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Il fenomeno open data

2. Il particolare regime di tutela delle banche dati

Texte intégral

1. Introduzione: dati e banche dati

1Come sappiamo, le tecnologie digitali permettono di gestire, archiviare e processare quantità enormi di informazioni. Ciò che pochi anni fa necessitava il contributo di molte persone può essere fatto da un semplice software automatizzato; ciò che pochi anni fa richiedeva intere stanze per la sua archiviazione, oggi può essere memorizzato in un supporto USB di pochi centimetri; ciò che pochi anni fa richiedeva intere giornate di lavoro oggi è facilmente risolvibile in pochi minuti. Tempo, spazio e fatica sono stati estremamente ridotti, a vantaggio di una sempre crescente disponibilità di dati e sempre più numerose possibilità di gestione degli stessi.

2Ma che cosa si intende di preciso per “dato”? Il vocabolario online Treccani fornisce una definizione alquanto efficace: “ciò che è immediatamente presente alla conoscenza, prima di ogni forma di elaborazione”.1

3Faccio una precisazione che a qualcuno potrà sembrare banale ma che ritengo importante per evitare pericolosi fraintendimenti. Il linguaggio comunemente usato in campo informatico spesso induce a creare confusione sul reale significato di “dati”. C’è infatti la tendenza a parlare genericamente di “dati” in riferimento a tutto il materiale memorizzabile su un disco fisso o su altro supporto digitale, indipendentemente che si tratti di film, brani musicali, documenti, immagini…

4Dal punto di vista del linguaggio giuridico (di cui è necessario tenere conto in una riflessione come questa) “dati” ha una portata semantica più ristretta e si riferisce appunto solo alle singole e isolate informazioni, non organizzate e non elaborate dall’ingegno umano. Queste, in quanto singole informazioni deducibili dalla natura delle cose, non sono sottoposte ad alcuna tutela e privativa diretta. Dunque la proprietà intellettuale non si occupa tanto di dati quanto piuttosto di banche dati (o di database nell’accezione inglese), ed è molto importante tenere sempre presente questa distinzione.

5Un’altra definizione può tornare utile, ovvero quella di database che si trova su Wikipedia: “in informatica, il termine database, banca dati o base di dati, indica un insieme di archivi collegati secondo un particolare modello logico (relazionale, gerarchico o reticolare) e in modo tale da consentire la gestione dei dati stessi (inserimento, ricerca, cancellazione ed aggiornamento) da parte di particolari applicazioni software dedicate”.2

  • 3 Restano però sempre applicabili le tutele più strettamente relative all’ambito del segreto industri (...)

6Pur trattandosi di una definizione rivolta al mondo informatico più che giuridico, essa è sufficiente a darci conferma che “dati” e “banca dati” sono effettivamente due concetti non sovrapponibili. Di conseguenza possiamo affermare che i “dati” sono oggetto di regolamentazione e tutela da parte del diritto della proprietà intellettuale solo quando si presentano come sistemi organizzati.3

  • 4 Si veda a tal proposito la definizione fornita all’art. 1.2. dalla Direttiva 96/9/CE: “Ai fini dell (...)

7Come vedremo più avanti, in Europa con l’avvento negli anni 90 di una normativa ad hoc per la tutela dei database, il concetto di database è stato ulteriormente precisato e approfondito da parte della scienza giuridica.4 Ovviamente non è casuale che l’esigenza di interrogarsi sull’opportunità di un particolare trattamento legale per i database sia emersa solo negli ultimi decenni: ciò è appunto strettamente connesso alle nuove possibilità di raccolta, organizzazione e fruizione di grandi quantità di dati derivanti dalle tecnologie digitali e alle opportunità commerciali basate su questo tipo di attività.

2. Il particolare trattamento legale per i database in Europa

8La tutela delle banche dati rappresenta uno degli aspetti di maggior disallineamento tra il sistema giuridico americano e quello europeo. Nel 1996 infatti una direttiva CE ha introdotto un particolare tipo di diritto non assimilabile né al concetto di copyright né a quello di diritto d’autore, e proprio per questo denominato dalla dottrina “diritto sui generis”. Tale diritto crea particolari problemi di gestione ed enforcement e permette agli operatori europei di vantare una tutela più forte sulle banche dati (e di riflesso quindi anche sui dati in esse contenuti) rispetto agli operatori statunitensi.

