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La dette et le juge

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Julie Claustre

Indebitamento, giustizia e politica nella Lombardia comunale (fine ΧΙΙ-prima metà del XIII secolo)

Endettement, justice et politique dans la Lombardie communale (fin xiie -première moitié du xiiie siècle)

Paolo Grillo

Texte intégral

  • 1 F. Menant, Campagnes lombardes au Moyen Âge. L’économie et la société rurales dans la region de Ber (...)

1Le carte disponibili per studiare la Lombardia nella prima metà del Duecento non sono particolarmente abbondanti. Si tratta quasi esclusivamente, corne ha già messo in luce François Menant per l’area orientale della regione, di atti provenienti dagli archivi ecclesiastici.1 Molto più scarsa è la documentazione pubblica, quasi mai di natura seriale. Nonostante tali carenze, l’epoca si présenta di grande interesse, poiché per la prima volta le autorità politiche cittadine dovettero interessarsi specificamente ai problemi connessi al credito. Esse si dimostrarono in grado di elaborare e realizzare un apparato giuridico in grado di garantire con una certa efficacia i diritti dei creditori e di temperarne gli abusi ai danni dei debitori. Data l’importanza del credito nell’economia e nella società dell’epoca, il successo dei comuni urbani in tale campo fu indubbiamente uno dei fattori che ne determinarono l’affermazione.

  • 2 Per la Lombardia si veda ora l’importante sintesi di P. Mainoni, « La fisionomia economica delle ci (...)
  • 3 Esempi in G. Biscaro, « Gli estimi del Comune di Milano nel secolo XIII », Archivio storico lombard (...)

2La necessità pressante di un intervento regolatore delle autorità comunali era indubbiamente legata alla crescente importanza delle operazioni creditizie nell’ambito della vita economica cittadina. Non è qui il caso di presentare nel dettaglio l’importanza del commercio nello sviluppo delle città lombarde, i cui mercanti operavano intensamente sia sui circuiti di scambio regionali e interregional !, sia sulle grandi direttrici del traffico internazionale.2 Corne è testimonianza concorde delle fond, tutti, o pressoché tutti, prendevano denaro in prestito o effettuavano acquisti rateali e tutti coloro che avevano qualche surplus fmanziario, a loro volta, prestavano o vendevano a credito. Le polizze d’estimo sopravvissute per Milano e Pavia dimostrano chiaramente che le medesime persone vantavano crediti e contemporaneamente lamentavano debiti per decine di lire.3

La legislazione sul credito in Lombardia a cavallo fra XII e XIII secolo

  • 4 Archivio storico del Comune di Vercelli (d’ora in poi ASCV), Acquisti, I, fol. 27v-28r, 1182 maggio (...)
  • 5 Statuti di Brescia dell’anno 1313, ed. F. Odorici, in Historiae Patriae Monumenta (d’ora in poi HPM (...)
  • 6 Gli atti del comune di Milano fino all’anno 1216, ed. C. Manaresi, Milano, Capriolo e Massimino, 19 (...)
  • 7 Liber statutorum consulum Cumanorum justicie et negotiatorum, ed. A. Ceruti, in HPM, tomo XVI cit., (...)
  • 8 Antiquae collationes statuti veteris civitatis Pergami, in HPM, XVI, Pars altera cit., 1964-65, cap (...)
  • 9 Codex qui Liber Crucis nuncupatur, ed. F. Gasparolo, Roma, Monumenta Alexandrina, 1889, p. 111-113,(...)

3La precocità con cui la normativa cittadina si dedicò ai problemi dei rapporti fra debitori e creditori dimostra che il problema si poneva con urgenza. In effetti, entro il primo ventennio del Duecento, una gran parte dei comuni urbani lombardi produsse norme in tal senso. Il primo e più antico statuto sul debito giunto a noi è un ordinato vercellese del 1182, trascritto su uno dei libri iurium cittadini, quello degli Acquisti, e rimasto sinora inedito4. A Brescia sin dal 1195 vennero presi prowedimenti sul sequestro dei beni dei morosi e sulle modalità dei fallimenti, seguiti, nel 1210 e nel 1214, da altri sulla prescrizione e sul bando5. primi prowedimenti noti per la regolazione del debito a Milano risalgono al 1197, quando i consoli della città e dei mercanti stabilirono un interesse massimo di tre soldi per ogni lira (15 %) per i privati e di due (10 %) per il comune. Si deliberò inoltre che non si potessero rivendicare crediti più vecchi di tre anni senza produrre un’adeguata documentazione. Altre norme vennero aggiunte dai podestà Alberto Fontana e Brunasio Porca nel 1209 e nel 1215 : buona parte di queste confluirono poi nel Liber consuetudinum del 1216.6 A Como una lunga e dettagliata serie di capitoli emessi fra il 1198 e il 1221 regolava la percezione degli interessi, la prescrizione, nonché i modi e i tempi dei processi, le modalità di condanna, del bando e del fallimento, nonché le procedura di stima dei beni sequestrati.7 Sebbene la maggior parte della normativa bergamasca sul credito risalga al 1243, anche negli statuti di questa città si ritrovano alcune disposizioni anteriori al 1233, dedicate agli interessi, una del 1215, sui tempi di prescrizione e una del 1221 sull’uso di beni feudali come pegno.8 Infine, anche la città di Alessandria fece redigere un lungo e dettagliato statute del 1216 destinato principalmente a calmierare i tassi, a regolare le modalità di sequestro e a porre dei limiti temporali alla riscossione : il testo doveva essere molto importante, visto che ebbe l’onore di una duplice redazione, in statutis comunis e sul liber iurium civico, detto Liber Crucis.9

  • 10 Gli atti del comune di Milano nel secolo XIII, IV, Appendice : 1176-secolo XIII, ed. M. F. Baroni, (...)

4Come si puo constatare, la serrata sequenza di provvedimenti testimonia che, nell’arco approssimativo di un trentennio, in tutte le città dell’area di cui è sopravvissuta la legislazione statutaria si senti l’urgenza di emanare norme che regolassero la gestione del credito. Due furono i campi di maggior impeimpe-gno : la delimitazione di un periodo di prescrizione, oltre il quale non fosse possibile richiedere il dovuto, e la determinazione di un interesse massimo, considerato lecito. Nel primo caso, sebbene quasi ovunque si fosse deciso di concedere un massimo di tre anni per richiedere la soluzione del debito, i prowedimenti non si affermarono nella prassi, sicché vi sono moite testimonianze di somme riscosse dopo lustri se non decenni. Più efficace si dimostro la limitazione del guiderdone riscuotibile. Esso venne fissato nella misura di due soldi per lira (10 %) a Como e a Alessandria. Lievemente inferiore la somma a Bergamo, stabilita, per i prestiti di durata superiore agli otto mesi, in 20 denari per lira (8,4 %). A Milano nel 1197 i consoli della città e dei mercanti optarono per un interesse massimo di tre soldi per ogni lira (15 %) per i privati e di due (10 %) per il comune : le due cifre vennero però omologate al 10 % nel 1216, ad opera del podestà Brunasio Porca. Owiamente, con sotterfugi, era possibile ottenere anche quantità maggiori, ma nel caso di ricorso in giudizio, i tribunali si attenevano rigidamente alla legge : particolarmente significativa è una sentenza milanese del 1229, quando, giudicando gli interessi da attribuire per un annoso debito, i consoli di giustizia stabilirono che il creditore doveva riscuoterli in tal misura : « pro guiderdono predictorum denariorum ad cognitum solidorum trium pro libra ab anno currente milleximo ducenteximo tertiodecimo, primo die aprilis, usque ad annum currentem milleximo ducenteximo sextodecimo, primo die ianuarii, et libras decern et solidos quatuordecim et denarios septem pro guiderdono predictorum denariorum ad cognitum solidorum duorum pro libra a predicto anno currente milleximo ducenteximo sextodecimo, primo die ianuarii, usque ad annum currentem milleximo ducenteximo vigeximo nono, primo die aprilis » : è evidente la traduzione in pratica del mutamento legislativo avvenuto nel 1216 ad opera del Porca.10

La scrittura del debito

  • 11 P. Grillo, « Bertolotto Alamanno : note su un mercante del primo Duecento fra Torino e Milano », Bo (...)

