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Governare e riformare l’impero al momento della sua divisione : Oriente, Occidente, Illirico

 | 
Umberto Roberto
, 
Laura Mecella

Parte Prima - Il governo dell’impero nel V secolo

L’autorità della legge e la cristianizzazione dell’impero : qualche (breve) considerazione sul libro XVI del Teodosiano

Mario Mazza

Author's note

Versione rivista, leggermente ampliata e corredata di note della relazione letta al Convegno. Le note sono ridotte all’essenziale.

Full text

  • 1 Seeck 1920, p. 176. Seeck meriterebbe apposita monografia ; si vd. per ora Leppin 1998 ; Rebenich (...)
  • 2 Mazzarino 2009 [1954], riedito a cura di Mazza 2009, con la citazione a p. 387. Per una valutazion (...)
  • 3 Harries 1999 e Harries - Wood 1993 ; Honoré 1986 ; Id. 1998 ; Matthews 2000 (ed alcuni dei saggi r (...)

1Per gli studiosi della Tarda Antichità il codice teodosiano non è più certamente l’erbämliches Flickwerk, la « pietosa abborracciatura » di cui parlava Otto Seeck nella sua originale, epperò umorale, Geschichte des Untergangs der antiken Welt (1895-)1. Nel finora insuperato ed ancor oggi insostituito Commentario di Jacques Godefroy (1665), con Santo Mazzarino possiamo anzi considerarlo come « […] ancor oggi [1954] la principale opera a cui lo studioso del mondo tardo-romano debba rivolgersi per intendere l’organizzazione amministrativa e giuridica dell’impero »2. Testimoniano dell'attuale ripresa di interesse per il Teodosiano, specie nella storiografia in lingua inglese, i penetranti lavori di Jill Harries, di Tony Honoré, di John Matthews – e in altri paesi, quelli di Dieter Liebs, Boudewjin Sirks, dei nostri Lucio De Giovanni, Elio Dovere, per non ricordarne che alcuni3.

  • 4 Scherillo 1933a, con la cit. a p. 517 (si vd. anche Scherillo 1933b, partic. p. 251ss).
  • 5 Archi 1976 ; su Teodosio II vanno ora tenute presente le importanti Sather Lectures di Millar 2006
  • 6 Mommsen - Rougé - Delmaire 2005 ; si vd. inoltre Mommsen - Meyer - Krüger - Rougé - Delmaire et al (...)

2Di questo rinnovato interesse ha particolarmente goduto il XVI libro. Un’importante monografia del già ricordato De Giovanni e notevoli lavori di altri studiosi ne testimoniano. È indicativo il cambiamento di orientamento negli studi. Per la sua particolare materia – questioni religiose ed ecclesiastiche – nella sistematica romanistica il XVI libro ha sofferto di una certa marginalità : negli studi dedicati ad individuare l’adesione della codificazione teodosiana ai precedenti schemi sistematici, Cod. Theod. 16 è apparso solo come un’appendice a un sistema già esistente. Nei suoi studi sulla sistematica dei codici antecedenti al giustinianeo Gaetano Scherillo così osservava : « […] Nelle nostre indagini, potremmo prescindere dal libro XVI ; la materia stessa di cui si occupa dimostra che è vano cercare i precedenti o gli addentellati in opere precedenti, la sua collocazione in coda a tutti gli altri lo indica chiaramente come un’appendice ad un sistema già esistente »4. In realtà gli importanti libri di Gian Gualberto Archi su Teodosio II e il Teodosiano5, le acute monografie di De Giovanni e di Dovere hanno pienamente indicato la pertinenza del XVI al sistema del Teodosiano – e soprattutto illustrato la sua importanza ai fini della valutazione del significato politico-ideologico della codificazione teodosiana. Non è senza significato la pubblicazione autonoma e anticipata, con traduzione e commento, del XVI, con l'aiuto di vari studiosi, curata da Roland Delmaire per le Sources Chrétiennes6.

  • 7 Archi 1976, p. 168. Per Archi è Cod. Theod. 16, 11 a considerare «la sostanza della fede». Per Arc (...)

3La tensione dialettica tra ius principale (imperium) e catholica lex percorre tutto il libro XVI. Tensione che si rileva soprattutto nei tituli 16, 1 De fide catholica, 16, 4 De his qui super religione contendunt, 16, 11 De religione. Di carattere chiaramente programmatico, sono tituli che contengono pochissime costituzioni. Significativamente, il primo e il terzo rispettivamente aprono e chiudono il XVI libro. Anche il secondo titulus, sebbene prenda in esame solo « i riflessi sociali delle dispute religiose » e non la vera « sostanza della fede » (Archi)7, non solamente per la generica natura ‘religiosa’ delle costituzioni ivi riportate, ma anche per altri motivi che in seguito indicheremo, appare profondamente omogeneo agli altri due.

  • 8 Cod. Theod. I, 2, p. 905 Mommsen, p. 469 Rougé-Delmaire : Impp. Arcad(ius) et Hon(orius) AA. Apoll (...)
  • 9 Dovere 19992, p. 138.
  • 10 Così ancora Id., ibid., p. 139.

4Iniziamo dal titulus di carattere più generale, da 16, 11 De religione. Cod. Theod. 16, 11, 1, del 20 agosto 3998, data in Padova da Arcadio e Onorio al proconsole d’Africa Apollodoro, interviene infatti su una quaestio assai generale, ed estremamente delicata : quella del vescovo e del suo spazio giurisdizionale. L'intervento è chiaro e definitorio : ogni volta che si tratti di questioni riguardanti la religione, puntualizza il legislatore, bisogna riferirsi ai vescovi (Quotiens de religione agitur, episcopos convenit agitare) – mentre, per le altre cause (ceteras vero causas), quelle che sono di competenza dei giudici ordinari e trattano degli usi di diritto pubblico, bisogna tenere udienza secondo le leggi ordinarie. Si può subito osservare che la naturale sedes materiae codificatoria di questa costituzione sarebbe dovuta essere Cod. Theod. 1, 27 De episcopali definitione – oppure Cod. Theod. 16, 2 De episcopis. Il compilatore teodosiano ha tuttavia ragionato in una prospettiva profondamente diversa. Egli ha inteso soprattutto mettere in evidenza non tanto l’allora vigente regolamentazione istituzionale, quanto invece l’oggetto specifico, del tutto particolare, della competenza esclusiva del vescovo, cioè la religione cattolica, la catholica fides9. A questa interpretazione predispone la stessa struttura formale del testo, che polarizza l’attenzione del lettore/destinatario sulla religio e sui compiti dei vescovi, mentre scadono in secondo piano le ceterae causae, destinate alla giurisdizione ordinaria. Con un’ulteriore conseguenza, che alza il velo sulle procedure dei compilatori del Teodosiano : una costituzione ‘territoriale’, relativa all’Africa proconsolare, per la posizione che ora le viene conferita nel Codice, tende « a travalicare l’originario e ristretto ambito territoriale » (Dovere), soprattutto conferendo rilievo al rapporto privilegiato che il sovrano appare riconoscere esistente tra la religio e l’attività pastorale10.

  • 11 Cod. Theod. II, p. 142 Meyer-Mommsen.

5La costituzione appare così assumere un significato eminentemente politico. Testimoniato dal fatto che, solo pochi anni dopo la pubblicazione del Teodosiano, Valentiniano III appare richiamarsi ad essa, ricordandola all’inizio di una particolare e articolata Novella, e segnalandone sia l’antica paternità imperatoria sia l’accoglimento nel Codice : […] quoniam constat episcopos [et presbyteros] forum legibus non habere nec de aliis causis secundum Arcadii et Honorii divalia constituta, quae Theodosianum corpus ostendit, praeter religionem posse cognoscere (Nov. Valent. 35pr.)11.