9Da ciò deriva anche il fatto che il dibattito sull’open data ha avuto origine ed è stato più sentito in Europa rispetto ad altri paesi.

2.1. Prima della direttiva del 1996 sui database

10La banca dati può essere in un certo senso equiparata alle opere collettive, categoria già nota al diritto d’autore prima ancora delle riforme degli anni novanta. In generale infatti la Convenzione di Berna e tutte le normative nazionali ad essa ispirate includono fra le tipologie di opere tutelate dal nostro ordinamento anche quelle realizzate attraverso la raccolta di altre opere autonome dall’opera collettiva.

11Questo è infatti il testo dell’art. 2 (5) della Convenzione di Berna: “Le raccolte di opere letterarie o artistiche come le enciclopedie e le antologie che, per la scelta o la disposizione della materia, abbiano carattere di creazioni intellettuali sono protette come tali, senza pregiudizio del diritto d’autore su ciascuna delle opere che fanno parte delle raccolte stesse”.5

12Colui che effettua la selezione, la raccolta e la disposizione secondo specifici criteri creativi detiene quindi un diritto d’autore a sé stante rispetto a quello delle singole opere raccolte.

13Con l’avvento delle nuove modalità di memorizzazione e di gestione tecnologica delle informazioni, i database sono diventati una parte fondamentale dell’attività di produzione culturale e tecnica. Dunque il mondo del diritto ha iniziato ad interrogarsi se fosse necessario prevedere specifiche forme di tutela di questa nuova categoria di creazioni, o se al contrario fosse sufficiente applicarvi (in maniera estensiva) le categorie e i principi già esistenti nel diritto d’autore.

2.2. L’inadeguatezza della tutela di diritto d’autore in senso stretto

14Già da una prima lettura della norma si può afferrare agevolmente che la definizione di opere collettive (nel senso di collezioni di opere) si riferisce

  • 6 P. AUTERI, Diritto d’autore, in AA. VV., “Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenz (...)

15a fenomeni non sempre equiparabili ad una banca dati. Non tutte le banche dati possiedono il requisito della scelta e della disposizione del materiale secondo criteri creativi; “non in particolare quelle che, proponendosi di fornire tutte le informazioni disponibili su un dato argomento, non attuano alcuna selezione e che presentano le informazioni stesse secondo un ordine banale o imposto da esigenze informative”.6

16Inoltre esiste un altro “tallone di Achille” del diritto d’autore nella sua applicazione ad opere atipiche come le banche dati: il principio per cui il diritto d’autore copre solo la forma espressiva di un’opera, cioè il modo con cui l’autore ha espresso la sua idea e non l’idea in sé. Dunque specialmente in questo caso, sulla base del solo diritto d’autore, un altro soggetto potrebbe utilizzare i contenuti della banca dati modificandone il criterio di disposizione e organizzazione, realizzando a tutti gli effetti un’opera diversa dal punto di vista giuridico, ma ripetitiva e “parassitaria” nella sostanza.

17Con la sola applicazione del diritto d’autore un’ampia fetta di banche dati rimarrebbe priva di tutela giuridica; rimarrebbe solo la tutela derivante dai principi della concorrenza sleale o l’eventuale applicazione di sistemi tecnologici di protezione. Ciò è stato considerato insufficiente da parte del legislatore comunitario, il quale, dopo un acceso dibattito sull’opportunità di questa scelta, ha deciso di attivarsi con un’apposita direttiva.

  • 7 Si leggano a tal proposito i Considerando 7 e 12 della Direttiva: (7) considerando che per poter cr (...)

18Tale scelta è stata sostenuta dall’idea secondo cui certi tipi di banche dati, che per loro natura sarebbero escluse dal campo d’azione del diritto d’autore, richiedono comunque un grande investimento da parte di soggetti specializzati e quindi questo investimento rimane di per sé meritevole di essere tutelato e di conseguenza incentivato.7

2.3. Un duplice livello di tutela: la direttiva del 1996 e il diritto sui generis

  • 8 P. AUTERI, Diritto d’autore, cit.

