre dello Statuto fu il professor Gino Giugni10, di orientamento socialista, che procedette alla scrittura delle disposizioni in esso contenute.
- 11 Vedasi G. Santoro-Passarelli, Diritto dei lavori e dell’occupazione, Giappichelli, Torino 2020, pp (...)
19Ciò detto, ricordiamo che gli assi portanti dello Statuto sono due11.
20Abbiamo una parte garantistica, data da un ampliamento e rafforzamento dei diritti individuali del lavoratore: diritto di manifestazione del pensiero, divieti di controlli occulti, divieto di indagini sulle opinioni, diritti di difesa nell’ambito delle procedure disciplinati, tutela reale del posto di lavoro e non solo risarcitoria, attraverso la reintegrazione del lavoratore all’interno dell’impresa nel caso di licenziamento illegittimo (art. 18), quella che si chiama la tutela reale del posto di lavoro.
21Poi abbiamo anche una parte promozionale e di sostegno alla tutela dei diritti sindacali, che permette ai sindacati di entrare nei luoghi di lavoro, a cui sono collegati anche diritti individuali, tra cui: il divieto di discriminazione per ragioni sindacali, la tutela dei rappresentanti sindacali contro i trasferimenti, la predisposizione di un procedimento processuale speciale per la repressione di una condotta antisindacale (art. 28).
- 12 R. Pessi, Lezioni di diritto del lavoro cit., pp. 474-487.
- 13 I poteri istruttori del giudice sono finalizzati alla verifica della veridicità dei fatti affermat (...)
22Da segnalare anche un importante intervento normativo nel periodo successivo all’Autunno caldo, ossia la legge n. 533/1973, che ha modificato l’intero Titolo IV del codice di procedura civile dedicato alle controversie in materia di lavoro, introducendo una tutela giurisdizionale rafforzata e speciale rispetto al processo ordinario12. I caratteri principali del processo del lavoro possono essere individuati, innanzitutto, in quello dell’oralità: infatti solo gli atti introduttivi devono essere redatti per iscritto. Poi vi sono i caratteri dell’immediatezza del processo, i cui termini sono abbreviati rispetto al rito ordinario, e della concentrazione degli atti processuali, in modo da costringere le parti fin dagli atti iniziali ad assumere difese precise e ad indicare tutti i mezzi di prova di cui intendono avvalersi. Infine, si ricorda che il processo del lavoro si caratterizza per un ampliamento dei poteri istruttori del giudice rispetto al rito ordinario13. Come emerge chiaramente da quanto detto, la legge n. 533/1973 ha inteso introdurre una procedura che si differenzia da quella ordinaria per snellezza e semplicità, nonché per la gratuità del giudizio. All’introduzione di una disciplina processuale garantista in materia lavoristica, seguì anche un atteggiamento favorevole della magistratura con i “pretori d’assalto”, giudici giovani con una particolare attenzione ai diritti dei lavoratori subordinati.
Il declino del garantismo nel diritto del lavoro
23Il periodo a cavallo tra gli anni ’60 e ’70 costituisce un’esperienza unica che, purtroppo, non si ripeterà nella storia italiana.
- 14 La crisi petrolifera iniziò nel 1973, dopo l’aumento dei prezzi del petrolio da parte dell’OPEC, i (...)
- 15 Trattasi di interventi mirati a gestire il crescente problema della disoccupazione. Vedasi, tra le (...)
24Già nel 1975 inizia l’inversione di tendenza, le cui origini si individuano nella crisi petrolifera14, e vengono introdotte le prime disposizioni sulla chiamata legislazione di emergenza15. Nasce quello che verrà definito come “diritto del lavoro della crisi”.
25Ma è soprattutto dagli anni ’90 in poi che tutte le riforme del diritto del lavoro tendono a introdurre una maggiore flessibilità e a ridurre la portata dello Statuto dei Lavoratori, soprattutto dell’art. 18.
26A questo riguardo, ricordiamo la “riforma Dini”, con cui con la legge n. 335 del 1995 si introduce, parzialmente e gradualmente, il sistema contributivo, legando l’ammontare della pensione ai contributi effettivamente versati.