  • 12 Dovere 19992, p. 139.

6Non bisogna forse sopravvalutare il significato della recezione di questa costituzione onoriana (e arcadiana) nel Teodosiano. Per Dovere – e non a torto – essa « […] molto probabilmente non voleva essere altro che la presa d’atto teodosiana, sul piano dei principi generali, di un dato dalla riconoscibile esistenza oggettiva ; in quanto tale, il legislatore lo dichiarava estraneo alla propria potestà ». Ma Dovere non ha tuttavia dubbi ad ammettere che tale considerazione, una volta inserita nel più ampio contesto del Codice, e delegata ad iniziare il titolo De religione, si trasformava per ciò stesso in affermazione squisitamente ideologica12.

  • 13 Cod. Theod. I, 2, p. 905-906 Mommsen ~ p. 470 Rougé - Delmaire. Su Fl. Pionius Diotimus, proconsol (...)
  • 14 Cod. Theod. I, 2, p. 906 Mommsen ~ p. 470 Rougé - Delmaire. Si tratta del frammento di una epistul (...)

7L'osservazione di Dovere è molto pertinente ; e soprattutto essa risulta assai utile per indicare i meccanismi con i quali costituzioni venivano incorporate nel Codice – ed insieme la costruzione del suo apparato politico-ideologico. Anche Cod. Theod. 16, 11, 2 e 11, 3, le altre due costituzioni del titolo, risultano di grande rilievo politico-religioso. La prima, data in Ravenna il 5 marzo 405, è volta ad assicurare l’unità religiosa delle Africanae regiones, a tutte per editto notificando che si deve mantenere l’unica e vera fede cattolica del Dio onnipotente, quella professata da recta credulitas (per diversa proponi volumus, ut omnibus innotescat dei omnipotentis unam et veram fidem catholicam, quam recta credulitas confitetur, esse retinendam)13. La seconda, data in Ravenna il 14 ottobre 410, mentre riafferma l’illegalità del donatismo, della novella superstitio, ribadisce che tutte le disposizioni relative alla catholica lex, tramandate dall’antichità e dall’autorità veneranda dei Padri e confermate dallo stesso Onorio, devono essere conservate intatte e inviolate (ea, quae circa catholicam legem vel olim ordinavit antiquitas vel parentum nostrorum auctoritas religiosa constituit vel nostra serenitas roboravit, novella superstitione submota integra et inviolata custodiri praecipimus)14.

  • 15 Dovere 19992, p. 140.
  • 16 Cod. Theod. I, 2, p. 867 Mommsen ~ p. 470 Rougé - Delmaire : Nemo Manichaeum, nemo Donatistam, qui (...)
  • 17 Cod. Theod. I, 2, p. 881-883 Mommsen ~ p. 344-350 Rougé - Delmaire. Sul prefetto al pretorio Hadri (...)
  • 18 Vd. supra, n. 14.
  • 19 Sulla personalità di Flavius Marcellinus vir inprimis prudens et industrius, omniumque honorum stu (...)
  • 20 Gesta conlationis Carthaginiensis I, 4, 4-8 (~ 3, 29, 2-6), p. 562 Lancel.
  • 21 Dovere 19992, p. 147 – ma va tenuta tutta presente l’ottima trattazione dello studioso, p. 135ss.

8È stato acutamente osservato che questi due testi rappresentano la « risultante frammentata » (Dovere) di testi più ampi15. Un estratto dall’edictum de unitate menzionato in Cod. Theod. 16, 11, 2 è riportato in Cod. Theod. 16, 5, 38 (dato in Ravenna, 12 febbraio 405)16, un estratto dello stesso editto è in Cod. Theod. 16, 6, 3 ed un testo ancor più ampio dello stesso si ritrova in Cod. Theod. 16, 6, 4-517 – si tratta della copia indirizzata al prefetto al pretorio Adriano. Chiara l'operazione : i compilatori teodosiani, nel titolo De religione, inseriscono un testo connesso con l’editto ravennate del 405 per ribadire la concezione di Teodosio II sulla catholica fides. Le parole di Onorio sono utilizzate per proclamare che la religio – quella che nella costituzione precedente era considerata di esclusiva pertinenza del vescovo – era retinenda come una et vera fides catholica. Essa era garantita dalla clementia del principe, era diffusa e difesa dalla massima autorità statale. Anche la formulazione di Cod. Theod. 16, 11, 3 trova riscontro in un altro testo normativo, non di carattere ‘generale’ ma proveniente da un provvedimento imperiale di minore importanza conservato nei Gesta conlationis Carthaginiensis del 41118 : si tratta della lunga serie di istruzioni impartite da Onorio, nell’ottobre del 410, al tribunus et notarius Flavio Marcellino affinché questi conoscesse pienamente, ed in dettaglio, la volontà imperiale circa il modo di condurre una conlatio della chiesa africana sullo scisma donatista19. Anche nei Gesta cartaginesi, sin dall’inizio, è manifestata la preoccupazione imperiale di essere guidati, sia in tempo di pace che in tempo di guerra, unicamente dalla catholica lex. Dalla devota popolazione dell'orbe imperiale sia rispettato il vero culto : […] Inter imperii nostri maximas curas, catholicae legis reuerentia, aut prima semper aut sola est. Neque enim aliud aut belli laboribus agimus, aut pacis consiliis ordinamus, nisi ut uerum Dei cultum orbis nostri plebs deuota custodiat20. Nel pragmaticum rescriptum – quale formalmente sembra essere il provvedimento21 – la catholica lex è dichiarata guidare le istruzioni dell’imperatore, sempre indirizzate ad confirmandam catholicam fidem. Ed appunto alla catholica lex si fa riferimento in un’altra sezione del testo, quella scelta dai commissari teodosiani e collocata nel Codice con qualche lieve, ma significativa, variante (superstitione per subreptione) : id ante omnia seruaturus, ut ea quae circa catholicam legem vel olim ordinauit antiquitas, vel parentum nostrorum auctoritas religiosa constituit, vel nostra serenitas roborauit, novella subreptione submota, integra et inuiolata custodias.

  • 22 Archi 1976, p. 168ss.
  • 23 Id., ibid., p. 168.

9Rispetto a 16, 1 De fide catholica ed a 16, 4 De his qui super religione contendunt, Cod. Theod. 16, 11 considera la sostanza della fides22. È merito di un insigne studioso come Gian Gualberto Archi aver giustamente ribadito questo punto. Anche se non immediatamente percepibile, la ratio delle tre costituzioni collocate in 16, 11 risulta evidente : lo Stato non entra nel merito delle discussioni teologiche in quanto tali, il loro contenuto specifico è dichiarato estraneo alla competenza imperiale. Ma lo Stato non può tuttavia disinteressarsene : la conquistata unità della fides catholica è un bene del quale lo Stato si ritiene compartecipe e che dunque si sente autorizzato a salvaguardare. Per riprendere la formulazione dello studioso sopra ricordato « […] Avendo lo Stato aderito alla fides catholica, proprio perché di questa adesione si intende la fondamentale importanza nella società del V secolo, è necessario che sia salvaguardata l’unità nell’indirizzo e nei metodi, che si considerano ormai appartenenti alla tradizione della politica imperiale »23.


  • 24 Cod. Theod. I, 2, p. 833 Mommsen, p. 112 Rougé - Delmaire. Da Arcadio Carisio la cura aedium è pos (...)
  • 25 Cod. Theod. I, 2, p. 833 Mommsen, p. 114 Rougé - Delmaire. La costituzione va datata al 28 febbr., (...)