5Il dinamismo economico e l’intensificarsi dei traffici portavano a una progressiva riduzione della possibilità di liquidare le pratiche del credito in un rapporte strettamente bilaterale fra prestatore e debitore. Vorrei in particolare centrare l’attenzione su un fatto che emerge evidente spogliando gli archivi dell’epoca : tutte le carte segnalano infatti come a cavallo fra XII e XIII secolo andasse sempre più diffondendosi la prassi di porre sul mercato i titoli di credito 0 di compiere complesse operazioni di giro. In campo commerciale si puo ricordare il caso del mercante torinese Bertolotto Alamanno, attivo sulla piazza di Milano nei primi anni del Duecento. Bertolotto importava drappi francesi e fiamminghi e li vendeva nella metropoli ambrosiana dove acquistava fustagni e seterie che a loro volta riesportava. Tutta l’operazione avveniva senza che il torinese toccasse denaro, poiché egli si limitava a alienare a credito i suoi pannilana, girando poi il credito stesso ai suoi fornitori milanesi in pagamento di fustanei albi e di zendadi. La vicenda dell’Alamanno è eccezionalmente ben documentata, per l’epoca, ma si puo presupporre che un tal modo di condurre gli affari fosse largamente diffuso anche presso altre aziende commerciali o artigianali.11

  • 12 Archivio di Stato di Milano (d’ora in poi ASMi), fondo Pergamene per fondi (d’ora in poi PPF), Chia (...)
  • 13 ASMi, PPF, Monastero Maggiore, cart. 486, doc. 17, 1206 gennaio 9.
  • 14 Biblioteca Laurenziana Medicea di Firenze, Fondo Ashburnan, vol. 296, doc. 26.
  • 15 Sulla scarsità di moneta coniata nella Lombardia medievale : P. Grillo, « La moneta coniata nella d (...)
  • 16 ASMi, PPF, San Lorenzo Maggiore, cart. 432, fasc. 191g, 1212 aprile 12.
  • 17 Sulle carte di debito del comune di Milano mi si permetta di rimandare, da ultimo, a P. Grillo, « L (...)

6Anche al di fuori delle operazioni mercantili la compravendita dei titoli di credito era diffusa : per fare un solo esempio, il commerciante Leonardo Medico il 12 febbraio 1236 rilevo da un tal Pietro Boldizzoni gli strumenti di debito che egli poteva rivendicare verso sette diverse persone, per un valore di oltre 30 lire. Alcune delle carte avevano già cambiato di mano, prima di pervenire al Boldizzoni.12 Talvolta si poteva giungere a permutare gli instrumenta debiti, come accadde nel 1206, quando il milanese Giacomo Porenzoni cedette al suo concittadino Lanterio Zavattari – entrambi erano esponenti di famiglie popolari – diritti per 30 lire contro la badessa del monastero Maggiore, ricevendone in cambio carte omologhe per 27 lire e mezza contro il nobile Alberto Crivelli e 2 lire e mezza in contanti.13 In altri casi, ci si premurava esplicitamente contro i possibili rischi di tale pratica : il 18 marzo 1211 i milanesi Guarnerio e Guglielmo Bracchi promisero al mercante Piacentino Guglielmo de Osa un pagamento di 21 lire e 5 soldi di imperiali per alcuni panni stanfortini, ponendo come fideiussore Ugo de Alliate ; questi però non sarebbe stato tenuto a rispondere nel caso che Guglielmo avesse girato il debito ad aliquis cambiator.14 Si può pensare, in effetti, che nelle città lombarde la circolazione dei paghero potesse costituire un palliativo, se non un rimedio, alla perdurante scarsità di moneta coniata :15 in almeno un caso, nel 1212, è attestato il pagamento di parte del prezzo di una terra da parte del prevosto di San Lorenzo Maggiore, con una carta del valore di 20 soldi.16 L’uso divenne poi normale verso la metà del secolo, con la diffusione delle carte di debito comunali.17

7Al momento di acquistare una terra, era opportuno anche rastrellare tutti gli istrumenti di debito del venditore, per evitare che qualcuno potesse rifarsi sul bene appena comprato. Gli archivi ecclesiastici lombardi offrono testimonianza di un gran numero di tali operazioni. A titolo di esempio, ci si soffermerà qui solo su alcune fra le più consistenti.

  • 18 Sui legami di Chiaravalle con il mondo mercantile cittadino e la consistente disponibilità di denar (...)
  • 19 ASMi, PPF, Chiaravalle, cart. 556, docc. 11 (1202 dicembre 18 ; 1203 gennaio 10) ; 12 (1202 dicembr (...)
  • 20 ASMi, PPF, Chiaravalle, cart. 557, doc. 164, 1233 ottobre 1.
  • 21 ASMi, PPF, Chiaravalle, cart. 557, docc. 167 (1233 novembre 22) ; 168 (1233 dicembre 27) ; 169 (123 (...)
  • 22 ASMi, PPF, Chiaravalle, cart. 557, doc. 169 (1233 dicembre 1).

8Gli episodi forse più significativi videro come protagonisti i cistercensi di Chiaravalle Milanese.18 Essi fra il dicembre 1202 e il gennaio successivo procedettero a rastrellare debiti gravanti su due rustici di Consonno, di nome Andrea e Gianbello Abuelli, per un totale di 48 lire e 12 soldi di terzoli, dopodiché, nell’ottobre 1203, procedettero a un massiccio acquisto dalle loro sorelle, rilevando per 61 lire una ventina di appezzamenti di terreno. Ancora dal 1206 al 1211 si ha notizia di pagamenti ulteriormente girati a favore di altri creditori.19 Un’operazione ancora più consistente si ebbe nell’autunno del 1233 quando acquistarono da tal Durante di Mudalbergo de Modoetia un mulino, un prato e una vigna a Consonno, oltre a diversi appezzamenti di bosco : i beni valevano alcune centinaia di lire, ma erano anche pesantemente ipotecati, sicché i monaci si impegnarono prima a soddisfare tutti i creditori del de Modoetia e poi a pagargli l’eventuale differenza.20 Le operazioni di riscatto si prolungarono fino al maggio successivo e implicarono una spesa di 107 lire e 2 soldi per rimborsare una ventina di debiti accesi fra il 1221 e il 1231 con i rispettivi, pesanti interessi.21 Uno dei creditori, Mafiolo Musso, al quale Durante doveva 15 soldi, aveva protestato l’atto e ottenuto una condempnatio dal console dei mercanti Ambrogio Protasio.22 In diversi casi, i titoli di debito erano passati di mano, sicché vennero affidati al monastero da personaggi che li avevano a loro volta acquisiti dai titolari originari.

  • 23 ASMi, Fondo Religione, cart. 6089, docc. 34,1207 luglio 2 (tre atti) ; 35,1207 agostog (tre atti) ; (...)
  • 24 ASMi, PPF, Canonica di S. Ambrogio, cart. 304, doc. 35, 1207 marzo 27.
  • 25 Gli atti del comune di Milano fino all’anno 1216 cit., p. 411-412, doc. 296 ; p. 419, doc. 304 ; p. (...)

