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Cátedra Unesco y Cátedra Infancia : derechos humanos y políticas pública

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Bethania Assy

Sección I. Cátedra Unesco: política pública y violencias

Riflessione su democrazia e dignità umana

Maria Cristina de Cicco

Résumé

Questo lavoro intende analizzare, a partire dall’ermeneutica civilecostituzionale, la relazione tra diritto, democrazia e dignità umana, con speciale riguardo alla funzione promozionale del diritto e l’influenza dei diritti umani e del processo di globalizzazione sulla democrazia. All’uopo prende in considerazione, analiticamente, la relazione tra le libertà economiche, i diritti fondamentali e la dignità umana nelle loro diverse implicazioni, per concludere che il quadro costituzionale e i valori e i principi fondamentali che ne derivano costituiscono l’unico mezzo per realizzare quella interazione fra il sociale e l’economico necessaria per ristabilire il giusto equilibrio tra regole i valore e regole di mercato. La protezione della persona vulnerabile e la tutela effettiva dei suoi diritti in questo modo possono trovare una completa attuazione soltanto perseguendo una etica nel mercato che sia una autentica espressione dei valori e dei princípi riconosciuti e garantiti dalla Costituzione.

Texte intégral

1Sommario. Introduzione. i. Il momento attuale. ii. L’impostazione del problema. iii. L’importanza dei diritti fondamentali. A. I diritti fondamentali e le libertà economiche. B. Libertà economica e dignità umana. iv. La tutela dei gruppi piú deboli in America Latina fra mercato e solidarismo. Conclusioni.

INTRODUZIONE

  • 1 Il presente lavoro, che prende in considerazione gli ordinamenti italiano e brasiliano, riflette la (...)
  • 2 Su tale metodologia è l’obbligo il rinvio alle opere di Pietro Perlingieri, fra le altre: Interpret (...)

2Il tema1 sarà analizzato alla luce del metodo del diritto civile nella legalità costituzionale, che ha come obiettivo l’acquisizione di una capacità critica ermeneuticamente orientata alla ricostruzione degli istituti privatistici alla luce del valore della persona umana2. Un metodo che si avvale della teoria dei princípi e, nell’elaborare un sistema fondato sui valori presenti nell’ordinamento giuridico vigente, mira ad implementare un ordine giuridico rinnovato. Di conseguenza, ciò che ormai è conosciuto come “costituzionalizzazione del diritto privato” implica non solo la lettura del diritto civile alla luce della Costituzione ma anche e principalmente l’applicazione diretta dei princípi costituzionali nelle relazioni fra privati e un’attenzione speciale dell’operatore del diritto verso l’effettività sociale dei diritti fondamentali.

  • 3 In questo senso, Maria Celina Bodin de Moraes. “O Princípio da Dignidade Humana”, in Princípios do (...)
  • 4 Cosí Pietro Perlingieri. “Normas constitucionais nas relações privadas”, Revista da Faculdade de Di (...)
  • 5 Norberto Bobbio. La funzione promozionale del diritto (1969), Dalla struttura alla funzione, Milano (...)

3Negli Stati democratici i princípi fondamentali sono stabiliti nell’ambito della sfera politica, che è anche competente a riconoscere i valori comuni. In questo modo, il primato dell’ordine giuridico si sostanzia nel primato delle decisioni politiche, cosicchè s’impone al legislatore non soltanto lo sforzo di riflettere la realtà, ma lo sforzo di perseguire coscientemente la sua trasformazione3. Ed è appunto in ciò che consiste il diritto: una forza di trasformazione della realtà4, per cui accanto alla sua tradizionale funzione repressiva, garante dello status quo, ad esso va anche riconosciuta un’intrinseca funzione promozionale5.

4Occorre, pertanto, cercare una società piú giusta e solidale, fondata sulla dignità della persona umana, nonostante tale società si esprima attraverso valori del mercato.

5In quest’ottica si propugna un cambiamento nella continuità, volto a comprendere il Diritto secondo le realtà sociali in costante mutamento e a tenere sempre in considerazione le esigenze concrete degli individui. L’obiettivo da raggiungere, tuttavia, non prescinde dall’analisi giuridica delle realtà. Infatti, il giurista non può attenersi al dogmatismo di un testo legale senza considerare che esso subisce modificazioni provenienti dalla realtà sociale, di cui il Diritto è un aspetto essenziale. Pertanto, gli aspetti sociologici sono parte integrante del Diritto, cosicchè fra diritto e realtà sociale esiste un’interazione profonda, laddove le regole giuridiche possono incidere sui comportamenti sociali. Allo stesso tempo, la società non soltanto muta continuamente gli elementi di valutazione dei fatti normativi, ma piú in generale crea norme che siano funzionali all’ordine storicamente presente.

I. IL MOMENTO ATTUALE

  • 6 Sul processo di globalizzazione e sul rapporto tra la “rivoluzione” del diritto globale e le tradiz (...)
  • 7 Paolo Grossi. “Globalizzazione, diritto, scienza giuridica”, Foro Italiano, parte v, 2002, c. 151 e (...)

6Ai fini dello sviluppo del nostro tema è importante tenere in considerazione il momento attuale, giacché nella società contemporanea la questione della democrazia è fortemente influenzata da due dimensioni, costituite dai diritti umani e dai processi di globalizzazione6. Infatti, la globalizzazione, che per definizione è avversa a confini certi e definiti, richiede sempre uno spazio trans-nazionale in continua ridefinizione da parte dei mercati. La straordinaria forza connettiva di questi mercati finisce a sua volta per cancellare, o per rendere meno significativi, i vecchi confini creati dalla storia e dagli Stati7. Si assiste cosí ad un (tentativo di) primato dell’economia, con conseguente declino degli Stati e della sovranità. Una società cosí caratterizzata impone un ripensamento dei concetti di popolo e di cittadinanza che guardi al sempre piú intenso fenomeno migratorio in chiave non solo in termini di sicurezza ed ordine pubblico, bensì in termini di integrazione e capacità del diritto di governare una società non più statica.

7Sí perché, se da un lato, l’espansione dei mercati significa maggiore attrazione di capitali, beni e servizi in àmbito nazionale, dall’altro il rischio di marginalizzazione e di esclusione sociale tende a crescere, portando ad un incremento della disuguaglianza nella distribuzione e nell’utilizzo delle risorse. Ne deriva quindi, a livello internazionale, un arricchimento dei paesi piú ricchi a scapito dei paesi meno fortunati e a livello interno una maggiore disuguaglianza sociale.

8In questo panorama i nuovi protagonisti del mercato, nell’ansia di tutelare sempre piú i propri interessi, creano le proprie regole, sia attraverso enti tecnici, come l’Organizzazione Mondiale del Commercio, sia attraverso i grandi studi internazionali di avvocati a servizio delle multinazionali. In questo modo, però, milioni di persone sono soggette a norme e regole create senza alcun controllo democratico e senza nessuna trasparenza.

  • 8 Pietro Perlingieri. “Mercato, solidarietà e diritti umani”, Rassegna di diritto civile, 1995, p. 84 (...)
  • 9 Cosí, Friedrich Müller. “Democracia e exclusão social em face da globalização”, [http://www.planalt (...)
  • 10 Gian Maria Flick. “Globalizzazione dei mercati e globalizzazione della giustizia”, Rivista trimestr (...)

9Ecco allora che accanto alla globalizzazione dell’economia già in corso si deve anche discutere della globalizzazione del diritto8 e della democrazia9, anche perché, bisogna ribadire, il rapporto tra globalizzazione economica e diritto ha le proprie particolarità, laddove a livello economico e politico il processo di fluidificazione dei confini si è realizzato spontaneamente, come risultato della nascita di reti di comunicazione mondiale che soltanto ora, si avverte, inizia ad esigere la fissazione di limiti. In àmbito giuridico, al contrario, la realizzazione della globalizzazione richiede il superamento di alcune regole, circostanza possibile soltanto mediante la creazione di altre regole10. Regole tuttavia che riflettano tutti gli interessi presenti nel mercato e non soltanto, come succede oggigiorno, quelli del business community, e, cosa piú importante, regole che rispettino il valore primario della persona e che assurgano a realizzazione dei diritti e libertà fondamentali.

10Cosí, per evitare il rischio di un nuovo dominio “coloniale” s’impone la necessità di un nuovo paradigma in grado di assicurare lo sviluppo sostenibile e ugualitario nell’ottica della prevalenza dei diritti umani e del valore democratico, presentandosi quindi come imperativo l’intervento del diritto al fine di evitare che le leggi economiche diventino una minaccia al pieno sviluppo della persona.

  • 11 Pietro Perlingieri. Il diritto civile nella legalità costituzionale…, cit., pp. 482 e ss., 506 e ss
  • 12 Giuseppe Vettori. “Diritti fondamentali e diritti sociali. Una riflessione fra le due crisi”, in Co (...)
  • 13 Pietro Perlingieri. Il diritto civile nella legalità costituzionale…, cit. pp. 506 e ss.; Francesco (...)
  • 14 Pietro Perlingieri. Il diritto civile nella legalità costituzionale…, cit. pp. 481 e ss., 504 ss.; (...)
  • 15 V. Direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovab (...)

