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Sauver son âme et se perpétuer

 | 
François Bougard
, 
Cristina La Rocca
, 
Régine Le Jan

Disposizioni di tipo testamentario nelle pratiche sociali dell’Italia meridionale1

Vito Loré

Full text

  • 1 Abbreviazioni impiegate nel testo. CDC : Codex diplomaticus Cavensis, I-VIII, a cura di M. Morcaldi (...)
  • 1 Sulle vicende politiche dell’Italia meridionale fra viii e x secolo vedi i quadri d’assieme in J. G (...)

1Fra viii e x secolo la geografia politica dell’Italia meridionale si presenta alquanto complessa e fluida. Dopo la caduta del regno longobardo nelle mani dei Franchi, il ducato beneventano divenne principato autonomo; nel corso del ix secolo dalla sua originaria unità si enuclearono gli altri due principati di Salerno e di Capua. Sulla costa campana Napoli, Amalfi e Gaeta scamparono alla conquista longobarda e rimasero a lungo nominalmente sottomesse a Bisanzio, ma nella sostanza divennero presto indipendenti. Inoltre, dalla fine del ix secolo, l’impero bizantino riuscì a riappropriarsi di un territorio ampio, che comprendeva la Calabria e buona parte di Puglia e Basilicata attuali1.

  • 2 Cfr. per un inquadramento giuridico classico C. Giardina, voce Successioni (diritto intermedio), in (...)

2In un panorama politicamente e geograficamente così ampio e frastagliato le differenze locali potevano essere molto pronunciate. E in effetti, considerando disposizioni testamentarie e donazioni «postume» (intendo con questa espressione le donazioni mortis causa, post obitum e con riserva di usufrutto)2, le differenze locali si impongono subito all’attenzione. Alcune possono essere interpretate in base alle diverse tradizioni giuridiche, longobarda e romana; altre disegnano piuttosto un’opposizione fra aree con pratiche sociali più o meno complesse.

3Abbiamo testamenti e donazioni «postume» del periodo fra viii e x secolo quasi solo per la Campania; unica eccezione numericamente rilevante è un gruppo di documenti di ix secolo, relativi alla Puglia, ancora posta sotto il dominio longobardo. La trattazione è quindi di necessità limitata quasi del tutto ad alcuni centri ed aree della Campania: Napoli, Salerno, Capua e Benevento, Gaeta.

  • 3 Ringrazio Vera von Falkenhausen per alcune preziose osservazioni sulle disposizioni di ultima volon (...)
  • 4 Come in RNAM, II, n. 88 (960), dove parte del lascito è distribuita fra abate, monaci e sacerdoti d (...)
  • 5 Vedi RNAM, I, n. 17 (932); II, nn. 84 (959), p. 71-3; 105 (964), p. 116-8; III, nn. 184 (981), 235 (...)
  • 6 RNAM, III, n. 184 (981), esecuzione del lascito di Martino calzolaio; la somma di 40 tarì (= 10 sol (...)
  • 7 Ciò è ben visibile in RNAM, I, n. 17 (932): Sergio del fu dominus Costantino lascia da distribuire (...)
  • 8 RNAM, II, n. 88 (960). Un’analogia con tale pratica può essere vista nell’uso, testimoniato in età (...)

4Napoli offre un buon punto di partenza, per la ricchezza e varietà della documentazione3. In molti casi il disponente lascia da distribuire una somma in denaro a poveri e sacerdoti (probabilmente erano di solito questi ultimi i reali destinatari delle donazioni)4. La somma doveva essere ricavata dalla vendita di un bene immobile5. Le disposizioni di tal genere erano per lo più di entità relativamente modesta, anche se con punte molto elevate (in due casi addirittura 40 tarì/10 solidi)6; probabilmente non intaccavano in modo significativo il patrimonio familiare. Lasciti di questo tipo erano infatti solitamente propri di persone, uomini e donne, che lasciavano coniugi o figli; erano quindi solitamente forme di complemento, deviazioni rispetto al grosso della successione7. Tale forma di lascito consentiva una polverizzazione della beneficenza: la quantità di moneta stabilita veniva dispersa fra vari soggetti (significativamente nei documenti napoletani gli esecutori di ultima volontà vengono chiamati distributores): in un caso sappiamo trattarsi di circa quindici persone8. Con i destinatari della sua generosità il disponente poteva non avere un legame personale, di parentela o conoscenza: nella gran parte dei casi non si precisava l’identità dei beneficiati e i distributores sceglievano probabilmente da sé a chi destinare la somma.

5Resta da chiarire perché non si preferisse la via più semplice: impegnare direttamente una somma in denaro, senza ancorarla all’alienazione di un immobile.

  • 9 Vedi Sergio del fu dominus Costantino (RNAM, I, n. 17, a. 932).
  • 10 Per la circolazione monetaria nell’Italia meridionale dell’alto medioevo vedi J.-M. Martin, Economi (...)
  • 11 Ciò è detto esplicitamente in RNAM, III, n. 184 (981) e in Reg. Neap. n. 312 (999). Nel primo caso (...)
  • 12 CDC, II, n. 235 (966): è un processo relativo alla parte in beni mobili e servi dell’eredità di Dau (...)
  • 13 Ciò sembra risultare da RNAM, III, n. 235 (994), dove gli esecutori procedono alla vendita di beni (...)

6Probabilmente questa pratica così diffusa non era legata a una scarsa disponibilità di moneta liquida: tale tipo di disposizione era adottato anche da aristocratici, dotati di patrimoni cospicui9; inoltre le frequentissime menzioni di moneta reale, in ogni genere di transazioni, fanno pensare che la circolazione monetaria fosse fluida e abbondante, a Napoli come altrove nell’Italia meridionale fra viii e x secolo (in particolar modo nelle città)10. Le ragioni sembrano piuttosto altre. L’immobile poteva essere riacquistato all’interno della medesima famiglia11; gli eredi potevano così scegliere in che modo soddisfare la volontà del defunto, conciliandola con l’esigenza di salvaguardare il patrimonio. Soprattutto, però, doveva giocare un fattore di garanzia nei confronti del disponente: un lascito direttamente fissato in moneta o in beni mobili poteva essere facilmente contrastato dagli eredi, occultando la disponibilità monetaria effettiva del defunto; abbiamo testimonianza esplicita di un caso del genere da Salerno12. Non era così facile fare altrettanto con un lascito ancorato al patrimonio immobiliare: a Napoli, del resto, sembra che gli esecutori potessero prelevare dal patrimonio del defunto la quota da vendere, anche contro un’eventuale opposizione degli eredi13.

  • 14 Prendiamo ad esempio i documenti contenuti in RNAM, II, nn. 135-80, relativi agli anni 970-979, esc (...)
  • 15 Troviamo esecutori appartenenti a famiglie di domini in RNAM, I, nn. 17 (932); 46 (947); II, n. 88 (...)

7In tale contesto era dunque fondamentale il ruolo degli esecutori. Nei documenti napoletani i testimoni erano quasi sempre notabili, esponenti della piccola aristocrazia, distinti dal titolo di dominus; nella maggior parte dei casi né parentela, né conoscenza personale sembrano legarli agli occasionali attori dei documenti14. Gli stessi notabili ricoprivano sovente il ruolo di esecutori di ultima volontà15.

  • 16 Reg. Neap., n. 279 (993).

8In un caso e nell’altro un prestigio personale riconosciuto dalla comunità e il distacco dalle questioni familiari erano una forma di garanzia; gli esecutori, in particolare, potevano portare a compimento disposizioni di ultima volontà più facilmente e rapidamente, rispetto a parenti e amici: coinvolgimento o interesse personale non ostacolavano la loro azione. Si ha l’impressione che le disposizioni di questo tipo fossero di solito realizzate poco dopo la morte del disponente, senza lunghi intervalli di tempo. L’esecutore prelevava l’immobile, lo vendeva contestualmente e divideva poi il ricavato fra i destinatari del lascito. Un caso eccentrico rispetto a questo modello sembra confermarne la validità. Nel 99316 una domina Maria honesta femina, filia q. domini. Stephani et q. domine Marie iugalium personarum, coniux domini Petri, aveva disposto che una parte della sua sostanza, ereditata da due prozie, fosse donata dopo la sua morte per la salvezza della sua anima. Aveva nominato per questo motivo alcuni esecutori di ultime volontà: le sue disposizioni sarebbero state portate ad effetto per manus domini Aligerni Bulcani prothii sui et per manus domini Iohanni filio q. domini Aligerni, simul per manus Marini cognati sui, f. q. domini Gregorii soceri sui, et per manus d. Sergii thii sui filio q. domini Iohanni. Gli esecutori non furono però affatto solleciti; solo quando gli altri parenti erano già scomparsi ed egli stesso si sentiva in pericolo di vita, Marino si decise a portare a compimento le disposizioni di Maria.

  • 17 Cfr. In proposito le considerazioni di J.-M. Martin, Pratiques successorales en Italie méridionale (...)

9Un altro elemento caratteristico della documentazione napoletana, espresso con una formula fissa, era l’offerta alla chiesa napoletana di un tremisse, destinato all’acquisto di luminarie. Il tremisse era una moneta uscita dalla circolazione nel ix secolo, eppure la formula si mantenne costantemente in uso fino al termine del secolo x. Questo particolare sembra dunque mostrare un formalismo rigoroso delle disposizioni napoletane di ultima volontà, frutto probabilmente di una prassi consolidata nella redazione scritta di tali atti17.

  • 18 Anche due documenti relativi ad Amalfi ci parlano di disposizioni di ultima volontà effettuate da d (...)

10Interessante, da questo punto di vista, la presenza fra i disponenti di numerose donne: probabilmente ciò può essere ricondotto a una maggiore solennità della disposizione ultima, contrastata forse più difficilmente, rispetto ad altre volontà di alienare parte del patrimonio, eventualmente espresse in vita18.

  • 19 Donazioni di beni immobili in favore di enti ecclesiastici in CDC, I, n. 139 (923); II, n. 250 (967 (...)
  • 20 RNAM, I, n. 17.
  • 21 Cfr. più in generale, su questo aspetto delle disposizioni di ultima volontà, A. Prosperi, Premessa (...)
  • 22 Reg. Neap., n. 66.
  • 23 Cfr. RNAM, II, nn. 88 (960); 105 (964); III, n. 215 (990); III, n. 216 (990).

11Quel tipo di lascito diffuso, ma particolare, che prevedeva la conversione in moneta di un immobile, da destinare alla beneficenza, non esauriva certo la prassi napoletana. Troviamo spesso donazioni postume in favore di chiese e monasteri; ciò avveniva sia fra gli aristocratici che fra livelli più bassi della popolazione19. Oltre che un’alternativa pia alla mancanza di eredi o una beneficenza limitata a una parte del patrimonio, le ultime volontà potevano esprimere anche altre intenzioni, più complesse. Nel 93220 un Sergio f. q. domini Constantini lasciava alcuni beni a due suoi servi, Aligerno ed Anna, stabilendo minuziosamente a chi, eventualmente, potessero venderli, con una serie ordinata di precetti, tutti orientati a far restare quei beni nel patrimonio di famiglia. Gli effetti delle disposizioni di Sergio erano duraturi: la volontà del disponente si prolungava, dopo la sua morte, per diverse generazioni, condizionando la libertà d’azione dei beneficiati21. Nel 94822 un uomo di nome Giovanni stabilì che i suoi beni andassero al monastero di S. Pietro, se gli eredi da lui istituiti fossero morti senza discendenza. La possibilità era forse solo teorica, ma la concessione creava comunque un legame fra la famiglia e l’ente ecclesiastico. Questo modello di comportamento sembra diffuso nelle pratiche sociali napoletane dell’epoca23.

  • 24 Sul profilo sociale e istituzionale dell’aristocrazia napoletana cfr. le limpide pagine di G. Cassa (...)

12La vischiosità delle strutture sociali napoletane nell’alto medioevo non consente di distinguere con nettezza l’aristocrazia dagli altri strati della popolazione. Al vertice era un gruppo molto ristretto, comprendente la famiglia del duca e i comites, spesso posti a capo dei centri maggiori nel ristretto territorio napoletano. Al di sotto di questa cerchia esclusiva era un gruppo vasto, con caratteri di ceto, aperto agli apporti provenienti dal basso e comprendente personaggi di varia estrazione, prevalentemente impegnati nei ruoli dell’amministrazione, oltre che della militia24. Nelle carte private essi sono spesso indicati con il titolo di dominus, che nella sua genericità si presta però ad un uso più largo, esteso anche alla cerchia del duca, come a personaggi di minore importanza nelle élites locali. Riferendoci all’aristocrazia napoletana faremo riferimento alle persone che, nei documenti, sono insignite del titolo di dominus e che il contesto permette di assegnare effettivamente alla classe medio-alta napoletana, quando non all’élite suprema.