19Dunque il legislatore europeo nel 1996 ha deciso di delineare un particolare modello di tutela, secondo il quale le banche dati devono essere sottoposte a un duplice livello di protezione. Con la Direttiva n. 96/9/EC, da un lato le banche dati sono state formalmente inserite tra le categorie di opere dell’ingegno tutelate da diritto d’autore previste dalla normativa comunitaria; dall’altro lato sono stati creati appositi diritti per il costitutore della banca dati. Come fa notare Paolo Auteri “la prima tutela [copyright] ha ad oggetto la ‘ forma espressiva’e cioè il modo in cui il materiale informativo è selezionato e disposto; la seconda invece ha ad oggetto il contenuto informativo, o meglio l’insieme delle informazioni nella misura in cui la ricerca, la verifica e la presentazione abbia richiesto un investimento rilevante”.8

  • 9 Art. 3.1: “A norma della presente direttiva, le banche di dati che per la scelta o la disposizione (...)

20Il testo della direttiva consta in sedici articoli suddivisi in quattro Capitoli. Il Capitolo II è dedicato appunto alla protezione delle banche dati intese come creazione dell’ingegno propria del loro autore9 e da tutelare quindi con copyright. Fin qui la direttiva non fa altro che chiarire e sancire formalmente ciò che era facilmente già deducibile dai principi del copyright.

  • 10 Per la precisione, l’art. 10.1 della direttiva recita: “Il diritto di cui all’articolo 7 produce i (...)

21La parte davvero innovativa (e anche la più criticata) della direttiva è invece il Capitolo III nel quale vengono istituiti nuovi diritti per la tutela delle banche dati prive di carattere creativo e quindi non considerate a pieno titolo opere dell’ingegno. Tali diritti (generalmente denominati con la locuzione latina “diritto sui generis”, proprio ad indicare la loro peculiarità rispetto ai diritti d’autore e ai diritti connessi) sono diritti esclusivi che sorgono in capo ad un soggetto definito dalla norma “costitutore della banca dati”, si riferiscono all’investimento sostenuto per la realizzazione del database (e non all’apporto creativo come nel caso dei diritti d’autore e dei diritti connessi) e durano 15 anni dalla costituzione della banca dati.10 I principi della direttiva sono poi stati recepiti dagli stati membri della UE e sono divenuti parte integrante nelle normative nazionali, rendendo così l’assetto normativo di tutta l’Unione europea abbastanza uniforme.

  • 11 Si veda art. 7 – Oggetto della tutela.

22Nel Capitolo III dedicato al diritto sui generis sono descritte due fondamentali attività di competenza del “costitutore” e sulle quali appunto vengono esercitati questi diritti: la estrazione dei dati dal database (intesa come “il trasferimento permanente o temporaneo della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati su un altro supporto con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma”) e il re-impiego dei dati (inteso invece come “qualsiasi forma di messa a disposizione del pubblico della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca di dati mediante distribuzione di copie, noleggio, trasmissione in linea o in altre forme”).11

23In altri termini, il costitutore ha il diritto esclusivo di controllare per 15 anni queste attività sul database (o su una sua parte sostanziale) da lui realizzato e messo a disposizione del pubblico. Ciò – appunto – avviene anche quando si tratti di un database senza carattere creativo, ma che abbia comunque richiesto un investimento rilevante sotto il profilo qualitativo o quantitativo.

2.4. Struttura e contenuti principali della direttiva del 1996

24Riprendiamo in questa sede solo i suoi fondamenti come descritti dalla direttiva 96/9/CE che lo ha istituito.

25Il testo della direttiva consta di sedici articoli suddivisi in quattro capitoli. Il Capitolo II è dedicato appunto alla protezione delle banche dati intese come opera dell’ingegno di carattere creativo e da tutelare quindi con copyright. Fin qui la Direttiva non fa altro che chiarire e sancire formalmente ciò che era facilmente già deducibile dai principi del copyright.