11Difatti, come avverte Perlingieri (2006), non occorre investire (solo) sul mercato per fare grande un Paese ma sulla promozione della cultura alla responsabilità di chi opera nel mercato11 e sullo sviluppo sostenibile12 che per essere tale non implica l’arresto del progresso, bensì il suo realizzarsi nel pieno rispetto della persona e dei suoi valori e cioè una promozione della democrazia allo sviluppo13. In questa prospettiva, meritevoli sono quelle iniziative dirette ad investire su progetti eco-sostenibili come il settore delle energie rinnovabili, al fine di garantire, in un’ottica di giustizia sostanziale, l’equa distribuzione delle risorse14. Solo così l’accesso alle risorse viene maggiormente garantito anche ai soggetti deboli che diversamente rischiano di rimanerne esclusi. Di ciò è pienamente consapevole l’Unione Europea che da qualche tempo, anche sulla spinta di impegni assunti a livello internazionale (quale il protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici), promuove una regolamentazione del mercato energetico europeo diretta al raggiungimento di due importanti obiettivi: controllo del consumo di energia europeo e incremento del ricorso all’energia da fonti rinnovabili15. Siccome la regolamentazione del mercato energetico non può essere fine a se stessa, l’intervento del legislatore comunitario persegue sia la finalità di salvaguardia dell’ambiente e del clima sia del mantenimento di condizioni di vita buone per le generazioni future, con ciò realizzando importanti valori di natura esistenziale.

  • 16 Su tale problematica v. Franco Riolo. Etica degli affari e codici etici aziendali, Edibank, Milano, (...)

12Nell’àmbito della valorizzazione della persona nel mercato emerge come nell’attuale società globalizzata, l’impresa non deve occuparsi soltanto delle sue componenti interne, ma necessariamente anche delle componenti esterne, imponendosi la presa di coscienza della necessità di assumersi anche una responsabilità sociale16.

  • 17 V., sul punto, Giorgio Oppo. Impresa e mercato, Rivista di diritto civile, i, 2001, p. 63, secondo (...)

13D’altronde, la Costituzione italiana, nell’art. 41, ha delineato un modello di impresa portatore di benessere per la comunità e rispettoso dei diritti della persona umana, indicando al legislatore ordinario la via da seguire per raggiungere tale obiettivo, ossia l’impresa socialmente responsabile17. Ciò tuttavia, come si sa, non accade in altri ordinamenti per cui il richiamo all’etica diventa un tentativo di superare la mancanza di una regola comune attraverso il ricorso a valori comuni. Il problema risiede cosí nella mancanza di princípi normativi comuni nella società globalizzata dove, in verità, traspare l’esigenza di individuare un minimo comune denominatore nell’applicazione e nella gestione dei sistemi. Incrementare la rsi significa in definitiva, promuovere lo strumento “volontario” che porti ad un maggiore equità dei diritti dei lavoratori nel mondo. Sí, perché la diversità delle regole consente uno sfruttamento e determina una molteplicità di ricadute negative che incidono direttamente sulla nostra società. Da qui l’imperativo di diffondere l’educazione al consumo sostenibile. Il ruolo dei consumatori diventa cosí fondamentale nella lotta allo sfruttamento, imponendo alle imprese una maggiore attenzione verso i diritti dei lavoratori. Sí perché non si può dimenticare che la situazione deteriore dei lavoratori dei paesi dell’Est, dell’India, Cina, rende vulnerabile anche la situazione dei lavoratori italiani giacché soggetti al “ricatto” dell’impresa di delocalizzare la produzione laddove le loro richieste dovessero diventare troppo pressanti.

II. L’IMPOSTAZIONE DE PROBLEMA

14Senza voler presentare concetti e assertive circa il complesso rapporto fra diritto e democrazia, il lavoro parte dal presupposto dell’impossibilità di una democrazia senza diritto (mentre è vero il contrario), posto che la democrazia esige norme definitorie dei modi di acquisto e di esercizio del potere, come ha ben sintetizzato Norberto Bobbio.

15Basti pensare alla Costituzione brasiliana del 1988, la quale, nel consolidare la rottura con il regime autoritario militare instaurato nel 1964, segna in àmbito giuridico l’inizio di un processo di democratizzazione dello Stato brasiliano.

16Durante i regimi totalitari le piú grandi sfide dell’America Latina furono l’apertura politica, la stabilità economica e la riforma sociale. Dopo la rottura con la dittatura, nel tentativo di mantenere il passo con i paesi piú progrediti, il problema è diventato l’inclusione nell’economia globalizzata, aspetto che purtroppo ha contribuito ad aumentare le disuguaglianze sociali e la disoccupazione e, di conseguenza, la povertà e l’esclusione sociale. La transizione democratica, quindi, mette in evidenza come la sfida maggiore consista nel consolidamento della democrazia, da realizzare mediante l’effettività del pieno esercizio di diritti e libertà fondamentali, giacché la mera realizzazione di elezioni libere non è sufficiente per garantire una società giusta e ugualitaria.

  • 18 La vigente Costituzione del 1988 ha recepito il decreto-legge italiano (medida provisória), tipico (...)
  • 19 Sulla questione v. le interessanti riflessioni di Alexis de Tocqueville. La democrazia in America, (...)
  • 20 La conseguenza dell’approvazione di una legge non è necessariamente il conseguimento di una legge g (...)

17Prendendo ancora il Brasile come esempio, la mancanza di maturità della democrazia brasiliana può essere misurata anche dagli strumenti che il Governo utilizza per imporre la propria volontà e le proprie decisioni, contornando cosí l’ostacolo rappresentato dal Parlamento. Ci si riferisce alla c.d. “Misura provvisoria” (Medida provisória), creata a immagine e somiglianza del Decreto-legge18 che durante la dittatura era utilizzato per imporre la volontà del potere Esecutivo alla società, con la soppressione della funzione del Potere Legislativo. La misura provvisoria fu creata durante la presidenza Sarney e incorporata alla Costituzione del 1988, per essere utilizzata soltanto in situazioni eccezionali ove fossero coinvolti grandi interessi nazionali. Tuttavia, cosí come accade nella dittatura con il decreto-legge, la misura provvisoria occupa un posto definitivo nell’attuale scenario politico brasiliano: circostanza che contribuisce a confermare che la democratizzazione è un processo, perché molteplici sono i paesi che seguono questo sviluppo democratico, ma che non sono democratici nelle decisioni che prendono. Nel rispetto dei princípi costituzionali, specie quelli di tutela della persona e della democrazia, non si dovrebbe confondere “decisione per maggioranza” e “governo della maggioranza”. Quest’ultimo, infatti, misconoscendo i “diritti delle minoranze”, rischia di trasformarsi in una “dittatura della maggioranza”19. È necesario evitare, in questo modo, un sistema politico in cui le maggioranze votano soltanto, ma effettivamente non decidono20.

18È importante sottolineare in proposito, che il fenomeno del diritto non è soltanto strutturale, ma è caratterizzato anche dal profilo funzionale: un aspetto funzionale che corrisponde ad una funzione di mediazione e di superamento del conflitto, non mediante la legge della forza, ma attraverso la forza della legge; un aspetto funzionale che si diversifica in relazione al momento storico determinato.

  • 21 Pietro Perlingieri. “Norme costituzionali e rapporti di diritto civile”, Rassegna di diritto civile(...)

19La costituzionalizzazione del diritto costituisce un’esigenza di unità del sistema e del rispetto alla gerarchia delle fonti, oltre a rappresentare l’unica via possibile per evitare il rischio di degenerazione in uno stato di diritto meramente formale. Il diritto è cultura, ma la cultura ufficiale non può condizionare la concretizzazione dei valori presenti nell’ordinamento giuridico, senza porsi in una posizione di aperta violazione della legalità umana e delle sue esigenze esistenziali. In quest’ottica, anche le regole ermeneutiche devono essere espressioni della struttura e della logica del sistema giuridico e non della logica astratta del giurista21.

III. L’IMPORTANZA DEI DIRITTI FONDAMENTALI

  • 22 Gustavo Zagrebelsky. “(2012), Si può amare la nostra Costituzione?”, in La Repubblica, quotidiano d (...)

20Dalla presa di coscienza che la Costituzione non costituisce soltanto un programma per il legislatore, ma rappresenta concretamente un valido strumento per gli operatori del diritto, rendendo possibile l’applicazione diretta dei princípi costituzionali nei rapporti interprivati, i diritti fondamentali hanno acquistato forza e un piú alto grado di effettività. Non a caso, Gustavo Zagrebelsky (2012) ha di recente affermato che “una Costituzione ignorata equivale ad una Costituzione abrogata”22, ricordando che “La Costituzione non è un codice di condotta, del tipo d’un codice penale, che mira a reprimere comportamenti difformi dalla norma. È invece la proposta d’un tipo di convivenza, secondo i principi ispiratori che essa proclama”. “Il rispetto della Costituzione”, continua, “non si riduce quindi alla semplice non-violazione, ma richiede attuazione delle sue norme, da assumersi come programmi d’azione politica conforme”.

  • 23 Norberto Bobbio. L’età dei diritti, 2.ª ed., Torino, Einaudi, 1990, p. 16.

21Pertanto, se da un lato la ricerca di un fondamento assoluto per i diritti umani può essere considerata superflua, giacché dalla Dichiarazione dei diritti dell’uomo essi hanno raggiunto un consenso molto ampio, è anche vero che non si riesce ad andare oltre l’asserzione che si tratta di bisogni o di interessi primari della persona umana. Ciò ha portato gli studiosi ad affermare che il problema odierno non è dimostrare la loro esistenza, ma, al contrario, consiste nella sfida della loro tutela, perché spesso sono proprio gli Stati a disattenderli e a non rispettarli23.

  • 24 Diritti fondamentali che, non possiamo dimenticare, sono diritti storici: in questo senso, Norberto (...)