27È del 1997 il c.d. pacchetto Treu, con il quale si introducono variegate tipologie contrattuali e si inizia a parlare di flessibilità, di contratti a termine.
- 16 Roberto Maroni, in qualità di Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, fu il primo firmatari (...)
- 17 Collaborazioni coordinate e continuative, categoria introdotta per tentare di regolare il crescent (...)
28Una energica spallata alle garanzie dei lavoratori viene data anche dalla c.d. riforma Biagi (legge n. 30 del 2003) che, in realtà, andrebbe denominata riforma Maroni16. Come noto, la caratteristica principale della riforma Biagi è stata la creazione di una serie di tipologie contrattuali diverse, temporanee e che flessibilizzano il contratto di lavoro, ossia: co. co. co, co. co. pro.17, ecc. Sempre in quel periodo, si caldeggia l’idea di introdurre uno Statuto dei Lavori (Biagi), in sostituzione dello Statuto dei Lavoratori, spostando quindi l’asse dalla persona all’oggetto della prestazione lavorativa.
- 18 Per “esodati” si intendono quei lavoratori che avevano abbandonato il lavoro in anticipo mediante (...)
29Seguono altre normative, tra cui: il c.d. Collegato lavoro del 2010 (Legge n. 183/2010); la riforma Monti-Fornero del 2012 (Legge n. 92/2012) con la tendenza alla generalizzazione del sistema contributivo e innalzamento dell’età pensionabile, che crea gravissimi problemi per i cosiddetti esodati18.
30Infine, giungiamo al c.d. Jobs Act del Governo Renzi. In quest’ambito, il Parlamento auspica una profonda riforma del diritto del lavoro, emanando una legge delega (n. 183 del 2014), recante “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”.
31Purtroppo, come sappiamo, quando il governo italiano usa parole in inglese, è bene essere diffidenti. Gli esempi sono tantissimi, ma ne menzioniamo solo due, ossia: la spending review, che significa tagli e riduzione dei servizi sociali; il blocco del turn over, che significa meno assunzioni. Il Jobs Act rientra, chiaramente, in questo fenomeno.
- 19 Vedasi, anche per un sunto su tutte le vicende del licenziamento, G. Santoro-Passarelli, Diritto d (...)
32In particolare, all’interno delle riforme introdotte dal Jobs Act, merita di essere ricordato il d.lgs. n. 23/201519, che riserva un ambito di applicazione del tutto residuale alla tutela reale contro il licenziamento, di cui all’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, al quale abbiamo già accennato, precedentemente, in questo lavoro. Il legislatore del 2015 ha previsto, pertanto, quale logica conseguenza, che ai lavoratori assunti dal 7 marzo 2015 non venga applicato l’art. 18 dello Statuto. Il discrimine è dato non dal momento in cui i lavoratori vengono licenziati ma da quello in cui sono assunti, creando un “doppio binario” che concerne non solo le conseguenze in caso di licenziamento illegittimo ma anche e soprattutto il rito applicabile alla relativa controversia, con tutto quanto ne discende in termini di disparità di trattamento ex art. 3 Cost.
33In pratica, ai contratti stipulati dopo il 7 marzo 2015 si applica una disciplina diversa per i licenziamenti. Per tali contratti, conclusi dopo il 7/03/2015, la reintegrazione nel posto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo è stata sostituita (salvo rari casi) con una modesta indennità risarcitoria, che va da un minimo di quattro a un massimo di 24 mensilità, agganciata esclusivamente all’anzianità di servizio (due mensilità ogni anno). Quindi, dopo 10 anni di lavoro si ha diritto ad un’indennità massima delle 24 mensilità. Per tale motivo, si parla di “contratto a tutele crescenti”, dal momento in cui cresce la misura dell’indennizzo, in caso di licenziamento illegittimo, in proporzione con i mesi lavorati. L’applicazione dell’istituto della reintegrazione reale, tipica dello Statuto, viene circoscritta a pochissimi casi, ossia per i licenziamenti discriminatori, fondati su motivi razziali, religiosi o sindacali. Licenziamenti che, oltre ad essere rari, sono anche molto difficili da provare.