26Nel Capitolo III vengono invece istituiti nuovi diritti per la tutela delle banche dati prive di carattere creativo e quindi non considerate a pieno titolo opere dell’ingegno. Tali diritti (appunto denominati generalmente con la locuzione latina “diritto sui generis”, proprio ad indicare la loro peculiarità rispetto ai diritti d’autore e ai diritti connessi) sono diritti esclusivi che sorgono in capo ad un soggetto definito dalla norma “costitutore della banca dati”, si riferiscono all’investimento sostenuto per la realizzazione del database (e non all’apporto creativo come nel caso dei diritti d’autore e dei diritti connessi) e durano 15 anni dalla costituzione della banca dati. I principi della direttiva sono poi stati recepiti dagli stati membri della UE e sono divenuti parte integrante nelle normative nazionali, rendendo così l’assetto normativo di tutta l’Unione europea abbastanza uniforme.

27Sempre nel Capitolo III sono descritte due fondamentali attività riservate al “costitutore” e sulle quali appunto vengono esercitati questi diritti: l’estrazione dei dati dal database (intesa come “il trasferimento permanente o temporaneo della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati su un altro supporto con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma”) e il re-impiego dei dati (inteso invece come “qualsiasi forma di messa a disposizione del pubblico della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca di dati mediante distribuzione di copie, noleggio, trasmissione in linea o in altre forme”).

28In altri termini, il costitutore ha il diritto esclusivo di controllare per 15 anni queste attività sul database (o su una sua parte sostanziale) da lui realizzato e messo a disposizione del pubblico. Ciò – appunto – avviene anche quando si tratti di un database senza carattere creativo, ma che abbia comunque richiesto un investimento rilevante sotto il profilo qualitativo o quantitativo.

29Spostando il punto di vista dalla parte dell’utente della banca dati, la direttiva precisa che “il costitutore non può impedire all’utente legittimo della stessa di estrarre e reimpiegare parti non sostanziali, valutate in termini qualitativi o quantitativi, del contenuto di tale banca di dati per qualsivoglia fine.” Dal canto suo, l’utente legittimo non può eseguire operazioni che siano in contrasto con la normale gestione della banca di dati o che arrechino un eccessivo pregiudizio ai legittimi interessi del costitutore della stessa.

2.5. Categorie di database secondo i livelli di tutela

30Per effetto dei principi posti dalla direttiva e quindi dei diversi casi di sovrapposizione fra i due livelli di tutela, possiamo delineare queste categorie di database tutelati dalla normativa europea:

31Tipo 1. Database con carattere creativo contenente opere creative
• protetto da copyright su due livelli indipendenti
– l’autore del database detiene i diritti d’autore in merito alla sua strutturazione e alla particolare organizzazione dei contenuti; gli autori dei singoli contenuti detengono il diritto d’autore sui singoli contenuti in modo totalmente indipendente.

 

32Tipo 2. Database con carattere creativo contenente semplici dati
• protetto su due livelli diversi (diritto d’autore e diritto sui generis)
– l’autore del database detiene i diritti d’autore in merito alla sua strutturazione e alla particolare organizzazione dei contenuti; lo stesso autore veste anche il ruolo di costitutore e detiene il diritto sui generis per quanto riguarda l’estrazione e il reimpiego di parti sostanziali del database.

 

  • 12 Potrebbero inoltre verificarsi casi ancor più complessi di database con caratteristiche ibride in c (...)

33Tipo 3. Database senza carattere creativo contenente semplici dati, ma che comunque ha richiesto un investimento rilevante
• tutelato solo dal diritto sui generis
– il costitutore del database detiene il diritto sui generis per quanto riguarda l’estrazione e il reimpiego di parti sostanziali di dati.12

 

34Da questa schematizzazione si coglie quanto sia importante aver sempre ben presenti i due livelli di tutela, specialmente quando ci si deve occupare del licenziamento di un database. Dovremo quindi avere le idee molto chiare su quali diritti e quali oggetti intendiamo licenziare; nello stesso tempo dovremo cercare di comunicare con la massima chiarezza le nostre intenzioni ai licenziatari, specificando espressamente se ci stiamo riferendo al database in sé, ai suoi contenuti, o ad entrambi.