9La necessità di riscattare le ipoteche non si dava solo a Milano. Si potrà qui almeno ricordare il monastero di San Pietro in Ciel d’Oro di Pavia che, acquistando il 12 giugno 1207 il castello e la signoria di Villanterio per circa 4.000 lire di pavesi, dovette ripianare tutti i debiti dei venditori, cosa che impegnò i monaci fino al 1209, con un esborso di circa 616 lire. Concluse le operazioni, rimase comunque aperta una vertenza con i Beccaria, che terminò solo nel 1216.23 Non prowedere accuratamente implicava il rischio di moltiplicare i pagamenti o di perdere le terre appena comprate. Incauto fu sicuramente l’acquisto di terre da un tal Lorenzo da Trezzano che la canonica di Sant’Ambrogio effettuò nel 1207, poiché i creditori del venditore, non soddisfatti, non tardarono a rivalersi sui religiosi, i quali, nonostante avessero invitato il da Trezzano ad defendendum in tribunale i beni venduti,24 dovettero impegnarsi in prima persona in alcune cause dall’esito disastroso, in seguito alle quali dovettero sborsare parecchie decine di lire.25

  • 26 Un caso esplicito è in ASMi, PPF, Chiaravalle, cart. 557, doc. 131,1226 aprile 3. Uberto Bescossi d (...)
  • 27 Si veda ad esempio ASMi, PPF, Chiaravalle, cart. 557, doc. 117,1228 luglio 7 : Verde, vedova di Ans (...)
  • 28 Cfr. Biblioteca Laurenziana Medicea di Firenze, Fondo Ashburnan, vol. 296, doc. 19, 1210 dicembre 5 (...)

10Il commercio dei crediti rendeva necessaria la loro traduzione in forme scritte, capaci di offrire piene garanzie di autenticità e di oggettività. La forma più comunemente assunta da tali impegni era quella degli instrumenta debiti : in essi uno o più attori promettevano a una o più controparti di restituire una determinata somma entro un termine preciso (o più termini nel caso di rateizzazione del pagamento). Nell’ambito del contratto venivano di solito specificate le ragioni della cessione del denaro (causa mutui, in caso di accensione di un debito) e si indicavano quasi sempre i nomi di alcuni fideiussori che garantivano la soluzione. Molto raramente si faceva cenno a interessi, che probabilmente erano spesso celati in una soprawalutazione della cifra prevista o venivano giustificati tramite una scadenza rawicinatissima oltre la quale scattava l’indennizzo di mora.26 Era anche possibile, ma non frequente, che si menzionassero esplicitamente i beni sui quali veniva costituita un’ipoteca a garanzia del dovuto.27 All’atto della soluzione, le carte venivano annullate tramite tagli (incise). Talvolta, se il rimborso della somma avveniva ratealmente, il titolare dell’instrumentum, o il notaio, annotavano in calce all’instrumentum stesso gli avvenuti pagamenti.28

  • 29 Biblioteca Laurenziana Medicea di Firenze, Fondo Ashburnan, vol. 296, doc. 20.

11L’importanza delle scritture notarili è facilmente verificabile attraverso la lettura delle sentenze che, in seguito a debiti rimasti insoluti, autorizzavano al sequestro dei beni da parte del creditore. Quest’ultimo, praticamente in ogni occasione, aveva dovuto provare il suo diritto per cartam, per plures breves atestatos, per plurima instrumenta, o altre formule consimili. Sulle sentenze sarà però bene soffermarsi in seguito, nell’ambito del più ampio quadro dei procedimenti giudiziari per la repressione dei debitori morosi. Si noti che anche nelle operazioni di compravendita dei crediti emerge talvolta una grande attenzione alla gestione dei documents il 22 dicembre 1210 Ruggero Pedegellus di Milano cedette al conterraneo Guglielmo de Puteo una somma di 14 lire e 2 soldi di imperiali che Guarnerio e Guglielmo Bracchi dovevano a Negretto de Sarino, probabilmente un mercante fiammingo, e che Negretto aveva a sua volta girato a Ruggero. Nell’atto si specificava che gli instrumenta dati dal de Sarino al Pedegellus sarebbero rimasti a quest’ultimo, che pero si impegnava a fame copia al de Puteo, si necesse fuerit.29

  • 30 ASMi, PPF, S. Abbondio, cart. 105, docc. 102, 103, 111, 113, 155, 156, 161, 174, 177 ; cart. 106, d (...)

12Oltre agli atti giudiziari, che si esamineranno poi, l’accensione di un mutuo poteva portare alla produzione di ulteriori carte : il debitore poteva ad esempio dilazionare il versamento delle usure, impegnandosi in tal senso per iscritto. A loro volta, i creditori potevano produrre ricevute dei pagamenti degli interessi, che la controparte doveva conservare in maniera da poter dimostrare l’entità precisa della somma ancora dovuta. Una serie di un certo rilievo di tali carte si ritrova ad esempio fra le pergamene del monastero comasco di Sant’Abbondio.30

  • 31 V. Longoni, Fonti per la storia dell’alta Valle San Martino. La valle dei castelli (sec. IV-XII), C (...)

13La diffusione delle pratiche di scrittura del debito doveva portare alla formazione di archivi privati di notevole consistenza, oggi purtroppo andati quasi completamente perduti. Tramite alcuni inventari, redatti soprattutto in occasione di spartizioni ereditarie, è pero possibile farsi un’idea della diffusione e della conservazione degli instrumenta notarili : il caso più significativo è sicuramente quello dei quattro figli del milanese Arderico da Vimercate che, alla morte di questi, avvenuta probabilmente nel 1223 o 1224, si spartirono le sue carte di debito. Benché mutili, gli inventari di due dei fratelli menzionano 254 documenti, per cui si puo pensare che il totale superasse largamente i 500. Per la quasi totalità si trattava di instrumenta debiti, anche se non mancava qualche « breve », rogati in un arco di tempo di quasi un quarantennio, fra il 1183 e il 1222.1 debitori erano quasi tutti abitanti della parte settentrionale del contado e le somme ammontavano normalmente a pochi soldi, più raramente a poche lire. Nonostante l’annosità di gran parte dei debiti, soltanto in tre casi si era giunti a far protestare (condemnare le controparti, e in uno solo si era richiesto un preceptum consolare che ordinasse il pagamento.31

  • 32 Gli atti del comune di Milano nel secolo XIII, I cit., p. 4-8, doc. 2.
  • 33 ASMi, PPF, Santa Margherita, cart. 476, doc. 52, 1243 maggio 18.
  • 34 Copia del documento è in ASCo, Fondo Ex museo, busta 32, Carte Ceruti, doc. 32,1238 agosto 4.

14I da Vimercate non furono certo gli unici proprietari di un gran numero di carte. Per limitarsi ai casi più significativi possiamo ricordare Marchese detto Cogus che nel 1217 lascio al figlio 22 fra charte e brevi, tutti per somme relativamente modeste, rogati fra il 1209 e il 1216. Un debitore era stato condannato, mentre altri tre avevano dovuto lasciare in pegno coperte o attrezzi da cucina. L’abate di Sant’Ambrogio doveva invece otto lire, per le quali aveva posto in garanzia una coppa d’argento.32 Nel 1243 le figlie di Arderico Scacabarozzi si spartirono diverse decine di istrumenti di credito per fitti arretrati, prestiti in denaro e in grano e forniture di bestiame, di cui alcuni risalenti sino alla fine del XII secolo. Diversi debitori erano stati condempnati, uno blasmatus e uno, il nobile Ruggero Crivelli, bandito dal 1230.33 Fuori di Milano, si puo ricordare che anche il mercante comasco Loterio del Pozzo, defunto nel 1238, lasciò un consistente fondo di oltre 150 istrumenti di credito per l’elevatissimo totale di 3.335 lire di denari nuovi. Il giro d’affari del del Pozzo era assai ampio, includendo tutto il territorio comasco e quello milanese ; egli forni grandi quantità di denaro anche ai comuni : quello comasco gli doveva infatti 550 lire, quello di Chiavenna ben 1.447.34

  • 35 C. Violante, « Les prêts sur gage foncier dans la vie économique et sociale de Milan au xie siècle  (...)
  • 36 Sebbene posteriore al periodo considerato, si può a tale proposito prendere in considerazione l’inv (...)
  • 37 Per le città lombarde basti il rimando agli studi raccolti in Politiche finanziarie e fiscali cit.