22La stessa Europa ne è un esempio. L’idea della legittimazione attraverso i diritti fondamentali è parte della tradizione politica e giuridica di molte culture europee. Difatti, quasi la totalità delle costituzioni moderne riconosce espressamente i diritti fondamentali e prevede la sottoposizione a controllo di tutti gli atti dei poteri pubblici, incluse le leggi. Inoltre gli Stati hanno elaborato e sottoscritto Carte e trattati internazionali con i quali, benché con finalità diverse, accettarono di limitare l’esercizio della propria sovranità, riconoscendo anche a Enti sovranazionali, istituiti a tale fine, il compito di definire politiche comuni. È certo anche l’impatto che ha avuto, e che continua ad avere, il processo di globalizzazione sui diritti degli individui. Si assiste, infatti, ad un doppio fenomeno: da un lato si ha un incremento del numero di Testi di tutela dei diritti volti ad estendere gli strumenti di garanzia alle libertà degli individui, ma nel contempo crescono le esigenze meritevoli di tutela che assurgono a categoria di veri diritti fondamentali24.

23Tutti gli Stati membri dell’Unione europea fanno parte del Consiglio d’Europa e, nel ratificare la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, riconobbero la Corte Europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo quale organo di tutela e di interpretazione della Convenzione. Attraverso la cedu e la giurisdizione della Corte di Strasburgo, si è creato cosí uno standard minimo in relazione al quale tutti gli Stati membri sono chiamati a garantire i diritti fondamentali. Di conseguenza, i diritti fondamentali e la tutela dell’individuo dinanzi allo Stato sono divenuti oggi cosí essenziali ai fini della legittimità dei sistemi politici, che un potere politico che non soddisfi queste esigenze senza dubbio sarà considerato illegittimo.

  • 25 Afferma Pietro Perlingieri. Il diritto civile nella legalità costituzionale…, cit., che i nuovi val (...)

24Con il costituzionalismo contemporaneo la dottrina si impegna nel tentativo di elaborare un diritto piú vicino alla realtà, quale compromesso con l’emancipazione sociale. Siamo dinanzi ad un nuovo costituzionalismo ove emerge la necessità di tutela non tanto nei confronti dello Stato, ma di altri soggetti, ossia il mercato, giacché viviamo in un’epoca in cui la lex mercatoria raggiunge dimensione universale e globalizzata, come se fosse imposta dalle forze egemoniche internazionali25.

A. I DIRITTI FONDAMENTALI E LE LIBERTÀ ECONOMICHE

  • 26 Stefano Rodotà. “Ciò che resta del diritto ai tempi della globalizzazione”, cit., p. 17. Su questo (...)

25Quando si discorre di globalizzazione viene in mente, da subito, la parola “mercato”. E la globalizzazione è appunto il risultato di un potere prevalentemente economico ma, ciò non significa che non possa essere caratterizzata da un volto umano26. A tal fine, occorre spostare l’analisi del fenomeno dal punto di vista del mercato a quello della centralità della persona e del riconoscimento dei diritti dell’uomo, presupposti necessari per arrivare a una simile caratterizzazione.

  • 27 Stefano Rodotà. “Il codice civile e il processo costituente europeo”, Rivista critica del diritto p (...)

26Anche nell’Unione europea si manifesta questo problema, tanto che l’Unione pian piano va direzionandosi verso una globalizzazione attraverso i diritti e non il mercato27. Sí perché il presupposto della legittimità democratica dell’Unione Europea, come di qualsiasi Paese, è dato dall’effettività della tutela dei diritti fondamentali. Il sistema di protezione dei diritti dell’uomo in àmbito comunitario è stato un processo lento e conturbato. Nonostante la maggiore apertura dei vari Trattati europei verso gli obiettivi sociali e esistenziali e la contribuzione della giurisprudenza comunitaria, l’evoluzione in questa direzione si può dire in qualche modo consolidata soltanto a partire dal Trattato di Lisbona che ha conferito valore giuridico alla Carta dei diritti fondamentali di Nizza. Ciò tuttavia non significa assolutamente che il traguardo sia stato raggiunto perché, sebbene in forma decrescente, continua a prevalere la cultura mercantilista: infatti, non esiste ancora una tutela forte della persona umana laddove la persona, prevalentemente, ancora non è tutelata come tale ma come lavoratore, consumatore, investitore. Si tratta dunque di una evoluzione in itinere perché incentrata sull’individualismo e non sul personalismo. Difatti mentre l’individualismo consiste soltanto nell’attribuzione di diritti, il personalismo comporta un insieme di diritti e di doveri, per cui la libertà è fonte di responsabilità.

  • 28 Pietro Perlingieri. Il diritto civile nella legalità costituzionale…, cit., pp. 477 e ss.
  • 29 V. sul punto le interessanti considerazioni di Amartya K. Sen. Etica e Economia, Bari, Laterza edit (...)

27Non è possibile costruire un mercato senza regole: regole che, del resto, devono garantire a tutti il rispetto dei propri diritti. Dal momento che la società non si riduce al mercato e alle sue regole28, compete allora al diritto indicare i limiti e i correttivi che non possono essere determinati soltanto in ragione della ricchezza o della sua distribuzione, bensí devono contribuire a raggiungere e rispettare i valori che sono alla base dell’ordine giuridico29.

  • 30 Per maggiori approfondimenti, v. Pietro Perlingieri. Il diritto nella legalità costituzionale…, cit (...)

28L’ordinamento del mercato deve assicurare un trattamento ugualitario a tutti, evitando lo sfruttamento e l’esclusione sociale. Attuale, pertanto, è l’avvertenza a non sovrastimare il ruolo dell’economia, considerandola l’unica forza strutturale della società, laddove nel ridurre il diritto a mera sovrastruttura, si legittima la prevalenza di una prassi che normalmente è imposta dalle forze economiche30.

  • 31 Per un’analisi della complessa problematica dei diritti umani in una prospettiva positivistica, muo (...)

29Dobbiamo tenere in considerazione che l’ordinamento costituzionale è sí un ordinamento aperto, nel senso che si conforma all’ordine internazionale, ma si conforma o si deve conformare a ciò che esso ha di positivo: da qui la necessità di verificare sempre se quest’ordine internazionale è conforme ai valori costituzionali31. È pertanto significativo che la Costituzione brasiliana abbia esplicitato che la Repubblica Federativa del Brasile si regge nei suoi rapporti internazionali, fra gli altri, sul principio del primato dei Diritti umani (art. 4.º, ii, cost.).

30Come si è detto, l’azione esterna dell’ue cammina, seppure lentamente, verso una maggiore tutela della dignità della persona, nella misura in cui, gradualmente, fa della democrazia e dei diritti umani una questione di primaria importanza nei suoi rapporti con altri paesi e regioni. Difatti, dal 1992, gli accordi commerciali e di cooperazione con paesi terzi contengono una clausola che elegge i diritti umani come elemento essenziale dei rapporti fra le parti. Ciò nonostante, va messa in evidenza l’incoerenza di alcuni Governi che da un lato propugnano la difesa dei diritti umani e dall’altro favoriscono le relazioni economiche con paesi che appoggiano palesemente imprese che operano in violazione dei diritti umani.

31Riconoscere la maggiore apertura dell’Europa verso una visione personalista dell’ordinamento non deve impedire, tuttavia, di rilevare una profonda incongruenza nel comportamento dell’ue. Ciò perché, se nei rapporti esteri con i paesi sottosviluppati e poveri essa si mostra forte, imponendo regole sociali, con i paesi sviluppati e con le grandi imprese essa invece non mantiene lo stesso comportamento e accetta che essi immettano sul mercato prodotti realizzati in violazione dei diritti umani. Si aggiunge che L’Europa pone un’attenzione molto grande sulla salute dei propri cittadini quando vieta, per esempio, l’importazione di prodotti cinesi perché realizzati con componenti non conformi agli standards di sicurezza europea. Allo stesso tempo, però, non prende nessuna misura concreta contro le industrie che, perseguendo una logica meramente di profitto, trasferiscono le proprie fabbriche nei paesi ove le condizioni di lavoro sono disumane e appunto per questo piú convenienti. Per tale motivo, la protezione dei diritti umani non può essere piú perseguita in forma adeguata se continuerà a rimanere confinata soltanto nell’àmbito del diritto pubblico, perché le pressioni del mercato, particolarmente intense nell’attività economica privata, possono favorire una cospicua violazione della dignità della persona umana, determinando l’esigenza, cosí, di un controllo sociale fondato sui valori costituzionali.

  • 32 Giovanni Maria Flick. Globalizzazione e diritti umani, cit., p. 180.

32I diritti umani costituiscono quindi l’unica via per superare “in nome dell’uomo le particolarità nazionali e realizzare la prospettiva ‘globale’”. In quest’ottica, soltanto mediante l’affermazione dei diritti fondamentali e del valore della solidarietà sarebbe possibile raggiungere “l’unità nella diversità”32. Il problema è certamente complesso, coinvolgendo una molteplicità di aspetti che in questa sede possono essere soltanto accennati. Occorre prendere in considerazione gli interessi in gioco. Si afferma, in proposito, la necessità di introdurre nei trattati internazionali le c.d. clausole sociali, per esempio, sulle condizioni minime di lavoro. Tuttavia, occorre anche tener conto del fatto che, molte volte, le nazioni piú povere sono obbligate a rinunciare al proprio sogno di giustizia sociale, poiché costrette ad affrontare gravi difficoltà di sopravvivenza. A Seattle, per esempio, nelle discussioni dell’omc, alcuni rappresentanti dei paesi meno sviluppati vedevano nelle clausole sociali relative al lavoro minorile, o nelle imposizioni di un salario minimo, uno strumento nelle mani dei paesi piú avanzati per creare difficoltà all’economia dei paesi piú poveri.