10Se Cod. Theod. 16, 11 considerava, per riprendere la formula già impiegata, la ‘sostanza’ della catholica fides, opportunamente concludendo l'ultimo libro del Teodosiano, Cod. Theod. 16, 1 De fide catholica, che lo apre, riguarda la forma della fides – si può anche dire il modo in cui l’imperium, lo Stato, definisce e consente la fides. Per comprensibili ragioni di spazio, delle quattro costituzioni contenute nel titulus, trascurerò mio malgrado la prima – Cod. Theod. 16, 1, 1, data in Milano nel 364 da Valentiniano I e comminante la condanna a morte e la confisca del patrimonio a qualunque funzionario imperiale, sia iudex sia apparitor, che ad custodiam dei templi pagani avesse posto homines christianae religionis24 – e ricorderò cursoriamente la seconda, la fin troppo famosa costituzione emanata da Teodosio I in Tessalonica il 28 febbraio 380, e rivolta ad populum urbis Constantinopolitanae. Quella costituzione cioè con la quale l'imperatore imponeva (volumus) a tutti i popoli sottoposti alla sua obbedienza (cunctos populos, quos clementiae nostrae regit temperamentum) di professare la religione che Pietro, il divino apostolo, aveva trasmesso ai Romani e che era stata seguita dal pontefice Damaso e da Pietro vescovo di Alessandria : la religio che, secondo l’insegnamento (disciplina) degli apostoli e la dottrina evangelica, comportava la fede in un’unica divinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, sub parili maiestate et sub pia trinitate. Solo questi popoli Teodosio ordina siano raccolti (amplecti) sotto la denominazione di christiani catholici ; gli altri, insensati e folli, devono subire l’ignominia haeretici dogmatis, le loro riunioni (conciliabula) non riceveranno il nome di ‘chiese’, e devono essere colpiti prima dalla vendetta divina e poi dalla punizione dell’azione (motus) imperiale, ispirata dalla volontà celeste (quem ex caelesti arbitrio sumpserimus)25.

  • 26 Sulla politica religiosa di Teodosio I – oltre il sempre importante Ehrhardt 1964, e Mac Lynn 1994 (...)
  • 27 Cf. su questo punto le considerazioni di Maraval 2009, p. 104ss. ; Leppin 2008, p. 81ss. ; Escriba (...)
  • 28 De Giovanni 1991, p. 33. Forse su questo punto De Giovanni appare troppo deciso. Ritengo che invec (...)

11Esula dalla prospettiva del presente intervento discutere di questa costituzione, pur fondamentale nella storia del tardo impero e dei rapporti tra Stato e Chiesa. Come tutti ben conosciamo, essa è stata approfonditamente studiata da coloro che si sono specificamente occupati di questa materia26. Mi permetterò tuttavia di sottolineare soltanto due punti, importanti anche per quello che osserverò in seguito. Nel testo di Cod. Theod. 16, 1, 2, almeno nella trascrizione dei commissari del Teodosiano, la formulazione della fede nicena è espressa in maniera assai semplice, quasi elementare : non è mai impiegato il termine homoousios, non si accenna al consustanziale. Sembrano ignorate le polemiche che su questi punti avevano dilacerato il mondo cristiano. Alle astratte formule teologiche – è il secondo punto da rimarcare – appare sostituirsi il rimando diretto alle persone, in questo caso ai vescovi di Roma e di Alessandria, Damaso e Pietro, quali arbitri e garanti dell’ortodossia27. « Esigenze di brevità e di chiarezza della legge », che Teodosio II, sia nella fase di programmazione che in quella di realizzazione del Codice avrebbe ripetutamente manifestato28 ? Anche, ma non soltanto – e fino ad un certo punto. Si tratta piuttosto del conformarsi alla linea generale formulata nel titulus conclusivo del codice e specificamente in Cod. Theod. 16, 11, 1 : quotiens de religione agitur, episcopos convenit agitare. Ripetiamo, è la delicatissima quaestio del vescovo e del suo spazio giurisdizionale : la materia religiosa nella catholica fides è di competenza esclusiva del vescovo ed è a lui che si fa riferimento. Le astrazioni del dogma sono rese reali dalla disciplina, dalla catechesi del vescovo.

  • 29 Cod. Theod. I, 2, p. 834 Mommsen ~ p. 116 Rougé-Delmaire : Idem [Impp. Gr(ati)anus, Val(entini)anu (...)
  • 30 Hos ad optinendas catholicas ecclesias ex communione et consortio probabilium sacerdotum oportebit (...)
  • 31 Congettura per la prima volta prospettata da Mansi 1759, p. 557.
  • 32 Così Archi 1976, p. 160, n. 12. Il paragrafo 3 di Cod. Theod. 16, 5, 6 è molto chiaro : […] Ab omn (...)

12Maggiore attenzione va invece rivolta alla costituzione successiva, Cod. Theod. 16, 1, 3. Proprio per la grande importanza storica della precedente, essa è generalmente, ed ingiustamente, trascurata dai commentatori29. Anche, e soprattutto, è in Cod. Theod. 16, 1, 3 enfatizzato il ruolo ed il significato dei vescovi, della funzione episcopale30. Data da Teodosio I in Eraclea, il 30 luglio 381, ed indirizzata al proconsole d’Asia Ausonio, Cod. Theod. 16, 1, 3 è stata ritenuta la risposta ad una lettera rivolta all’imperatore dai vescovi riuniti per l’ultima sessione del concilio di Costantinopoli (maggio 381) – lettera nella quale si sarebbe chiesto all’imperatore la conferma per iscritto dei risultati ottenuti31. Per quanto acuta, a più attenta analisi la tesi appare poco plausibile. Più credibile invece la tesi di chi ritiene che essa sia stata emanata al fine di eliminare i dubbi che potevano sorgere alle autorità civili circa la concreta applicazione delle disposizioni contenute in un’altra importante costituzione, in Cod. Theod. 16, 5, 6, nella quale Teodosio aveva legiferato in termini durissimi contro coloro che non seguivano il credo niceno32haec profecto nobis magis probata, haec veneranda sunt, ribadisce il christianissimus imperatore.

  • 33 Oltre i lavori generali sul Concilio di Constantinopoli, si vd. Schwartz 1937 ; si vd. ancora Turn (...)

13Il rapporto tra le due costituzioni – Cod. Theod. 16, 1, 3 e Cod. Theod. 16, 5, 6 – non ha bisogno di dimostrazione. Dopo durissime minacce agli eretici, Cod. Theod. 16, 5, 6 si chiude con l’ingiunzione che « […] cunctis orthodoxis episcopis, qui Nicaenam fidem tenent, catholicae ecclesiae toto orbe reddantur ». Correlativamente Cod. Theod. 16, 1, 3 si apre con l’ordine (iubemus) che tutte le chiese siano immediatamente restituite ai vescovi che professano il credo niceno : « Episcopis tradi omnes ecclesias mox iubemus, qui unius maiestatis adque virtutis patrem et filium et spiritum sanctum confitentur eiusdem gloriae, claritatis unius e.q.s. ». Anche in questa costituzione, come in Cod. Theod. 16, 1, 2, ci si riferisce al credo niceno in termini piani e sintetici, senza introdurre astratti e complicati teologumeni. Ed anche qui sono soprattutto i vescovi a tenere il ruolo principale ; sono nominativamente indicati i vescovi con i quali i cristiani d’Oriente devono unirsi in comunione per garantirsi l’ortodossia ([…] quos constabit comunioni […] esse sociatos). Sono Nettario di Costantinopoli, Timoteo di Alessandria, Pelagio di Laodicea etc. – sono i campioni dell’ortodossia, che hanno combattivamente difeso nel concilio di Costantinopoli33.

  • 34 Cod. Theod. I, 2, p. 834 Mommsen, p. 118-120 Rougé-Delmaire : Impp. Val(entini)anus, Theod(osius) (...)
  • 35 Ibid. : Conveniendi etiam quibus iussimus patescat arbitrium, scituris his, qui sibi tantum existi (...)