  • 13 “Questo carattere può essere ricercato alternativamente o cumulativamente nella scelta o nella disp (...)

35Il fattore determinante per la suddivisione in queste tre tipologie è – come spesso accade nel diritto d’autore – la presenza del carattere creativo. Non è possibile procedere a un approfondimento in questa sede; si rimanda quindi alla lettura di fonti più specialistiche e allo studio della giurisprudenza in materia di tutela dei database.13

3. Banche dati e pubblico dominio

36L’art. 10 della direttiva sancisce che il diritto sui generis “produce i propri effetti non appena completata la costituzione della banca di dati e si estingue trascorsi quindici anni dal 1 ° gennaio dell’anno successivo alla data del completamento.” Trascorso questo termine, la banca dati cade nel pubblico dominio e non vi è più alcuno strumento giuridico di tutela che possa impedirne la ridistribuzione e l’estrazione dei dati. Questo principio viene scaltramente eluso dalle aziende che producono banche dati con il rilascio periodico di versioni aggiornate del database, in cui la parte aggiornata è spesso irrisoria (anche se l’art. 102-bis comma 8 Legge diritto d’autore richiede che per godere di un autonomo ulteriore periodo di protezione occorra che si siano operati sostanziali investimenti, simili a quelli effettuati in sede di prima costituzione); tuttavia, essendo essa integrata nel corpus del database e difficilmente scindibile, consente la ripartenza del periodo di tutelabilità. Ciò è facilmente attuabile con i database rilasciati online, che appunto vengono periodicamente aggiornati rendendoli di fatto costantemente lontani dalla caduta in pubblico dominio.

37Resta però il fatto che, qualora fossimo in possesso di una copia (sia essa fisica o digitale) di un database rilasciato più di 15 anni fa, essa sarebbe indiscutibilmente di pubblico dominio ed utilizzabile liberamente da chiunque liberamente, salvo non eccedere in comportamenti stigmatizzabili come concorrenza sleale (ex art. 2598 c. c.). Ovviamente, l’interesse che può destare un database di età così avanzata è sicuramente marginale; tuttavia in alcuni casi esso può risultare un utile punto di partenza per fare confronti, integrazioni, rielaborazioni e analisi incrociate. E vi sono poi casi in cui la realtà fotografata dal database non è cambiata in modo rilevante nell’arco di 15 anni; si pensi proprio ai dati geo-referenziati, come nel caso ipotetico di un database contenente le altitudini delle principali vette delle Alpi, o le lunghezze dei fiumi… ma anche alle coordinate geografiche che descrivono i centri delle città italiane (che nella maggior parte dei casi non subiscono variazioni dal XIX secolo).

38In tema di pubblico dominio non si può non fare un cenno al principio fissato dall’art. 5 della legge italiana sul diritto d’autore (legge n. 633 del 1941) che esclude l’applicazione di forme di privativa sui testi degli atti ufficiali dello stato e delle pubbliche amministrazioni. Su questo tema, per il quale non si registrano opinioni unanimi nell’ambito della dottrina giuridica, torneremo più avanti in apposito paragrafo.

4. I soggetti in gioco: alcune considerazioni preliminari sul licensing dei database

39Abbiamo dunque visto che sulla base del diritto vigente in materia di tutela industriale delle banche dati, da un lato vi è il titolare dei diritti di tutela (chiamato “costitutore”, o “maker” in accezione inglese) e dall’altro lato vi è l’utente della banca dati.

40Il rapporto tipico sottostante alla pratica normale dei diritti di privativa vorrebbe che tra costitutore e utente vi sia un rapporto uno-a-uno, di licenza d’uso di una copia. Tuttavia il titolare dei diritti può concedere diritti d’uso e sfruttamento più ampi di quelli normalmente previsti dalla normativa. In particolare, è possibile che il titolare offra termini di licenza a una pluralità indistinta di soggetti (“licenza pubblica”), senza richiedere né compensi, né formalità di accettazione. Tale meccanismo prende il nome di “licenza aperta” o “licenza libera” e viene correntemente definito “open licensing”, mutuando la nomenclatura usata nell’ambito del software (“open source”).