  • 33 Stefano Rodotà. Repertorio di fine secolo, Roma-Bari, Laterza, 1992, p. 190.

33Quando si discorre di solidarietà e mercato, quindi, si evidenzia il potenziale conflitto che può sorgere fra la logica strettamente egoista dei soggetti che agiscono nel mercato e la solidarietà vista come gli atti che i poteri pubblici prevedono in funzione della tutela dei diritti, definiti normalmente come sociali. La globalizzazione crea l’esigenza di diritti comuni, che spaziano dai diritti economico-sociali ai nuovi diritti in tema di bioetica e ambiente, per esempio, o anche il diritto alla riservatezza, inteso nel senso di “diritto di mantenere il controllo sulle proprie informazioni”33, il diritto alla vita, alla dignità o il diritto di procreare.

34Il fenomeno della massificazione dei contratti e il notevole sviluppo della tecnologia hanno messo quindi in evidenza l’insufficienza dei meccanismi tradizionali utilizzati dal Diritto civile e hanno imposto la ricerca di soluzioni che propugnassero una migliore qualità della vita e la realizzazione della personalità.

  • 34 Corte Costituzionale, 16 marzo 1990, n. 127, Foro Italiano, 1991, i, c. 36 e ss.

35Nell’àmbito della relazione mercato-ambiente-persona, s’inserisce una sentenza della Corte costituzionale italiana34 relativa alla normativa antismog (dpr n.º 203/83), che può dare la dimensione esatta dell’applicazione concreta della metodologia che stiamo dimostrando. La legge sembrava subordinare l’onere delle imprese ad installare gli apparecchi necessari per eliminare le emissioni inquinanti al fatto che il costo non fosse eccessivo per la propria impresa. L’impressione che si ricavava, quindi, era che l’esigenza di tutela dell’ambiente, che richiedeva l’installazione di apparecchiatura avanzata, fosse subordinata alla capacità –o meglio, alla volontà– delle imprese interessate a fare un investimento in questo senso e quindi subordinata alla libera iniziativa privata. La Corte costituzionale ha risolto la questione mediante un’interpretazione c.d. adeguatrice della norma impugnata, nel senso che comunque l’impresa non potrebbe superare il livello delle emissioni consentito per legge: ossia, il limite dei costi adeguati non potrebbe consentire in nessun modo l’emissione nell’aria di sostanze inquinanti che fossero intollerabili per la salute della persona umana e l’ambiente in cui vive. Ciò significa che il costo economico per l’impresa può essere preso in considerazione soltanto nel rispetto della tutela della persona e dell’ambiente: dunque una palese funzionalizzazione delle situazioni patrimoniali a quelle esistenziali.

  • 35 V. su questo punto, Stefano Rodotà. “Aids, il diritto alla salute vince sulla logica del profitto”, (...)

36Per realizzare la globalizzazione dal punto di vista del diritto allora occorre superare le particolarità nazionali mediante il recupero della dimensione individuale e la tutela dei diritti umani fondamentali. Per esempio, se il concreto uso degli ogm fosse volto a migliorare la qualità della vita delle persone e delle zone povere del mondo, probabilmente il dibattito che ne deriva prenderebbe una piega diversa da quella attualmente in atto. Purtroppo però, finora, l’obiettivo che prevale è il profitto e il monopolio delle multinazionali nella produzione di beni che dovrebbero essere di tutti. Per questo motivo acquista una enorme rilevanza la posizione assunta dal Brasile e dal Sud Africa in relazione alle patenti dei medicinali35, una posizione coraggiosa che sta avendo ripercussioni a livello mondiale.

  • 36 È recentissima la notizia sull’inchiesta della tv pubblica tedesca sulle condizioni dei lavoratori (...)

37Tuttavia, se è vero che la protezione della vita e della dignità umana, il divieto di riduzione e degrado dell’uomo ad oggetto, il diritto al libero sviluppo della personalità e il divieto di arbitrio sono postulati della giustizia, desta se non altro perplessità il fatto che, nel diritto interno, i giudici arrivino al punto di dichiarare nulli i contratti relativi a chat line erotiche per violazione della dignità umana, ma non pensino nemmeno di dichiarare nulli i contratti conclusi con le imprese che operano sfruttando il lavoro minorile. Questo è un aspetto che assume sempre maggiore importanza se solo si tiene in mente che il fenomeno dello sfruttamento del lavoratore (minore di età o no) non è esclusivo dei paesi piú poveri, essendo presente anche in realtà a noi molto vicine36.

38Emerge cosí la questione del rapporto tra autonomia negoziale e tutela della persona umana.

B. LIBERTÀ ECONOMICA E DIGNITÀ UMANA

39Può essere interessante, a questo punto, citare il noto caso del c.d. lancio di nano, esempio di bilanciamento di princípi, con prevalenza delle relazioni esistenziali sulle patrimoniali in un conflitto tra attività economica privata e la tutela dei diritti fondamentali.

40Il fatto, largamente presentato nei notiziari, è successo in Francia alla fine del 1991: un’impresa nel settore dell’intrattenimento per giovani ha proposto in alcune discoteche una inusuale attrazione conosciuta come “lancio di nano”. Essa consisteva nel lancio da parte del pubblico in platea di un individuo di piccola statura (un nano) da un punto all’altro della discoteca, come se fosse un proiettile.

  • 37 TA Versailles, 25 febbraio 1992, Revue française de droit administratif, 1992, p. 1026.

41Tale attività, che ha riscosso enorme successo di pubblico, fu interdetta per ordine del sindaco di Morsang-sur-Orge, sull’assunto della violazione dell’art. 131 del Codice municipale e con fondamento nell’art. 3.º della cedu. Da tale decisione lo stesso nano è ricorso in litisconsorzio con l’impresa, adducendo, fra altri fatti, che l’attività economica privata e il diritto al lavoro rappresentano garanzie fondamentali dell’ordinamento giuridico francese. La decisione del Sindaco fu allora riformata dal Tribunale Amministrativo di Versailles37.

  • 38 Cons. État, Ass., 27 ottobre 1995.

42Il caso fu sottoposto al Consiglio di Stato, il quale riformò, a sua volta, la decisione del Tribunale dichiarando che il rispetto alla dignità della persona umana è uno dei componenti della nozione di ordine pubblico, competendo alla autorità amministrativa, nell’uso del potere di polizia, interdire spettacoli che attentino ad un valore cosí importante38. Occorre sottolineare alcuni passi della decisione: a. La dignità della persona, come base del potere di polizia, rappresenta un limite alla libertà individuale, piú specificatamente, alla libertà di contrarre, tutelando cosí l’individuo contro se stesso; b. Volendo definire ciò che si deve intendere per trattamento degradante, il Consiglio di Stato ha adottato la nozione della Corte Europea dei Diritti, che lo definisce come comportamento “che umilia fortemente l’individuo dinanzi un altro o lo porta ad agire contro la sua volontà o la sua coscienza”.

43L’argomentazione del Consiglio di Stato conferma la posizione che considera la dignità dell’uomo come un valore assoluto: ogni uomo, in quanto tale, ha pari dignità a qualsiasi altro uomo, a prescindere dalla razza, nazionalità, religione, condizione sociale, di modo che lo sviluppo della propria società ed economia debba fare riferimento a questo valore. La dignità umana allora diventa la base dello sviluppo sostenibile, la misura attraverso la quale misurare e valutare la qualità dello sviluppo medesimo.

44La dignità si connota come un valore indispensabile e irrinunciabile, anche da parte del titolare stesso, con riflessi persino sull’autonomia contrattuale, fino a non molto tempo fa regno incontrastato dell’individualismo.

  • 39 Sul punto v. Luigi Ferrajoli. Diritti fondamentali. Un dibattito teorico, Roma-Bari, Laterza, 2001.

45La dignità si pone dunque come valore oggettivo e inderogabile39, sottratto perciò alla libera disponibilità dell’individuo che ne è titolare. Si tratta quindi del primato dell’accezione oggettiva della dignità, l’unica in grado di garantire maggiore protezione alla persona, perché mette in evidenza che il principio di tutela della dignità umana, nello specifico, non si riferisce all’uomo o alla donna concretamente interessati, ma si riferisce al genere umano globalmente considerato, o almeno ad un gruppo piú ristretto di soggetti individuati. Si può notare quindi che a livello nazionale la giurisprudenza, come si è visto, vieta pratiche lesive della dignità della persona, mentre a livello per cosí dire mondiale, ancora non si è riuscito ad impedire la proliferazione del lavoro degradante.

46La democrazia costituzionale è condizione della giustizia sociale laddove all’imperativo dell’efficacia dev’essere coniugata l’esigenza etica di giustizia sociale, ispirata ad un ordine democratico che garantisca il pieno esercizio dei diritti civili, politici, sociali, economici e culturali. È opportuno quindi volgere lo sguardo alla persona umana vulnerabile, la persona umana che ha bisogno di particolare attenzione, o perché miserabile, o perché bambino, anziano, malato, giacché, come affermato da Hannah Arendt, la democrazia serve a garantire i diritti delle minoranze perché la maggioranza può garantire i propri “diritti” con la forza.

IV. LA TUTELA DEI GRUPPI PIU DEBOLI IN AMERICA LATINA FRA MERCATO E SOLIDARISMO

47È noto che le trasformazioni delle società e degli ordinamenti investono aspetti sociali, culturali, tecnologici ed economici che richiedono un’attenzione speciale verso gli strumenti di tutela dei diritti fondamentali, principalmente in relazione a quelle situazioni soggettive caratterizzate da specifiche condizioni di svantaggio o di diversità che derivano anche da specificità culturali. Emerge cosí l’esigenza di tutelare quelle situazioni di particolare vulnerabilità fisica e psichica, come gli anziani, i portatori di necessità speciali ed i minori, o le minoranze culturali che in un modo o nell’altro devono integrarsi in una società dominata da paradigmi di cultura occidentale.