15Nonostante la sua diffusione, l’instrumentum debiti non esauriva sicuramente le possibilità di scrittura delle operazioni creditizie, che molto spesso venivano occultate sotto la parvenza di transazioni di diversa natura. Basti pensare al caso, notissimo, dei prestiti simulati su pegno fondiario, che erano estremamente diffusi e servivano a mascherare operazioni il più delle volte smaccatamente usurarie.35 Bisogna pensare anche che la contabilità dei mercanti e degli artigiani portasse menzione di un gran numero di crediti, spesso di piccola entità, per cui non ci si rivolse a notai.36 Ignoriamo, pero, che valore potessero rivestire tali scritture in giudizio : esse non vengono neppure menzionate negli inventari post mortem. Un momento di svolta, infine, fu rappresentato dalla redazione degli estimi, promossi nelle città lombarde fra gli anni Trenta e Quaranta del Duecento : nelle denunce dei contribuenti andavano infatti elencati dettagliatamente i crediti e i debiti di ogni nucleo familiare. Si giungeva così alla realizzazione di uno strumento che permetteva un pieno controllo pubblico delle operazioni creditizie Con tali disposizioni, contemporanee a una vertiginosa crescita del fabbisogno finanziario e dell’indebitamento dei comuni urbani, si apri però una fase del tutto nuova del rapporte tra autorità politiche e prestito, che non è qui il caso di affrontare.37

Procedimenti giudiziari

16Le diverse fasi di giudizio per ottenere la soddisfazione di un debito si traducevano nella redazione di diverse carte, che i privati conservavano cucite fra loro, in successione. Gli esemplari sopravvissuti di queste sequenze documentarie permettono dunque di ricostruire visivamente l'iter che partiva dall’instrumentum debiti da presentare e si muoveva attraverso diverse fasi processuali.

  • 38 Liber consuetudinum cit., collazione 1, De iudiciis civilibus, p. 54-65, citazioni alle p. 56 (cap. (...)

17A Milano le cause contro i debitori morosi ricadevano nell’ambito del procedimento civile, regolato dalle norme del Liber consuetudinum del 1216. Esse prevedevano che se una parte sporgeva denuncia (querimonia) contro un’altra, questa, appositamente citata dai magistrati, doveva presentarsi in tribunale (concio) entro la domenica successiva, altrimenti sarebbe stato posto in biasmum. Per uscire da tale condizione bisognava giurare di presentarsi e pagare un’ammenda di 10 soldi di terzoli. Già in questa fase, se la lite verteva sul possesso di un bene (il che includeva anche i pegni per debiti) il querelante poteva richiedere di esserne immesso in possesso secundum mensuram declarait debiti, almeno finché la controparte non si fosse presentata. In caso di ulteriore renitenza, dopo 30 giorni scattava la pena del bando, per uscire dal quale era necessario il pagamento di 20 soldi. Blasmati e banditi non potevano ottenere giustizia, prestare testimonianza e ricoprire incarichi pubblici. Tutte le fasi della procedura venivano attentamente registrate per iscritto in actis publias ad opera dei notai al servizio dei consoli. Tutto cio doveva indurre le due parti a presentarsi in processo e ad accettare il pubblico dibattimento della causa, concluso da una sentenza del giudice. Se quest’ultima non era accolta, il condannato incorreva nuovamente nel blasmum e nel bando, a meno che non avesse dichiarato fallimento, recandosi sull’apposita pietra erectam ad auxilium cessionis, facendo cessione di tutti i suoi beni. In alternativa, i consoli avrebbero provveduto a sequestrarne i beni e a consegnarli definitivamente alla parte vincente.38

  • 39 ASMi, PPF, San Lorenzo Maggiore, cart. 432, fasc. 191g.

18Nella prassi, la successione degli eventi era simile a quanto previsto, ma non senza qualche differenza significativa. Innanzitutto, per gli istrumenti di debito esisteva un passaggio, non menzionato nel Liber consuetudinum, ossia la cosiddetta condemnacio. Questa era facile da ottenere, poiché bastava recarsi da un notaio e fargli constatare la mancata assoluzione di un debito nei tempi previsti. Essa non aveva immediatamente conseguenze pratiche : rappresentava prima di tutto uno strumento di pressione preliminare e rafforzava, comunque, le rivendicazioni del querelante nel caso che la lite giungesse in tribunale. Era dunque abbastanza diffusa, tanto che se ne trovano numerose menzioni, tanto negli inventari post mortem, quanto nelle compravendite di titoli di credito : per fare un solo esempio, il 15 giugno 1206, a garanzia di un acquisto fondiario, il prevosto di Sant’Eustorgio di Milano rilevo da Amizo Bonoldi sette carte di debito, datate fra il 1194 e il 1204, e cinque condemnaciones ad esse relative.39

  • 40 Gli atti di « querimonia » tra i documenti giudiziari del comune di Milano (sec. XIII), ed. M. F. B (...)
  • 41 Nel 1217, Raballione Besozzi di Milano, dopo aver fatto infliggere il blasmum al suo debitore Giova (...)
  • 42 Oltre agli esempi citati nel testo, cfr. Gli atti del comune di Milano nel secolo XIII, I cit., p.  (...)

19Il passaggio al blasmum aweniva in seguito a una richiesta del creditore, il quale presentava querimonia davanti a un ufficiale comunale. La quasi totalità delle richieste avvenne di domenica. Cio rispondeva a un’esigenza di massima pubblicità : di alcune carte si ricorda esplicitamente il fatto che furono rogate nella cattedrale di Santa Maria Yemalis, con ogni probabilità davanti alla folia raccolta per la Messa festiva.40 Dopo un mese dal blasmum si poteva chiedere il sequestro dei beni del debitore insolvente.41 Dall’analisi delle sentenze superstiti pare che la maggior parte dei creditori chiedesse il sequestro dei beni subito dopo il blasmum, senza attendere di giungere al banno.42 La seconda soluzione, in effetti, non aveva reali vantaggi, se non quello di lasciare maggior tempo al debitore per giungere a un accomodamento.

  • 43 Liber statutorum cit., col. 92, cap. 244. Ut de cetera non dentur blaxma sed banna.
  • 44 M. F. Baroni, « Gli atti del consolato dei mercanti di Milano nel sec. XIII », Studi di storia medi (...)
  • 45 A. Padoa Schioppa, « Sugli statuti milanesi negli atti giudiziari della prima età viscontea », in D (...)

20Nelle altre città la procedura era molto simile a quella milanese, fatta salva l’inesistenza del blasmum. Esso, considerate un inutile doppione del bando, era esplicitamente proibito da uno statute comasco del 1230.43 Anche le altre magistrature ambrosiane, d’altronde, non sempre seguivano la sequenza prevista dal Liber consuetudinum : nel 1237 Obizo Medici richiese ai consoli dei mercanti il banno per un suo debitore subito dopo averlo fatto comndempnare dal canevario dei consoli stessi ;44 nella seconda metà del Duecento, infine, pure a Milano il blasmum scomparì dalla prassi giudiziaria.45

  • 46 Cfr. Gli atti del comune di Milano nel secolo XIII, I cit., p. 272-273, doc. 185 ; p. 292, doc. 193
  • 47 Ibid., I cit., p. 174-175, doc. 186.