14Cod. Theod. 16, 1, 4, l’ultima costituzione del titulus, ha da sempre costituito un problema per i commentatori e gli studiosi del Teodosiano. Data il 23 gennaio 386 in Milano dall'imperatore Valentiniano II ed indirizzata al prefetto del pretorio Eusignio, accordava la facoltà di riunioni liturgiche (copiam colligendi) ai credenti secondo le dottrine al tempo dell’imperatore Costanzo decretate eternamente valide (in aeternam mansura) nel concilio di Rimini, e confermate dal concilio di Costantinopoli del 36034. Dottrine sottoscritte, in quei concili, anche dai vescovi che, alla data della promulgazione della costituzione, sono tuttavia noti per le loro posizioni di dissenso (qui dissentire noscuntur). Assai severe le punizioni previste : pagando con la loro vita e il loro sangue subiranno la pena di alto tradimento, come autori di sedizione e di turbativa della pace della chiesa, sia coloro che, ritenendo sia stato solo a loro accordato il diritto di riunirsi, tentassero di fomentare turbulentum quippiam contra nostrae tranquillitatis praeceptum, sia quelli che, surrettiziamente o furtivamente, tentassero di presentare all’imperatore suppliche contrarie al provvedimento35.

  • 36 Gothofredus 1743, p. 20 – con le considerazioni di Archi 1976, p. 161ss.
  • 37 Errington 1997a, p. 434.

15Il problema sta nel fatto che la costituzione appare indubbiamente in contrasto con le due precedenti – nonché di incongruo inserimento in un titolo De fide catholica. Per questo inserimento il grande Godefroy, nel suo ancora insuperato Commentario, chiamava in causa la oscitantia (oscitatio) dei commissari del Teodosiano36 – e, al suo seguito, con molto pessimismo la dottrina romanistica ha considerato l’inserzione ulteriore prova della incapacità e negligenza con cui è stato compiuto il lavoro di ricezione dei testi nel Codice. Con molto sense of humour Robert M. Errington ha ritenuto, cito testualmente, che « […] by an odd quirk of fate this anticatholic law was included in the Code ironically in the rubric De Fide Catholica » ; l'ironia starebbe nell’avere i compilatori confuso, secondo questo studioso, il riferimento, nel testo, al « Concilio di Costantinopoli » come relativo al concilio ‘ortodosso’ del 381, mentre si intendeva nel fatto il concilio « homeo » di Costanzo II del 36037.

  • 38 Ambr., Ep. LXXV (21), 10 (CSEL 82, p. 78).
  • 39 Soz., H.E. VII, 13, 5-7 ; Ruf., H.E. (GCS 9, II, 1021-1022) ; Gaud. Brix., Praef. 5 (CSEL 68) ; Ca (...)

16A ben considerare, la questione però è meno semplice di quanto appaia a prima vista – ed è bene resistere alla tentazione di infierire sulle povere teste di turco dei compilatori del Teodosiano. La loro, pretesa, negligenza non poteva giungere al punto di non accorgersi dell’importanza di una legge così nota e che aveva fatto molto discutere. Ambrogio l’aveva implicitamente criticata in una lettera a Valentiniano (Ep. 21), impugnandone la validità per il motivo che una legge umana non può porsi al di sopra di quella divina : è la legge divina ad averci insegnato la via da seguire, le leggi umane non possono insegnarla ; possono strappare, estorcere ai pavidi un cambiamento esteriore, ma non possono ispirare una reale adesione, una vera fides (Ecce, imperator, legem tuam iam ex parte rescindis : des utinam non ex parte, sed in universum ! Legem enim tuam nollem esse supra Dei legem. Dei lex nos docuit quid sequamur, humanae leges hoc docere non possunt. Extorquere solent timidis commutationem, fidem inspirare non possunt)38. Essa poneva il problema che, con terminologia moderna, potremmo definire dell’« obiezione di coscienza ». Storici ecclesiastici (Sozomeno, Rufino, Cassiodoro, Hist. trip., e Gaudenzio di Brescia) ricordano un episodio assolutamente nuovo nella prassi della burocrazia imperiale : il comportamento del magister memoriae Benivolus, fervido seguace del credo niceno che, designato per la sua carica di stendere il testo della legge, si rifiuta di svolgere il suo compito, dichiarando di preferire le dimissioni dal suo ufficio alla permanenza in una carica – e ad una quasi sicura promozione – che tuttavia lo costringa a vivere nell’empietà39. L’episodio fece scalpore e, come traspare dalle fonti, doveva essere piuttosto risaputo tra i funzionari della corte. Appare dunque piuttosto improbabile che i compilatori non lo conoscessero quando accoglievano nel titulus del Codice appunto Cod. Theod. 16, 1, 4.

  • 40 Cod. Theod. I, 2, p. 853 Mommsen ~ p. 218 Rougé - Delmaire : Impp. Valentinianus, Theod(osius) et (...)
  • 41 Gaudemet 1957 ; Id. 1961 ; Id. 1976.
  • 42 Gaudemet 1979, p. 309-310.
  • 43 Convengo in ciò con le considerazioni di De Giovanni 1991, p. 34-38.

17Che i compilatori fossero pienamente consapevoli dell’importanza della costituzione – cioè di Cod. Theod. 16, 1, 4 – e che operassero delle scelte ben precise, appare inoltre confermato dal fatto che la parte conclusiva di Cod. Theod. 16, 1, 4 è stata risistemata, con qualche taglio, come la prima costituzione del titolo 4 De his qui super religione contendunt40. Abbiamo qui una delle c.d. costituzioni geminate, dottamente studiate da Jean Gaudemet41. Mi permetterei tuttavia di dire che l’illustre studioso non abbia visto completamente giusto quando ritiene che, per Cod. Theod. 16, 4, 1, i compilatori abbiano lavorato sul testo di Cod. Theod. 16, 1, 4 in modo tale da far cambiare senso alla costituzione, eliminando la parte iniziale nella quale si concedeva copiam colligendi a coloro che accettavano le decisioni dei concili di Rimini e di Costantinopoli del 360 – cioè gli ariani ‘homei’42. Nel fatto Cod. Theod. 16, 4, 1 si configurava come un preciso avvertimento, anche ai cattolici (his, qui sibi tantummodo existimant colligendi copiam contributam), di non fomentare disordini e così turbare la pace della chiesa43.

  • 44 Vicenda di Magno Massimo : sempre utile la voce Maximus 33, in RE XIV 2, 1930, col. 2546-2555 – si (...)
  • 45 Cod. Theod. I, 2, p. 860-861 Mommsen ~ p. 254 Rougé-Delmaire : Iidem [Impp. Gratianus, Val(entini) (...)
  • 46 Suda s.v. Οὐαλεντινιανός (III 574, 763 Adler).
  • 47 Ruf., H.E. XI, 16.