  • 40 Su tale tema è fondamentale il riferimento agli scritti di Stefano Rodotà: v., per tutti, La vita e (...)

48Senza etica non c’é diritto e appunto in funzione di ciò, al centro dell’ordinamento, si trovano la persona e i suoi diritti. Tuttavia il mondo, e l’America Latina in particolare, vive la paradossale convivenza dell’avanzo tecnologico con la piú intensa e generalizzata sofferenza della maggior parte dei suoi abitanti, rendendo cosí inevitabile interrogarsi circa l’utilità del progresso e delle conquiste scientifiche40.

  • 41 Pasquale Stanzione. Capacità e minore età nella problematica della persona umana, Camerino- Napoli, (...)

49Da molto tempo la Scuola del Diritto civile nella legalità costituzionale insiste sul fatto che le problematiche della persona umana non devono essere affrontate da un punto di vista generale e astratto. È necessario considerare in forma adeguata che l’oggetto delle analisi giuridiche è l’uomo storico, inserito nella realtà ambientale, politico-economico-sociale, ossia nelle condizioni concrete in cui vive e agisce41.

  • 42 V. l’importante lavoro di Luiz Roberto Barroso. A dignidade da Pessoa Humana no Direito Constitucio (...)

50Anche su questo punto la Costituzione brasiliana è segnata da un progresso, laddove prevede un’attenzione speciale verso le categorie di soggetti vulnerabili42. Purtroppo però, nonostante l’approvazione di diversi statuti di tutela, come quello del bambino e dell’adolescente, dell’anziano, del consumatore, dobbiamo riconoscere che l’effettività della tutela lascia molto a desiderare.

  • 43 Norberto Bobbio. “I valori e i diritti umani degli anziani cronici non auto-sufficienti”, in Eutana (...)

51Non possiamo dimenticare che non solo il diritto, ma anche la democrazia è postulato etico e non soltanto politico. In questo panorama, l’efficacia e lo sviluppo della tutela della dignità umana dipende in grande parte dalla coscienza che si assumerà in relazione alla consapevolezza che la qualità della vita non dipende esclusivamente dal reddito o dalla ricchezza, dovendo essere, al contrario, relazionata a ciò che effettivamente ogni persona è in grado di essere o di fare. Giustamente quindi, come sapientemente afferma Bobbio (1988)43, il grado di civilizzazione nell’era moderna è misurato dal trattamento e dall’attenzione riservata ai piú vulnerabili, perché il diritto non è soltanto legge, ma anche cultura. Tuttavia, la solidarietà, in quanto valore etico universale, deve essere vista come strumento di promozione della persona e non come arma di discriminazione e di arbitrio, inoltre deve essere interpretata in forma ampia e non circoscritta soltanto al proprio gruppo.

52In questo senso, riconoscere la funzione promozionale e trasformatrice del diritto significa combattere la concezione del diritto come uno strumento del piú forte, significa accettare il forte collegamento tra diritto e cultura, una cultura che in quanto riflesso della società è sempre complessa.

  • 44 Cíntia Carneiro. “O perfil da legitimidade da democracia no Brasil: 1989-2000”, [http://www.fazendo (...)
  • 45 Sul punto v. Maria Cristina De Cicco. “La normativa sul cognome e l’eguaglianza fra genitori”, Rass (...)

53La concretizzazione del disegno costituzionale richiede uno sviluppo che sia segnato dall’effettiva tutela della dignità della persona e della realizzazione dei suoi valori esistenziali. Ma per alcuni segmenti della società all’uguaglianza giuridica corrisponde una disuguaglianza di fatto. Una conferma arriva dalla situazione della donna che, culturalmente, è sempre stata marginalizzata nella società e ancora oggi si trova alla base della piramide dell’esclusione sociale in molti paesi. Prendendo il Brasile come esempio, la ragione di ciò risiede nel fatto che né la dittatura, né la democrazia hanno reso possibile un ambiente politico che potesse promuovere un’effettiva inserzione delle donne nella società44. Non c’è stata nemmeno la preoccupazione di eliminare gli effetti dell’esclusione sociale storicamente vissuta dalle donne. Questo è un problema che, per diversi aspetti, è indipendente dalla classe sociale o dall’educazione. In Italia, per esempio, paese considerato del c.d. “primo mondo”, la donna ancora non può trasmettere il proprio cognome ai figli e, nonostante la disciplina sui rapporti personali nel matrimonio abbia mitigato la questione, deve ancora presentarsi socialmente con il cognome del marito45.

  • 46 L. n.º 11.340 de 7 agosto 2006.
  • 47 Supremo Tribunal Federal, 9 febbraio 2012, adc 19, rel. Min. Marco Aurélio, secondo il quale la leg (...)

54Il problema della tutela della dignità della donna coinvolge diversi aspetti che in questa sede non è possibile affrontare di forma specifica. Basti pensare al gravissimo problema della violenza familiare che ancora non ha trovato una soluzione adeguata. È doveroso riconoscere che su questo punto il Brasile ha fatto un grande passo avanti con l’approvazione della c.d. Lei Maria da Penha46 che vieta e punisce la violenza domestica e familiare contro la donna. Nonostante sia stata salutata positivamente, la legge, tuttavia, è stata oggetto di molte critiche, principalmente in merito alla sua presunta incostituzionalità per violazione del principio di uguaglianza. Ma esiste un inganno di fondo in queste critiche, perché la legge rispecchia giustamente la concretizzazione del principio dell’uguaglianza, ma dell’uguaglianza sostanziale, cioè quel principio che realizza in forma piú completa il dettato costituzionale della dignità della persona umana, principio sul quale si fonda l’ordinamento brasiliano. Tanto è vero che il Supremo Tribunal Federal ha confermato, all’unanimità, la costituzionalità della legge47, affermando la sua totale compatibilità con il principio fondamentale del rispetto alla dignità umana. Ad avviso della Corte la legge Maria da Penha è uno strumento atto a mitigare una realtà di discriminazione sociale e culturale.

55In effetti, indipendentemente dalle imperfezioni che la legge può contenere e che certamente contiene, è importante evidenziare che essa riconosce espressamente la gravità della violenza domestica in tutti i casi in cui ci sia un vincolo affettivo fra la vittima e l’aggressore, indipendentemente dal sesso, e perciò anche in un rapporto omosessuale e a prescindere dalla coabitazione. È un passo molto importante per riscattare la cittadinanza piena della donna in una società, ancora e nonostante tutto, fondamentalmente maschilista.

  • 48 Nelle more della pubblicazione è stata approvata, in Italia, la legge sul c.d. femminicidio: l. 15 (...)

56Da segnalare la recente Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, detta Convenzione di Istanbul, aperta alla firma l’ii maggio del 2011, considerato il trattato internazionale di piú ampia portata per affrontare e combattere il fenomeno. L’aspetto piú innovativo della Convenzione è senza dubbio il riconoscimento della violenza sulle donne come una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione48.

  • 49 Pietro Perlingieri. La persona e i suoi diritti, Napoli, esi, 2005.
  • 50 Gustavo Tepedino. “Os 15 anos da Constituição e do Direito Civil”, in G. Tepedino. Temas de Direito (...)

57Tuttavia, è logico che soltanto una legge non basta per risolvere questo grande problema sociale, che non è esclusivo dei paesi poveri o in via di sviluppo. Occorre anche un cambiamento di impostazione e di mentalità in relazione alla questione, perché se il principio democratico impone un’effettività totale della dignità umana, valore massimo dei moderni sistemi normativi, corollario logico è l’illegittimità di quelle formazioni sociali che non consentono la piena realizzazione della persona e che pretendono di sottrarsi al controllo sociale49. Giusta pertanto è l’affermazione secondo la quale un ordinamento fondato sul rispetto della persona umana non può ammettere “la democrazia nelle strade e l’intolleranza nella vita privata”50. Parafrasando allora una pubblicità progresso veicolata dalla televisione italiana tempi addietro, si può affermare: “La violenza non è una questione privata.!Apra questa porta!”.

  • 51 Ciò serve a dimostrare che la frammentazione dell’ordinamento comporta di conseguenza un affievolim (...)

58E nell’aprire la porta possiamo auspicare che questa legge abbia migliore fortuna, in termini di effettività, di quanto abbia avuto lo Statuto del Bambino e dell’Adolescente –eca–51, considerato come un punto di riferimento in Brasile del progresso che si è avuto in questo settore e che offre uno dei piú alti gradi di tutela per il bambino e l’adolescente. Lo Statuto, tuttavia non ha trovato lo stesso grado di effettività. Si ritiene che lo Statuto, nello stabilire la finalità da raggiungere, abbia elevato il bambino e l’adolescente alla condizione di soggetto di diritti fondamentali. Tale finalità consiste nell’assicurare lo sviluppo fisico, mentale, morale, spirituale e sociale, in condizioni di libertà e dignità: diritti che devono essere assicurati solidalmente dalla famiglia, dalla comunità, dalla società in generale e dal Potere Pubblico. Ma cosa dire dei milioni di bambini e adolescenti costretti a lavorare per contribuire al sostentamento della propria famiglia? E i bambini e gli adolescenti che non hanno nemmeno una famiglia per il proprio mantenimento e che rimangono per le strade alla mercé di delinquenti e trafficanti? La realtà è molto dura e molto diversa rispetto a quella descritta nel testo legale. Il lavoro infantile, la delinquenza giovanile e, piú di recente, la prostituzione infantile sono problemi ancora lontani dal trovare una soluzione.