41Nell’open licensing, i due soggetti assumono sempre il ruolo rispettivamente di licenziante (ovvero colui che, detenendo i diritti sull’opera, vi applica la licenza) e di licenziatario (ovvero colui che, ricevendo l’opera, la utilizza sulla base dei permessi e nel rispetto delle eventuali condizioni espressi dalla licenza).

42Ai fini della realizzazione di best practices nell’ambito del licenziamento e riuso di dati è importante da un lato aver chiara la dicotomia tra questi due ruoli (licenziante e licenziatario), dall’altro essere consapevoli delle possibilità e degli oneri giuridici attinenti ad entrambi i ruoli. Questo perché, nell’attuale società dell’informazione, è molto frequente che un soggetto attivo nella produzione o implementazione di servizi informativi si trovi in situazioni ibride, in cui è da un lato produttore di servizi e quindi licenziante e dall’altro riutilizzatore di servizi e quindi licenziatario. Ciò è del tutto naturale nell’open licensing in quanto i diritti conferiti vanno solitamente al di là del mero utilizzo, ma si estendono al reimpiego, alla redistribuzione e allo sfruttamento economico (in molti casi) del bene giuridico oggetto di privativa, nella sua forma originale o a seguito di modifiche (estensioni, estrazioni, combinazioni, eccetera).

43Comunemente, con la locuzione anglosassone “database licensing” si indica proprio l’attività con cui i titolari dei diritti di privativa sulle banche dati rilasciano al pubblico i loro prodotti con applicazione di licenze pubbliche. Questa pratica richiede alcune particolari cautele dovute alla singolarità del diritto sui generis.

44Ad esempio, al contrario di quanto accade nelle opere dell’ingegno tutelate dal diritto d’autore classico, per le quali si parla spesso di “derivazioni”, “elaborazioni creative” e “opere derivate”, è dubbio che si possa applicare la categoria della derivazione ai database tutelati da mero diritto sui generis. Ciò è dovuto al fatto che tra i diritti esclusivi del costitutore di banca dati non vengono annoverati i diritti relativi alla derivazione tipici delle opere creative (come ad esempio la traduzione, il riassunto, l’adattamento ad altro media, il riarrangiamento musicale); bensì, più propriamente, viene annoverato solo un diritto di impedire attività di estrazione di dati dal database (e per la precisione di parti sostanziali di dati).

45Questi aspetti rendono sdrucciolevole il terreno per tutte le licenze contenenti clausole espressamente dedicate al concetto di “derivazione” tipico delle opere sotto diritto d’autore/copyright. Approfondiremo meglio questo specifico aspetto nei paragrafi seguenti.

5. Il caso specifico dei dati geografici

46Parlando del rapporto fra banche dati e open licensing, spendiamo qualche parola a proposito dell’ambito dei dati georeferenziati, anche denominati più semplicemente dati geografici. Essi rappresentano una categoria di non facile qualificazione giuridica, poiché toccano varie forme di creatività o di rappresentazione della realtà.

47Possiamo avere a che fare con dati “semplici”, come ad esempio le coordinate spaziali (longitudine, latitudine, altitudine, distanza rispetto a punti di interesse, etc.); e in questo caso il singolo dato non può certo ricadere sotto la tutela del diritto d’autore, poiché non sarebbe altro che un “fatto” naturale, una rilevazione della realtà, senza alcuna mediazione da parte dell’ingegno umano. Come già spiegato, dati di questo tipo possono ricevere una tutela solo in quanto “sistema organizzato di dati”, attraverso il diritto sui generis.

