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Una finestra sul mondo del lavoro

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Riccardo Bonato
, 
Francesca Campini

I contratti di lavoro atipici

Il Contratto Di Agenzia

Roberto Lama

Texte intégral

1Il contratto di agenzia – regolato dagli articoli 1742 e seguenti del codice civile e dalle disposizioni degli accordi economici collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali – dà vita ad un rapporto giuridico in cui una parte (l’agente) assume l’obbligo di promuovere, stabilmente e dietro retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata per conto e nell’interesse dell’altra (preponente). Il rapporto di agenzia, dal punto di vista lavoristico, è riconducibile agli schemi del lavoro autonomo. L’agente, infatti, oltre ad assumere il rischio dell’inutilità dell’attività svolta, opera in completa autonomia, decidendo quindi secondo le proprie valutazioni, ad esempio, quanto tempo dedicare all’attività di promozione, alla scelta del percorso da seguire o all’individuazione dei clienti cui dedicare maggiori sforzi. Unico limite all’autonomia di cui l’agente gode per l’e-secuzione della sua obbligazione è il rispetto delle istruzioni che gli vengono impartite dal preponente: istruzioni che, in ogni caso, concretandosi in indicazioni di massima sulle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, non sono in grado di pregiudicare la predetta autonomia dell’agente.

2L’attività di promozione tesa alla conclusione di contratti tra terzo e preponente può essere svolta dall’agente sia in forma individuale che in forma societaria; ad ogni modo, per poter legittimamente svolgere attività di agente di commercio è necessario essere in possesso dei requisiti di cui alla L. n. 204/1985 e successive modificazioni. Peraltro, si deve evidenziare che il D.Lgs. n.59 del 26.03.2010 (in vigore dal 12.05.2012), con cui è stata data attuazione alla Direttiva comunitaria 2006/123/CE (cd. “direttiva servizi”), al fine di semplificare l’accesso e l’esercizio dell’attività di agenzia, ha previsto, tra le altre cose:

  • la soppressione del ruolo degli agenti di commercio (l’iscrizione in esso era precedentemente prevista dall’art. 2 L. n. 204/1985 come condizione obbligatoria legittimante dell’e-sercizio dell’attività di agente);

  • la soggezione dell’inizio dell’attività di agente alla presentazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività);

  • l’iscrizione degli agenti di commercio nel RI (Registro delle Imprese).

3Le attività tipicamente svolte dall’agente per l’adempimento della sua obbligazione sono, esemplificando, la ricerca nella zona assegnata dei potenziali contraenti, l’avvio e la conduzione delle trattative, la trasmissione al preponente delle pattuizioni raggiunte. Tra queste, non si può ritenere ricompresa la conclusione del contratto che resta, propriamente, un’attività del preponente.

4Il contratto di agenzia deve risultare da atto scritto; ad esso può essere apposto un termine di durata, ma può anche essere stipulato a tempo indeterminato. Nel primo caso, e fino alla scadenza del termine, le parti possono recedere dal contratto solo qualora ricorra una causa che non consenta la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto; se il contratto è a tempo indeterminato, invece, le parti possono recedere a prescindere dalla causale, dando tuttavia un preavviso entro un termine prestabilito dalla legge o dagli accordi economici collettivi.

5Ad ogni modo, al momento della cessazione del rapporto, qualora ricorrano le condizioni fissate dall’art. 1751 cod. civ. e dagli accordi economici collettivi, il preponente è tenuto a corrispondere all’a-gente un’indennità economica il cui importo è variabile.

6L’agente assume il rischio che l’attività da lui posta in essere successivamente si riveli essere inutile per il preponente e, conseguentemente, improduttiva per lui medesimo. Si vuole cioè dire che il suo diritto alla retribuzione (che nel contratto di agenzia è propriamente detta provvigione e che si sostanzia in una percentuale sul valore dell’affare promosso) è condizionato all’effettiva conclusione del contratto tra terzo e preponente, la quale deve poter essere riconducibile direttamente al suo intervento. Da ciò deriva che l’agente non maturerà alcun diritto retributivo nel caso in cui il terzo e il preponente, pur venuti in contatto grazie alla sua opera, decidano di non concludere il contratto. In tal caso, peraltro, egli è tenuto a sopportare tutte le spese sostenute per lo svolgimento della attività di promozione poi rivelatasi inutile (spese per il viaggio, per il vitto, per l’alloggio ecc. ecc.).

7Èpoi possibile che le parti prevedano – attraverso un’apposita pattuizione denominata “star del credere” – una clausola di garanzia in forza della quale l’agente, nel caso in cui il terzo contraente non adempia l’obbligo dallo stesso assunto con la stipulazione del contratto, è tenuto a risarcire il preponente del danno da questo subito per effetto dell’inadempimento del terzo contraente. Si può ritenere che tale risarcimento abbia natura di penale, dovuta in considerazione del comportamento negligente dell’agente che ha procurato al preponente un contraente poi rivelatosi inadempiente. L’art. 1746 cod. civ. esclude che questa garanzia possa essere pattuita in via generale, dovendo invece riferirsi a singoli affari individuati volta per volta. In ogni caso, il risarcimento dovuto dall’agente non può essere di un ammontare più elevato della provvigione per quell’affare e, ad ogni modo, la pattuizione di tale clausola comporta il diritto dell’agente ad un apposito corrispettivo, ulteriore e distinto dalla provvigione.

8Infine, le parti possono stipulare un patto con cui limitare l’attività promozionale dell’agente per il periodo successivo alla scadenza del rapporto di agenzia. E’ questo il patto di non concorrenza ammesso dal legislatore purché di durata non superiore ai due anni. Per essere legittimo, inoltre, il patto di non concorrenza deve riguardare la medesima zona, clientela e genere di beni servizi per i quali era stato stipulato il contratto di agenzia e deve, altresì, prevedere la corresponsione all’agente di un’indennità tesa a ristorarlo del pattuito impedimento futuro allo svolgimento di un’attività per questi redditizia. In ragione di ciò, l’importo della suddetta indennità è commisurato alla durata e alla natura del contratto di agenzia nonché all’ammontare dell’indennità di fine rapporto di cui al 1751 cod. civ.

Auteur

Dottorando di ricerca in Diritto del Lavoro, Università degli Studi di Milano-Bicocca

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