  • 25 RNAM, I, nn. 6 (920) e 17 (932); Reg. Neap., n. 87 (955). Nel primo caso l’appartenenza a contesto (...)
  • 26 Cfr. a titolo di esempio molti dei documenti citati sopra, alla nota 19. Per donazioni semplici in (...)
  • 27 CDC, II, n. 250 (967, Napoli).
  • 28 Cfr. Reg. Neap., n. 279 (993), analizzato sopra, e RNAM, II, n. 88 (960), dove fra gli esecutori di (...)

13Per quanto riguarda gli usi relativi alle donazioni postume, gli aristocratici si conformano per lo più al complesso della popolazione. Fanno parzialmente eccezione alcune donazioni, effettuate in favore di una chiesa privata, di proprietà del disponente25. Tali donazioni, che permettevano di mantenere il bene offerto pro anima all’interno di un circuito familiare, erano piuttosto eccezionali a Napoli, dove le disposizioni in favore di enti ecclesiastici e religiosi, non solo quelle di tipo testamentario, sembrano destinate quasi sempre a chiese o monasteri indipendenti26. Certo, è possibile che ciò sia un’illusione ottica, dovuta a una sovradocumentazione dei grandi monasteri indipendenti. Bisogna però considerare che già nel x secolo vediamo chiese private donate dai proprietari a quegli stessi monasteri27: se le chiese private avessero avuto donazioni in loro favore, le carte relative sarebbero probabilmente passate negli archivi dei monasteri. Un’altra differenza rispetto all’uso comune, desunta da due esempi28, è la scelta di impiegare come esecutori di ultime volontà persone della propria cerchia familiare. Entrambi questi caratteri sembrano disegnare la prassi dell’aristocrazia, rispetto ad altri strati della popolazione, come più attenta alla tutela del patrimonio e maggiormente condizionata da logiche familiari.

  • 29 CDC, I, n. 118 (903): il presbitero e abate Angelberto dispone che dopo la sua morte siano distribu (...)
  • 30 CDC, II, n. 235.
  • 31 Cfr. RNAM, III, n. 235 (994) e sopra, nota 13 e testo corrispondente.
  • 32 CDC, I, nn. 77 (873, rogato a Salerno, ma relativo a beni presso Nocera), 96 (882); II, n. 218 (962 (...)
  • 33 CDC, I, n. 118.
  • 34 CDC, I, n. 117 (903).

14Pur meno numerose che a Napoli, anche a Salerno troviamo disposizioni per lasciti in moneta, da distribuire fra poveri e sacerdoti. Sono però lasciti di consistenza mediamente maggiore e, soprattutto, direttamente stabiliti in moneta; a Salerno non è sempre prevista la vendita di un immobile29. Anche a Salerno gli esecutori potevano essere poco solerti nel mandare a effetto disposizioni di ultima volontà. In un processo del 966 la materia del contendere erano alcuni beni mobili, che probabilmente appartenevano a un lascito; chi li deteneva alla morte del disponente voleva tenerli per sé30. È interessante notare come a Salerno, pur in presenza di un esecutore di ultima volontà, fosse stato necessario istruire un processo per dirimere la questione, diversamente da quanto pare accadesse a Napoli31. Nella maggior parte dei casi a Salerno le disposizioni da perfezionare dopo la morte del disponente avevano un carattere molto semplice: si lasciavano da distribuire direttamente beni immobili. Ove presenti, gli esecutori erano spesso legati al disponente da parentela, o da rapporti personali di altro genere: in alcuni documenti di Nocera, presso Salerno, gli esecutori erano religiosi del luogo32; oppure, spesso, erano parenti. Ad esempio nel 903, a Nocera, gli esecutori erano cognata e fratello del disponente, il presbitero e abate Angelberto33. Così anche l’abate della chiesa di S. Massimo di Salerno, Angelo, agli inizi del x secolo aveva scelto un esecutore d’eccezione, cui era certamente legato da un rapporto personale: il principe salernitano Guaimario. S. Massimo era la chiesa familiare dei principi salernitani; le disposizioni di Angelo erano tutte in favore della chiesa o di suoi diaconi34. Il rapporto fra disponente ed esecutore si configurava quindi in modo tutto interno all’istituzione ecclesiastica, cui entrambi erano uniti.

  • 35 CDC, I, n. 114 (902): processo in cui Angelo presbitero e abate di S. Massimo replica alle richiest (...)

15A volte troviamo singolari forme di trapasso dei beni, con la nascita di canali privilegiati di trasmissione e rapporti di possesso controversi, soprattutto fra eredi ed esecutori. Dal confronto di alcune carte, relative al territorio nocerino, vediamo beni immobili affidati alle cure di un esecutore e ceduti a una chiesa, o a un ecclesiastico, solo dopo trent’anni, probabilmente nell’imminenza della morte dell’esecutore stesso35. In altri termini, non sappiamo se rispettando un’intenzione del disponente o per diretta iniziativa dell’esecutore, la cura del bene diveniva di fatto un usufrutto vitalizio. Non solo: si creavano anche circuiti alternativi rispetto alla prassi consueta di circolazione dei beni.

  • 36 Per riferimenti a poveri e/o sacerdoti, in relazione a Napoli cfr., ad esempio, RNAM, I, n. 17 (932 (...)
  • 37 CDC, I, n. 117 (903).
  • 38 CDC, I, n. 71 (872).

16Le donazioni pie in vita erano spesso destinate a enti ecclesiastici; nelle donazioni post obitum si parla anche di pauperes et sacerdotes: i destinatari non erano quindi solo le chiese e i monasteri, ma anche le persone degli ecclesiastici. Ciò costituiva un carattere originale delle donazioni «postume». Tale considerazione vale anche per Napoli (e per Gaeta)36. La documentazione salernitana consente di vedere veri e propri circuiti preferenziali: i beni provenienti da donazioni «postume» non entravano nel gioco ordinario degli scambi, ma costituivano una quota a sé, nel patrimonio degli ecclesiastici che li ricevevano. Così, in alcuni casi, i sacerdoti trasmettevano ad altri, con una donazione di tipo testamentario, beni che essi avevano ricevuto per il medesimo tramite. Era una catena, che poteva arrivare ad accomunare tre generazioni diverse nel possesso dei medesimi beni. Fra i beni del defunto abate Angelo, assegnati a S. Massimo dal principe Guaimario, nelle vesti di esecutore, troviamo due terre, che Angelo iudicatum habuit da Orso di Radeprando37. In questo caso il verbo iudicare si riferisce proprio a una disposizione di ultima volontà. Infatti in un’altra carta dell’872 Orso del fu Radeprando, sul letto di morte, aveva nominato un esecutore di ultima volontà, che avrebbe distribuito alcuni beni di Orso in beneficenza, dopo la sua morte38.

  • 39 CDC, I, n. 75 (872, dove Walfa f. Walfusi e vedova di Anselgrimo di Orso, in assenza del fratello, (...)
  • 40 Cfr. J.-M. Martin, Pratiques successorales... cit. n. 17, p. 195.
  • 41 In CDC, II, n. 218 (962) Riccarda del fu Gaidenardo dona pro anima a Gai denardo, rettore della chi (...)
  • 42 Cfr. sulla consistenza e le caratteristiche della morgengabe nell’Italia meridionale J.-M. Martin, (...)
  • 43 CDC, I, n. 75 (872): Walfa di Walfuso dona pro anima tutti i suoi beni (il contesto suggerisce trat (...)

17A Salerno donazioni «postume» erano praticate pure da donne, che agivano con il consenso del loro mundoaldo, secondo le disposizioni della legge longobarda39. Ciò non sembra comunque delineare una situazione diversa rispetto alle aree a legge romana. Anche lì le donne agivano con il consenso dei mariti, o di altri maschi della famiglia (per la verità accadeva spesso anche che i mariti agissero con il consenso delle mogli)40; la situazione complessiva di minor autonomia della donna longobarda trovava probabilmente un bilanciamento in questa particolare categoria di disposizione, dove la solennità del momento allentava i lacci dei condizionamenti familiari. Infatti vediamo in alcuni casi donne di legge longobarda, a Salerno, cedere in punto di morte i propri beni, anche per intero, ad enti ecclesiastici, nonostante la presenza di eredi, che per altro consentono a volte alle disposizioni delle donne41. In questi casi il danno per il patrimonio familiare poteva essere rilevante, anche perché la vedova conservava la proprietà della morgengabe, corrispondente a un quarto, più raramente a un ottavo, del patrimonio del marito42. Il confronto fra Napoli e Salerno mostra comunque una differenza: le donazioni di donne salernitane a legge longobarda sembrano globalmente assai meno numerose e consistenti rispetto a quelle delle donne napoletane, a legge romana43. La differenza fra aree a tradizione giuridica diversa lascia però spazio a sfumature ulteriori: anche Capua e Benevento erano, come Salerno, territori a tradizione giuridica longobarda, eppure le donazioni «postume» operate da donne vi sono totalmente assenti, con una sola, eclatante eccezione, che esamineremo più avanti.

  • 44 Cfr. in proposito alcune osservazioni in V. Loré, L’aristocrazia salernitana nell’xi secolo, in P. (...)

18A Salerno, come a Napoli, gli atti che vedono protagonisti esponenti dell’aristocrazia sono assai pochi; bisogna però osservare che sono anche, in generale, pochissimi i documenti privati salernitani che abbiano un aristocratico come attore, fino alla fine del x secolo44. I casi che qui ci interessano sono cinque, considerando anche quello, già esaminato, dell’abate di S. Massimo, Angelo. Per quanto anche a Salerno, come a Napoli, non ci sia una distinzione netta fra comportamenti e stile di vita dell’aristocrazia, di carattere urbano, e del resto della popolazione, pure qualche elemento di originalità emerge in modo apprezzabile.

  • 45 CDC, I, n. 149.
  • 46 Altro caso di liberazione di un servo come disposizione postuma in CDC, II, n. 225 (964).

19Nel 92845 Imelsenda, vedova del gastaldo Dauferio, in punto di morte e con il consenso dei figli disponeva la liberazione di un servo. Non è l’unica liberazione di un servo a noi nota (sono comunque molto scarse, nella documentazione salernitana)46; è l’unica a noi nota, però, in una disposizione di tipo testamentario.

  • 47 Inserto senza data in CDC, II, n. 235 (966). L’inserto è probabilmente dello stesso anno 966 o di p (...)

20Da un processo del 96647 sappiamo del lascito di un Dauferio, figlio del fu Guaiferio e nipote di un gastaldo, Maione. In punto di morte Dauferio aveva disposto che i suoi beni, comprese le ricchezze mobili e i servi, andassero alla madre, Radelgrima. Dopo la morte di Dauferio lo zio, il gastaldo Maione, avrebbe distribuito tre cavalli, due giumente, 8 solidi e un recipiente; le sorelle, Aloara (moglie di un giudice) e Imelaita avrebbero dato a Maione la ragguardevole somma di 50 solidi di Bisanzio, per distribuirli pro eius [di Dauferio] anima. Dopo la morte di Radelgrima tutti i beni di Dauferio sarebbero passati alle sue sorelle; i servi sarebbero stati liberati e i mobilia distribuiti, dal gastaldo Maione o da chiunque fosse stato in possesso della carta, contenente le disposizioni di Dauferio. La vicenda processuale del 966 verteva, appunto, sulla sorte dei beni di Dauferio: sua madre, Radelgrima, li aveva ceduti pro anima alla chiesa di S. Massimo.

  • 48 CDC, III, nn. 534 [= P. Cherubini, Le pergamene di S. Nicola di Gallucanta (secc. ix-xii), Altavill (...)
  • 49 Il riferimento è a Liut., 19, con cui si stabilisce la possibilità di effettuare donazioni pro anim (...)
  • 50 Infatti in CDC, III, n. 534 [= P. Cherubini (a cura di), Le pergamene... cit. n. 48, n. 34, a. 1000 (...)
  • 51 Sulla chiesa, le vicende della sua fondazione e la sua posizione nello sviluppo urbanistico di Sale (...)
  • 52 Cfr. le ipotesi di ricostruzione in P. Cherubini (a cura di), Le pergamene... cit. n. 48, p. 26-28 (...)
  • 53 In un sondaggio condotto sui documenti di CDC, I-III, fino al 1000 (fatta eccezione per gli inserti (...)