18Nel contesto della campagna militare contro l’usurpatore Massimo44, nel 387 invasore dell’Italia, va interpretata un’altra discussa costituzione. Data il 14 giugno 388 in Stobi, in Macedonia, da Valentiniano II e indirizzata a Trifolio prefetto al pretorio d’Italia, Illirico e Africa, Cod. Theod. 16, 5, 15, con la minaccia di severissime punizioni, a tutti i membri diversarum perfidarumque sectarum, vieta assemblee, riunioni, incontri segreti e soprattutto di erigere altari di una nefaria praevaricatio e di simulare la celebrazione dei misteri (cioè celebrare messa) ad iniuriam verae religionis45. La costituzione è stata ritenuta come la risposta di Valentiniano, forse su consiglio dello stesso Teodosio46, alle iniziative di Massimo in materia religiosa – che, secondo Rufino H.E. XI, 16, si comportava come per togliersi d’addosso la fama di tiranno e, per mostrarsi come legittimo principe, datis litteris impium protestatur inceptum, fidem dei impugnare et statuta catholicae ecclesiae subrui […] coepit47. È in realtà una forzatura mettere in rapporto Cod. Theod. 16, 5, 15 con Cod. Theod. 16, 1, 4 : non risulta esserci un nesso diretto tra le due costituzioni. Cod. Theod. 16, 5, 15 non ha come specifico fine l’abrogazione di Cod. Theod. 16, 1, 4. La costituzione sembra avere un obiettivo più ampio e di portata più generale : essa appare piuttosto configurarsi come un provvedimento di emergenza, volto ad impedire qualsiasi forma di aggregazione e di pratica cultuale diversa dalla religione ufficiale.


  • 48 Honorè 1998, ch. 6 : Understanding the Theodosian Code, p. 123-153, partic. 127ss. ; cf. anche Id. (...)
  • 49 Volterra 1980 ; Id. 1981 ; Id. 1983, ora in Id. 1994, rispett. p. 281-317 ; 341-380 ; 415-497 ; la (...)
  • 50 Id. 1994, p. 351.

19Possiamo ora ritornare alle questioni poste all’inizio di questo mio intervento. Non posso che invidiare la fiducia e la tranquillità di Tony Honoré e di John Matthews quando, rispettivamente, affermano che non c’era nessun disegno ideologico nella composizione del Codice e che, per quanto riguarda il sedicesimo libro, la sua collocazione alla fine dell’opera « […] is simply a consequence of its not being at the beginning »48. Per parte mia mi tengo ancora saldo agli splendidi lavori di Edoardo Volterra dei primi anni ’80 del secolo scorso e credo fermamente, per usare le stesse parole dello studioso, « […] che la scelta delle costituzioni da inserire nel Codice Teodosiano non sia basata su un puro criterio cronologico, bensì su un criterio ideologico e religioso e risponda ad un preciso disegno politico di riunire in una compilazione ordinata secondo determinati intendimenti e in una costruzione organicamente elaborata la normativa legislativa dei soli imperatori cristiani, escludendo tutte quelle precedenti e anche il prodotto dell’attività della giurisprudenza classica […] »49. Con il Codice, il potere imperiale avrebbe inteso costituire in tutto l’orbe romano « […] un’unica ed esclusiva normativa che attuasse la sicurezza della norma giuridica e della sua applicazione »50.

  • 51 Gaudemet 1986. Del titolo V De haereticis di Cod. Theod. 16 tratta con equilibrio e competenza il (...)
  • 52 Gaudemet 1976, p. 272 (ora in Id. 1979, p. 362) ; Id. 1982.
  • 53 Biondi 1952, p. 4-8.

20La particolare posizione di Cod. Theod. 16 si spiega appunto all’interno di questo disegno ideologico-politico. Il libro è interamente dedicato alla questione cruciale tra IV e V secolo, alla questione religiosa. Le 201 costituzioni in esso raccolte riguardano i cristiani, i pagani e gli ebrei e, a testimoniare la volontà di ortodossia, sono soprattutto numerosi i testi che perseguitano e puniscono gli eretici, colpiti da moltissime restrizioni : in particolari casi è per loro prevista addirittura la pena di morte. Colpisce l’importanza che i compilatori attribuiscono alla lotta contro l’eresia. Questa è combattuta non solo per ragioni religiose, ma anche, e soprattutto, per ragioni politiche : l’eresia mette in pericolo non solo l’unità della fede, ma anche l’omogeneità dell’impero. Va soprattutto rilevato il fatto che, delle tante costituzioni di portata religiosa promulgate a partire dall’inizio del IV secolo, sono state prese in considerazione solo quelle che servivano all’ortodossia romana51 – l'osservazione è di Gaudemet. Pressoché nulla è stato conservato della legislazione degli imperatori pagani come Giuliano – o di imperatori eretici come Costanzo II. Solo in via eccezionale, e forse perché non si poteva più riconoscere il loro significato originario, nel Codice sono state accolte alcune costituzioni ‘pagane’ o ‘eretiche’. « Un choix fut donc fait. Il témoigne d’une politique religieuse, du choix d’une orthodoxie », ha rilevato Jean Gaudemet52 – e più decisamente il cattolicissimo Biondo Biondi ha asserito che il Codice Teodosiano testimonia fermissimamente della volontà di assicurare il trionfo del cristianesimo romano53.

  • 54 Archi 1976, p. 158ss.
  • 55 De Giovanni 1991, p. 160.
  • 56 Id., ibid., p. 160.

21Risponde a questo disegno politico, ponendolo in piena evidenza, la peculiare struttura ‘circolare’ del libro XVI54. Com'è stato acutamente osservato, il primo titolo – 16, 1 De fide catholica – palesa subito l’ideologia che ha guidato il lavoro dei compilatori, mentre il titolo conclusivo – Cod. Theod. 16, 11 De religione – evidenzia il nucleo di questa ideologia, espressamente definendo i limiti dell’intervento statale nelle questioni religiose55. Tra questi due poli si articola la produzione legislativa – ed è appunto « […] dall’armonizzazione degli interessi della fede con quelli dello Stato che trae origine il progetto politico di CTh XVI »56. Tra il titolo iniziale e quello finale sono redatti in Cod. Theod. 16 le rubriche che specificano i vari argomenti della materia considerata : da Cod. Theod. 16, 2 a Cod. Theod. 16, 7 l’istituzione ecclesiastica, nei suoi rapporti con la realtà mondana e con i problemi interni di dottrina e di disciplina, del dissenso religioso, dell’eresia, dell’apostasia ; da Cod. Theod. 16, 8 a Cod. Theod. 16, 10 i titoli che trattano delle religioni non cristiane, esaminate nel loro interno e nei rapporti con l’esterno, particolarmente con il cristianesimo.

  • 57 Valga, tra tutte, la posizione di De Francisci 1948, p. 180 : « In tal modo il Cesarismo si mutava (...)
  • 58 Dagron 1996.
  • 59 Dempf 1964, p. 137.
  • 60 De Giovanni 1991, p. 170. Molto equilibrata ed articolata la posizione dello stesso studioso nel p (...)

22Non è mia intenzione discutere distesamente dell’ideologia sottesa nelle scelte compositive del Teodosiano. Non mi sembra questa la sede opportuna. Per concludere, vorrei brevissimamente accennare solo a due punti, per i quali in altra sede penso di poter offrire adeguata trattazione. Il primo punto sta nel deciso rifiuto della tesi di coloro che presentano il Teodosiano come il necessitato risultato di un continuo processo di cristianizzazione sfociato nel ‘cesaropapismo’ degli imperatori ‘bizantini’, da Teodosio II a Giustiniano e oltre57. Da par suo, Gilbert Dagron ha mostrato le insidie di tale concetto58. Con molto acume ma anche con molto buonsenso Alois Dempf ha ravvisato la Grundlage del Teodosiano nel « Zusammenwirken von Kirche und Reich auf den entscheidenden Konzilien von Konstantinopel, Ephesos und Chalkedon, in dem Kirche und Reich utriusque iuris waren »59. Ed in effetti, la necessità di un sapiente dosaggio tra le antiche tradizioni del diritto romano e le nuove realtà giuridico-politiche emerse in seguito alla konstantinische Wendung appare aver guidato il lavoro dei commissari teodosiani60. La loro opera di mediazione si mostra tanto più significativa quando si consideri che, nel complesso, questi commissari non erano teorici di diritto, ma operatori di diritto, uomini di governo direttamente impegnati nella conduzione della vita politica ed amministrativa dello Stato tardoantico.