21In un primo momento, i sequestri di beni non erano definitivi, ma fungevano da strumento di pressione per obbligare i debitori a pagare o, quantomeno, a presentarsi in giudizio tedio affecti.46 In caso di prosecuzione della contmacia, pero il passaggio di proprietà diventava stabile. Tempi e scansioni del procedimento sono ricordati da un atto del 1227 che permette di ripercorrere la causa mossa dal prevosto di San Vittore di Varese contro alcuni uomini di Morosolo, per un instrumentum debiti di 22 lire e 8 soldi di terzoli risalente al 1224. Il religioso fece blasmare la controparte, poi, il 21 novembre 1226, richiese di esser messo in possesso dei beni. Il 17 gennaio, egli ebbe la prima assegnazione dei beni e, in assenza di reazioni da parte dei debitori, il 13 febbraio il console Giovanni Dolcebuono diede ordine di procedere alla stima, completata il 3 giugno dello stesso anno. Il 15 settembre, infine, il console Guido de Rampho attribui al creditore il possesso definitivo di diverse terre.47

  • 48 Le carte del monastero di San Pietro in Ciel d’Oro di Pavia. Il fondo Cittadella (1200-125 =0), ed. (...)

22A Pavia il comune agiva direttamente, poiché i beni dei debitori insolventi non venivano ceduti alla controparte, ma venduti per ricavarne il necessario per saldare il dovuto. I margini d’azione degli stimatori, che portavano il titolo esplicito di erano assai ampi, poiché essi agivano senza la presenza di altri magistrati comunali. Il creditore presentava loro i suoi titoli e giurava di aver ancora diritto al denaro, dopodiché l’ufficiale procedeva a designare i beni da mettere all’incanto. L’annuncio dell’imminente atto veniva pubblicizzato al massimo : nel 1231 lo si pronuncio infra ecclesiam Sancti Syri, in publica contione ibi congregata per ipsum estimatorem e poi per vicos et plateas civitatis Papie. In seguito si procedeva alla vendita, dove peraltro, nella maggior parte dei casi, era il creditore stesso ad acquistare i pegni.48

23Per evitare la perdita dei beni, la parte convocata doveva presentarsi in tribunale. Se nella fase che portava prima alla condemnacio e poi al blasmum e al bannum per il debitore insolvente quest’ultimo non aveva praticamente alcun ruolo, il processo portava invece a un dibattimento nel quale entrambe le parti potevano portare le loro ragioni. Solitamente il querelante si limitava a presentare le carte che attestavano i propri diritti, mentre il convenuto poteva scegliere diverse strategie difensive.

  • 49 Gli atti del comune di Milano nel secolo XIII, I, cit., p. 3-4, doc. 1.
  • 50 Ibid., IV cit., p. 44-46, doc. 43.
  • 51 Ibid., I cit., p. 172-173, doc. 113.

24La contestazione dell’esistenza del credito o la dichiarazione del suo avvenuto pagamento rappresentavano owiamente la linea di condotta più ovvia, ma anche la più debole in assenza di documenti che contraddicessero quelli dell’accusa. Cost in una lite che nel 1217 vide opposti il mercante Morroello Taverna e la canonica di Sant’Ambrogio a proposito di alcune ipoteche su terreni, l’affermazione dei religiosi che de suprascriptis denariis iamdicto Morroello satisfactum fuisse fu facilmente smentita, sicché i consoli di giustizia instrumentis suprascripti crediti perlectis condannarono Sant’Ambrogio al pagamento delle somme.49 In maniera non dissimile le monache del Bochetto persero nel 1229 in causa contro Ruggero e Protasio Bondellioni, ai quali, secondo le monache, satisfactum esse de predictis denariis sortis et usurarum, ma che in realtà poterono provare le loro ragioni presentando il loro instrumentum debiti e vinsero.50 Nel 1224, invece, Arderico da Canzo in lite con Pietro Testa da Concorezzo poté portare estimationes seu instrumenta e una confessio che dimostravano che il suo avversario era stato soddisfatto per un vecchio debito : Arderico riuscì cost a ottenere il dissequestro di alcune terre.51

  • 52 F. Bougard, « La justice dans le royaume d’Italie aux ixe-xe siècles », dans La giustizia nell’Alto (...)
  • 53 A. Tallone, Le carte dell’archiuio comunale di Voghera fino al 1300, Pinerolo, Mascarelli, 1918 (BS (...)
  • 54 Gli atti del comune di Milano nel secolo XIII, I cit., p. 331-333, doc. 225.

25Una strategia alternativa poteva essere denunciare la falsità dei documenti portati dall’avversario e appellarsi alla nota legge di Ottone I del 967, che consentiva di provaria per duellum.52 Cost fece ad esempio davanti a un console di giustizia di Pavia il tutore di alcuni minorenni trovatosi in causa con il comune di Voghera, per ottenere 234 lire di pavesi prestate all’ente. Il podestà vogherese porto un instrumentum confessionis che provava il pagamento della somma, rigettato dalla controparte. I fratelli asserirono infatti che illud istrumentum esse falsum e che erano pronti a provarlo per testes vel per duellum, si eis dejiceret probatio testium. Il magistrate cittadino, però, viso instrumente confessionis e habito quoque sapientum consilium accetto il giuramento del rappresentante comunale che predictum instrumentum esse verum et bonum e gli assegnò la vittoria.53 Un simile atteggiamento non pagò nemmeno alla chiesa milanese di San Giorgio al Palazzo, che nel 1229 contestò i diritti vantati per un’ipoteca da Bonapace Spitiarius, asserendo che una sentenza precedentemente ottenuta da Bonapace sull’evizione delle terre fuisse simulate et fictitie data. Visto perô che i plura publica instrumenta portati dallo Spitiarius non davano adito a dubbi, i canonici furono condannati a pagare il dovuto 0 a cedere i relativi beni.54

26Ove non fosse possibile contestare la sostanza, si potevano muovere opposizioni procedurali. Un’interessante serie di obiezioni a tutto campo proviene da una sentenza del 1224, nata da una vertenza piuttosto complessa. Alla fine del XII secolo, infatti, il mercante Giovannibello Bottazzi aveva acquistato a credito alcuni drappi da due mercanti di Douai per 16 lire di imperiali, ponendo come fideiussore Pietro de Alliate : questi aveva poi saldato la somma con la cessione di un cavallo, sicché il credito era state girato a lui. Pietro l’aveva poi lasciato in eredità al figlio Bergondio, il quale a sua volta l’aveva attribuito al figlio Borborino, all’atto della sua emancipazione ; Borborino, infine, rivendicava la somma dalla chiesa di San Giorgio al Palazzo che nel frattempo aveva acquistato le terre del Bottazzi. Di ogni passaggio, i de Alliate presentarono i debiti documenti, cosa che perô non dissuase il combattivo prevosto di San Giorgio, Alcherio Terzaghi, dal presentare una lunga serie di contestazioni :

Dicens suprascriptis Odoino et Ugone non tenere, quoniam in ea cessione continetur ipsos Odoinum et Ugonem cessionem illam fecisse et illam actionem tantum cumpetere eidem Odoino, qui Odoinus stipulatus fuit ad suam partem et predicti Ugonis, unde predicta cessio non tenet nisi pro medietate cum ipsi ambo illam cessionem fecerunt ; insuper in ea cessione continetur ipsos Odoinum et Ugonem recepisse desterium unum in solutum pro illa cessione quern dicebat sorte non vallere ultra libras decern, quare predictam cessionem non vallere ultra ; insuper allegabat emancipationem suprascripti Brubrini non uallere, quia infans erat tempore emancipationis et, si valleret, dicebat cessionem factam nomine divisionis in eum non tenere, quia fuit fatta Uberto de Puteo curatori eius nomine ipsius, quia non potuit esse curator, turn quia tutorem habebat scilicet ilium Bergondium patrem suum et tutorem habenti tutor vei curator dari non potest, turn quia curator non potest dari nisi volenti et petenti, quod hec non fuit ; item dicebat prescriptionem treginti annorum obstare ut e serie instrumenti patet.