- 20 Scuola di pensiero che sostiene che l’applicazione delle teorie economiche al sistema legislativo (...)
34Su questo punto, la riforma Renzi, di fatto, scardina l’art. 18 dello Statuto, riducendo di molto uno degli assi portanti di quel testo normativo. Viene, quindi, adottata un’impostazione chiaramente ispirata ai canoni predicati da quella scuola cosiddetta di law and economics20 che suggerisce di applicare al diritto del lavoro gli stessi criteri su cui si fondano gli scambi commerciali. Come se il lavoro fosse, appunto, una semplice merce da trattare, sul libero mercato, come tutte le altre merci. Si segue la teoria del firing cost (costo del licenziamento), secondo la quale l’impresa deve conoscere in anticipo il prezzo da pagare per liberarsi di un dipendente.
35Si deve ad una recente sentenza della Corte Costituzionale, la n. 194 dell’8 novembre 2018, la ripresa di una visione umanistica del diritto del lavoro, che, fornendo una chiara indicazione di politica del diritto, muove in direzione esattamente contraria rispetto allo spirito “mercatista” che aveva ispirato il Jobs Act. In particolare, con tale sentenza la Corte ha letteralmente travolto quel meccanismo di determinazione aritmetico-contabile del quantum risarcitorio fondato sull’unico criterio dell’anzianità di servizio, su cui poggiava l’intera struttura del “contratto a tutele crescenti” e, più in generale, del Jobs Act. La Corte, quindi, conferisce nuovamente al giudice un ambito di valutazione più ampio, nell’ottica di una maggiore “personalizzazione” del danno sofferto dal lavoratore illegittimamente licenziato. Richiamando le stesse parole della Corte:
- 21 L’anzianità di servizio si calcola mediante la somma di tutti i periodi di lavoro prestati ed è va (...)
in una vicenda che coinvolge la persona del lavoratore nel momento traumatico della sua espulsione dal lavoro, la tutela risarcitoria non può essere ancorata all’unico parametro dell’anzianità di servizio21.
36La Corte aggiunge, quindi, che:
nel rispetto dei limiti, minimo e massimo, il giudice terrà conto innanzi tutto dell’anzianità di servizio, ma anche di altri criteri desumibili in chiave sistematica dalla evoluzione della disciplina limitativa dei licenziamenti (numero dei dipendenti occupati, dimensioni dell’attività economica, comportamento e condizioni delle parti).
37In sostanza, fin da subito il giudice potrebbe condannare il datore di lavoro al risarcimento massimo, in caso di licenziamento illegittimo.
38In linea di continuità con la sentenza del 2018, la Corte ha emanato una seconda decisione (la n. 150 del 2020), con cui ha dichiarato l’incostituzionalità del meccanismo di determinazione dell’indennità dovuta per i licenziamenti privi di giusta causa o di giustificato motivo oggettivo o soggettivo (articolo 3 del d.lgs. n. 23 del 2015), considerato contrastante con i princìpi di eguaglianza e di ragionevolezza e con la tutela del lavoro in tutte le sue forme l’analogo criterio di commisurazione dell’indennità previsto per il licenziamento affetto da vizi formali o procedurali.
Conclusioni
39Dalla precedente esposizione, si deve concludere che la tradizionale logica protettiva del lavoratore, da alcuni anni a questa parte, ha conosciuto un decisivo cambio di rotta in esito alla crisi, prima finanziaria e poi economica, che a partire dal 2008 ha attraversato l’intera Europa e ha visto la maggior parte dei paesi introdurre delle riforme strutturali dei rispettivi mercati del lavoro. D’altra parte non va dimenticato che le sollecitazioni delle istituzioni europee, provenienti in primo luogo dalla Commissione europea, non si sono limitate a stimolare gli Stati membri verso l’introduzione di maggiori dosi di flessibilità – in entrata ed in uscita – nei rispettivi sistemi di mercato del lavoro nazionale. Ben presto, quelle stesse sollecitazioni sono state indirizzate anche nei confronti dei piani nazionali diretti al miglioramento dell’efficacia dei servizi di collocamento, nonché al rafforzamento dei rispettivi servizi pubblici nazionali per l’impiego.