  • 61 Cod. Theod. I, 2, p. 28-29 Mommsen (del 26 marzo 429 e del 20 dic. 435).
  • 62 Nov. Theod. 1, 3 (Cod. Theod. II, 4 Mommsen - Meyer).
  • 63 Kunkel 19732, p. 144 : «From Constantine onwards, however, the dominant element is the leges gener (...)
  • 64 Kunkel 19732, p. 145ss.
  • 65 Id., ibid., p. 145ss. ; vd. anche Liebs 1987.
  • 66 Archi 1976, p. 51-53 ; Id., Il problema delle fonti del diritto nel sistema romano del IV e del V (...)
  • 67 Id., ibid., p. 107.

23Il secondo punto, più tecnico, può spiegare la presenza, nel Teodosiano, di Cod. Theod. 16, 1, 4 – come di altre costituzioni ‘eterodosse’. Come è noto – da Cod. Theod. 1, 1, 5 e 6 – nel Teodosiano sono raccolte tutte, e solamente, le constitutiones generales (leges generales) emanate dagli imperatori a partire da Costantino61. Costituzioni valevoli, in linea di principio, per le due partes dell’impero e vincolanti in omnibus negotiis iudiciisque. Esse erano espressione della volontà di mantenere l’aeternitas di tutti gli imperatori nella loro funzione appunto di legislatori : manet igitur maneatque perpetuo elimata gloria conditorum (Nov. Theod. 1, 3)62. La lex generalis diventa, nella Tarda Antichità, la forma di produzione legislativa privilegiata dagli imperatori63. Secondo Wolfgang Kunkel vi sarebbe allora stata, nella sostanza, una sola valida distinzione, in tema di fonti, dovuta all’attività imperiale : quella tra leges generales e rescripta, sollecitati da singoli ed in risposta a situazioni specifiche64. Lex, come constitutio, si affianca, nel linguaggio della cancelleria imperiale, a ius. Trascurare questo dato offerto dalle costituzioni imperiali di IV e V secolo significa, nel fatto, precludersi la piena comprensione del nuovo linguaggio giuridico : il binomio « leges et iura » ha appunto la funzione di operare una sintesi storica65. Tuttavia, tanto a Ravenna quanto a Costantinopoli non solo l’attenzione si polarizza sulla lex generalis e sul rescriptum, quando si parla di fonti normative, ma il binomio viene inteso in una posizione di antitesi. Appunto nel rapporto dialettico tra i due termini, tra lex generalis e rescriptum, va individuato il punto di tensione, a partire da Costantino, nella produzione legislativa tardoantica66. Iura (populi romani) e lex generalis non vanno separati : va mantenuto il rispetto e il mantenimento di quegli iura che venivano per l’appunto dichiarati generalia67. Poiché, come recita Cod. Just. 1, 14, 4 (Cod. Theod. 1, 1, 5a Krüger), adeo de auctoritate iuris nostra [degli imperatori] pendet auctoritas.

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Sirks 2003 = A. J. B. Sirks, Observations on the Theodosian Code : lex generalis, validity of laws, in Atti dell’Accademia Romanistica Costantiniana, 14, 2003, p. 145-153.

Sirks 2007 = A. J. B. Sirks, The Theodosian Code. A Study, Friedrichsdorf, 2007.

Turner 1914 = C. H. Turner, Canons attributed to the Council of Constantinople. A.D. 381, together with the names of the Bishops, from two Patmos mss. POB' POI', in Journal of Theological Studies, 15, 1914, p. 161-178.

van Wal 1981 = N. van Wal, Edictum und lex edictalis : Form und Inhalt der Kaisergesetze im spätrömischen Reich, in Revue internationale des droits de l'Antiquité, 28, 1981, p. 277-313.

Volterra 1980 = E. Volterra, Intorno alla formazione del Codice Teodosiano, in Bullettino dell'Istituto di diritto romano, 83, 1980, p. 109-145.

Volterra 1981 = E. Volterra, Sul contenuto del Codice Teodosiano, in Bullettino dell'Istituto di diritto romano, 84, 1981, p. 85-124.

Volterra 1983 = E. Volterra, Sulla legge delle citazioni, in Memorie della Classe di Scienze morali e storiche dell'Accademia dei Lincei, s. VIII, 27, 1983, p. 183-267.

Volterra 1994 = E. Volterra, Scritti giuridici, VI, Le fonti, Napoli, 1994.

Waldstein 1976 = W. Waldstein, Zur Stellung der Episcopalis Audientia im spätrömischen Prozess, in D. Medicus, H. H. Seiler (a cura di), Festschrift f. M. Kaser zum 70. Geburtstag, Monaco, 1976, p. 533-556.

Notes

1 Seeck 1920, p. 176. Seeck meriterebbe apposita monografia ; si vd. per ora Leppin 1998 ; Rebenich 1998 ; Id. 2000 ; Lorenz 2006.

2 Mazzarino 2009 [1954], riedito a cura di Mazza 2009, con la citazione a p. 387. Per una valutazione della posizione di Mazzarino si vd. Mazza 2009, p. 363ss.

3 Harries 1999 e Harries - Wood 1993 ; Honoré 1986 ; Id. 1998 ; Matthews 2000 (ed alcuni dei saggi raccolti in Id. 1985) ; Liebs 1987 ; Sirks 1985 ; Id. 1993 ; Id. 2007 ; De Giovanni 1991 ; Dovere 19992 ; Humfress 2007 ; Cracco Ruggini 2009.

4 Scherillo 1933a, con la cit. a p. 517 (si vd. anche Scherillo 1933b, partic. p. 251ss).

5 Archi 1976 ; su Teodosio II vanno ora tenute presente le importanti Sather Lectures di Millar 2006.

6 Mommsen - Rougé - Delmaire 2005 ; si vd. inoltre Mommsen - Meyer - Krüger - Rougé - Delmaire et al. 2009.

7 Archi 1976, p. 168. Per Archi è Cod. Theod. 16, 11 a considerare «la sostanza della fede». Per Archi, la divisione operata dai compilatori – che, avverte lo studioso, «al proposito dovevano avere una sensibilità che oggi a noi sfugge, in quanto essi operavano in un ambiente nel quale i problemi della fede erano all'ordine del giorno e di capitale importanza» – sarebbe giustificata dal fatto che i due tituli si troverebbero, giuridicamente, su «due piani diversi».

8 Cod. Theod. I, 2, p. 905 Mommsen, p. 469 Rougé-Delmaire : Impp. Arcad(ius) et Hon(orius) AA. Apollodoro proc(onsuli) Afric(ae). Quotiens de religione agitur, episcopos convenit agitare ; ceteras vero causas, quae ad ordinarios cognitores vel ad usum publici iuris pertinent, legibus oportet audiri. Dat. XIII kal. Sept. Patavio Theodoro v.c. cons. Haec lex interpretatione non indiget. Recente, esaustiva, analisi di questa costituzione da parte di Dovere 2008. Sul tema della episcopalis audientia mi permetto di offrire solo qualche indicazione generale : oltre Gaudemet 1958, p. 230-231, n. 2, con ampia bibliografia – e Girardet 1975 ; Cimma 1989, partic. cap. III – cf. Selb 1967 ; Waldstein 1976 ; cf. anche Crifò 1988, p. 75ss., 85ss. ; Caron 1993, p. 245-263.