  • 52 Sull’argomento è d’obbligo il riferimento a Vitor Nunes Leal. Coronelismo, enxada e votos: o municí (...)
  • 53 La legge recentemente approvata in materia di contrasto alla corruzione (L. 6 novembre 2012, n. 190 (...)

59Un altro assunto che non si può tralasciare di citare, sebbene in forma sommaria, è il fenomeno dell’esclusione sociale che ha comportato e che ancora comporta in Brasile la nascita di un diritto spontaneo, che assume varie forme: diritto delle favelas, colonnellismo52, ecc. Fenomeno quest’ultimo che si verifica perché la penetrazione del sistema giuridico formale all’interno del paese ancora non si è completato. Si può osservare che in queste zone, ove la struttura giuridica ancora non è stata raggiunta, i problemi della popolazione residente sono risolti dai padroni o dai “signori delle terre”, o ancora secondo i costumi locali. I c.d. “colonnelli” si approfittano di questa “autorità locale” per il proprio beneficio, creando una specie di scambio: lo scambio di voti rurali per un’ampia autonomia extralegale. Va sottolineato che il problema del voto di scambio è una realtà anche in Italia. Una realtà, piú volte denunciata ma mai presa seriamente in considerazione dalle forze politiche e dal Governo, che mina alla base la democrazia53.

60È a partire da situazioni come queste che, per impossibilità (o mancanza di volontà) dello Stato di far fronte alle necessità della popolazione, si discorre di diritto spontaneo, laddove gli individui/cittadini cercano un’alternativa per ottenere una soluzione e soddisfare i propri interessi al di fuori dell’apparato statale. Un problema quindi anche di accesso alla giustizia.

  • 54 Stefano Rodotà. Libertà e diritti in Italia, Roma, Donzelli Editore, 1997, p. 99.
  • 55 Nonostante il grave problema di accesso alla giustizia in Brasile, l’Ordine degli Avvocati del Bras (...)
  • 56 Per un’attenta analisi della situazione dei detenuti in Italia, v. Marco Ruotolo. Diritto dei deten (...)

61Come tentativo parziale di risoluzione di questo problema fu creato in Brasile il juizado especial per offrire una risposta a numerosissimi cittadini che cercano una soluzione giurisdizionale a lesioni estremamente gravi della propria dignità e che concernono valori esistenziali. Difatti, poiché tali lesioni spesso non hanno un contenuto economico consistente, esse non giustificano il ricorso ai tradizionali meccanismi di tutela. La riforma legislativa, tuttavia, da sola non assicura una giustizia piú agile, compatibile con le nuove domande e interessi della società. Ai fini dell’individuazione di una soluzione, occorre tenere in considerazione che “diritto” e “giustizia” formano una endiadi, giacché non esiste diritto che non porti alla giustizia, cosí come non esiste giustizia senza il rispetto dei diritti. Il carattere fortemente garantista della Costituzione non è soltanto il risultato di una memoria che vuole reagire all’annientamento delle libertà nel periodo della dittatura54. Il problema dunque è anche di funzionalità della giustizia55, perché i diritti delle persone sono profondamente lesi dall’incredibile durata dei processi e dalle condizioni di degrado delle carceri56.

CONCLUSIONE

62È un fatto che la crescita economica –indicata dai governanti come una via per risolvere la miseria e la povertà– è considerata, nell’attualità, da alcuni organi internazionali come soluzione inefficace per i problemi relativi alla miseria, in virtú del quadro di disuguaglianza sociale prevalente nell’America Latina. E questa disuguaglianza può portare rapidamente alla privazione socio-culturale e all’apatia politica, in un circolo vizioso che produce come risultato un ulteriore indebolimento della democrazia.

63Affinché la democrazia si consolidi, occorre che i processi economici siano inseriti in processi sociali. La considerazione della persona umana come un tutt’uno, la prevalenza del valore della personalità sulle situazioni patrimoniali, il rispetto dei doveri inderogabili di solidarietà consentono di creare un sistema giuridico-economico-sociale che non lascia spazio né per un intervento forte dello Stato, con una direzione esasperata delle attività d’impresa, né per una assoluta libertà di mercato. L’intervento dello Stato è necessario per assicurare l’etica nel e del mercato: un intervento che possa coniugare efficienza economica e diritti fondamentali e che quindi coniughi mercato e solidarietà. È necessario a tale fine un intreccio fra riconoscimento dei diritti fondamentali e condizioni istituzionali e materiali per la sua effettiva attuazione.

  • 57 Pietro Perlingieri. Il diritto civile nella legalità costituzionale…, cit.

64La scienza giuridica è una scienza essenzialmente pratica, i cui riflessi devono essere esaminati in relazione a casi concreti e non come fine a sé stessa. La funzione del Diritto è cambiare la società. Dal punto di vista del personalismo e del solidarismo qui considerata, allora, qualsiasi situazione soggettiva riceve tutela dell’ordinamento se, e in quanto, è non soltanto conforme al potere della volontà del titolare, ma anche in sintonia con l’interesse sociale57. Nella via verso la democrazia, possiamo contare con svariati fattori alleati che vanno dall’assenza di razzismo (perché quello sociale esiste e esisterà fin quando sopravvivono le disuguaglianze sociali), alla convivenza pacifica delle diverse religioni, che ci pone in salvo dai conflitti determinati dal fanatismo religioso, alla presa di coscienza dei nostri vizi, molti dei quali, come si è visto, sono conseguenze del nostro passato coloniale.

65Essere cosciente dei propri limiti e difetti tuttavia aiuta, ma non basta. Perché soltanto un’adeguata educazione alla cittadinanza potrà portare ad una effettiva democratizzazione del paese. Ma a tale fine occorre rafforzare la convinzione della prevalenza degli interessi esistenziali su quelli patrimoniali, principalmente nella attuale società globalizzata. Occorre anche convincersi dell’esigenza di eliminare i poteri occulti, non soltanto quelli economici, ma anche la tendenza della Chiesa ad influire, non soltanto sulle coscienze, ma soprattutto sulle istituzioni politiche.

  • 58 Cosí, Pasquale Femia. “Pluralismo delle fonti e costituzionalizzazione delle sfere private”, in Pie (...)
  • 59 Quasi testualmente, Gustavo Tepedino. “Humanismo e solidariedade na sociedade em transformação”, in (...)
  • 60 Come non manca di rilevare Pasquale Femia. Op. cit.
  • 61 È nota la tesi di Bobbio nel senso che la democrazia non ha saputo mantenere sei importanti promess (...)

66I diritti fondamentali sono visti, tradizionalmente, come libertà o come pretesa nei confronti del potere statale. Quando il potere statale decide di privatizzare, il privato risponde con un’unica logica, il profitto. Normalmente ciò porta l’individuo, il cittadino, a porre in relazione la privatizzazione con la diminuzione della tutela degli interessi esistenziali. Tuttavia, com’è stato efficacemente evidenziato in dottrina58, tale conclusione non è corretta. È errata perché, per quanto la creatività dei giuristi porti all’elaborazione di strumenti alternativi per eludere i sistemi di controlli, il passaggio di beni pubblici alla sfera privata non elimina il ruolo della Costituzione che è la custode del rispetto dei diritti fondamentali. Difatti, la funzione del costituzionalismo si riferisce all’esercizio del potere politico, ma anche al potere privato. In questo modo, la privatizzazione significherebbe la democratizzazione del capitale sociale delle attività sotto il controllo dello Stato59. Il problema, in realtà, è un altro60. Se l’industria privata fosse veramente privata e se non potesse fare affidamento sul denaro dei contribuenti e non potesse ottenere privilegi, allora non costituirebbe un pericolo. L’industria privata diventa un pericolo quando smette di essere privata e inizia a esercitare i poteri dello Stato. Questo fatto rappresenta una delle promesse non mantenute dalla democrazia61, ossia, l’eliminazione dei poteri invisibili, le cui azioni hanno un effetto immediato. Sono poteri che non devono rendere conto a nessuno, che non hanno bisogno di voti e che per questo motivo non si preoccupano della formazione della volontà popolare e che non hanno bisogno nemmeno di un quadro istituzionale definito.

67Un’efficace tutela dei diritti umani deve allora oltrepassare i confini del diritto pubblico e non può prescindere da un controllo sociale basato sui valori costituzionali.

  • 62 Come ha affermato il Prof. Dalmo Dallari nella sua relazione al “i Congresso Anual de Estudos Const (...)

68Lo Stato non deve e non può disinteressarsi dell’obiettivo primario che è quello di assicurare a ogni persona una esistenza degna. Non possiamo dimenticare oltretutto che la dignità soltanto non basta. La dignità è un valore che deve essere associato alla libertà, all’uguaglianza e alla solidarietà. Infatti, esiste una profonda differenza fra potere e diritto di essere libero. Chi abita in una favela, per esempio, ha il diritto di essere libero, ma non il potere di essere libero; lui vive in un barraco non per scelta, o addirittura perché trova pittoresco tale modo di vivere, ma perché si trova concretamente impossibilitato a trovare un’altra soluzione62. Soltanto la libertà dal bisogno potrà allora rendere effettivo il vero rispetto della dignità umana.

69Nell’àmbito di una società globalizzata, che pretenda di avere carattere umano, la legislazione deve favorire una politica ispirata alla pace sociale e alla tolleranza. Un’impostazione globale che, nel rispetto dei prioritari valori della persona, sembra oggi una direzione obbligata delle scelte politiche. Personalismo, solidarismo, tutela della libertà e dignità umana, allora, devono essere i criteri guida per le scelte politiche che dovranno essere rispettose delle possibili diversità, affinché si realizzi l’effettiva attuazione del processo democratico.