27Come si vede la ricerca del cavillo giuridico poteva giungere all’esasperazione. I de Alliate, comunque, replicarono colpo su colpo :

Ad hec replicabat suprascriptus Bergondius quod predicta non obstabant quia, possito quod suprascripto Odoino aquisita esset, actio in solidum persona Ugonis dicebat intelligi fuiset addita in cessione exabondanti et quilibet dedit iura et actiones omnia que habebat nec obstat quod dicit alia pars quod distrerius valeret tantum libras decern, quia illud non confitetur, non obstante quod dicitur ab adverso emancipationem infantis non tenere, quoniam iure Lombardo quo fiunt emancipationes in Civitate Mediolani non cavetur quod consensus emancipati desideretur nec obstat quod dicit adversarius curam illius Uberti non tenere, quia ubi minor non habet contrahere vei preiudicio esse cum tutore, bene potest habere curatorem veluti iusta causa interveniente et non petenti administrandum bene potest dari curator set, possito quod non valleret curare, tamen rette potuit aquiri per eum ei, quia gessit procuratore ad similitudinem eius qui gerit pro tutore qui pupillo aquirit, nec obstat prescriptio triginta annorum, quia ftit interrupta, ut constat per instrumentum publicum requisitionis fatte de abiaticis sive neptibus illius quondam Iohannisbelli.

  • 55 Gli atti del comune di Milano nel secolo XIII, I cit., p. 175-181, doc. 116, citazioni da p. 180.

28Argomenti e scritture valsero ai de Alliate la vittoria.55

  • 56 Sulle prove nelle contese giudiziarie del Medioevo italiano si veda, per il XII secolo, Ch. Wickham (...)

29Dall’analisi di questo e altri casi, si può affermare che, in linea di massima, i giudici si attennero sempre al principio di dar ragione a chi poteva portare una valida documentazione scritta, evitando le prove testimoniali e i cavilli procedurali.56

  • 57 ASMi, PPF, Monastero di Sant’Ambrogio, cart. 315, doc. 125.
  • 58 Statuta cit., col. 1726, cap. 22.

30Dopo la sentenza, il debitore sconfitto doveva pagare il dovuto o consegnare beni per un valore equivalente, anche se, certo, i tempi per il pagamento potevano ancora essere lunghi : Giovanni da Madregnano e Giacomo Ermenulfi il 14 ottobre 1226 ottennero una sentenza che obbligava il suo creditore ser Guidotto Ferrari a sborsare a ognuno di loro 10 lire e 12 denari, ma la consegna del denaro, con i debiti interessi, avvenne più di sei anni dopo, il 10 febbraio 1233.57 L’unica alternativa era proclamarsi fallito e vendere tutto cio che si possedeva per rimborsare, per quanto possibile, i creditori. La procedura era pubblica, si svolgeva sulla piazza del comune e prevedeva la massima umiliazione per 1’autore : a Como egli, con la sola camicia e senza brache, doveva recarsi alla pietra posta davanti al broletto e ter vel quater dare de cullo super lapidem publice in concionem. A Brescia il fallito doveva poi lasciare la città, a meno che tutti i creditori non decidessero di autorizzarlo a restare.58

Conclusioni

31L’impegno dei comuni nel campo del debito dovette avere un effetto positivo anche sul dinamismo economico : il commercio dei titoli di credito, la cui solubilità era garantita anche da un possibile ricorso all’autorità pubblica per forzare il debitore al pagamento, permetteva infatti sia di compensare la scarsità di moneta coniata, sia di rendere mobile, grazie alle ipoteche, la ricchezza immobiliare costituita da case e terreni.

  • 59 ASMi, Fondo Religione, cart. 6089, docc. 60 (1213 giugno 1) e 65 (1216 aprile 24).
  • 60 « Cartario pagense di Chiavenna », ed. A. Ceruti, Periodico della Società storica della provincia e(...)

32In questa prospettiva, la normativa e la prassi promosse dai governi comunali si rivelarono un successo. In primo luogo, la giustizia comunale – fosse essa amministrata dai tribunali civili o da quelli delle associazioni dei mercanti – stabili un vero e proprio monopolio sulle vertenze per debiti. Anche se, owiamente, gli spazi per una composizione extragiudiziaria fra le parti dovevano essere molto ampie, ho potuto reperire una sola causa conclusa da un arbitrato : la lite fra il monastero pavese di San Pietro in Ciel d’Oro e la famiglia Beccaria per un’ipoteca di 100 lire di pavesi su beni di Villanterio. Anche in questo caso, peraltro, preliminare all’accordo dei 1216, fu un giudizio podestarile di tre anni prima.59 Allo stesso modo, sono pochissime le sentenze pronunciate dalle autorità ecclesiastiche, solitamente limitate a quelle regioni rurali dove episcopi e monasteri detenevano anche prerogative signorili.60

  • 61 Gli atti del comune di Milano nel secolo XIII, I cit., p. 205-206, doc. 139.
  • 62 Ibid., I cit., p. 110-111, doc. 93.

33In secondo luogo, nonostante la parzialità della documentazione a disposizione, quasi totalmente di provienza ecclesiastica, risulta evidente il fatto che i tribunali cittadini seppero attenersi alle norme prescritte dalla legislazione statutaria e amministrarono la giustizia in forma sufficientemente imparziale. Da una ricognizione delle sentenze conservate, si puo infatti osservare che la vittoria spettava regolarmente a chi era in grado di presentare i titoli più attenatten-dibili : instrumenta debiti o ricevute di avvenuto pagamento. Fra i creditori che ottennero soddisfazione si ritrovano cosi i più eminenti fra i cittadini, nobili, possidenti e mercanti, e i grandi enti ecclesiastici, ma anche semplici popolani o abitanti del contado. Nel 1225, ad esempio, gli eredi di un abitante di Cernusco sul Naviglio ottennero il sequestra di diversi beni appartenenti al milanese Galdino da Sesto per un debito di 28 lire.61 Anche semplici rustici, sottoposti alla signoria della canonica di Monza, come Rogiato di Cremella e sua moglie poterono nel 1221 ottenere soddisfazione dai magistrati milanesi.62

34Lenta, ma efficiente e equilibrata, la giustizia comunale seppe così affermarsi con decisione. Il suo successo contribù indubbiamente alla piena affermazione dei govrni cittadini e all’allargarsi delle loro capacità di intervento anche nella vita economica delle città.

Notes

1 F. Menant, Campagnes lombardes au Moyen Âge. L’économie et la société rurales dans la region de Bergame, de Crémone et de Brescia du xe au xiiie siècle, Rome, École française, 1993, p. 4-12.

2 Per la Lombardia si veda ora l’importante sintesi di P. Mainoni, « La fisionomia economica delle città lombarde dalla fine del Decento alla prima metà del Trecento : materiali per un confronto », in Le città del Mediterraneo all’apogeo dello sviluppo medievale : aspetti economici e sociali, Atti del diciottestimo Convegno internazionale di studi tenuto a Pistoia, 18-22 maggio 2001, Pistoia, Centro internazionale di storia e arte, 2003, p. 141-221.