40Al di là e oltre la crisi economico-finanziaria, era già da qualche tempo che si erano accese le prime spie d’allarme di un cambiamento di rotta nella tutela del lavoratore dal mercato, indicative di una destrutturazione del rapporto di lavoro nella sua concezione più tradizionale e standardizzata, avviando quel processo di graduale erosione di una tutela di stampo tradizionalmente protezionistico del lavoratore. La causa che con ogni probabilità ha inciso maggiormente su un simile processo va individuata nella stessa evoluzione che ha conosciuto in tempi più recenti il mercato del lavoro, scandito ormai da tempi rapidissimi e dall’esigenza di far fronte ad un’economia globalizzata e dalle dimensioni sempre più internazionali.
41Lontani sembrano i tempi delle conquiste sindacali dell’Autunno caldo, momento forse di massima espressione politica della classe lavoratrice italiana. Le conquiste ottenute durante l’Autunno caldo erano anche dovute ad un contesto economico-sociale per certi versi più semplice, con conflitti più facilmente delineabili e contrapposizioni di interessi meno intricate rispetto all’odierna realtà.
42L’economia in epoca post-fordista assume infatti caratteri completamente diversi da quelli tradizionali: le imprese sono chiamate a confrontarsi con una competizione dalle dimensioni internazionali, se non globali, e la rivoluzione digitale costringe i mercati del lavoro a fare i conti con le innovazioni tecnologiche che incidono in misura sempre più preponderante sui tempi e l’organizzazione del lavoro.
43A mutare è pertanto la stessa logica della tutela da apprestare in favore del lavoratore, dovendosi ora rapportare non tanto a un posto di lavoro tendenzialmente fisso e immutabile nel tempo, quanto a un percorso professionale tendenzialmente mutevole e scandito da frequenti passaggi da un tipo di lavoro a un altro, con possibili intervalli tra tempi di lavoro e non lavoro. In un ordinamento come il nostro, tradizionalmente caratterizzato da un gap tra formazione e inserimento professionale, diventa fondamentale garantire non solo una maggiore integrazione tra il sistema scolastico e il mondo del lavoro ma soprattutto un sistema di formazione professionale che contempli eventuali momenti di “marcia indietro”, con un nuovo percorso formativo anche dopo un periodo lavorativo più o meno lungo, al fine di perseguire una qualificazione o riqualificazione professionale. Affinché il nostro ordinamento segua l’andamento del mercato del lavoro e sia in grado di assicurare alle imprese una manodopera competente e qualificata, sembra auspicabile che i passaggi scuola/lavoro inizino ad assumere contorni più fluidi e che possano configurarsi non più, come è stato fino ad oggi, quale percorso a senso unico di solo andata, ma piuttosto come una sorta di cerchio dinamico che contempli l’eventualità di momenti formativi anche durante i periodi di non lavoro.
44E se è vero che ad affermarsi è una nuova logica protettiva depurata dalla sua componente più strettamente “tutoria” e finalizzata a responsabilizzare il lavoratore nella costruzione e/o ricostruzione del proprio percorso formativo e professionale, significa che alla tradizionale tutela “nel rapporto” (o se vogliamo “dal mercato”) si sostituisce una più moderna e, terminologicamente parlando, “in voga” tutela “nel mercato”.
45Al fine, diviene fondamentale apprestare in favore del lavoratore strumenti e servizi che gli consentano di adeguare periodicamente, ancor meglio se in costanza di rapporto, le proprie competenze alle esigenze del mercato, evitando che quelle già acquisite con il tempo divengano obsolete riducendo progressivamente le sue capacità di inserimento e/o reinserimento professionale o, se già fuoriuscito dal mercato, prolungando la sua permanenza in stato di disoccupazione. In tale ottica, è allora la stessa “politica attiva del lavoro”, nella sua componente più propriamente formativa e propositiva, a rappresentare lo strumento che meglio si presta a governare la flessibilità delle competenze. Anche in tal caso, la flessibilità non va riferita al rapporto ma al mercato: solo delle politiche del lavoro che siano realmente efficienti saranno in grado di dotare il lavoratore degli strumenti necessari per transitare agevolmente da una posizione di lavoro a un’altra o da un lavoro a un altro, favorendo passaggi verso e dentro il mercato. È allora necessario realizzare una vera e propria “ricalibratura normativa” delle politiche del lavoro, decretando il passaggio da una tutela prevalentemente passiva incentrata su misure di sostegno al reddito, quali integrazione salariale, indennità di mobilità o di disoccupazione, a un sistema che sia invece orientato a promuovere realmente le capacità di orientamento professionale del lavoratore.