21Altri due documenti riguardano un conte Guaiferio, appartenente a una delle famiglie più importanti e meglio documentate dell’aristocrazia salernitana, a cavallo fra x e xi secolo48. Minorenne e in grave pericolo di vita, Guaiferio si avvale di una disposizione della legge longobarda49 per poter effettuare due lasciti a due diverse chiese private salernitane. In un caso Guaiferio agisce con il consenso della madre, nell’altro da solo, trattandosi di beni su cui la madre non vantava alcun diritto. Nell’orientare le donazioni agiscono diversi fattori. La prima è in favore di S. Nicola di Gallucanta, presso Vietri, un monastero privato di un altro ramo della famiglia (pare che né Guaiferio, né il suo defunto padre fossero fra i domini del monastero)50. È una donazione cospicua: le terre donate contengono anche un mulino. La seconda disposizione è in favore della chiesa salernitana di S. Maria inter muro et muricino, fondata dalla principessa Sichelgaita qualche anno prima e destinata al ruolo di chiesa familiare della seconda dinastia principesca51. Oggetto di questa seconda donazione era un terreno edificabile, presso la chiesa, abitato da stranieri. I beni donati erano contigui alle chiese che li ricevevano. La scelta di S. Nicola era prevedibile, meno quella di S. Maria. Anche se la famiglia di Guaiferio era probabilmente imparentata con i principi52, è un fatto piuttosto eccezionale, a Salerno (dove per altro sono in assoluto rare, assai più che a Napoli, le donazioni a chiese e monasteri fra metà x e metà xi secolo), che un aristocratico effettui una donazione in favore di una chiesa privata non di sua proprietà53.

  • 54 Per la liberazione di servi come disposizione pro anima, a opera di personaggi non appartenenti all (...)

22Sia la vedova del gastaldo Guaiferio, sia Dauferio sembrano quindi aver disposto le loro ultime volontà senza distanziarsi particolarmente da consuetudini diffuse, anche in strati sociali diversi dall’aristocrazia: liberazione di servi, distribuzione di beni mobili o di ricchezza monetaria54. Il conte minorenne sembra invece aver usato la donazione post obitum in modo obliquo, realizzando uno scarto rispetto alle consuetudini sociali dell’aristocrazia salernitana.

23Al di là delle complesse vicende che ridisegnarono la geografia politica dell’Italia meridionale con i tre principati di Benevento, Capua e Salerno, le aree di Capua e Benevento presentano dal nostro punto di vista caratteri uniformi e stabili, che consigliano di trattarle insieme; prenderò qui in considerazione anche alcuni atti di area pugliese, rogati entro la metà del ix secolo, quando quei territori erano ancora sotto il controllo beneventano.

  • 55 Sull’aristocrazia nei territori di Capua e Benevento vedi N. Cilento, Le origini della signoria cap (...)
  • 56 Delle donazioni «postume» relative a Capua – Benevento e alla Puglia ancora longobarda del ix secol (...)

24A Capua e Benevento gran parte delle donazioni post obitum, con riserva di usufrutto e «causa mortis» riguarda personaggi dell’aristocrazia, ai diversi livelli in cui essa si articolava in quest’area55. Si tratta di un numero di pezzi cospicuo, anche se confrontato con il complesso della documentazione e con le evidenze delle aree vicine56. Per dare senso e spessore al fenomeno, senza operare forzature, è opportuno però richiamarsi ai meccanismi di tradizione documentaria.

  • 57 Cfr. le indicazioni in A. Sennis, Tradizione monastica e racconto delle origini in Italia centrale (...)

25La maggior parte di questi atti viene dall’archivio cassinese e soprattutto dal Chronicon di San Vincenzo al Volturno. Entrambi hanno un profilo molto «alto» di documentazione e in gran parte conservano concessioni di sovrani e aristocratici, o comunque documenti relativi a diritti o proprietà importanti, nell’assetto complessivo del patrimonio monastico; nel caso del Chronicon ciò deriva da una consapevole opera di selezione documentaria57. Ci mancano però quasi del tutto, per quest’area, serie utili ad individuare le pratiche sociali di strati più ampi. Operando un paragone con le aree limitrofe, possiamo azzardare l’ipotesi di una maggiore diffusione di atti di ultima volontà, nell’aristocrazia dei territori di Capua e Benevento. È però difficile dire se tale diffusione degli atti di ultima volontà fosse anche un carattere complessivo della società capuanobeneventana.

  • 58 Sulle funzioni dei marpahis o marepahis beneventani un cenno in S. Gasparri, Il principato e il duc (...)

26A Capua e Benevento, fra gli attori dei nostri documenti troviamo, in una prima fase, alcuni marepahis, funzionari di corte dalle attribuzioni non chiare58; in una seconda gastaldi e conti (alcuni dei quali a capo di circoscrizioni territoriali), abati e vescovi.

  • 59 Cfr. ad esempio RNAM, III, n. 194 (982, Capua): Landolfo conte di Landolfo conte e sua moglie Sicar (...)
  • 60 Vedi per esempi di donazioni «postume», subordinate al rispetto di una condizione da parte del dest (...)
  • 61 E. Cuozzo e J.-M. Martin, Documents inédits ou peu connus des archives du Mont-Cassin (viiie-xe siè (...)
  • 62 Sulle donazioni «postume» con diritto di revoca vedi J.-M. Martin, Pratiques successorales... cit. (...)
  • 63 Regesto in T. Leccisotti (a cura di), Abbazia di Montecassino. I regesti dell’archivio, VI, Roma, 1 (...)
  • 64 CV, II, n. 169. Cfr., per altri casi analoghi, E. Cuozzo e J.-M. Martin, Documents inédits... cit. (...)

27Le donazioni degli aristocratici sono spesso molto cospicue: troviamo anche intere curtes, centinaia di moggi di seminativo, o chiese private con patrimonio cospicuo59. Un carattere complessivo sembra distinguere la pratica sociale di Capua-Benevento. Molto più spesso che a Salerno e Napoli, le donazioni post obitum e con riserva di usufrutto assumono un carattere ambiguo, in cui il lascito è subordinato al rispetto di una condizione, da parte del destinatario (solitamente una donna, moglie o madre, cui il disponente chiede di non risposarsi)60; oppure, esso è subordinato alla volontà del disponente, che mantiene fino alla morte la disponibilità piena dei beni, alienabili anche in forma totale e definitiva61. Nelle carte di inizio ix secolo vi sono anche diverse donazioni sottoposte al diritto di revoca62. Nell’87963, ad esempio, il figlio di Rodenando del fu Fermenando, residente a Bari, era caduto prigioniero dei Saraceni; in quell’occasione Rodenando donava a Montecassino tutta la sua sostanza, con riserva di usufrutto, alla condizione che la metà del patrimonio andasse al figlio, nel caso di un suo ritorno. Tali clausole di revoca si fanno più rare con il passare del tempo, ma continuano ad essere usate. Si veda ad esempio una disposizione del 986, in favore di San Vincenzo al Volturno, da parte di Landone conte di Teano: pronto a partire per un pellegrinaggio a Montesantangelo, egli aveva disposto dei suoi beni, destinandone una parte cospicua a San Vincenzo. Il conte si riservava però la disponibilità piena di quei beni, compresa la possibilità di alienarli in qualsiasi modo. Alla morte di Landone, del complesso di beni descritto sarebbero andati a San Vincenzo quelli avanzati da eventuali alienazioni64.

  • 65 Disposizioni analoghe anche nella carta edita da A. Gallo, Il più antico documento originale dell’a (...)

28Nel Napoletano accadeva di legare il patrimonio ad un ente ecclesiastico, come forma di cautela verso l’eventualità di una mancanza di eredi, nello spazio di alcune generazioni. Nell’area di Capua e Benevento la situazione era diversa. La donazione «postuma» era un’opzione subordinata alla continuazione immediata della discendenza, ritenuta poco probabile, a causa di un pericolo o di un rischio presente. In un caso e nell’altro, la preoccupazione per la salvezza dell’anima era decisamente posposta alla perpetuazione della famiglia e alla protezione del patrimonio; ma a Capua e Benevento il contatto con una chiesa o un monastero era connesso a un fattore di crisi effettiva nella discendenza. La donazione era lo sbocco immediato e drammatico dell’interruzione di una continuità familiare e coinvolgeva innanzitutto la persona del donante. A Napoli, invece, l’uso condizionato della donazione «postuma», rimandato ad un futuro eventuale e incerto, sembra avere un carattere più tattico, rivolto alla costituzione nel presente di un legame clientelare con la chiesa, esteso a tutta la famiglia e alla discendenza nel suo complesso. Casi del genere si presentano, raramente, anche a Capua e Benevento65.

  • 66 CV, I, n. 43 (817, Benevento). Due casi salernitani in CDC, II, n. 218 (962), relativo al territori (...)
  • 67 RNAM, III, n. 194 (Capua).
  • 68 Roth., 170. Ed. in C. Azzara e S. Gasparri, Le leggi dei Longobardi... cit. n. 49, p. 48-49 (Leges (...)
  • 69 Vedi C. Manaresi (a cura di), I placiti del «Regnum Italiae», I (a. 776-945), Roma, 1955 (Fonti per (...)
  • 70 Sugli sviluppi sociali del principato capuano dopo la fine del ix secolo sappiamo poco. Vedi comunq (...)
  • 71 T. Leccisotti e F. Avagliano (a cura di), Abbazia di Montecassino. I regesti..., IX, cit. n. 60, n. (...)

29A Capua e Benevento, dunque, la donazione «postuma» era spesso subordinata alla priorità della continuità familiare e dell’integrità patrimoniale. Altri accorgimenti per la salvaguardia del patrimonio sono messi in atto in diverse occasioni. In una, in particolare, il donante dispone che i beni da lui offerti (post obitum) a San Vincenzo possano essere riscattati dai figli, corrispondendo al monastero una somma in denaro; è un espediente che troviamo usato più volte anche in ambito salernitano66. È evidente qui il desiderio di limitare il potenziale dispersivo della donazione. Un intento di salvaguardia del patrimonio sembra emergere anche dalla donazione mortis causa di un conte capuano. Landolfo conte, figlio di Landolfo conte, dona nel 982 al monastero di S. Salvatore una sua chiesa privata, dedicata a S. Marco e sita nel territorio di Caiazzo, insieme a una notevole quantità di terre in dotazione alla chiesa, per la maggior parte acquistate o ricevute in dono dal conte stesso67. Landolfo si richiama qui a una disposizione della legge longobarda68, secondo cui un uomo, vivente suo padre, poteva comunque alienare il suo patrimonio, trasmettendolo ai figli. La citazione della legge sembra evocare una situazione di difficoltà e la volontà conseguente del conte di trasmettere ai figli una quota di patrimonio, attraverso la chiesa di famiglia. Il documento si presenta come un semplice atto mortis causa (non sono previste riserve di usufrutto, né per il donante né per i suoi figli). Sappiamo però da esempi di altre aree che le clausole di usufrutto o riserve di altro genere erano a volte sottintese, nell’intenzione del donante, che scontava poi le pesanti e sostanziali conseguenze dell’omissione nella scrittura dell’atto, in caso di dispute sui beni in questione69. Il riferimento ai figli suggerisce un uso strumentale della donazione, intesa come «postuma»: Landolfo voleva probabilmente mettere i figli al riparo da qualche minaccia a noi ignota, ponendoli sotto la protezione di una sua fondazione in un momento di grande turbolenza: il documento cade all’indomani della morte di Pandolfo Capodiferro, autore di una complessa quanto effimera costruzione politica, estesa a tutto il Mezzogiorno longobardo, e autore di vaste concessioni di terre e diritti all’aristocrazia laica70. Un caso particolare di ultima volontà, sottoposta a condizione, è poi quello di Gaidone, abate del monastero di S. Salvatore sul monte Cocoruzzo. Con una disposizione complessiva di ultima volontà nel 96171 egli stabilì che il grosso del suo patrimonio andasse al monastero, fondato da lui stesso, a condizione che i monaci rimanessero almeno dodici; se la comunità monastica fosse scesa al di sotto di quella soglia, monastero e beni sarebbero automaticamente passati sotto il controllo di Montecassino. Qui la preoccupazione è per la salvezza non della famiglia, ma del tramite più importante, cui l’abate affidava la memoria della sua persona. Il patrimonio di Gaidone confluì nell’alveo cassinese solo al fallimento della sua iniziativa di fondazione.

  • 72 Vedi ad esempio T. Leccisotti e F. Avagliano (a cura di), Abbazia di Montecassino. I regesti..., IX (...)
  • 73 Cfr. per l’Italia settentrionale C. La Rocca, Segni di distinzione... cit. n. 2, p.36 e Id., Pacifi (...)
  • 74 Cfr. CV, II, n. 169 (986): il documento dice che il conte di Teano Landone ha disposto di tutti i s (...)
  • 75 CV, I, n. 49. Altri casi analoghi fra i documenti citati alla nota 60.
  • 76 La moglie Sichelgarda partecipa, per la quarta parte di sua pertinenza, alla donazione di Landolfo (...)