3 Esempi in G. Biscaro, « Gli estimi del Comune di Milano nel secolo XIII », Archivio storico lombardo, LV (1928), p. 343-495 e E. Barbieri, « I più antichi estimi pavesi », Bollettino della Sociétà pavese di storia patria, XXXII (1980), p. 18-31

4 Archivio storico del Comune di Vercelli (d’ora in poi ASCV), Acquisti, I, fol. 27v-28r, 1182 maggio 9.

5 Statuti di Brescia dell’anno 1313, ed. F. Odorici, in Historiae Patriae Monumenta (d’ora in poi HPM), tomo XVI, Leges municipales, Pars altera, Turin, Bocca, 1876, col. 1585-1914, col. 1724-1725, cap. 16 ; col. 1726, cap. 22 ; col. 1756-1767, cap. 57 ; col. 1768, cap. 92.

6 Gli atti del comune di Milano fino all’anno 1216, ed. C. Manaresi, Milano, Capriolo e Massimino, 1919, p. 286, doc. 202 ; p. 368-371, doc. 267 ; p. 452, doc. 334 ; p. 532-533, doc. 398 ; Liber consuetudinum Mediolani, ed. E. Besta, G. L. Barni, Milan, Giuffré, 1949, p. 86, cap. 3.

7 Liber statutorum consulum Cumanorum justicie et negotiatorum, ed. A. Ceruti, in HPM, tomo XVI cit., Pars prior, col. 52, cap. 119 ; col. 54, cap. 127 ; col. 81-82, cap. 207 ; col. 92, cap. 245 ; col. 93, cap. 246 ; col. 94, cap. 249 ; col. 94, cap. 250 ; col. 95, cap. 252 ; col. 95, cap. 252 ; col. 97, cap. 262 ; col. 212, cap. 330.

8 Antiquae collationes statuti veteris civitatis Pergami, in HPM, XVI, Pars altera cit., 1964-65, cap. 20 ; col. 1971, cap. 34 e cap. 35 ; 1973, cap. 39. Ai problemi del credito è destinata l’intera collazione undicesima della raccolta, dedicate a de contractibus ficticiis et simulatis et aliis contractibus prohibitis et permissis, et de usuris et prescriptionibus et quando possit conveniri fideiussor vel possessor pignorum, et de emancipationibus (col. 1953).

9 Codex qui Liber Crucis nuncupatur, ed. F. Gasparolo, Roma, Monumenta Alexandrina, 1889, p. 111-113, doc. 93.

10 Gli atti del comune di Milano nel secolo XIII, IV, Appendice : 1176-secolo XIII, ed. M. F. Baroni, Alexandrie, Ferraris, 1997, p. 44-46, doc. 43, qui a p. 46.

11 P. Grillo, « Bertolotto Alamanno : note su un mercante del primo Duecento fra Torino e Milano », Bollettino storico bibliografico subalpino, XCV (1997), p. 577-592.

12 Archivio di Stato di Milano (d’ora in poi ASMi), fondo Pergamene per fondi (d’ora in poi PPF), Chiaravalle, cart. 558, doc. 204, 1236 febbraio 12.

13 ASMi, PPF, Monastero Maggiore, cart. 486, doc. 17, 1206 gennaio 9.

14 Biblioteca Laurenziana Medicea di Firenze, Fondo Ashburnan, vol. 296, doc. 26.

15 Sulla scarsità di moneta coniata nella Lombardia medievale : P. Grillo, « La moneta coniata nella documentazione privata del XIII secolo in area lombarde, fra città e campagne (1200-1260) », in La moneta in ambiente rurale nell’Italia tardomedievale, ed. P. Delogu e S. Sorda, Roma, Istituto italiano di numismatica, 2002, p. 37-57.

16 ASMi, PPF, San Lorenzo Maggiore, cart. 432, fasc. 191g, 1212 aprile 12.

17 Sulle carte di debito del comune di Milano mi si permetta di rimandare, da ultimo, a P. Grillo, « L’introduzione dell’estimo e la politica fiscale del Comune di Milano alla metà del secolo XIII », in Politiche finanziarie e fiscali nell’Italia settentrionale (secoli XIII-XV), ed. P. Mainoni, Milano, Unicopli, 2001, p. 11-37 (con riferimenti alla bibliografia precedente).

18 Sui legami di Chiaravalle con il mondo mercantile cittadino e la consistente disponibilità di denaro dei monaci bianchi cfr. R. Comba, « I cistercensi fra città e campagne nei secoli XII e XIII. Una sintesi mutevole di orientamenti economici e culturali nell’Italia nord-occidentale », Studi storici, 26 (1985), p. 237-261 ; L. Chiappa Mauri, « Le scelte economiche del monastero di Chiaravalle milanese nel XII e XIII secolo », in Chiaravalle, arte e storia di un’abbazia cistercense, ed. P. Tomea, Milano, Electa, 1992, p. 31-49 ; P. Grillo, « Cistercensi e società cittadina in età comunale : il monastero di Chiaravalle milanese fra impegno politico ed esperienze spirituali (1180-1276) », Studi Storici, 40 (1999), p. 357-394.

19 ASMi, PPF, Chiaravalle, cart. 556, docc. 11 (1202 dicembre 18 ; 1203 gennaio 10) ; 12 (1202 dicembre 21) ; 26 (1203 ottobre 30) ; 32 (1206 aprile 5) ; 35 (1206 novembre 23) ; 58 (1210 marzo 6) ; 70 (1211 febbraio 16).

20 ASMi, PPF, Chiaravalle, cart. 557, doc. 164, 1233 ottobre 1.

21 ASMi, PPF, Chiaravalle, cart. 557, docc. 167 (1233 novembre 22) ; 168 (1233 dicembre 27) ; 169 (1233 dicembre 1, tre atti sulla stessa pergamena) ; 170 (1233 dicembre 1, tre atti sulla stessa pergamena) ; 171 (1233 dicembre 1, tre atti sulla stessa pergamena) ; 172 (1233 dicembre 1 ; 1233 dicembre 21 ; 1234 marzo 4) ; 175 (1234 aprile 8) ; 177 (1234 aprile 15 ; 1234 aprile 19) ; 181 (1234 maggio 6).

22 ASMi, PPF, Chiaravalle, cart. 557, doc. 169 (1233 dicembre 1).

23 ASMi, Fondo Religione, cart. 6089, docc. 34,1207 luglio 2 (tre atti) ; 35,1207 agostog (tre atti) ; 36,1207 settembre 10 ; 43,1207 dicembre 8 ; 45,1207 dicembre [...] ; 52,1209 luglio 24.

24 ASMi, PPF, Canonica di S. Ambrogio, cart. 304, doc. 35, 1207 marzo 27.

25 Gli atti del comune di Milano fino all’anno 1216 cit., p. 411-412, doc. 296 ; p. 419, doc. 304 ; p. 441-442. doc. 323.

26 Un caso esplicito è in ASMi, PPF, Chiaravalle, cart. 557, doc. 131,1226 aprile 3. Uberto Bescossi di Pavia promette al milanese Rosso da Concorezzo di pagargli 60 lire di terzoli entro il giorno successivo, stabilendo un’usura di tre soldi all’anno per ogni lira e ponendo come garanzia tutti i beni che detiene in affitto in Vallera da parte del monastero di Chiaravalle.

27 Si veda ad esempio ASMi, PPF, Chiaravalle, cart. 557, doc. 117,1228 luglio 7 : Verde, vedova di Anselmo de Rizolio, e suo figlio Rumo promettono a Goffredo Gorra di Zibido al Lambro di pagargli entro il giorno successivo 17 lire di terzoli per un mutuo, obbligando come pegno due appezzamenti di prato nella medesima località. Cfr. anche la nota precedente.