9 Dovere 19992, p. 138.

10 Così ancora Id., ibid., p. 139.

11 Cod. Theod. II, p. 142 Meyer-Mommsen.

12 Dovere 19992, p. 139.

13 Cod. Theod. I, 2, p. 905-906 Mommsen ~ p. 470 Rougé - Delmaire. Su Fl. Pionius Diotimus, proconsole d’Africa tra il 5 marzo e l’8 dic. 405, cf. PLRE II, Diotimus 2, p. 368. Su questo edictum de unitate (del quale due frammenti sono conservati in Cod. Theod. 16, 5, 38 e 16, 6, 3) si vd. Kaden 1953, p. 61ss. In un imponente e ricchissimo volume, Shaw 2011 ha trattato con grande competenza il contrasto tra le chiese cattoliche e le chiese donatiste nell'Africa settentrionale tardoantica (sul manicheismo in Africa si vd. il cap. 7, partic. p. 315ss.). Il complesso intreccio tra Stato, Chiesa nell’amministrazione civile, gerarchia ecclesiastica e potere spirituale nell’età di Teodosio II è acutamente analizzato da Sir Fergus Millar nel IV capitolo di Millar 2006, p. 130-167. Sull’atteggiamento di Teodosio II nei confronti dell’eresia vanno ancora tenute presenti le considerazioni di Luibhéid 1965.

14 Cod. Theod. I, 2, p. 906 Mommsen ~ p. 470 Rougé - Delmaire. Si tratta del frammento di una epistula al tribunus et notarius Flavius Marcellinus (PLRE, Marcellinus 10) per convocare la conferenza di Cartagine del 411 sulla questione donatista (testo completo della lettera in Lancel 1972, p. 562-568).

15 Dovere 19992, p. 140.

16 Cod. Theod. I, 2, p. 867 Mommsen ~ p. 470 Rougé - Delmaire : Nemo Manichaeum, nemo Donatistam, qui praecipue, ut conperimus, furere non desistunt, in memoriam revocet. Una sit catholica veneratio, una salus sit, trinitatis par sibique congruens sanctitas expetatur. Quod si quis audeat interdictis sese inlicitisque miscere, et praeteritorum innumerabilium constitutorum et legis nuper a mansuetudine nostra prolatae laqueos non evadat e si turbae forte convenerint seditionis, concitatos aculeos acrioris commotionis non dubitet exserendos. dat. prid. id. Feb. Rav(ennae) Stilichone II et Anthemio conss. Cf. anche Kaden 1953, p. 61.

17 Cod. Theod. I, 2, p. 881-883 Mommsen ~ p. 344-350 Rougé - Delmaire. Sul prefetto al pretorio Hadrianus cf. PLRE I, Hadrianus 2, p. 406 (vd. anche PLRE II, p. 527) ; su queste costituzioni e sull’edictum più generale, cf. De Giovanni 1991, p. 102-103 ; Dovere 19992, p. 140ss.

18 Vd. supra, n. 14.

19 Sulla personalità di Flavius Marcellinus vir inprimis prudens et industrius, omniumque honorum studiorum appetentissimus (Oros. VII, 42, 16) si vd. PLRE II, Marcellinus 10, p. 711-712 – e Frend 1994 ; Shaw 2011, p. 555-556, 717-718 e passim.

20 Gesta conlationis Carthaginiensis I, 4, 4-8 (~ 3, 29, 2-6), p. 562 Lancel.

21 Dovere 19992, p. 147 – ma va tenuta tutta presente l’ottima trattazione dello studioso, p. 135ss.

22 Archi 1976, p. 168ss.

23 Id., ibid., p. 168.

24 Cod. Theod. I, 2, p. 833 Mommsen, p. 112 Rougé - Delmaire. Da Arcadio Carisio la cura aedium è posta, alla fine del III secolo, tra i munera personalia municipali (D. 50, 4, 18, 10) ; attestazioni ad Arsinoe e a Ossirinco : cf. Drecoll 1997, p. 173. Per una puntuale analisi della costituzione De Giovanni 1991, p. 27-31 ; per una collocazione nel quadro della politica religiosa di Valentiniano, Rougé 1987, partic. p. 292-293.

25 Cod. Theod. I, 2, p. 833 Mommsen, p. 114 Rougé - Delmaire. La costituzione va datata al 28 febbr., e non al 27 come in Mommsen, in quanto il 380 era anno bisestile. Sull’importante testo, oltre la ‘standard’ monografia di Ensslin 1953, p. 2 (e King 1961), si vd. Barcelò - Gottlieb 1993, partic. p. 425ss.

26 Sulla politica religiosa di Teodosio I – oltre il sempre importante Ehrhardt 1964, e Mac Lynn 1994, p. 106ss. (sono acutamente individuate le ragioni tattiche di Teodosio – e le cause della sua rivalità con Graziano ; cf. ancora Id. 1998), Lizzi Testa 1996, e i documentati articoli di Errington 1997a, partic. p. 412ss. e Id. 1997b – si vd., oltre il classico libro di Lippold 1980 (tutte le fonti riguardanti il regno di Teodosio I sono raccolte e analizzate nel lavoro di Ernesti 1998) – più recentemente Leppin 2008, p. 206ss. ; Fargnoli 2005 ; Maraval 2009, p. 97ss., 104ss., 117-145 ; De Giovanni 2008 ; Escribano Paño 2008 ; Moreno Resano 2013.

27 Cf. su questo punto le considerazioni di Maraval 2009, p. 104ss. ; Leppin 2008, p. 81ss. ; Escribano Paño 2008, p. 126ss. – ma va sempre tenuto presente Ensslin 1953, p. 5ss. ; Gaudemet 1982 ; Id. 1993 ; De Giovanni 1991, p. 33 ; Dovere 19992, p. 180-181, 198, 201-202, 216. 

28 De Giovanni 1991, p. 33. Forse su questo punto De Giovanni appare troppo deciso. Ritengo che invece abbia pienamente ragione quando osserva che, nel Teodosiano, « […] la legislazione specificamente attribuita a Teodosio II ha, il più delle volte, la funzione di ribadire, precisare o correggere il senso e la portata di quella di precedenti imperatori, per imprimervi il segno della politica teodosiana ». (De Giovanni 2008, p. 120).

29 Cod. Theod. I, 2, p. 834 Mommsen ~ p. 116 Rougé-Delmaire : Idem [Impp. Gr(ati)anus, Val(entini)anus et The(o)d(osius)] AAA. ad Auxonium proc(onsulem) Asiae. Episcopis tradi omnes ecclesias mox iubemus, qui unius maiestatis adque virtutis patrem et filium et spiritum sanctum confitentur eiusdem gloriae, claritatis unius, nihil dissonum profana divisione facientes, sed trinitatis ordinem personarum adsertione et divinitatis unitate, quos constabit communione Nectari episc(opi) Constantinopolitanae ecclesiae nec non Timothei intra Aegyptum Alexandrinae urbis episcopi esse sociatos…

30 Hos ad optinendas catholicas ecclesias ex communione et consortio probabilium sacerdotum oportebit admitti : omnes autem, qui ab eorum, quos commemoratio specialis expressit, fidei communione dissentiunt, ut manifestos haereticos ab ecclesiis expelli neque his penitus posthac obtinendarum ecclesiarum pontificium facultatemque permitti, ut verae ac Nicaenae fidei sacerdotia casta permaneant nec post evidentem praecepti nostri formam malignae locus detur astutiae. (Cf. Socr., H.E. V, 8 e Soz., H.E. VII, 9, 6). Insieme ai lavori citt. supra, alle nn. 26-27, si vd. specificamente Errington 1997b, partic. p. 29ss., 47-50, con, ovviamente, anche Errington 1997a, partic. p. 411ss., 440 ss. – e soprattutto, per l'azione spesso prevaricatrice dei vescovi, Escribano Paño 2008, partic. p. 129ss. (Libellus precum : la prevaricaciòn episcopal y el uso de las leyes).