30Se vogliamo però caratterizzare nel suo complesso il panorama di Capua e Benevento, rispetto a Salerno e Napoli, dobbiamo soprattutto guardare ad alcune assenze. La più vistosa è quella degli esecutori di ultima volontà: non sono presenti in nessuno dei documenti considerati. Mancano anche i lasciti in moneta. Le donazioni riguardano esclusivamente beni immobili, con la parziale eccezione dei servi. In alcuni casi essi erano ceduti insieme alla terra, molto più spesso erano liberati contestualmente alla donazione, oppure esclusi dalla proprietà, su cui risiedevano e che lavoravano, in previsione di una loro liberazione, rimandata alla morte del disponente72. La liberazione di servi in atti di questo tipo è del resto in linea con una tendenza generale del tempo73. Inoltre è da notare come la documentazione capuano-beneventana presenti per lo più atti contenenti una disposizione parziale, che si presenta appunto come parte di una complessiva espressione di ultima volontà: disposizioni mortis causa del medesimo attore, relative ad altri beni, potevano probabilmente esprimersi in altri documenti, non conservati, o erano dettate in forma orale74. Un’altra mancanza caratterizzante, e in nessun modo riferibile a casualità nella trasmissione dei documenti, è quella delle donne. Tutti gli attori sono uomini; le donne non hanno alcuna parte, se non come destinatarie di donazioni condizionate. Ad esempio, nell’80675, Laupo e Romano del fu Maione lasciano alla madre, di cui non si fa il nome, un casale, a patto che essa non si sposi di nuovo (anche qui il lascito è dunque condizionato, come spesso accadeva per le donazioni postume in favore di enti ecclesiastici). Assai rare erano le compartecipazioni, anche nella forma della cessione della quarta sulla proprietà del marito76. Almeno in questo ambito la società capuano – beneventana sembra assai meno aperta a spazi di autonomia femminile rispetto a Salerno e Napoli; e qui la gestione del patrimonio sembra molto più semplice, senza un ruolo rilevante dei collaterali e delle donne.

  • 77 F. Bartoloni, Le più antiche carte dell’abbazia di San Modesto in Benevento (secoli viii-xiii), Rom (...)
  • 78 L’opinione è di J.-M. Martin, La Pouille... cit. n. 10, nota 489 a p. 239.

31A muovere il quadro interviene un documento unico e per vari aspetti eccezionale. È una carta dell’85277, in cui Gontario, abate del monastero beneventano di San Modesto, agisce come esecutore delle ultime volontà della principessa beneventana Adelchisa, trasmettendo a Montecassino tre corti nel territorio di Canosa. Il dettato del documento non è del tutto limpido: pare di capire che tale complesso di beni solo in parte provenisse da Adelchisa; un’altra parte era invece frutto di donazioni del principe Sicardo, morto nell’839, del quale la donna era vedova. La disposizione di Adelchisa aveva forse avuto luogo negli anni quaranta, poco dopo la morte del principe78.

32Tutto ciò che sappiamo contribuisce a isolare questo pezzo dalla rimanente documentazione capuano-beneventana. Adelchisa era un personaggio di rango elevatissimo, non direttamente paragonabile con gli altri finora considerati; era l’unica donna, protagonista di una disposizione di tipo testamentario nella documentazione a noi nota di quest’area; e si era servita di un esecutore, per garantire l’attuazione delle sue ultime volontà. Probabilmente l’autonomia di Adelchisa, che poteva disporre di beni propri, dev’essere messa in relazione con il suo prestigio personale. È possibile inoltre che essa avesse disposto le sue ultime volontà in forma orale, davanti a testimoni. Ciò potrebbe dar conto della presenza, così eccezionale in quest’ambito, di un esecutore.

  • 79 CDCaj, I, n. 4 (831?): testamento del vescovo di Formia. CDCaj, I, n. 19 (906): testamento di Docib (...)
  • 80 Il documento è menzionato in CDCaj, I, n. 54. Cfr. P. Delogu, Il ducato di Gaeta dal ix all’xi seco (...)
  • 81 Ancora nei primi decenni dell’xi secolo abbiamo altri esempi di testamenti nella famiglia ducale: C (...)

33Con Gaeta torniamo a un territorio di tradizione giuridica romana. Ho preferito lasciarla per ultima perché nella documentazione relativa a quest’area abbiamo, fra ix e x secolo, quattro pezzi che ci interessano, due dei quali meritano un’attenzione particolare79. Sono i testamenti dell’ipato Docibile I, primo dominatore autonomo di Gaeta, capostipite della dinastia che resse ininterrottamente la città fin quasi alla conquista normanna; e del suo omonimo nipote, rispettivamente del 906 e del 954. Esisteva anche un altro testamento, purtroppo non pervenutoci, di Giovanni, figlio del primo Docibile e padre del secondo80. Evidentemente, nelle prime generazioni dei dominatori di Gaeta, era consuetudine disporre la successione dei propri beni con un atto scritto81. Questi due documenti sono di estremo interesse perché mostrano, a distanza di circa cinquant’anni, l’evoluzione di alcuni aspetti del potere dei Docibili e del loro atteggiamento nei confronti del patrimonio e della famiglia.

  • 82 CDCaj, I, n. 19 (906): Ideoque ego Docibilis ypatus... super pedes meos ambulantem sanus corpore me (...)
  • 83 Cfr. ad es. CDCaj, I, n. 19 (906), p. 52: Volo ac iubeo ut quantum datum habeo Bone filie meae auru (...)

34Sia il testamento di Docibile I che quello di Docibile II sono gli ultimi loro documenti pervenutici; tuttavia entrambi furono scritti in stato di perfetta salute, a prestar fede al protocollo82. Docibile I non dispose nel testamento di tutti i suoi beni. Le terre rimasero fuori dalla divisione. Alcuni appezzamenti erano già stati trasmessi ai figli con carte di donazione a parte; il resto rimaneva indiviso, insieme ai titoli di proprietà, comuni a tutti gli eredi. Le disposizioni dell’ipato riguardavano invece i beni mobili e gli immobili situati in città, oltre ad alcuni servi. I beni mobili consistevano in oro, argento, rame, panni di seta (oltre a un quantitativo di spezie, per i soli Eufemia e Giovanni ipato); la formula che li descrive sembra fare riferimento a una parte essenziale della ricchezza familiare, più che ad oggetti avvertiti come costitutivi dell’identità personale (come avviene in vari esempi dell’Italia settentrionale)83. Alcuni servi vengono liberati e dotati di piccoli patrimoni. La parte più dettagliata del testamento riguarda però gli immobili urbani, quattordici fra case e palazzi.

  • 84 CDCaj, I, n. 21 (924).
  • 85 P. Delogu, Il ducato di Gaeta... cit. n. 80, p. 197; P. Skinner, Family power in Southern Italy. Th (...)

35La successione dei beni fondiari, solo parzialmente regolata da Docibile, fu laboriosa. Nel 924 gli eredi si accordarono, dopo molte contese, sulle terre lasciate loro dall’ipato e da sua moglie e rimaste fino a quel momento indivise84. Da un’analisi condotta sul documento risulta che il complesso di beni considerati doveva essere di dimensioni contenute, comprendendo cinque o sei casali (alcuni più dei tre che conosciamo per certo) e 250 moggi di terra seminativa, oltre a pochi appezzamenti minori. Pare inoltre che le terre, di cui non si indica la provenienza, fossero beni personali di Docibile I, senza comprendere parti del patrimonio papale, di cui l’ipato era divenuto rettore, e che avrebbero costituito nei decenni successivi la base del publicum85. Interessa qui notare come Docibile avesse compiuto una scelta significativa, nella stesura del testamento: sulle terre, probabilmente tutte ereditate e complessivamente poco estese, aveva privilegiato i beni mobili e soprattutto gli immobili urbani. All’interno di quest’ultima categoria erano poi state messe in rilievo le acquisizioni nuove: di quattordici fra case e palazzi otto provenivano da compravendite, due erano stati costruiti per iniziativa del medesimo Docibile, degli altri non veniva specificato nulla.

  • 86 J.-M. Martin, Pratiques successorales... cit. n. 17, p. 195-196.
  • 87 P. Delogu, Il ducato di Gaeta... cit. n. 80, p. 194 (in generale, a proposito delle famiglie aristo (...)
  • 88 P. Delogu, Il ducato di Gaeta... cit. n. 80, p. 197-198.

36È stato notato come nei documenti dei ducati tirrenici, assai più che in quelli delle aree longobarde, i notai riferissero spesso l’origine dei beni in questione (se cioè fossero frutto di acquisto, permuta, donazione ecc.). Tale attenzione dipendeva probabilmente da una forza maggiore, nei ducati, dei legami fra collaterali e di una tendenza marcata all’indivisione: la precisa identificazione dei singoli beni in relazione alla loro provenienza era dunque legata ad una necessità di chiarezza, in vista della divisione rimandata ad un futuro da definire e dell’articolazione dell’asse ereditario86. Ciò può dare conto della cura con cui il notaio aveva indicato la provenienza di molti degli immobili urbani di Docibile, ma non spiega il motivo per cui furono privilegiati gli acquisti e le costruzioni ex novo, rispetto ad altre eventuali provenienze. La scelta sembra espressione consapevole di un potere di recente fondazione, orgoglioso della sua capacità di espansione patrimoniale. Si ritiene comunemente che i Docibili fossero impegnati in attività commerciali, in questo primo periodo fondamentali per creare e potenziare la base economica del loro potere87. Oltre ai beni mobili, anche gli immobili urbani sembrano rientrare in questo quadro: erano per la maggior parte collocati nell’area del porto88. A complemento Docibile effettuò una notevolissima donazione in moneta, di 500 solidi, da distribuire dopo la sua morte fra monasteri e poveri. Noto per inciso che sia qui, come nel testamento di Docibile II e in altri due pezzi provenienti dalla collezione gaetana, non ci siano esecutori di ultima volontà. Inoltre Docibile stabilisce che sulla strada di maggior traffico della città debba essere costruito uno xenodochio, per cura del figlio Giovanni, associato alla carica di ipato; vennero anche precisate le modalità di scelta del sacerdote officiante, che doveva provenire da una chiesa privata, assegnata da Docibile ad un altro dei suoi figli, Leone.

  • 89 Cfr. P. Delogu, Il ducato di Gaeta... cit. n. 80, p. 204.
  • 90 CDCaj, I, n. 52 (954), p. 95:... bonae memoriae Mariae principissae filia mea...
  • 91 CDCaj, I, n. 52 (954), p. 96-98.
  • 92 CDCaj, I, n, 52 (954), p. 97-98.
  • 93 Una complessa divisione del patrimonio fra maschi e femmine, in funzione della coesione familiare e (...)
  • 94 P. Skinner, Women, wills and wealth... cit. n. 17, p. 149-150.

37Il testamento di Docibile II presenta diversi cambiamenti e qualche persistenza importante. Innanzitutto la divisione del patrimonio: mentre Docibile I aveva diviso i suoi beni in parti uguali fra maschi e femmine, Docibile II distingue nettamente fra gli uni e le altre, almeno per quanto riguarda le tipologie di beni, se non per la consistenza effettiva delle quote. Alle femmine, infatti, furono dati solo immobili urbani e beni mobili, con l’eccezione di alcuni appezzamenti di terreno, donati alle figlie in comune. Le terre vennero prese in considerazione nel testamento, ma divise quasi tutte fra i figli maschi; anch’essi ebbero quote degli immobili urbani, ma non parteciparono alla divisione dei beni mobili. Le terre dovevano essere divenute più importanti, nella ricchezza complessiva della famiglia ducale. Ciascuno dei figli di Docibile aveva già preso possesso della sua quota e vi aveva impiantato una vigna. Passando agli immobili urbani si ha l’impressione che il livello di lusso delle costruzioni si fosse notevolmente elevato; ma soprattutto case e torri distribuite da Docibile II ai figli, situate a ridosso dell’area portuale, costituivano un complesso unitario, collegato da scale e ponti89. Anche il secondo Docibile donò per la salvezza della sua anima una grande somma, 200 solidi, senza specificarne la destinazione, né nominando esecutori. Anche qui si indica spesso la provenienza degli immobili, urbani e non, privilegiando gli acquisti: due dei beni in questione erano stati ereditati (uno dei due era un edificio, interamente ricostruito); uno ottenuto in permuta (un altro edificio, anch’esso interamente ricostruito); otto acquistati. Colpisce, però, che in tre casi Docibile II abbia acquistato da una sorella e da un cognato beni appartenuti al patrimonio del padre, Giovanni. A distanza di due generazioni dalla fondazione del potere autonomo, nei Docibili permane l’orgoglio dell’acquisto, ma la sua espressione documentaria rivela, oltre all’espansione ancora in atto, una ricomposizione del patrimonio avito e un’attiva riconversione agraria. Qualche altro segnale di attenzione per la compatezza della compagine familiare viene dalle disposizioni relative ai beni lasciati in comune fra i figli: sono terre, in alcuni casi al confine con il territorio longobardo di Capua. Ciò segna quasi un anticipo della strategia comune, che di lì a qualche anno i Gaetani avrebbero attuato, per espandersi in area capuana; del resto già una delle figlie di Docibile II, defunta all’epoca del testamento, aveva sposato un principe capuano90. Anche nell’indivisione, però, i ruoli di maschi e femmine sono distinti: a terre date in comune ai soli maschi si contrappongono terre comuni alle sole femmine91. Comune a tutti i figli è invece l’unico bene esterno al territorio gaetano: la metà di un palazzo a Napoli, posseduto da Docibile in comproprietà con il duca napoletano92. Le donne venivano allontanate dal patrimonio fondiario, evitando che esso venisse disperso nei matrimoni, com’era di fatto accaduto nella generazione precedente93. Com’è stato notato, i duchi si avvicinavano a un modello successorio di tipo longobardo, che privilegiava i maschi sulle femmine, probabilmente spinti a ciò da rapporti più stretti con i principi capuani, ma soprattutto dalla necessità di salvaguardare efficacemente il patrimonio familiare94. Del resto anche il legame tradizionale di Gaeta con Napoli resisteva, come orizzonte comune a tutti i figli, nella condivisione del palazzo napoletano.