48Se invece abbiamo a che fare con qualcosa di più elaborato e, soprattutto, che abbia richiesto un certo apporto creativo, la situazione si fa più complessa. In questo caso, per valutare quale grado di tutela attribuire a questi contenuti, bisogna di volta in volta verificare a quale tipo di opere dell’ingegno (fra quelle contemplate dai principi del diritto d’autore) il dato geografico rielaborato ed eventualmente rappresentato possa essere assimilato. Non è un’analisi sempre agevole da compiere, dato che questi contenuti a volte si presentano sotto forma di fotografie aeree o satellitari (tutelate da un diritto connesso); altre volte (ed è il caso attualmente più frequente) non si tratta di vere e proprie fotografie, ma di ricostruzioni grafiche vettoriali della realtà geografica (bidimensionali o tridimensionali), dunque assimilabili più verosimilmente ad opere di natura architettonica e ingegneristica (disegni, progetti, etc.) e perciò anch’esse tutelate da un diritto connesso.

49C’è anche chi ha puntualizzato che una rappresentazione cartografica contenente informazioni georeferenziate (ad esempio l’altitudine, le temperature medie, la frequenza di precipitazioni, la consistenza del terreno, etc.) rappresenti implicitamente anche un database su cui agisce anche un diritto sui generis. Acuta osservazione che però complica non poco il lavoro di qualificazione giuridica della cartografia.

Notes

1 Cfr. http://www.treccani.it/vocabolario/dato/. Più avanti la definizione anche: “Con uso più generico, elemento, in quanto offerto o acquisito o risultante da indagini e utilizzato a determinati scopi”.

2 Cfr. http://it.wikipedia.org/wiki/Database.

3 Restano però sempre applicabili le tutele più strettamente relative all’ambito del segreto industriale e della concorrenza sleale.

4 Si veda a tal proposito la definizione fornita all’art. 1.2. dalla Direttiva 96/9/CE: “Ai fini della presente direttiva per ‘ banca di dati’si intende una raccolta di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili grazie a mezzi elettronici o in altro modo”.

5 Cfr. http://www.interlex.it/testi/convberna.htm. A tal proposito si veda anche l’5 del WIPO Copyright Treaty del 1996: “Compilations of Data (Databases) – Compilations of data or other material, in any form, which by reason of the selection or arrangement of their contents constitute intellectual creations, are protected as such. This protection does not extend to the data or the material itself and is without prejudice to any copyright subsisting in the data or material contained in the compilation”.

6 P. AUTERI, Diritto d’autore, in AA. VV., “Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza”, Torino, Giappichelli, 2005, parte VI, pp. 505-508.

7 Si leggano a tal proposito i Considerando 7 e 12 della Direttiva: (7) considerando che per poter creare una banca di dati è necessario investire considerevoli risorse umane, tecniche e finanziarie, mentre è possibile copiarle o accedervi ad un costo molto più basso rispetto a quello richiesto per crearle autonomamente; (12) considerando che tale investimento nei moderni sistemi di memorizzazione e gestione delle informazioni non sarà effettuato all’interno della Comunità a meno che non venga introdotta una tutela giuridica stabile ed uniforme per tutelare i costitutori di banche di dati.

8 P. AUTERI, Diritto d’autore, cit.

9 Art. 3.1: “A norma della presente direttiva, le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione dell’ingegno propria del loro autore sono tutelate in quanto tali dal diritto d’autore. Per stabilire se alle banche dati possa essere riconosciuta tale tutela non si applicano altri criteri”.

10 Per la precisione, l’art. 10.1 della direttiva recita: “Il diritto di cui all’articolo 7 produce i propri effetti non appena completata la costituzione della banca di dati. Esso si estingue trascorsi quindici anni dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data del completamento”.

11 Si veda art. 7 – Oggetto della tutela.

12 Potrebbero inoltre verificarsi casi ancor più complessi di database con caratteristiche ibride in cui ad esempio esso sia l’ensemble di altri database a sé stanti, oppure in cui al suo interno si trovino sia opere coperte da copyright che in pubblico dominio.

13 “Questo carattere può essere ricercato alternativamente o cumulativamente nella scelta o nella disposizione dei materiali”. L.C. UBERTAZZI (a cura di), Diritto d’autore, estratto da “Commentario breve alle leggi su Proprietà Intellettuale e Concorrenza”, IV ed., Padova, Cedam, 2009, p. 185.

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