31 Congettura per la prima volta prospettata da Mansi 1759, p. 557.

32 Così Archi 1976, p. 160, n. 12. Il paragrafo 3 di Cod. Theod. 16, 5, 6 è molto chiaro : […] Ab omnium submoti ecclesiarum limine penitus arceantur, cum omnes haereticos inlicitas agere intra oppida congregationes vetemus, ac, si quid eruptio factiosa temptaverit, ab ipsis etiam urbium moenibus exterminato furore propelli iubeamus, ut cunctis orthodoxis episcopis, qui Nicaenam fidem tenent, catholicae ecclesiae toto orbe reddantur (Cod. Theod. I, 2, p. 857 Mommsen ~ p. 236 Rougé - Delmaire). Concilio di Costantinopoli : Socr., H.E. V, 8 ; Soz., H.E. VII, 9 ; decisioni del concilio : Socr., H.E. V, 8, 13-20 ; Soz., H.E. VII, 9, 5-7).

33 Oltre i lavori generali sul Concilio di Constantinopoli, si vd. Schwartz 1937 ; si vd. ancora Turner 1914 ; King 1957 ; Errington 1997b, p. 33ss.

34 Cod. Theod. I, 2, p. 834 Mommsen, p. 118-120 Rougé-Delmaire : Impp. Val(entini)anus, Theod(osius) et Arcad(ius) AAA. ad Eusignium p(raefectum) p(raetori)o. Damus copiam colligendi his, qui secundum ea sentiunt, quae temporibus divae memoriae Constanti sacerdotibus convocatis ex omni orbe Romano expositaque fide ab his ipsis, qui dissentire noscuntur, Ariminensi concilio, Constantinopol(itano) etiam confirmata in aeternum mansura decreta sunt […].

35 Ibid. : Conveniendi etiam quibus iussimus patescat arbitrium, scituris his, qui sibi tantum existimant colligendi copiam contributam, quod, si turbulentum quippiam contra nostrae tranquillitatis praeceptum faciendum esse temptaverint, ut seditionis auctores pacisque turbatae ecclesiae, etiam maiestatis capite ac sanguine sint supplicia luituri, manente nihilo minus eos supplicio, qui contra hanc dispositionem nostram obreptive, aut clanculo supplicare temptaverint. Dat. X kal. Feb. Med(iolano) Honorio nob. p. et Evodio conss.

36 Gothofredus 1743, p. 20 – con le considerazioni di Archi 1976, p. 161ss.

37 Errington 1997a, p. 434.

38 Ambr., Ep. LXXV (21), 10 (CSEL 82, p. 78).

39 Soz., H.E. VII, 13, 5-7 ; Ruf., H.E. (GCS 9, II, 1021-1022) ; Gaud. Brix., Praef. 5 (CSEL 68) ; Cassiod., Hist. trip. IX, 21, 2 ; PLRE I, Benivolus, p. 161 ; cf. De Giovanni 1991, p. 34-38 ; Dovere 19992, p. 180ss., 213ss. ; Errington 1997a, p. 434-435.

40 Cod. Theod. I, 2, p. 853 Mommsen ~ p. 218 Rougé - Delmaire : Impp. Valentinianus, Theod(osius) et Arcad(ius) AAA. Eusignio p(raefecto) p(raetori)o. His, qui sibi tantummodo existimant colligendi copiam contributam, si turbulentum quippiam contra nostrae tranquillitatis praeceptum faciendum esse temptaverint, ut seditionis auctores pacisque turbatae ecclesiae, maiestatis capite ac sanguine sint supplicia luituri. Dat. X kal. Feb. Constant(ino)p(oli), Honorio nob. p. et Evodio v.c. conss. La costituzione è oggetto di acute considerazioni da parte di Archi 1985. In generale sul titulus e sulla costituzione Cod. Theod. 16, 4, 2 si vd. Escribano Paño 2005.

41 Gaudemet 1957 ; Id. 1961 ; Id. 1976.

42 Gaudemet 1979, p. 309-310.

43 Convengo in ciò con le considerazioni di De Giovanni 1991, p. 34-38.

44 Vicenda di Magno Massimo : sempre utile la voce Maximus 33, in RE XIV 2, 1930, col. 2546-2555 – si vd. anche PLRE I, Maximus 39, p. 588 ; più recentemente Matthews 1975, p. 173ss. ; J. Curran in CAH XIII, 1998, p. 105ss. ; Leppin 2008, p. 107-124 e passim ; Maraval 2009, p. 201-213 e passim. Sulla politica religiosa, specificamente Birley 1983.

45 Cod. Theod. I, 2, p. 860-861 Mommsen ~ p. 254 Rougé-Delmaire : Iidem [Impp. Gratianus, Val(entini)anus et Theod(osius)] AAA. Trifolio p(raefecto) p(raetori)o. Omnes diversarum perfidarumque sectarum, quos in deum miserae vesania conspirationis exercet, nullum usquam sinantur habere conventum, non inire tractatus, non coetus agere secretos, non nefariae praevaricationis altaria manus impiae officiis inpudenter adtollere et mysteriorum simulationem ad iniuriam verae religionis aptare […] e.q.s. Su Trifolio PPO Italiae, oltre il sopra cit. articolo di Birley 1983, 14ss., si vd. PLRE I, Trifolius, p. 923.

46 Suda s.v. Οὐαλεντινιανός (III 574, 763 Adler).

47 Ruf., H.E. XI, 16.

48 Honorè 1998, ch. 6 : Understanding the Theodosian Code, p. 123-153, partic. 127ss. ; cf. anche Id. 1986, p. 167ss. ; Matthews 2000, p. 120 ; vd. anche p. 190 ; Id. 1993.

49 Volterra 1980 ; Id. 1981 ; Id. 1983, ora in Id. 1994, rispett. p. 281-317 ; 341-380 ; 415-497 ; la cit. è a p. 350.

50 Id. 1994, p. 351.

51 Gaudemet 1986. Del titolo V De haereticis di Cod. Theod. 16 tratta con equilibrio e competenza il già cit. lavoro di Cracco Ruggini 2009, p. 21ss.

52 Gaudemet 1976, p. 272 (ora in Id. 1979, p. 362) ; Id. 1982.

53 Biondi 1952, p. 4-8.

54 Archi 1976, p. 158ss.

55 De Giovanni 1991, p. 160.

56 Id., ibid., p. 160.

57 Valga, tra tutte, la posizione di De Francisci 1948, p. 180 : « In tal modo il Cesarismo si mutava rapidamente in Cesaropapismo : l'imperatore pretendeva che anche in materia religiosa le sue decisioni avessero valore di canoni, mirava a sostituirsi o a sovrapporsi al capo della Chiesa, a fare di questa un proprio strumento di governo ».

58 Dagron 1996.

59 Dempf 1964, p. 137.

60 De Giovanni 1991, p. 170. Molto equilibrata ed articolata la posizione dello stesso studioso nel più recente Id. 2007, p. 237ss.

61 Cod. Theod. I, 2, p. 28-29 Mommsen (del 26 marzo 429 e del 20 dic. 435).

62 Nov. Theod. 1, 3 (Cod. Theod. II, 4 Mommsen - Meyer).

63 Kunkel 19732, p. 144 : «From Constantine onwards, however, the dominant element is the leges generales, some of which contain bold innovations ; but their centre of gravity lies entirely in the field of administration and of economic and social policy». Si vd. in generale la trattazione di De Giovanni 2007, p. 246ss., con la preced. bibliografia ; cf. inoltre il saggio di van Wal 1981 – e Sirks 2003.

64 Kunkel 19732, p. 145ss.

65 Id., ibid., p. 145ss. ; vd. anche Liebs 1987.

66 Archi 1976, p. 51-53 ; Id., Il problema delle fonti del diritto nel sistema romano del IV e del V secolo, ora in Id. 19902, p. 3ss.

67 Id., ibid., p. 107.

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