28 Cfr. Biblioteca Laurenziana Medicea di Firenze, Fondo Ashburnan, vol. 296, doc. 19, 1210 dicembre 5. Guarnerio Bracco promette a Aderardo e Marrone Miracapite di Milano di pagar loro 26 lire di denari imperiali entro la metà della prossima quaresima per fustagni bianchi da loro venduti a Bertolotto Alamanno di Torino. In calce all’atto si trovano le seguenti annotazioni : § de suprascriptis denariis soluti libre VII minus sol. III et medium imp. Item libre IIII et sol. VIII imp. X die magii. Item libre III et sol. XII imp. XIII die madii. Item sol XXII et dimidium imp. XIIII die madii. Per un altro esempio : Biblioteca Ambrosiana di Milano, Pergamene, doc. 1566, 1210 marzo 6 : Guarnerio e Guglielmo Bracchi promettono a Alberto de Castegnolo e Ottorino Zendadario 140 lire per un credito girato da Bertolotto Alamanno, in calce all’atto è annotate : § de suprascriptis denariis soluti sunt libre VIIII et sol. VI imperialium, item sol. XVIIII et medium imperialium ; doc. 1624, 1223 ottobre 7 : Guido da Concorezzo promette a Rainerio Corrado, di Milano, di restituirgli entro sei mesi 14 lire e 18 soldi di terzoli avuti in prestito ; in calce si legge : Die veneris XVI ianuarii MCCXXXVI : omnes suprascriptos denari[i] sunt soluti sorte et dispendio, preter libre X tertiolorum, computata omne ratione usque hodie.

29 Biblioteca Laurenziana Medicea di Firenze, Fondo Ashburnan, vol. 296, doc. 20.

30 ASMi, PPF, S. Abbondio, cart. 105, docc. 102, 103, 111, 113, 155, 156, 161, 174, 177 ; cart. 106, docc. 24, 25.

31 V. Longoni, Fonti per la storia dell’alta Valle San Martino. La valle dei castelli (sec. IV-XII), Calolziocorte, 1995, p. 112-136, doc. 18.

32 Gli atti del comune di Milano nel secolo XIII, I cit., p. 4-8, doc. 2.

33 ASMi, PPF, Santa Margherita, cart. 476, doc. 52, 1243 maggio 18.

34 Copia del documento è in ASCo, Fondo Ex museo, busta 32, Carte Ceruti, doc. 32,1238 agosto 4.

35 C. Violante, « Les prêts sur gage foncier dans la vie économique et sociale de Milan au xie siècle », Cahiers de civilisation médiévale, 5 (1962), p. 147-168 ; 437-459.

36 Sebbene posteriore al periodo considerato, si può a tale proposito prendere in considerazione l’inventario post mortem del sarto Arderico de Boretio, stilato nel 1269, nel quale alla menzione di 6 istrumenti di credito, del valore di alcune decine di lire, segue poi un lungo elenco di decine e decine di personaggi indebitati per somme di piccola entità, dovute in pagamento dell’attività professionale del de Boretio, di cui probabilmente era memoria su un registro o su altre scritture non autenticate (ASMi, PPF, San Francesco, cart. 405, 1269 maggio 28).

37 Per le città lombarde basti il rimando agli studi raccolti in Politiche finanziarie e fiscali cit.

38 Liber consuetudinum cit., collazione 1, De iudiciis civilibus, p. 54-65, citazioni alle p. 56 (cap. 9), 59 (cap. 21) e 63 (cap. 39).

39 ASMi, PPF, San Lorenzo Maggiore, cart. 432, fasc. 191g.

40 Gli atti di « querimonia » tra i documenti giudiziari del comune di Milano (sec. XIII), ed. M. F. Baron I, Alessandria, Ferraris, 1997, passim ; per gli atti rogati in Santa Maria Yemalis : p. 8, doc. 13 ; p. 9, doc. 14.

41 Nel 1217, Raballione Besozzi di Milano, dopo aver fatto infliggere il blasmum al suo debitore Giovanni da Carcano, dichiaro la sua volontà di fame stimare e sequestrare i beni. Lo stimatore comunale Arderico da Marliano procedette alla stima, designano diversi fitti e alcune terre site nelle campagne a nord di Milano, del valore di diverse decine di lire, il 26 novembre di quell’anno. 11 24 dicembre successivo, non essendosi presentato il debitore, il console Giacomo de Populo confermo definitivamente l’acquisizione ; nel 1218 l’arciprete di Santa Maria del Monte di Varese fece blasmare una sua debitrice il 25 marzo e ottenne l’assegnazione dei beni il 24 aprile (Gli atti del comune di Milano nel secolo XIII, IV cit., p. 15-16, doc. 13 ; ibid., I cit., p. 41-42, doc. 25).

42 Oltre agli esempi citati nel testo, cfr. Gli atti del comune di Milano nel secolo XIII, I cit., p. 181-182, doc. 117 ; p. 249-250, doc. 171.

43 Liber statutorum cit., col. 92, cap. 244. Ut de cetera non dentur blaxma sed banna.

44 M. F. Baroni, « Gli atti del consolato dei mercanti di Milano nel sec. XIII », Studi di storia medievale e di diplomatica, 12-13 (1992.), p. 47-69, qui p. 51, docc. 2 e 3.

45 A. Padoa Schioppa, « Sugli statuti milanesi negli atti giudiziari della prima età viscontea », in Dal dedalo statutario. Atti dell’incontro di studio dedicate agli statuti, Bellinzona, Casagrande, 1995 (Archivio storico ticinese, 121), p. 161-170, qui a p. 164.

46 Cfr. Gli atti del comune di Milano nel secolo XIII, I cit., p. 272-273, doc. 185 ; p. 292, doc. 193.

47 Ibid., I cit., p. 174-175, doc. 186.

48 Le carte del monastero di San Pietro in Ciel d’Oro di Pavia. Il fondo Cittadella (1200-125 =0), ed. E. Barbieri, C. M. Cantù, E. Cau, Pavia-Milano, Giuffré, 1988 (Fonti storico-giuridiche, documenti, 2), p. 141-143, doc. 97.

49 Gli atti del comune di Milano nel secolo XIII, I, cit., p. 3-4, doc. 1.

50 Ibid., IV cit., p. 44-46, doc. 43.

51 Ibid., I cit., p. 172-173, doc. 113.

52 F. Bougard, « La justice dans le royaume d’Italie aux ixe-xe siècles », dans La giustizia nell’Alto Medioevo (secoli IX-XI), I, Spoleto, Centro italiano di studi sull’Alto Medioevo, 1997, p. 133-176, alle p. 167-168.

53 A. Tallone, Le carte dell’archiuio comunale di Voghera fino al 1300, Pinerolo, Mascarelli, 1918 (BSSS, 49), p. 37-38, doc. 34.

54 Gli atti del comune di Milano nel secolo XIII, I cit., p. 331-333, doc. 225.

55 Gli atti del comune di Milano nel secolo XIII, I cit., p. 175-181, doc. 116, citazioni da p. 180.

56 Sulle prove nelle contese giudiziarie del Medioevo italiano si veda, per il XII secolo, Ch. Wickham, Legge, pmtiche e conflitti. Tribunali e risoluzione delle dispute nella Toscana del XII secolo, Roma, Viella, 2001 ; per la successiva elaborazione giuridica : M. Vallerani, « I fatti nella logica del processo medievale : note introduttive », Quaderni storici, 36 (2001), p. 665-693.

57 ASMi, PPF, Monastero di Sant’Ambrogio, cart. 315, doc. 125.

58 Statuta cit., col. 1726, cap. 22.

59 ASMi, Fondo Religione, cart. 6089, docc. 60 (1213 giugno 1) e 65 (1216 aprile 24).

60 « Cartario pagense di Chiavenna », ed. A. Ceruti, Periodico della Società storica della provincia e antica diocesi di Como, XXII (1915), p. 199-236, qui a p. 212-213, doc. 104.

61 Gli atti del comune di Milano nel secolo XIII, I cit., p. 205-206, doc. 139.

62 Ibid., I cit., p. 110-111, doc. 93.

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