38Abbiamo considerato aree con caratteri a volte piuttosto individuati. È perciò piuttosto difficile ricavarne un panorama generale: le differenze sono tante, si intrecciano e si sovrappongono, prestandosi male a distinzioni troppo nette.

  • 95 Riguardo alle disposizioni di ultima volontà nell’alto Medioevo, la distinzione fra territori a tra (...)

39Per alcuni aspetti occorre fare riferimento alle diverse tradizioni giuridiche. Nei territori costieri di tradizione bizantina la forma del testamento continuava ad esistere, per quanto ormai molto lontana dalla sua origine romana. Nei territori longobardi, invece, abbiamo donazioni mortis causa, post obitum o con riserva di usufrutto, non testamenti veri e propri95. Ciò spiega forse una notevole differenza fra gli atti napoletani e gaetani e quelli longobardi. A Napoli e negli altri territori di tradizione romano-bizantina le disposizioni di ultima volontà in favore di enti ecclesiastici, o comunque destinate a soggetti diversi dagli eredi «naturali» erano spesso atti gratuiti, non legati a una situazione di crisi della famiglia o della linea di discendenza; normalmente affiancavano la successione regolare, non erano necessariamente la sua alternativa. È vero l’inverso per l’area longobarda, dove tale tipo di disposizione era quasi sempre legato a un forte fattore di crisi nella continuità familiare: la mancanza di discendenti, o la possibilità che il disponente morisse prematuramente (non a caso erano frequenti le donazioni condizionate).

40Altre differenze attraversano invece trasversalmente territori a tradizione giuridica romana e longobarda.

  • 96 P. Delogu, Il ducato di Gaeta... cit. n. 80, p. 211 ss.
  • 97 Un’osservazione analoga è fatta da Stefano Gasparri, nel contributo in questo volume, a proposito d (...)

41Gli esecutori di ultima volontà sono presenti a Salerno e Napoli, assenti a Capua, Benevento e Gaeta, nonché nella Puglia di ix secolo, ancora sottoposta al dominio longobardo beneventano. Gli esecutori erano una forma di garanzia per il disponente. Nello stesso tempo, però, esisteva il concreto pericolo che l’esecutore divenisse di fatto l’usufruttuario dei beni. A questo rischio la tradizione napoletana rispose in modo originale. A Napoli gli esecutori erano per lo più notabili, che agivano quasi come rappresentanti della comunità; l’assenza di legami con la famiglia del disponente poteva essere garanzia di imparzialità e rapidità nell’esecuzione del lascito. Un’altra differenza, negli stessi termini, riguarda il ruolo delle donne, largamente attive a Salerno e soprattutto a Napoli, del tutto assenti a Capua, Benevento e Gaeta. Anche in questo caso non vale il richiamo alle tradizioni giuridiche; mi pare possibile, invece, che la presenza o assenza delle donne, come degli esecutori, sia indizio di una maggiore dinamicità, apertura e complessità delle strutture familiari, nella Campania meridionale, ad alta densità abitativa e con una proprietà terriera frammentata e mobile. Per altro, nel corso dell’xi secolo, anche a Gaeta le donne avrebbero assunto ruoli importanti nelle famiglie aristocratiche e persino nella gestione diretta del potere96. La presenza di lasciti in moneta accomuna invece le città costiere di Salerno, Napoli e Gaeta, segno probabile di una maggiore importanza attribuita in quei luoghi alla ricchezza mobile nella definizione del prestigio personale97.

42A Capua e Benevento si nota una tendenza alla creazione di zone grigie, in cui i beni oggetto di donazione «postuma» non uscivano comunque dal gioco degli scambi ordinari: ci si riservavava molto spesso il diritto di revocare le disposizioni, o comunque di disporre in qualsiasi modo, fino alla morte, dei beni legati, potendo anche alienarli del tutto. La donazione «postuma» si configurava così come una donazione residuale e il disponente salvava completamente la sua libertà di movimento.

  • 98 Per l’applicazione del concetto alle disposizioni di ultima volontà in ambito aristocratico cfr. C. (...)

43In alcuni casi è possibile trovare scarti, che differenziano la pratica aristocratica rispetto ad altri strati della società; è possibile riassumerli brevemente. A Napoli testamenti e donazioni «postume» di aristocratici sembrano mostrare una preferenza per i parenti, come esecutori di ultime volontà, in qualche caso con la conseguenza di trasformare l’esecutore in usufruttuario; probabilmente, a un livello sociale elevato e in un ambito ristretto, il ricorso a personaggi estranei per l’esecuzione di ultima volontà era ritenuto non opportuno. A Salerno gli aristocratici sembrano adottare pratiche diffuse in altri strati sociali (come la liberazione di servi, o la distribuzione di ricchezza monetaria), in alcuni casi estranee però al loro ambito specifico (la donazione di beni a chiese private di altri proprietari). Qui la distinzione98 non vale nei confronti del resto della società; ci si distanzia, invece, dal proprio gruppo di appartenenza. Altrove (Capua – Benevento, Gaeta) la situazione documentaria non permette di istituire confronti fra l’aristocrazia e gli altri strati sociali. In generale la pratica aristocratica sembra però, nel suo complesso, poco contraddistinta da caratteri originali.

  • 99 Sulla fisionomia sociale dell’aristocrazia salernitana fra x e xi secolo vedi V. Loré, L’aristocraz (...)
  • 100 Cfr. per esempi dall’Italia settentrionale C. La Rocca, Segni di distinzione... cit. n. 2, in parti (...)

44La difficoltà a tracciare distinzioni nette è però essa stessa meritevole di attenzione. Almeno dal punto di vista considerato le aristocrazie meridionali dell’alto medioevo sembrano organiche alle società di appartenenza, da cui non si distanziano in modo particolare. Per quanto riguarda Salerno, ma probabilmente anche Napoli, ciò può essere messo in relazione con il carattere urbano e aperto di quelle aristocrazie, che a lungo non ebbero fisionomia signorile: come il ceto eminente napoletano, i gastaldi e i conti salernitani risiedevano abitualmente in città e appartenevano a un contesto sociale urbano. Ciò che sappiamo del loro stile di vita, della fisionomia dei loro patrimoni e delle loro attività economiche non li distingue in modo netto rispetto ad altri strati sociali99. Del resto, rovesciando la prospettiva, testamenti e donazioni «postume» appaiono diffusi non solo nell’aristocrazia, ma in una fascia di società molto più ampia; questo dato è, di per sé, un carattere di profonda originalità dell’Italia meridionale nel suo complesso. In altre aree d’Italia e d’Europa, nel medesimo periodo, testamenti e similia sembrano invece un carattere proprio dell’aristocrazia100.

  • 101 Per Salerno il catalogo dei diplomi principeschi è in H. Taviani-Carozzi, La principauté... cit. n. (...)

45L’esecuzione delle ultime volontà della principessa beneventana Adelchisa suggerisce che al livello dei sovrani potevano esserci pratiche molto originali. È del resto probabile che l’esistenza di quel documento sia un’eccezione: se la pratica di donazioni «postume» dei sovrani longobardi e dei duchi in favore delle grandi istituzioni ecclesiastiche fosse stata costante, ne troveremmo tracce più consistenti negli archivi dei grandi monasteri italomeridionali, dove invece abbondano i praecepta, che sono documenti pubblici, mentre carte private di principi e duchi sono rarissime101.

  • 102 Ciò risulta da un esame delle carte relative ai duchi edite in CDCaj, I. Cfr. un accenno all’indist (...)
  • 103 Cfr. CDCaj, I, nn. 41 (939), 45 (944), 46 (945), 51 (950).
  • 104 La documentazione salernitana, assai abbondante, comprende anche un notevole numero di documenti pr (...)

46I duchi di Gaeta fanno da questo punto di vista eccezione. Il potere ducale gaetano si esprimeva solo attraverso carte private; alla distinzione fra beni pubblici e beni privati dei duchi non corrispondeva la distinzione fra diplomi e carte private, presente altrove102. D’altra parte, la famiglia ducale faceva del documento scritto un uso più ampio, rispetto ad altre famiglie dominanti del Mezzogiorno d’Italia: abbiamo numerose donazioni del duca ai propri figli103. Altrove tali documenti non ci sono pervenuti, perché probabilmente la regolare successione dei beni di famiglia non lasciava tracce scritte (almeno per Salerno abbiamo buone ragioni per crederlo104). Probabilmente la conservazione dei testamenti ducali non è soltanto dovuta a un caso fortunato. Sembra piuttosto parte di un particolare atteggiamento nei confronti della scrittura documentaria, dove alla mancanza di un’espressione ufficiale del potere suppliva un’enfasi posta sulle attività private. Le disposizioni testamentarie dei due Docibili non erano solo un affare di famiglia, ma anche un’espressione importante del loro potere, un’esibizione di prestigio, attraverso la successione familiare.

Notes

1 Sulle vicende politiche dell’Italia meridionale fra viii e x secolo vedi i quadri d’assieme in J. Gay, L’Italie méridionale et l’empire byzantin depuis l’avènement de Basile Ier jusqu’à la prise de Bari par les Normands (867-1071), Parigi, 1904 (Bibliothèque des Écoles françaises d’Athènes et de Rome, 90); F. Hirsch e M. Schipa, La Longobardia meridionale (570-1077): il ducato di Benevento, il principato di Salerno, ristampa con introduzione e bibliografia a cura di N. Acocella, Roma, 1968; V. von Falkenhausen, Untersuchungen über die byzantinische Herrschaft in Süditalien vom 9. bis ins 11. Jahrhundert, Wiesbaden, 1967, tr. it La dominazione bizantina nell’Italia meridionale dal ix all’xi secolo, Bari, 1978; Il Mezzogiorno dai Bizantini a Federico II, in G. Galasso (a cura di), Storia d’Italia, III, Torino, 1983, p. 1-434; G. Galasso e R. Romeo (a cura di), Storia del Mezzogiorno, II, Napoli, 1989, p. 15-591, e in particolare il saggio di G. Tabacco, Il Mezzogiorno nel quadro politico europeo e mediterraneo, II-2, p. 540-559.

2 Cfr. per un inquadramento giuridico classico C. Giardina, voce Successioni (diritto intermedio), in Novissimo digesto italiano, Torino, 1957 (3a ed.), p. 727748, in particolare le p. 727-738; differenziazioni tipologiche degli atti di tipo testamentario nel contributo di Swen Holger Brunsch in questo stesso volume; ampia bibliografia e panorama complessivo del problema degli atti di donazione pro anima, post mortem e simili nell’alto medioevo in C. La Rocca, Segni di distinzione. Dai corredi funerari alle donazioni post obitum nel regno longobardo, in L. Paroli (a cura di), L’Italia centro-settentrionale in età longobarda, Firenze, 1997, p. 31-54; Id., Pacifico di Verona. Il passato carolingio nella costruzione della memoria urbana, Roma, 1995 (Nuovi studi storici, 31), p. 112-120; e in Id. e L. Provero, The dead and their gifts. The will of Eberhard, count of Friuli, and his wife Gisela, daughter of Louis the Pious (863-864), in F. Theuws e J. L. Nelson (a cura di), Rituals of power. From Late Antiquity to the early Middle Ages, Leida-Boston-Colonia, 2000, p. 225-233. Sulle disposizioni di tipo testamentario cfr. Anche G. P. Massetto, Elementi della tradizione romana in atti negoziali altomedievali, in Ideologie e pratiche del reimpiego nell’alto Medioevo. Settimane di studio del Centro italiano di studi sull’alto Medioevo, XLVI (Spoleto, 16-21 aprile 1998), Spoleto, 1999, p. 556-569.