- 22 Insieme comune di obiettivi per la politica del lavoro fissati dagli Stati membri dell’UE nel 1997
46Le parole chiave di questa nuova prospettiva diventano quelle di adattabilità e occupabilità, non a caso le stesse cui fanno riferimento il Fondo sociale europeo e la Strategia Europea per l’Occupazione22. Fin dal 1997, infatti, tra i “quattro pilastri” della SEO figurano l’occupabilità e l’adattabilità, nonché le pari opportunità dirette a ridurre gli elevati tassi di disoccupazione femminile e a ridurne il divario con quella maschile; “pilastri” potenziati da una serie di obiettivi trasversali, tra cui non a caso figurano proprio le politiche attive e la lotta contro la disoccupazione giovanile. Quando nel 2002 i pilastri hanno ceduto il passo a tre obiettivi di carattere generale, la piena occupazione è stata affiancata da coesione e inclusione sociale nell’intento di combattere ogni forma di discriminazione nei confronti delle persone svantaggiate nel mercato del lavoro.
47Infine, rivolgendo lo sguardo al futuro, crediamo che le misure da adottare, in una società digitale, saranno quelle di garantire un reddito minimo a tutti i cittadini, vivendo in una società che grazie all’uso dei robot e dell’intelligenza artificiale, avrà sempre meno bisogno dei lavoratori tradizionali e in cui sarà, di fatto, impossibile garantire l’obiettivo della piena occupazione.
Bibliographie
Barassi, Ludovico (1901), Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano, Società Editrice Libraria, Milano.
Del punta, Riccardo (2020), Diritto del lavoro, Giuffré, Milano.
Ghera, Edoardo - Garilli, Alessandro - Garofalo, Domenico (2020), Diritto del lavoro, Giappichelli, Torino.
Pessi, Roberto (2018), Lezioni di diritto del lavoro, Giappichelli, Torino.
Santoro-Passarelli, Giuseppe (2020), Diritto dei lavori e dell’occupazione, Giappichelli, Torino.
Notes
1 Gli autori ringraziano Francisco Leiva (brillante studente della Facoltà di Giurisprudenza presso l’Università Luiss di Roma) per la revisione del testo.
2 Marco Biagi è stato un giuslavorista e accademico italiano, principale promotore di una riforma del mercato del lavoro sotto il governo Berlusconi II, ispirata al principio della flessibilità del contratto di lavoro. La c.d. Legge Biagi (Legge n. 30 del 14 febbraio 2003) venne emanata un anno dopo l’assassinio dello stesso Biagi per mano delle Nuove Brigate Rosse. https://www.treccani.it/enciclopedia/marco-biagi/.
3 Lodovico Barassi (Milano, 1873-1961) è stato professore di diritto civile e diritto del lavoro in varie Università italiane, tra cui l’Università cattolica del Sacro Cuore di Milano. Come indicato nel testo, Barassi è autore dell’importante monografia Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano, Società Editrice Libraria, Milano, passim, ed è considerato il “padre” del diritto del lavoro.
4 In pratica, dal punto di vista giuridico non sussisteva nessuna differenza formale e sostanziale tra datore di lavoro e lavoratore, i quali erano considerati parti contrattuali uguali e con gli stessi poteri, senza considerare la debolezza economica del lavoratore, che, invece, sarà il presupposto della legislazione successiva.
5 Sul punto si vedano E. Ghera, A. Garilli, D. Garofalo, Diritto del lavoro, Giappichelli, Torino 2020, passim.
6 Vedasi R. Del punta, Diritto del lavoro, Giuffré, Milano 2020, pp. 139-154, nonché R. Pessi, Lezioni di diritto del lavoro, Giappichelli, Torino 2018, pp. 29-34.