Notes

1 Il presente lavoro, che prende in considerazione gli ordinamenti italiano e brasiliano, riflette la metodologia utilizzata dal Gruppo di Camerino nell’àmbito della Cattedra unesco “Diritti umani e violenza: governo e governanza” e consiste in un aggiornamento del testo pubblicato con il titolo “Democracia e direito”, nella Rivista oabrɈ, vol. 25, n. 1, Rio de Janeiro, Ordem dos Advogados do Brasil, janeiro-junho 2009, pp. 191-216. Questo lavoro pertanto non è il frutto di una indagine finita, rappresentando invece la premessa della ricerca riguardante la costituzionalizzazione dei diritti fondamentali e la relazione fra persona e mercato. Si è ritenuto opportuno pubblicarlo anche sull’edizione della Cattedra per rimarcare e mettere in evidenza l’impostazione che permea l’intero lavoro di investigazione dei ricercatori camerti.

2 Su tale metodologia è l’obbligo il rinvio alle opere di Pietro Perlingieri, fra le altre: Interpretazione e legalità costituzionale: antologia per una didattica progredita, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2012; Il diritto civile nella legalità costituzionale nel sistema italo-comunitario delle fonti, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2006; L’ordinamento vigente e i suoi valori, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2006; La persona e i suoi diritti, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2005; Il contratto tra persona e mercato. Problemi del diritto civile, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2003; Scuole tendenze e metodi: problemi del diritto civile, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1989; La personalità umana nell’ordinamento vigente, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1982; Introduzione alla problematica della proprietà, Napoli, Jovene, 1971.

3 In questo senso, Maria Celina Bodin de Moraes. “O Princípio da Dignidade Humana”, in Princípios do Direito Civil Contemporâneo, Rio de Janeiro, Renovar, 2006, p. 5.

4 Cosí Pietro Perlingieri. “Normas constitucionais nas relações privadas”, Revista da Faculdade de Direito da uerɈ, 6 e 7, 1999, p. 63 ss.

5 Norberto Bobbio. La funzione promozionale del diritto (1969), Dalla struttura alla funzione, Milano, Edizioni di Comunità, 1977, p. 13 ss.

6 Sul processo di globalizzazione e sul rapporto tra la “rivoluzione” del diritto globale e le tradizionali fonti del diritto v. le interessantissime pagine di Gunter Teubner. La cultura del diritto nell’epoca della globalizzazione. L’emergere delle costituzionali civili, Riccardo Prandini (trad. italiana), Roma, Armando Editore, 2005.

7 Paolo Grossi. “Globalizzazione, diritto, scienza giuridica”, Foro Italiano, parte v, 2002, c. 151 e ss.; Maria Rosaria Ferrarese. Il diritto al presente. Globalizzazione e tempo delle istituzioni, Bologna, Mulino, 2002, p. 7 e ss.

8 Pietro Perlingieri. “Mercato, solidarietà e diritti umani”, Rassegna di diritto civile, 1995, p. 84 e ss.; Stefano Rodotà. “Ciò che resta del diritto ai tempi della globalizzazione”, La Repubblica 28 giugno 2002, p. 17; Gian Maria Flick. “Globalizzazione e diritti umani”, Jus, 2000, pp. 172 e ss.

9 Cosí, Friedrich Müller. “Democracia e exclusão social em face da globalização”, [http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/revista/Rev_72/artigos/Friedrich_rev72.htm].

10 Gian Maria Flick. “Globalizzazione dei mercati e globalizzazione della giustizia”, Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia, 2000, pp. 596 e ss.

11 Pietro Perlingieri. Il diritto civile nella legalità costituzionale…, cit., pp. 482 e ss., 506 e ss.

12 Giuseppe Vettori. “Diritti fondamentali e diritti sociali. Una riflessione fra le due crisi”, in Contratto e Impresa, Padova, cedam, 2011, pp. 915 e ss., secondo cui tale espressione costituirebbe una clausola generale in linea con quanto previsto nel Trattato di Lisbona. L’art. 3 del Trattato, infatti, impone che l’Unione si attivi affinché si concretizzi uno sviluppo sostenibile che stimoli lo Stato a tutelare il mercato, ma nella prospettiva di realizzare una maggiore coesione sociale.

13 Pietro Perlingieri. Il diritto civile nella legalità costituzionale…, cit. pp. 506 e ss.; Francesco Prosperi. “Etica, diritto e mercato globale”, in Mercato ed etica, Paola D’Addino Serravalle (a cura di), Napoli, esi, 2009, pp. 368 e s.

14 Pietro Perlingieri. Il diritto civile nella legalità costituzionale…, cit. pp. 481 e ss., 504 ss.; Francesco Prosperi. “Etica, diritto e mercato globale”, cit., pp. 367 e ss.

15 V. Direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili.

16 Su tale problematica v. Franco Riolo. Etica degli affari e codici etici aziendali, Edibank, Milano, 1995

17 V., sul punto, Giorgio Oppo. Impresa e mercato, Rivista di diritto civile, i, 2001, p. 63, secondo cui “Il mercato assurge a luogo di conciliazione di interessi in nome dei valori espressi dall’art. 41, comma 2, Cost.”.

18 La vigente Costituzione del 1988 ha recepito il decreto-legge italiano (medida provisória), tipico di un contesto parlamentarista e quindi non adatto al regime presidenzialista brasiliano: cosí Ana Lucia de Lyra Tavares. “Contribuição do direito comparado às fontes do direito brasileiro”, in Prisma jurídico, São Paulo, v. 5, 2006, p. 69.

19 Sulla questione v. le interessanti riflessioni di Alexis de Tocqueville. La democrazia in America, Torino, utet, 2007.

20 La conseguenza dell’approvazione di una legge non è necessariamente il conseguimento di una legge giusta, come ben osserva Marcello Gallo. Il principio di maggioranza, in Critica del diritto, 2000, pp. 7 e s., commentando il lavoro di Luciano Canfora. Un mestiere pericoloso. La vita quotidiana dei filosofi greci, Palermo, Sellerio Editore, 2000. L’a afferma che la ragione per cui la volontà della maggioranza debba sempre prevalere su quella della minoranza non risiede nella superiore saggezza assicurata dal numero giacché “nessuno potrà mai ragionevolmente sostenere che, su cinque votanti, tre si trovino necessariamente nel giusto e due in torto”. Il fondamento della regola della maggioranza quindi si trova non nella maggiore aderenza alla verità storica e nella conseguente giustizia della risoluzione bensí nell’ “esigenza di un criterio oggettivo, spoglio di ogni pulsione soggettivistica, alla cui stregua si affermi qual è la volontà espressa da un corpo deliberante” (p. 8).

21 Pietro Perlingieri. “Norme costituzionali e rapporti di diritto civile”, Rassegna di diritto civile, 1980, pp. 107 e s.

22 Gustavo Zagrebelsky. “(2012), Si può amare la nostra Costituzione?”, in La Repubblica, quotidiano del 22 dicembre 2012, p. 33.

23 Norberto Bobbio. L’età dei diritti, 2.ª ed., Torino, Einaudi, 1990, p. 16.

24 Diritti fondamentali che, non possiamo dimenticare, sono diritti storici: in questo senso, Norberto Bobbio. L’età dei diritti, cit., pp. xiii e ss.

25 Afferma Pietro Perlingieri. Il diritto civile nella legalità costituzionale…, cit., che i nuovi valori propugnati dalla Costituzione ha invertito l’ordine giuridico della società. Laddove questo riconosce uno status privilegiato alla persona umana, subordinando l’intero ordinamento in questa direzione, assume il compromesso fondamentale di eliminare gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona e auspica un intervento pubblico non piú garantista, ma un intervento promozionale, nell’ottica della giustizia distributiva, la quale si presenta come l’espressione diretta della solidarietà civile.

26 Stefano Rodotà. “Ciò che resta del diritto ai tempi della globalizzazione”, cit., p. 17. Su questo punto v. le interessantissime pagine di Ralf Dahrendorf. La libertà che cambia, trad. It., Roma-Bari, Laterza, 1984.

27 Stefano Rodotà. “Il codice civile e il processo costituente europeo”, Rivista critica del diritto privato, 2005, pp. 21 e ss.

28 Pietro Perlingieri. Il diritto civile nella legalità costituzionale…, cit., pp. 477 e ss.

29 V. sul punto le interessanti considerazioni di Amartya K. Sen. Etica e Economia, Bari, Laterza editore, 2006.

30 Per maggiori approfondimenti, v. Pietro Perlingieri. Il diritto nella legalità costituzionale…, cit., pp. 161 e ss.; Norberto Bobbio. La funzione promozionale del diritto, cit., pp. 13 e ss.

31 Per un’analisi della complessa problematica dei diritti umani in una prospettiva positivistica, muovendo da una concezione unitaria dell’ordinamento giuridico e del metodo ermeneutico, v. Francesco Prosperi. La tutela dei diritti umani tra teoria generale e ordinamento comunitario, Torino, Giappichelli, 2009.

32 Giovanni Maria Flick. Globalizzazione e diritti umani, cit., p. 180.

33 Stefano Rodotà. Repertorio di fine secolo, Roma-Bari, Laterza, 1992, p. 190.

34 Corte Costituzionale, 16 marzo 1990, n. 127, Foro Italiano, 1991, i, c. 36 e ss.

35 V. su questo punto, Stefano Rodotà. “Aids, il diritto alla salute vince sulla logica del profitto”, in [http://www.swif.uniba.it/lei/rassegna//010419a.htm].