3 Ringrazio Vera von Falkenhausen per alcune preziose osservazioni sulle disposizioni di ultima volontà a Napoli.

4 Come in RNAM, II, n. 88 (960), dove parte del lascito è distribuita fra abate, monaci e sacerdoti del monastero intitolato ai santi Teodoro e Sebastiano, parte va a parenti della disponente, un tarì è donato a una confraternita religiosa.

5 Vedi RNAM, I, n. 17 (932); II, nn. 84 (959), p. 71-3; 105 (964), p. 116-8; III, nn. 184 (981), 235 (994); Reg. Neap., nn. 107 (959), 164 (968), 312 (999).

6 RNAM, III, n. 184 (981), esecuzione del lascito di Martino calzolaio; la somma di 40 tarì (= 10 solidi) è ricavata dalla vendita di terre. Reg. Neap., n. 164 (968): vari lasciti per la somma complessiva di 10 solidi. Altri casi in RNAM, I, n. 17 (932): 4 solidi; II, n. 84 (959): 4 solidi; II, n. 88 (960): almeno 10 tarì = 2,5 solidi (ma altri 14 tarì erano già stati distribuiti dalla disponente in persona); II, n. 105 (964): 5 solidi di Bisanzio; III, n. 235 (994): 24 tarì = 6 solidi; Reg. Neap., n. 312 (999): 10 tarì (= 2,5 solidi).

7 Ciò è ben visibile in RNAM, I, n. 17 (932): Sergio del fu dominus Costantino lascia da distribuire quattro solidi fra sacerdoti e pauperes Christi, ma la gran parte del suo patrimonio, che comprende varie terre e una chiesa intitolata a S. Pietro, è destinata al figlio Orso. Analoghe considerazioni sono possibili a proposito di RNAM, II, nn. 88 (960) e 105 (964), p. 116-8; Reg. Neap., nn. 164 (968) e 312 (999); RNAM, III, n. 184 (981). In quest’ultimo caso la somma destinata ai poveri è di ben 40 tarì, che sono raccolti con la vendita di terre appartenenti al disponente, il calzolaio Martino. Le terre sono però acquistate dai figli di Martino, Leone e Giovanni, evidentemente dotati di notevole liquidità.

8 RNAM, II, n. 88 (960). Un’analogia con tale pratica può essere vista nell’uso, testimoniato in età longobarda, di frammentare un oggetto prezioso e distribuirne poi i pezzi. Cfr. ad esempio L. Schiaparelli, Codice diplomatico longobardo, I, Roma, 1929 (Fonti per la storia d’Italia, 62), n. 82 (745, Agrate), analizzato nel contributo di Cristina La Rocca in questo volume e in Id., Segni di distinzione... cit. n. 2, p. 31-32.

9 Vedi Sergio del fu dominus Costantino (RNAM, I, n. 17, a. 932).

10 Per la circolazione monetaria nell’Italia meridionale dell’alto medioevo vedi J.-M. Martin, Economia naturale ed economia monetaria nell’Italia meridionale longobarda e bizantina (secoli vi-xi), in R. Romano e U. Tucci (a cura di), Storia d’Italia. Annali 6. Economia naturale, economia monetaria, Torino, 1983, p. 179219; Id., La Pouille du vie au xiie siècle, Roma, 1993 (Collection de l’École française de Rome, 179), p. 443-453; L. Travaini, La monetazione nell’Italia normanna, Roma, 1995 (Nuovi studi storici, 28), p. 9-29.

11 Ciò è detto esplicitamente in RNAM, III, n. 184 (981) e in Reg. Neap. n. 312 (999). Nel primo caso i beni destinati a essere venduti per beneficenza sono acquistati dal fratello del disponente, nel secondo dai figli.

12 CDC, II, n. 235 (966): è un processo relativo alla parte in beni mobili e servi dell’eredità di Dauferio del fu Guaiferio; Dauferio aveva disposto che alcune di queste ricchezze venissero distribuite dopo la sua morte, per la salvezza della sua anima.

13 Ciò sembra risultare da RNAM, III, n. 235 (994), dove gli esecutori procedono alla vendita di beni della testatrice, nonostante l’opposizione del vedovo.

14 Prendiamo ad esempio i documenti contenuti in RNAM, II, nn. 135-80, relativi agli anni 970-979, escludendo i nn. 164, 166, 180, estranei al territorio napoletano. Fra i testimoni troviamo personaggi figli di un dominus in tutti i casi tranne tre (nn. 135, 154 e 162; ma quest’ultimo è un caso particolare, essendo una concessione ducale). Ad un esame superficiale, la consuetudine sembra legata alla città: i testimoni non fanno parte delle famiglie dei domini nel n. 173, ma il documento è rogato a Pozzuoli. Cfr. anche, ad es., RNAM, II, n. 61 (951), relativo alla località di Cicciano; RNAM, III, nn. 215 e 216 (990), rogati a Pozzuoli: in nessuno di questi casi i testimoni appartengono all’aristocrazia.

15 Troviamo esecutori appartenenti a famiglie di domini in RNAM, I, nn. 17 (932); 46 (947); II, n. 88 (960); III, nn. 184 (981), 215 (990, Pozzuoli); Reg. Neap., n. 279 (993). Per altro, gli esecutori hanno un’identità e un ruolo distinti dai testimoni, anche quando gli uni e gli altri appartengono al medesimo gruppo dei do-mini (tanto che quando sottoscrivono gli esecutori si identificano come distributor, a differenza dei testimoni). Non troviamo esecutori appartenenti a famiglie di domini in RNAM, II, n. 61 (951), relativo alla località di Cicciano; in RNAM, II, n. 105 (964), dove l’esecutore è l’abate del monastero dei SS. Sergio e Bacco, egli stesso destinatario di uno dei lasciti; in RNAM, III, n. 216 (990, Pozzuoli); in RNAM, III, n. 235 (994), su cui vedi più avanti nota 29; in Reg. Neap., n. 312 (999), rogato a Napoli, ma relativo a personaggi della località Piscinula. In RNAM, I, nn. 6 (920) e 15 (931); II, n. 152 (973) e III, n. 209 (987), p. 73-4 non ci sono esecutori. Questo breve esame lascia intendere che la scelta preferenziale fra le famiglie di domini degli esecutori di ultime volontà valesse soprattutto per la città, meno per il territorio, come già visto per i testimoni.

16 Reg. Neap., n. 279 (993).

17 Cfr. In proposito le considerazioni di J.-M. Martin, Pratiques successorales en Italie méridionale (Xe-XIIe siècle): Romains, Grecs et Lombards, in J. Beaucamp e G. Dagron (a cura di), La transmission du patrimoine. Byzance et l’aire méditerranéenne, Parigi, 1998 (Travaux et mémoires du Centre de recherche d’histoire et civilisation de Byzance, Monographies, 11), p. 208; e di P. Skinner, Women, wills and wealth in medieval southern Italy, in Early Medieval Europe, 2, 1993, p. 147.

18 Anche due documenti relativi ad Amalfi ci parlano di disposizioni di ultima volontà effettuate da donne: J. Mazzoleni e R. Orefice (a cura di), Codice Perris. Cartulario amalfitano. Sec. x-xv, Amalfi, 1985, nn. 20 e 26 (990). Sui due documenti cfr. P. Skinner, Women, wills and wealth... cit. n. 17, p. 46; alle p. 139-40 del saggio, a proposito della Puglia, si fa cenno alle probabili pressioni nei confronti delle donne, perché trasmettessero i loro beni all’interno della famiglia.

19 Donazioni di beni immobili in favore di enti ecclesiastici in CDC, I, n. 139 (923); II, n. 250 (967); RNAM, I, n. 46 (947); II, n. 152 (973); III, n. 209 (987), p. 73-4 (dove la donazione, in favore del monastero dei SS. Sergio e Bacco, è condizionata alla mancanza di eredi del disponente, Pietro, vetraio del fu Giovanni); Reg. Neap., nn. 87 (955; il disponente appartiene all’altissima aristocrazia cittadina); 164 (968).

20 RNAM, I, n. 17.

21 Cfr. più in generale, su questo aspetto delle disposizioni di ultima volontà, A. Prosperi, Premessa a I vivi e i morti (= Quaderni storici, 50, 1982), p. 403-404; C. La Rocca, Pacifico... cit. n. 2, p. 113.

22 Reg. Neap., n. 66.

23 Cfr. RNAM, II, nn. 88 (960); 105 (964); III, n. 215 (990); III, n. 216 (990).

24 Sul profilo sociale e istituzionale dell’aristocrazia napoletana cfr. le limpide pagine di G. Cassandro, Il ducato bizantino, in Storia di Napoli, II-1, Napoli, 1969, p. 187 ss.; più di recente alcune indicazioni su aspetti specifici dell’aristocrazia militare napoletana in E. Cuozzo, La militia Neapolitanorum: un modello per i milites normanni di Aversa, in Mélanges de l’École française de Rome, Moyen Âge, 107, 1995, p. 31-35.

25 RNAM, I, nn. 6 (920) e 17 (932); Reg. Neap., n. 87 (955). Nel primo caso l’appartenenza a contesto aristocratico di Manu e Barbaria monaca, madre e figlia, è suggerita dalla confinazione di una loro terra con altre, tutte di aristocratici, insigniti del titolo di dominus o figli di domini (uno dei quali è il fu dominus Iohannes Isaurus, zio delle due).

26 Cfr. a titolo di esempio molti dei documenti citati sopra, alla nota 19. Per donazioni semplici in favore di monasteri indipendenti nella documentazione napoletana cfr. RNAM, I, nn, 5 (916), 30 (938), 32 (939), 37 (942), 44 (946); II, nn. 56 (951), 94 (961), 97 (962), 102 (963)

27 CDC, II, n. 250 (967, Napoli).

28 Cfr. Reg. Neap., n. 279 (993), analizzato sopra, e RNAM, II, n. 88 (960), dove fra gli esecutori di Maria, detta Gemma, figlia di una domina Gregoria (il nome del padre è ignoto per lacuna nel documento), c’è un Giovanni, cugino o nipote della stessa Gemma. Anche da RNAM, III, n. 235 (994) risulta la scelta di esecutori testamentari probabilmente legati al contesto familiare della disponente, Maria, figlia del fu fabbro Giovanni; anche i distributores sono fabbri. Interessante che le disposizioni ultime di Maria fossero contrastate dal vedovo, Cesario. La scelta di esecutori particolarmente vicini alla disponente poteva forse essere dovuta alla volontà di contrastare il più efficacemente possibile la prevedibile opposizione di Cesario.

29 CDC, I, n. 118 (903): il presbitero e abate Angelberto dispone che dopo la sua morte siano distribuiti 50 solidi, ricavati probabilmente dalla vendita di suoi beni. CDC, II, n. 218 (962): Riccarda del fu Gaidenardo lascia i suoi beni al rettore della chiesa di S. Marcello, concedendo ai figli la possibilità di riscattarli attraverso il pagamento una somma prestabilita; se ciò non accade, il rettore venderà i beni e distribuirà pro anima il ricavato. Da una notizia contenuta in CDC, II, n. 235 (966) sappiamo che Dauferio del fu Guaiferio aveva disposto di distribuire per la salvezza della propria anima 50 solidi di Bisanzio. CDC, II, n. 257 (968): il testatore dispone che vengano vendute alcune sue ricchezze mobili e il ricavato offerto pro anima. In CDC, III, n. 491 (996) si dispone la distribuzione post mortem di 24 tarì (= 6 solidi), fra sacerdoti e poveri.

30 CDC, II, n. 235.

31 Cfr. RNAM, III, n. 235 (994) e sopra, nota 13 e testo corrispondente.

32 CDC, I, nn. 77 (873, rogato a Salerno, ma relativo a beni presso Nocera), 96 (882); II, n. 218 (962).

33 CDC, I, n. 118.

34 CDC, I, n. 117 (903).

35 CDC, I, n. 114 (902): processo in cui Angelo presbitero e abate di S. Massimo replica alle richieste avanzate da Giovanni atrianese qui modo Ioannoci vocatur, f. idem Iohanni qui vocatur Gannaepiscopus, riguardo ai beni di Orso di Radeprando, di Nocera. Angelo affermava di aver avuto quei beni in virtù delle ultime disposizioni di Orso, che aveva affidato la distribuzione dei propri beni, per la salvezza della sua anima, a Orso di Ermemaro. Il documento ci è stato conservato e risale appunto a trent’anni prima: CDC, I, n. 71 (872). Gli stessi beni passarono poi a S. Massimo per la donazione post obitum di Angelo (CDC, I, n. 117. A. 903). In CDC, I, n. 118 (903), il presbitero e abate Angelberto, di Nocera, stabilisce che siano venduti dopo la sua morte alcuni beni e che sia distribuito il ricavato per la salvezza della sua anima. Fra i beni in questione, troviamo proprietà di Lupo di Boniperto. Costui era stato protagonista nell’882 di una donazione di tipo testamentario, in cui si disponeva analogamente la distribuzione dopo la sua morte di beni, per la salvezza della sua anima (CDC, I, n. 96). In un caso e nell’altro i beni non sono descritti, ma è altamente probabile che fossero passate ad Angelberto, in qualità di sacerdote, proprio le proprietà destinate da Lupo alla salvezza della sua anima.