7 L’abbreviazione “Cost.” si usa per riferirsi agli articoli della Costituzione Italiana.
8 Vedere R. Del Punta, Diritto del lavoro cit., pp. 67-71, e anche R. Pessi, Lezioni di diritto del lavoro cit., pp. 40-45.
9 Tra le principali novità introdotte con lo Statuto possiamo ricordare l’art. 18, che introduceva la tutela reale (quindi con reintegrazione immediata nel posto di lavoro più un’indennità risarcitoria) per il licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo, inefficace o nullo. L’altro importante intervento fu l’art. 28, che stabiliva un celere procedimento contro qualsiasi condotta antisindacale del datore di lavoro, con un decreto di cessazione del comportamento antisindacale e rimozione dei suoi effetti, dopo aver assunto informazioni anche solo sommarie, con violazione sanzionabile dall’art. 650 cod. pen.
10 Gino Giugni venne chiamato alla presidenza della commissione incaricata di stendere la bozza dello statuto dei lavoratori dall’allora Ministro del lavoro e della previdenza sociale Giacomo Brodolini, e portò a compimento il progetto dopo la sopravvenuta morte di quest’ultimo. https://www.treccani.it/enciclopedia/gino-giugni/.
11 Vedasi G. Santoro-Passarelli, Diritto dei lavori e dell’occupazione, Giappichelli, Torino 2020, pp. 60-68 nonché R. Pessi, Lezioni di diritto del lavoro cit., pp. 149-165.
12 R. Pessi, Lezioni di diritto del lavoro cit., pp. 474-487.
13 I poteri istruttori del giudice sono finalizzati alla verifica della veridicità dei fatti affermati dalle parti nel processo.
14 La crisi petrolifera iniziò nel 1973, dopo l’aumento dei prezzi del petrolio da parte dell’OPEC, in sostegno all’azione militare di Siria ed Egitto contro lo Stato di Israele, ed ebbe pesanti conseguenze sull’economia e sulle relazioni industriali.
15 Trattasi di interventi mirati a gestire il crescente problema della disoccupazione. Vedasi, tra le altre, la legge n. 164/1975, la legge n. 675/1977 e la legge n. 91/1977, come consiglia R. Pessi, Lezioni di diritto del lavoro cit., pp. 45-47.
16 Roberto Maroni, in qualità di Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, fu il primo firmatario del disegno di legge, subito dopo il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi.
17 Collaborazioni coordinate e continuative, categoria introdotta per tentare di regolare il crescente fenomeno del lavoro c.d. parasubordinato. Con la riforma Biagi venne reso obbligatorio il collegamento tra il co.co.co. (contratto di collaborazione coordinata e continuativa) e un progetto temporaneo predisposto dal datore di lavoro, tipizzando la fattispecie del co.co.pro. (contratto di collaborazione a progetto). Con il Jobs Act venne in seguito abolita la disciplina del lavoro a progetto e dei co.co.co., giungendosi attualmente all’applicazione della disciplina ordinaria del lavoro subordinato. Si veda R. Del punta, Diritto del lavoro cit., pp. 405-409.
18 Per “esodati” si intendono quei lavoratori che avevano abbandonato il lavoro in anticipo mediante il prepensionamento, e che si erano ritrovati improvvisamente senza i requisiti necessari per la pensione a causa dell’innalzamento dell’età di pensionamento, introdotta dalla riforma Fornero.
19 Vedasi, anche per un sunto su tutte le vicende del licenziamento, G. Santoro-Passarelli, Diritto dei lavori e dell’occupazione cit., pp. 357-362, nonché R. Pessi, Lezioni di diritto del lavoro cit., pp. 421-457.
20 Scuola di pensiero che sostiene che l’applicazione delle teorie economiche al sistema legislativo sia la miglior strada per realizzare politiche economicamente efficienti.
21 L’anzianità di servizio si calcola mediante la somma di tutti i periodi di lavoro prestati ed è variamente regolata dalla legge.
22 Insieme comune di obiettivi per la politica del lavoro fissati dagli Stati membri dell’UE nel 1997.
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