36 È recentissima la notizia sull’inchiesta della tv pubblica tedesca sulle condizioni dei lavoratori a tempo determinato all’interno dei magazzini tedeschi del colosso americano della distribuzione Amazon. La denuncia è stata quella di maltrattamenti inflitti dalla Hensel, la società di sicurezza tedesca che aveva l’appalto per i magazzini tedeschi dell’azienda americana, ai danni dei lavoratori (v. [http://www.repubblica.it/tecnologia/2013/02/18/news/amazon_licenzia_la_sicurezza_hensel_tolleranza_zero_per_simpatie_neonaziste-52904354/?ref=search]).

37 TA Versailles, 25 febbraio 1992, Revue française de droit administratif, 1992, p. 1026.

38 Cons. État, Ass., 27 ottobre 1995.

39 Sul punto v. Luigi Ferrajoli. Diritti fondamentali. Un dibattito teorico, Roma-Bari, Laterza, 2001.

40 Su tale tema è fondamentale il riferimento agli scritti di Stefano Rodotà: v., per tutti, La vita e le regole. Tra diritto e non diritto, Milano, Feltrinelli, 2006.

41 Pasquale Stanzione. Capacità e minore età nella problematica della persona umana, Camerino- Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1975; Pietro Perlingieri. “Diritto della persona anziana, diritto civile e stato sociale”, in Rassegna di diritto civile, 1990, pp. 81 e s.

42 V. l’importante lavoro di Luiz Roberto Barroso. A dignidade da Pessoa Humana no Direito Constitucional Contemporâneo. A Construção de um Conceito Jurídico à luz da Jurisprudência Mundial, Belo Horizonte, Editora Forum, 2012.

43 Norberto Bobbio. “I valori e i diritti umani degli anziani cronici non auto-sufficienti”, in Eutanasia da abbandono, Quaderni di promozione sociale, Torino, Rosenberg & Sellier, 1988, pp. 75 e s.

44 Cíntia Carneiro. “O perfil da legitimidade da democracia no Brasil: 1989-2000”, [http://www.fazendogenero7.ufsc.br/artigos/C/Cintia_Carneiro_34.pdf].

45 Sul punto v. Maria Cristina De Cicco. “La normativa sul cognome e l’eguaglianza fra genitori”, Rassegna di diritto civile, 1985, pp. 960 e ss.; íd. “Cognome e principi costituzionali”, in M. Sesta e V. Cuffaro. Persone, famiglia e successioni nella giurisprudenza costituzionale, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2005, pp. 203 e ss.

46 L. n.º 11.340 de 7 agosto 2006.

47 Supremo Tribunal Federal, 9 febbraio 2012, adc 19, rel. Min. Marco Aurélio, secondo il quale la legge Maria da Penha “retirou da invisibilidade e do silêncio a vítima de hostilidades ocorridas na privacidade do lar, e representou um movimento legislativo claro no sentido de assegurar às mulheres agredidas o acesso efetivo a reparação, a proteção e a justiça”. La legge inoltre “legitima a adoção de legislação compensatória a promover a igualdade material sem restringir de maneira desarrazoada o direito das pessoas pertencentes ao gênero masculino”, até por que “a Constituição protege, especialmente, a família e todos os seus integrantes”.
Nello stesso giorno il stf ha deciso anche l’Azione Diretta di Incostituzionalità –adi– 4424, per maggioranza di voti, nel senso della non necessità di rappresentazione da parte della vittima. L’unico voto contrario, del Min.
Cezar Peluso, fu nel senso che “é preciso respeitar o direito das mulheres que optam por não apresentar queixas contra seus companheiros quando sofrem algum tipo de agressão. “Isso significa o exercício do núcleo substancial da dignidade da pessoa humana, que é a responsabilidade do ser humano pelo seu destino. O cidadão é o sujeito de sua história, é dele a capacidade de se decidir por um caminho, e isso me parece que transpareceu nessa norma agora contestada” (in [http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=199853&tip=UN]). Accesso il 16 febbraio 2012.

48 Nelle more della pubblicazione è stata approvata, in Italia, la legge sul c.d. femminicidio: l. 15 ottobre 2013, n. 119, che converte, con modificazioni il D.L. n. 93 del 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 15 ottobre 2013, n. 242, che introduce nuove aggravanti e nuove misure a tutela delle vittime di maltrattamenti e di violenza domestica.

49 Pietro Perlingieri. La persona e i suoi diritti, Napoli, esi, 2005.

50 Gustavo Tepedino. “Os 15 anos da Constituição e do Direito Civil”, in G. Tepedino. Temas de Direito Civil, ii, Rio de Janeiro, Renovar, 2003, p. 381.

51 Ciò serve a dimostrare che la frammentazione dell’ordinamento comporta di conseguenza un affievolimento (della tutela) dei diritti. Sí che l’effettività dei princípi fondamentali è possibile soltanto se inseriti e interpretati nell’unità del sistema e appunto per questo motivo devono essere interpretati e applicati alla luce e con la Costituzione e non essere utilizzati soltanto come parametri ermeneutici. Assumere l’unità del sistema come criterio ermeneutico comporta di conseguenza la messa in discussione della necessità di tanti Statuti speciali, dell’Anziano, del Tifoso, del Bambino e dell’Adolescente, della Famiglia, della Diversità. Tali Statuti possono avere un valore didattico, di sistematizzazione della legislazione speciale esistente, ma non possono assolutamente rappresentare un centro autonomo a partire dal quale si pretenda individuare la norma del caso concreto. Lo statuto non serve per garantire o rafforzare la protezione alla persona umana. La tutela forte è data e garantita dall’applicazione unitaria del’ordinamento, specie dei princípi costituzionali. Sul punto, le chiare pagine di Perlingieri, Pietro Perlingieri. (2012), Interpretazione e legalità costituzionale. Antologia per una didattica progredita, Napoli, esi, 2012.

52 Sull’argomento è d’obbligo il riferimento a Vitor Nunes Leal. Coronelismo, enxada e votos: o município e o regime representativo no Brasil, 30.ª ed., Nova Fronteira, 1997. La prima edizione risale al 1949 e sebbene non sia mai stato aggiornato nelle edizioni successive, il libro di Leal, ad avviso unanime dei sociologi e storici, è considerato un classico della scienza politica ed è ritenuto tuttora attuale. A loro parere, l’avvento delle midie elettroniche di massa e la loro universalizzazione, in un paese ove i bassissimi livelli di educazione media della popolazione le hanno trasformate in un mezzo egemonico di informazione, consentí il sorgere di una versione elettronica del fenomeno del coronelismo molto piú pericolosa e estesa della versione precedente.

53 La legge recentemente approvata in materia di contrasto alla corruzione (L. 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, in Gazzetta Ufficiale, 13 novembre 2012, n. 263), sul punto, è assolutamente insufficiente. In argomento, v. la riflessione di Roberto Saviano. “Quel voto di scambio che uccide la democrazia”, 2013, in [http://www.repubblica.it/politica/2013/02/11/news/saviano_voto_di_scambio-52375359/], Accesso il 2 novembre 2013, che avverte sulla necessità di una maggiore coscienza dell’elettore sul fatto che tale pratica non solo ostacola l’attuazione dei diritti fondamentali, ma principalmente, “trasformando il diritto in favore e il dovuto in concesso, emblema di un cancro che indebolisce tutto il corpo sociale”.

54 Stefano Rodotà. Libertà e diritti in Italia, Roma, Donzelli Editore, 1997, p. 99.

55 Nonostante il grave problema di accesso alla giustizia in Brasile, l’Ordine degli Avvocati del Brasile, sezione di São Paulo (oab/SP) ha approvato una Risoluzione del 19 agosto 2012 che vieta agli avvocati l’assistenza ed il patrocinio gratuito alle persone fisiche (Pro bono). La Risoluzione è stata fortemente contestata perché rappresenta una violenza ai diritti di difesa e alla libertà dell’avvocato e delle persone meno abbienti alle quali in questo modo sarà negato l’accesso alla giustizia. È stata interpretata come un atto di violenza commesso dall’oab/SP, che invece dovrebbe garantire l’attuazione dei diritti fondamentali e il rispetto della dignità umana.

56 Per un’attenta analisi della situazione dei detenuti in Italia, v. Marco Ruotolo. Diritto dei detenuti e Costituzione, Torino, Giappichelli, 2002.

57 Pietro Perlingieri. Il diritto civile nella legalità costituzionale…, cit.

58 Cosí, Pasquale Femia. “Pluralismo delle fonti e costituzionalizzazione delle sfere private”, in Pietro Perlingieri. Il diritto civile oggi. Compiti scientifici e didattici del civilista, 2006, p. 194.

59 Quasi testualmente, Gustavo Tepedino. “Humanismo e solidariedade na sociedade em transformação”, in Temas de direito civil, ii, Rio de Janeiro, Renovar, 2006, p. 416.

60 Come non manca di rilevare Pasquale Femia. Op. cit.

61 È nota la tesi di Bobbio nel senso che la democrazia non ha saputo mantenere sei importanti promesse: la sovranità dei cittadini, la presenza di rappresentanti che perseguano gli interessi della nazione e non del gruppo, la sconfitta del potere oligarchico, il controllo di tutti gli spazi in cui di sviluppa un potere che prende decisioni vincolanti per l’intero gruppo sociale; l’eliminazione dei poteri invisibili e l’educazione alla cittadinanza: Norberto Bobbio. Il futuro della democrazia, Torino, Einaudi, 1984.

62 Come ha affermato il Prof. Dalmo Dallari nella sua relazione al “i Congresso Anual de Estudos Constitucionais”, São Paulo, 30-31 agosto e 1.º setembro de 2006.

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