36 Per riferimenti a poveri e/o sacerdoti, in relazione a Napoli cfr., ad esempio, RNAM, I, n. 17 (932); II, n. 84 (959), p. 71-3 ecc. Per Gaeta vedi CDCaj, I, n. 4 (831?); n. 19 (906: donazione in favore di poveri e monasteri, per celebrazione di messe e riscatto di prigionieri).

37 CDC, I, n. 117 (903).

38 CDC, I, n. 71 (872).

39 CDC, I, n. 75 (872, dove Walfa f. Walfusi e vedova di Anselgrimo di Orso, in assenza del fratello, catturato dai Saraceni, dispone una donazione pro anima, con riserva vitalizia di usufrutto, alla presenza di tre persone, fra cui un chierico e un giudice). Sulla funzione di tutela, svolta dai giudici nei confronti delle donne e dei soggetti deboli nel Mezzogiorno longobardo, e sugli ampi sviluppi di quella funzione, cfr. P. Delogu, La giustizia nell’Italia meridionale longobarda, in La giustizia nell’alto Medioevo (secoli ix-xi). Settimane di studio del Centro italiano di studi sull’alto Medioevo, XLIV (Spoleto, 11-17 aprile 1996), I, Spoleto, 1997, p. 274-283. CDC, I, n. 149 (928); II, nn. 218 (962), 343 (982).

40 Cfr. J.-M. Martin, Pratiques successorales... cit. n. 17, p. 195.

41 In CDC, II, n. 218 (962) Riccarda del fu Gaidenardo dona pro anima a Gai denardo, rettore della chiesa di S. Marcello di Nocera, la quarta parte dei beni del secondo marito, Basso, e del primo, Gaidenardo (l’omonimia del rettore con il primo marito di Riccarda suggerisce la possibilità di una parentela). I figli di primo e secondo letto sono consenzienti alla donazione della madre; viene loro riservato il diritto di riscattare la quarta dei rispettivi padri entro sette giorni dalla morte di Riccarda, corrispondendo una somma in moneta prefissata.

42 Cfr. sulla consistenza e le caratteristiche della morgengabe nell’Italia meridionale J.-M. Martin, La Pouille... cit. n. 10, p. 550-551 e Id., Pratiques successorales... cit. n. 17, p. 199-203.

43 CDC, I, n. 75 (872): Walfa di Walfuso dona pro anima tutti i suoi beni (il contesto suggerisce trattarsi di persona facoltosa). CDC, I, n. 149 (928) Imelsenda religiosa femina, del fu Madelmo, libera un servo in punto di morte. CDC, II, n. 218 (962): Riccarda del fu Gaidenardo dona beni per complessivi 10 tarì, corrispondenti alla quarta dei suoi due mariti. CDC, II, n. 343: Ima del fu Maurontu lascia alla chiesa di S. Angelo a Lanzara metà di un appezzamento di terreno. Napoli: CDC, I, n. 139 (923): Bona Cofinella fa dono, pro anima, di 16 tarì e di tutti i suoi beni mobili. CDC, II, n. 250 (967): accordo relativo al lascito di Agata, che aveva donato la chiesa di S. Angelo a Montecalvo al monastero di S. Gregorio a Regionario. RNAM, I, n. 6 (920): Maru e Barbaria monaca, madre e figlia, lasciano alla chiesa di S. Eufemia, di loro proprietà, un orto con alberi da frutto. RNAM, II, n. 105 (964), p. 116-8: donazione postuma di Anna, che stabilisce la distribuzione dopo la sua morte di 5 solidi e stabilisce che i suoi beni vadano al monastero dei SS. Sergio e Bacco, in caso di morte prematura o senza eredi dei figli. RNAM, III, n. 216 (990): donazione «postuma» di terre, da parte di Eupraxia del fu Giovanni di Erasmo di Pozzuoli al monastero dei SS. Sergio e Bacco (cfr. n. 216, a. 990, con l’esecuzione delle volontà di Eupraxia e il consenso del marito Giovanni). RNAM, II, n. 88 (960): Maria detta Gemma dispone lasciti monetari per almeno 19 tarì. Reg. Neap., n. 164 (968): Teodata monaca del fu Gregorio, vedova di Martino, dispone la vendita di una sua casa e la conseguente distribuzione di lasciti monetari per complessivi 10 solidi. Reg. Neap., n. 279-(993): notizia relativa alle disposizioni di Maria del fu Stefano, relative ad eredità di due sue prozie.

44 Cfr. in proposito alcune osservazioni in V. Loré, L’aristocrazia salernitana nell’xi secolo, in P. Delogu e P. Peduto (a cura di), Salerno nel xii secolo. Istituzioni, società, cultura. Atti del convegno internazionale, Raito di Vietri sul Mare, 1620 giugno 1999, Salerno, 2004, nota 6.

45 CDC, I, n. 149.

46 Altro caso di liberazione di un servo come disposizione postuma in CDC, II, n. 225 (964).

47 Inserto senza data in CDC, II, n. 235 (966). L’inserto è probabilmente dello stesso anno 966 o di poco precedente. Sulla famiglia vedi riferimenti alla nota 50.

48 CDC, III, nn. 534 [= P. Cherubini, Le pergamene di S. Nicola di Gallucanta (secc. ix-xii), Altavilla Silentina, 1990, n. 34] e 536, entrambi del 1000.

49 Il riferimento è a Liut., 19, con cui si stabilisce la possibilità di effettuare donazioni pro anima anche per i minorenni in pericolo di morte. Edizione in C. Azzara e S. Gasparri, Le leggi dei Longobardi. Storia, memoria e diritto di un popolo germanico, Milano, 1992, p. 138-141 (Leges Langobardorum, a cura di F. Bluhme, in M.G.H., Leges, IV, Hannover, 1868, p. 116-117).

50 Infatti in CDC, III, n. 534 [= P. Cherubini (a cura di), Le pergamene... cit. n. 48, n. 34, a. 1000]. S. Nicola è detto appartenere a Adelberti comiti, qui est cognato et thio nostro, f. ipsius Landoari comiti. Sulle vicende della chiesa e della famiglia vedi G. Vitolo, La latinizzazione dei monasteri italo-greci nel Mezzogiorno medievale. L’esempio di S. Nicola di Gallocanta presso Salerno, in Benedictina, 29, 1982, p. 437-460, poi in S. Leone e Giovanni Vitolo, Minima Cavensia. Studi in margine al IX volume del Codex diplomaticus Cavensis, Salerno, 1983, p. 75-92; e P. Cherubini (a cura di), Le pergamene... cit. n. 48, p. 26 ss.

51 Sulla chiesa, le vicende della sua fondazione e la sua posizione nello sviluppo urbanistico di Salerno vedi P. Delogu, Mito di una città meridionale (Salerno, secoli viii-xi), Napoli, 1977, p. 147 ss.

52 Cfr. le ipotesi di ricostruzione in P. Cherubini (a cura di), Le pergamene... cit. n. 48, p. 26-28 e H. Taviani-Carozzi, La principauté lombarde de Salerne (ixe-xie siècle). Pouvoir et société en Italie lombarde méridionale, Roma, 1991 (Collection de l’École française de Rome, 152), p. 758 ss.

53 In un sondaggio condotto sui documenti di CDC, I-III, fino al 1000 (fatta eccezione per gli inserti) ho trovato un solo caso sicuro di donazione effettuata da aristocratici a chiese che non fossero di loro proprietà: I, n. 110 (898); II, n. 251 (967) è forse un altro caso, dove la donazione avviene per interposta persona.

54 Per la liberazione di servi come disposizione pro anima, a opera di personaggi non appartenenti all’aristocrazia, cfr. CDC, II, n. 225 (964); III, n. 491 (996). Per la distribuzione di moneta, cfr. esempi alla nota 29. Per la distribuzione di beni mobili cfr. CDC, I, n. 118 (903); II, nn. 257 (968), 288 (976).

55 Sull’aristocrazia nei territori di Capua e Benevento vedi N. Cilento, Le origini della signoria capuana nella Longobardia minore, Roma, 1966 (Studi storici, 69-70); J.-M. Martin, Éléments préféodaux dans les principautés de Bénévent et Capoue (fin du viiie siècle-début du xie siècle): modalités de privatisation du pouvoir, in Structures féodales et féodalisme dans l’Occident méditerranéen (xe-xiiie siècles), Roma, 1980 (Collection de l’École française de Rome, 44), p. 553-586; indicazioni in S. Gasparri, Il ducato e principato di Benevento, in Storia del Mezzogiorno..., II, cit. n. 1, p. 102 ss.; e recentemente, a proposito dell’articolazione della compagine aristocratica su vari livelli, vedi le osservazioni di S. M. Collavini, Duchi e società locali nei ducati di Spoleto e Benevento nel secolo viii, in I Longobardi nei ducati di Spoleto e Benevento. Atti del XVI Congresso internazionale di studi sull’alto Medioevo, Spoleto – Benevento, 20-27 ottobre 2002, I, Spoleto, 2003, p. 125-166. Ringrazio l’Autore per avermi consentito la lettura del lavoro ancora in bozze.

56 Delle donazioni «postume» relative a Capua – Benevento e alla Puglia ancora longobarda del ix secolo, prese in considerazione qui, 14 su 20 sono relative ad aristocratici, come possiamo ricavare dalla titolatura; (considero come aristocratici anche vescovi e abati, quasi sicuramente provenienti da livello sociale alto). Molto probabilmente, a giudicare dalla consistenza di alcuni patrimoni oggetto delle donazioni, anche i disponenti di alcuni degli altri sei documenti erano aristocratici. Per Salerno, come detto, nel periodo preso in considerazione abbiamo solo cinque documenti relativi ad aristocratici, contro almeno 10 relativi a strati sociali più bassi. Per Napoli, 6 su 25. Per Gaeta abbiamo solo 4 documenti utili: valutazioni come queste non sono dunque possibili.

57 Cfr. le indicazioni in A. Sennis, Tradizione monastica e racconto delle origini in Italia centrale (secoli xi-xii), in Mélanges de l’École française de Rome. Moyen Âge, 115, 1, 2003, p. 181-211.

58 Sulle funzioni dei marpahis o marepahis beneventani un cenno in S. Gasparri, Il principato e il ducato... cit. n. 55, p. 106.

59 Cfr. ad esempio RNAM, III, n. 194 (982, Capua): Landolfo conte di Landolfo conte e sua moglie Sicarda, del fu Madelmo, donano al monastero di S. Croce in bertice montis qui dicitur Berina la loro chiesa di S. Marco, con una dotazione di numerosi appezzamenti di terreno, come risulta dalle carte citate come munimina. CV, II, n. 138 (970): Arderico vescovo di Isernia dona ai monaci di San Vincenzo al Volturno e di S. Croce una chiesa di sua proprietà su un monte a lui concesso dal palatium. CV, II, n. 169 (986): donazione pia di Landone conte di Teano, che dispone di 300 moggi di terra presso Teano in favore di S. Vincenzo di Capua.

60 Vedi per esempi di donazioni «postume», subordinate al rispetto di una condizione da parte del destinatario, T. Leccisotti e F. Avagliano (a cura di), Abbazia di Montecassino. I regesti dell’archivio, IX, Roma, 1974 (Ministero dell’Interno. Pubblicazioni degli Archivi di Stato, 81), n. 3205 a p. 281 (961, Teano); edizione in E. Gattola, Historia Abbatie Casinensis, I, Venezia, 1733, p. 308; CV, I, nn. 44 (803), 49 (806); II, n. 169 (986).

61 E. Cuozzo e J.-M. Martin, Documents inédits ou peu connus des archives du Mont-Cassin (viiie-xe siècles), in Mélanges de l’École française de Rome, Moyen Âge, 103, 1991, n. 7 (792?); CV, I, nn. 41 (803), 43 (817).

62 Sulle donazioni «postume» con diritto di revoca vedi J.-M. Martin, Pratiques successorales... cit. n. 17, p. 209.

63 Regesto in T. Leccisotti (a cura di), Abbazia di Montecassino. I regesti dell’archivio, VI, Roma, 1971 (Ministero dell’Interno. Pubblicazioni degli Archivi di Stato, 74), n. 34 alle p. 18-19; edizione in Id., Le pergamene latine di Taranto nell’Archivio di Montecassino, in Archivio storico pugliese, 14, 1961, p. 11-12.

64 CV, II, n. 169. Cfr., per altri casi analoghi, E. Cuozzo e J.-M. Martin, Documents inédits... cit. n. 61, n. 24 (843); CV, I, n. 42 (812). Clausole di revocabilità si trovano, a volte, anche nella documentazione napoletana di x secolo: cfr. RNAM, I, nn. 6 (920) e 17 (932).

65 Disposizioni analoghe anche nella carta edita da A. Gallo, Il più antico documento originale dell’archivio di Montecassino, in Bullettino dell’Istituto storico italiano per il Medio Evo, 45, 1929, p. 163-164 (809, Taranto) e regestata in T. Leccisotti (a cura di), Abbazia di Montecassino. I regesti..., VI, cit. n. 63, n. 33 a p. 18; vedi anche CV, I, n. 45 (817).

66 CV, I, n. 43 (817, Benevento). Due casi salernitani in CDC, II, n. 218 (962), relativo al territorio di Nocera, e CV, I, n. 64 (845).

67 RNAM, III, n. 194 (Capua).

68 Roth., 170. Ed. in C. Azzara e S. Gasparri, Le leggi dei Longobardi... cit. n. 49, p. 48-49 (Leges Langobardorum... cit. n. 49, p. 39).

69 Vedi C. Manaresi (a cura di), I placiti del «Regnum Italiae», I (a. 776-945), Roma, 1955 (Fonti per la storia d’Italia, 92), n. 8 (791, Spoleto).

70 Sugli sviluppi sociali del principato capuano dopo la fine del ix secolo sappiamo poco. Vedi comunque N. Cilento, Le origini... (soprattutto il quarto capitolo) e J.-M. Martin, Éléments préféodaux... citt. n. 55; G. A. Loud, Church and society in the Norman Principality of Capua, 1058-1197, Oxford, 1985, p. 12-37.

71 T. Leccisotti e F. Avagliano (a cura di), Abbazia di Montecassino. I regesti..., IX, cit. n. 60, n. 3205 a p. 281 (961, Teano). Edizione in E. Gattola, Historia..., I, cit. n. 60, p. 308.

72 Vedi ad esempio T. Leccisotti e F. Avagliano (a cura di), Abbazia di Montecassino. I regesti..., IX, cit. n. 60, n. 3205 a p. 281 (961, Teano; edizione in E. Gattola, Historia.., I, cit. n. 60, p. 308), dove i servi vengono esclusi dalla donazione; e invece CV, I, n. 42 (812, Benevento), dove tre servi sono inclusi nella donazione.

73 Cfr. per l’Italia settentrionale C. La Rocca, Segni di distinzione... cit. n. 2, p.36 e Id., Pacifico... cit. n. 2, p. 115 ss.

74 Cfr. CV, II, n. 169 (986): il documento dice che il conte di Teano Landone ha disposto di tutti i suoi beni, prima della partenza per un pellegrinaggio a Montesantangelo. La carta riguarda però soltanto un lascito in favore di San Vincenzo al Volturno. La medesima osservazione vale a proposito di E. Cuozzo e J. M. Martin, Documents inédits... cit. n. 61, n. 24 (843); CV, I, n. 42 (812). Questo tipo di disposizione trova riscontro in esempi salernitani di xi secolo: cfr. CDC, IX, n. 8 (1065).

75 CV, I, n. 49. Altri casi analoghi fra i documenti citati alla nota 60.

76 La moglie Sichelgarda partecipa, per la quarta parte di sua pertinenza, alla donazione di Landolfo conte, citata sopra: RNAM, III, n. 194 (982, Capua). In alcuni casi la moglie si limita a dare il consenso alla transazione compiuta dal marito. J.-M. Martin, Pratiques successorales... cit. n. 17, p. 201, interpreta il consenso della moglie come spia di uno dei modi di intendere la morgengabe: in alcuni casi (come abitualmente avveniva in Puglia: cfr. Id., La Pouille... cit. n. 10, p. 551) non si procedeva a un’effettiva divisione dei beni del marito, che erano invece tenuti in comune e gestiti unitariamente. Il consenso dato dalla moglie alle donazioni andrebbe ricondotto a questa possibilità e inteso come rinuncia al diritto sulla parte di patrimonio, oggetto della donazione.

77 F. Bartoloni, Le più antiche carte dell’abbazia di San Modesto in Benevento (secoli viii-xiii), Roma, 1950 (Regesta chartarum Italiae, 33), n. 3 (852).

78 L’opinione è di J.-M. Martin, La Pouille... cit. n. 10, nota 489 a p. 239.

79 CDCaj, I, n. 4 (831?): testamento del vescovo di Formia. CDCaj, I, n. 19 (906): testamento di Docibile I. CDCaj, I, n. 20 (909): donazione pro anima di Anna, vedova di Cristoforo. CDCaj, I, n. 52 (954): testamento di Docibile II.

80 Il documento è menzionato in CDCaj, I, n. 54. Cfr. P. Delogu, Il ducato di Gaeta dal ix all’xi secolo. Istituzioni e società, in G. Galasso e R. Romeo (a cura di), Storia del Mezzogiorno... II-1, cit. n. 1, p. 203 e nota 112.

81 Ancora nei primi decenni dell’xi secolo abbiamo altri esempi di testamenti nella famiglia ducale: CDCaj, I, nn. 128 (1013); 143 (1024); 153 (1028).

82 CDCaj, I, n. 19 (906): Ideoque ego Docibilis ypatus... super pedes meos ambulantem sanus corpore mente integra... CDCaj, I, n. 52 (954): Unde Dominus Docibilis gratia Dei Dux eiusdem civitatis sana mente, et integro sensu dixit... Tali clausole rimandano alla tradizione romana.

83 Cfr. ad es. CDCaj, I, n. 19 (906), p. 52: Volo ac iubeo ut quantum datum habeo Bone filie meae aurum argentum pannos siricos familias masculos et feminas, ramen et omnia que ei dedi sit firmum et stabile... I riferimenti alle spezie sono alla p. 52, righi 24 e 28. Spezie sono citate anche nella formula finale, che fa riferimento alla ricchezza complessiva della famiglia (p. 36, r. 17: cfr. P. Delogu, Il ducato di Gaeta... cit. n. 80, p. 198). Per esempi dall’Italia settentrionale, dove oggetti personali sono segni di identità del testante, cfr. C. La Rocca, Segni di distinzione... cit. n. 2, p. 35, 42-44, 50 e Id., Pacifico... cit. n. 2, p. 117-119.

84 CDCaj, I, n. 21 (924).

85 P. Delogu, Il ducato di Gaeta... cit. n. 80, p. 197; P. Skinner, Family power in Southern Italy. The Duchy of Gaeta and its neighbours, 850-1139, Cambridge, 1995, p. 62 ss.

86 J.-M. Martin, Pratiques successorales... cit. n. 17, p. 195-196.

87 P. Delogu, Il ducato di Gaeta... cit. n. 80, p. 194 (in generale, a proposito delle famiglie aristocratiche di Gaeta) e 198 (sui Docibili in particolare); P. Skinner, Family power... cit. n. 85, p. 312.

88 P. Delogu, Il ducato di Gaeta... cit. n. 80, p. 197-198.

89 Cfr. P. Delogu, Il ducato di Gaeta... cit. n. 80, p. 204.

90 CDCaj, I, n. 52 (954), p. 95:... bonae memoriae Mariae principissae filia mea...

91 CDCaj, I, n. 52 (954), p. 96-98.

92 CDCaj, I, n, 52 (954), p. 97-98.

93 Una complessa divisione del patrimonio fra maschi e femmine, in funzione della coesione familiare e dei ruoli attribuiti per il futuro a ciascun figlio è rintracciato nel testamento di Everardo del Friuli e della moglie (figlia di Ludovico il Pio) in C. La Rocca e L. Provero, The dead and their gifts... cit. n. 2, p. 245 ss.

94 P. Skinner, Women, wills and wealth... cit. n. 17, p. 149-150.

95 Riguardo alle disposizioni di ultima volontà nell’alto Medioevo, la distinzione fra territori a tradizione giuridica longobarda e romana è sottolineata in C. Giardina, voce Successioni (diritto intermedio), cit. n. 2, p. 735-736. Specificamente sull’Italia meridionale cfr. J.-M. Martin, Pratiques successorales... e P. Skinner, Women, wills and wealth... citt. n. 17. Rilievi sul rapporto fra tradizione giuridica romana e germanica nelle disposizioni di ultima volontà altomedievali in G. P. Massetto, Elementi della tradizione romana... cit. n. 2, p. 556-569.

96 P. Delogu, Il ducato di Gaeta... cit. n. 80, p. 211 ss.

97 Un’osservazione analoga è fatta da Stefano Gasparri, nel contributo in questo volume, a proposito dell’importanza che la ricchezza mobile ha in testamenti e disposizioni di ultima volontà nei territori longobardi dell’Italia centrosettentrionale e a Venezia.

98 Per l’applicazione del concetto alle disposizioni di ultima volontà in ambito aristocratico cfr. C. La Rocca, Segni di distinzione... cit. n. 2; Id., Pacifico... cit. n. 2, p. 115; Id. e L. Provero, The dead and their gifts... cit. n. 2.

99 Sulla fisionomia sociale dell’aristocrazia salernitana fra x e xi secolo vedi V. Loré, L’aristocrazia... cit. n. 44, con interpretazione diversa rispetto a quella proposta da H. Taviani-Carozzi, La principauté... cit. n. 52, in particolare le p. 839 ss.

100 Cfr. per esempi dall’Italia settentrionale C. La Rocca, Segni di distinzione... cit. n. 2, in particolare p. 36-37; Id., Pacifico... cit. n. 2, p. 114 ss., con particolare riferimento alla documentazione veronese.

101 Per Salerno il catalogo dei diplomi principeschi è in H. Taviani-Carozzi, La principauté... cit. n. 52, p. 1131-1151. Un esempio di carta privata con attore il principe salernitano Siconolfo in CV, I, n. 66 (849); carta privata con attore il principe salernitano Ademario in CV, I, n. 68 (858). Per Capua e Benevento vedi ancora i cataloghi in R. Poupardin, Étude sur les institutions politiques et administratives des principautés lombardes de l’Italie méridionale (ixe-xie siècles), Parigi, 1907, p. 63-131 e K. Voigt, Beiträge zur Diplomatik der langobardischen Fürsten von Benevent, Capua und Salerno (seit 774), Göttingen, 1902, p. 59-61, 66-71. Cfr. anche lo schema in J.-M. Martin, Éléments préféodaux... cit. n. 55, p. 584-586.

102 Ciò risulta da un esame delle carte relative ai duchi edite in CDCaj, I. Cfr. un accenno all’indistinzione fra carte private e documenti pubblici a Gaeta in P. Skinner, Family power... cit. n. 85, p. 18.

103 Cfr. CDCaj, I, nn. 41 (939), 45 (944), 46 (945), 51 (950).

104 La documentazione salernitana, assai abbondante, comprende anche un notevole numero di documenti principeschi; sono sia diplomi, sia carte private, relative al patrimonio personale dei principi (fra gli altri, preminenti sono i due nuclei relativi alle chiese principesche di S. Massimo e S. Maria: cfr. alcuni riferimenti in P. Delogu, Mito... cit. n. 51, p. 144 ss.). Ciononostante, non esistono fino alla metà dell’xi secolo, né in tradizione diretta, né in tradizione indiretta, carte di divisione del patrimonio principesco. Ne abbiamo solo alcune a partire dal 1047 (riferimenti in H. Taviani-Carozzi, La principauté... cit. n. 52, p. 857859), in corrispondenza con un mutamento di grande rilievo nelle strategie di controllo del territorio da parte della famiglia dei principi. Per interpretazioni diverse del contesto e del significato di quel mutamento vedi H. Taviani-Carozzi, La principauté... cit. n. 52, p. 857 ss. e V. Loré, L’aristocrazia... cit. n. 44.

Endnotes

1 Abbreviazioni impiegate nel testo. CDC : Codex diplomaticus Cavensis, I-VIII, a cura di M. Morcaldi, M. Schiani e S. Di Stefano; I, Napoli, 1873; II-III, Milano-Pisa-Napoli 1875-6; IX, a cura di S. Leone e G. Vitolo, Badia di Cava, 1984. – CDCaj : Codex Diplomaticus Cajetanus, I, Montecassino, 1887 (Tabularium casinense, 1). – CV : Chronicon vulturnense del monaco Giovanni, a cura di V. Federici, I-III, Roma, 1925-1938 (Fonti per la storia d’Italia, 58-60). – Reg. Neap. : Regesta Neapolitana, in Monumenta ad Neapolitani Ducatus historiam pertinentia, a cura di B. Capasso, II-1, Napoli, 1885. – RNAM : Regii Neapolitani Archivi monumenta, I-III, Napoli, 1845-1849.

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